Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
STERLICCHIO Antonella Miryam Presidente rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
SANTESE Carla Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1827 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. VIVALDI JACOPO e
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e AS RE IE NO (CONTUMACE)
(CONTUMACE) Controparte_2
(CONTUMACE) Parte_2
(CONTUMACE) Parte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 13200 del 2020 con cui il Tribunale di Roma ha così statuito: “a) accoglie la domanda revocatoria;
b) revoca e dichiara inefficace nei confronti della Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, l'atto di vendita in
[...] data 20 aprile 2015, rogito Notaio di Roma, rep. Persona_1
n. 48425, intercorso tra e , Parte_1 Parte_3
, LI ET ES MI e Controparte_2 [...]
ed avente ad oggetto gli immobili ubicati nel Comune Parte_2 di Roma, Via Ovidio 10 (foglio 406, p.lla 36 sub 502 quota 1/18) e in Via Cassia Antica n. 15 (foglio 240, p.lle 193 sub 505, 193 sub 506, 193 sub 507 e 193 sub 508 quota 1/18) e gli immobili ubicati in Fiumicino, loc.
, , Parte_1 Parte_3 Controparte_2
, LI ET ES MI e al
[...] Parte_2 pagamento in solido delle spese processuali che liqui-da(va) in euro 3.800,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA”. La parte appellata costituita ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Le altre parti appellate hanno optato per la contumacia. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Questi i motivi di appello per come rubricati dall'appellante:
“1. Erronea mancata declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice civile a conoscere della presente controversia.
2. Erronea mancata declaratoria della intervenuta estinzione del processo di primo grado ex art. 307 c.p.c.
3. Erronea mancata declaratoria della inammissibilità della azione revocatoria proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per difetto di interesse.
4. Mancata declaratoria dell'inaccoglibilità dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto di cessione dei diritti immobiliari in quanto adempitivo dell'accordo di separazione.
5. Mancato accertamento della insussistenza dei presupposti per la accoglibilità della azione revocatoria proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”
Il primo motivo è infondato. Come esplicitamente ribadito dal recente arresto delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, n. 1881 del 2023: “L'azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016, può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, mostrandosi la diversa interpretazione - intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione pag. 2/7 dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo II della Parte II, dedicato alle "Azioni a tutela del credito erariale"), nonché confliggente con la "ratio", alla stessa sottesa, di tutela delle ragioni del credito erariale, che risulterebbero palesemente frustrate dal riconoscimento della legittimazione concorrente per i soli crediti non accertati giudizialmente, e non anche per quelli che abbiano già ricevuto tale accertamento.” Si legge nella parte motiva che “la legge concede al Pubblico Ministero contabile una legittimazione concorrente con quella dell'amministrazione o dell'ente danneggiato all'esercizio di «tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile», un'interpretazione che riconoscesse tale legittimazione in relazione ai crediti non giudizialmente accertati e la negasse in relazione ai crediti già giudizialmente accertati risulterebbe addirittura paradossale e, comunque, palesemente confliggente con la ratio di tutela delle ragioni del credito erariale che ispira l'intero Titolo II della Parte II del codice della giustizia contabile”. Il che conferma che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la legittimazione dell'Amministrazione non possa essere esclusa nella fase di accertamento del credito erariale.
Il secondo motivo è infondato. Va fatta applicazione al caso di specie del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale: “A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata: e ciò anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, ma questa non sia stata effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte.” (Cass. 10693 del 2007).
pag. 3/7 Sicchè, nel caso di specie, bene ha fatto il Tribunale ad assegnare un termine per rinnovare la notifica dell'atto di citazione, tenuto conto che la parte attrice aveva tempestivamente provveduto alla consegna all'ufficiale giudiziario ed il mancato rispetto del termine, pertanto, non le era addebitabile. Ragione per cui l'effetto estintivo non si è prodotto.
Il terzo motivo è infondato. Va escluso che il creditore difetti d'interesse per aver ottenuto un sequestro conservativo, convertito in pignoramento, per le ragioni che seguono: “Il creditore che abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato.” (Cass. 22835 del 2017).
Il quarto motivo è infondato. Va respinta anche la censura alla sentenza che attiene alla dedotta esclusione dell'atto di cessione in esame da quelli aggredibili con l'azione revocatoria. Sul punto è appena il caso di richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale: “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina pag. 4/7 di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.” (Cass. 10443 del 2019).
Il quinto motivo va respinto. Nell'accordo di separazione ove e Parte_1 si sono obbligati a trasferire ai figli la proprietà dei Parte_3 numerosi immobili per cui è causa, non è fatto cenno alla funzione di mantenimento che tale cessione avrebbe dovuto assolvere. Nell'atto di separazione è specificato che i coniugi, “a titolo di definizione e transazione dei rapporti economici e patrimoniali fra loro intercorsi, e per garantire ai figli una certezza patrimoniale futura, hanno ritenuto, quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, concordare quanto segue in ordine alle rispettive proprietà immobiliari”. Nell'atto di cessione, pure non è fatto cenno al mantenimento dei figli poiché si legge i “Signori e Parte_1 Pt_3 dichiarano che la presente cessione è stata da loro ritenuta
[...] elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.”
Da quanto premesso consegue che l'atto di cessione è a titolo gratuito, oltre che successivo al sorgere del credito. Sicchè va fatta applicazione del principio che segue: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”. (Cass. 16221 del 2019). Pertanto, del tutto privo di pregio s'appalesa l'assunto dell'appellante che ritiene necessaria la partecipatio fraudis in capo ai terzi.
In ogni caso, pur diversamente opinando, laddove l'atto fosse configurabile come oneroso, è evidente che lo stretto legame che unisce i genitori ai figli
- peraltro conviventi nella stessa abitazione - consente di presumere, come pag. 5/7 ha già stabilito il Tribunale, che vi fosse nei terzi la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale dei genitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante. Quanto alla liquidazione ritiene la Corte che il valore della controversia non possa essere determinato sulla scorta dell'importo del credito a tutela del quale agisce l'attore in revocatoria, quanto del valore del bene oggetto dell'atto di disposizione. Diversamente opinando, si esporrebbe il debitore a sostenere spese che non sono affatto proporzionate non solo rispetto al valore dell'atto di cessione posto in essere da costui ma, quel che più rileva, neppure all'entità del danno procurato al creditore (parametrabile esclusivamente al valore del bene ceduto) che costituisce il petitum dell'azione revocatoria. D'altro canto, non ignora questa Corte che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione abbia pressochè costantemente affermato che “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore.” (tra le altre, Cass. 10089 del 2014). Ebbene, proprio seguendo il ragionamento sintetizzato nella massima che precede, vale a dire avuto riguardo all'obiettivo conseguibile con l'azione revocatoria, consistente nel “paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”, appare di lapalissiana evidenza come il valore del credito non incida in alcun modo sul valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese Parte_1 di lite in favore della Controparte_1 nella misura che liquida in euro 25.000,00, oltre accessori di legge.
pag. 6/7 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente est.
pag. 7/7