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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/11/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 269/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1
residente al n. 53-1 207 th st. New York 11364, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Caruso;
-attore;
contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 C.F._2
EP (EN), via Medaglia d'oro Angelo Pavone n. 75, nata ad [...] il CP_3
26.8.1974, cod. fisc. , residente ad Assoro (EN) in C.da Montagna s.n.c. n. CodiceFiscale_3
77, palazzina n. 2, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Luca Di Salvo;
eredi di (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in Persona_1 C.F._4
AL EP (EN), via Medaglia d'oro Angelo Pavone n. 75;
pagina 1 di 9 , nata ad [...], il [...], cod. fisc. , residente a Parte_1 CodiceFiscale_5
AL (EN) in Via Medaglia D'Oro Angelo Pavone;
nonché, quali eredi di , nata a [...] l'[...], residente a Persona_2
AL (EN) in Via Angelo Pavone n. 77, cod. fisc. : CodiceFiscale_6
nato a [...] il [...], cod. fisc. residente a Parte_2 CodiceFiscale_7
AL (EN) in Via Angelo Pavone n. 77, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Giunta;
, c.f. , residente in [...] C.F._8
Pavone n. 77, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Giunta
MO UL OM, c.f. , residente in [...], C.F._9
via Pavone n. 77;
c.f. residente in [...] C.F._10
77;
, c.f. residente a [...] C.F._11
Pavone n. 77;
-convenuti;
e nei confronti di con sede legale in Viale Altiero Spinelli 30, cap Controparte_7
00157, Roma, p.iva ; P.IVA_1
con sede legale in Via Alfieri 1, cap 31015, Conegliano (TV), p.iva CP_8
; P.IVA_2
-chiamati;
e con l'intervento di on socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona Controparte_9
del legale rappresentante pro-tempore (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-
pagina 2 di 9 Belluno n. Gruppo IVA , e per essa con sede in P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_10
Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e Iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma n. Gruppo IVA , quale mandataria con P.IVA_5 P.IVA_4
rappresentanza, di con unico socio, (gia' Controparte_11
''SECURITISATION con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, capitale CP_12
sociale euro 91.743.007,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro
Imprese di Treviso , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella P.IVA_6
Pellegrino;
-intervenuto;
avente a OGGETTO
divisione ereditaria;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come segue.
Attore “chiede espressamente il richiamo del CTU al fine di rispondere CP_1
esaustivamente e compiutamente al quesito di cui al punto d), in quanto attività necessaria ed
imprescindibile per il prosieguo del presente giudizio”. Si riportano altresì le conclusioni formulate in citazione: “Dichiarare ex art. 111 c.c. e 786 c.p.c. la divisione giudiziale dei cespiti immobiliari: …
attribuendo a ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale … secondo
un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio; in subordine
disporre l'attribuzione della piena proprietà del bene indiviso in favore di parte convenuta con obbligo
per la stessa di provvedere al conguaglio in denaro (…); in estremo subordine, qualora dovesse
accertarsi l'indivisibilità dei beni … ordinare la vendita degli stessi …; condannare parte convenuta …
pagina 3 di 9 al pagamento delle spese;
… condannare parte convenuta, ex art. 8 c. 4 bis d.lgs. 28/2010, la quale
non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione …”.
Convenuto : “Si insiste in tutto quanto dedotto e richiesto negli atti e verbali di Controparte_13
causa, da intendersi integralmente ripetuto e trascritto”. Si riportano le conclusioni formulate in comparsa di costituzione: “Contrariis reiectis, A) Dichiarare la divisione dei beni comuni,
riconoscendo ed assegnando al signor ed ai tre figli, quali eredi legittimi della Controparte_4
signora , la quota indistinta e indivisa di spettanza della predetta de cuius e, in Persona_2
particolare, la esclusiva proprietà dell'appartamento ove hanno da sempre risieduto, sito a
AL (EN) in Via Angelo Pavone n. 77, nonché del garage e del relativo terreno di pertinenza,
nelle loro attuali consistenze, con ogni diritto connesso e consequenziale, senza conguaglio alcuno in
favore delle parti avverse. B) Rigettare la subordinata domanda di parte attrice di vendita del
compendio immobiliare comune con conseguente divisione del ricavato, con particolare riferimento ai
citati immobili ove l'intero nucleo familiare della de cuius risiede e che sono Persona_2
nel loro esclusivo uso e possesso, per le ragioni esposte in atti. C) Rigettare le avverse domande di
condanna alle spese e competenze di lite, nonché ex art. 8, co. 4 bis del D.Lgs. 28/2010, in quanto
infondate in fatto e in diritto, non sussistendo i presupposti di legge”.
Convenute e “insiste in tutte le proprie difese”. Si riportano le Controparte_2 CP_3
conclusioni formulate nelle comparse di costituzione, di tenore identico: “- in via principale e nel
merito: a) dichiarare la divisione giudiziale dei cespiti immobiliari descritti nell'atto di citazione,
tenendo conto dell'attuale consistenza di detti beni immobili, nonché della divisione di fatto per come
concordata e posta in essere dai due danti causa, i germani e CP_1 Persona_3
così attribuendo ad ognuno dei comproprietari la propria quota di spettanza;
b) rigettare la richiesta
di attribuzione della proprietà del bene indiviso alla convenuta, con obbligo per la stessa di
provvedere a conguaglio in denaro;
c) rigettare la richiesta di vendita dei beni immobili ai sensi degli
pagina 4 di 9 artt. 788 ss c.p.c., non ricorrendone i presupposti, a cagione della assoluta ed agevole divisibilità degli
stessi; d) rigettare la richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed
onorari del presente giudizio, stante la manifestata volontà di addivenire alla divisione giudiziale del
bene; e) rigettare, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta di condanna della convenuta per
la mancata partecipazione al procedimento di mediazione;
Con vittoria di spese, competenze ed
onorari”.
non ha depositato note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, di Parte_2
modo che appare opportuno riportare le conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione:
nella qualità spiegata, ut supra generalizzato, difeso e domiciliato, si riporta alle Parte_2
conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione della defunta moglie Persona_2
(in atti), che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte”. Di seguito le conclusioni formulate dalla in comparsa di costituzione: “Contrariis reiectis, A) Dichiarare la divisione dei beni Persona_2
comuni, riconoscendo ed assegnando alla signora la esclusiva proprietà Persona_2
dell'appartamento ove risiede, unitamente al proprio nucleo familiare, sito a AL (EN) in Via
Angelo Pavone n. 77, piano terra, nonchè del garage e del relativo terreno di pertinenza, nelle loro
attuali consistenze, con ogni diritto connesso e consequenziale, senza conguaglio alcuno in favore
delle parti avverse. B) Rigettare la subordinata domanda di parte attrice di vendita del compendio
immobiliare con conseguente divisione del ricavato, con particolare riferimento ai citati immobili ove
la convenuta risiede e nel suo esclusivo uso e possesso, per le ragioni esposte. C) Rigettare le avverse
domande di condanna alle spese e competenze di lite, nonché ex art. 8, co. 4 bis del D.lgs 28/2010, in
quanto infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo i presupposti di legge. D) Con vittoria di spese,
competenze ed onorari”.
Nessuna conclusione risulta formulata dagli altri convenuti e dalle parti chiamate.
Intervenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito CP_9
pagina 5 di 9 - Accertare e dichiarare la divisibilità o meno dei cespiti oggetto del presente giudizio come sopra
descritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 720 e ss. c.c., 1111 e ss. c.c. e 784 e ss. c.p.c., e
precisamente dei beni immobili in atti descritti - Nel caso venisse disposto lo scioglimento della
comunione attraverso la divisione in natura dei beni oggetto del presente giudizio, pronunciare i
provvedimenti più opportuni al fine di mantenere le garanzie ipotecarie volontarie sui beni divisi ed il
versamento in via privilegiata in favore di delle eventuali somme a titolo di conguaglio Controparte_9
spettanti alle signore , , , e agli Controparte_2 Persona_1 Parte_1 CP_3
aventi causa nonché agli eventuali futuri aventi causa. - Nel caso d'indivisibilità dei compendi
immobiliari descritti in premessa, disporre la vendita con assegnazione del ricavato delle quote delle
signore , , , e degli aventi causa Controparte_2 Persona_1 Parte_1 CP_3
nonché degli eventuali futuri aventi causa a favore del creditore - Nell'ipotesi di Controparte_9
vendita forzosa degli immobili ordinare che tali operazioni si compiano senza pregiudizio alcuno della
garanzia ipotecaria dell'odierna esponente. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi
professionali, oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPSOZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis, si omette lo svolgimento del processo.
Viene chiesta la divisione, tra le parti del giudizio sopra indicate quali parti attrici e convenute, delle seguenti unità immobiliari site in AL EP (EN): i) al NCEU, al foglio 10, part. 722, sub.
4; - ii) al NCEU, al foglio 10, part. 722, sub. 5; - iii) al NCEU, al foglio 10, part. 722, sub. 6; - iv) al
NCEU, al foglio 10, part. 722, sub. 7, - v) al NCEU, al foglio 10, part. 722, sub. 8.
Ad agire è in veste di comproprietario. CP_1
Comproprietari degli immobili indicati sono gli Controparte_2 CP_3 Parte_1
eredi di tra cui i soggetti appena nominati, nonché gli eredi di , Persona_1 Persona_2
pagina 6 di 9 IA , MO UL OM, , Parte_2 Controparte_4 CP_5 [...]
. CP_6
Tra questi, non si sono costituiti nonostante regolare notifica MO UL Parte_1
OM, , , dei quali va quindi dichiarata la contumacia. Del CP_5 Controparte_6
pari contumace è Parte_1
Contumaci sono anche i creditori di cui all'art. 1113 c.c. chiamati in giudizio.
La causa può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex
multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
L'art. 29 c. 1 bis della l. 1985 n. 52 (non applicabile alla scrittura privata di cui si è detto -in quanto introdotto con d.l. 2010 n. 78-) dispone che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi
aventi ad oggetto … lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti … devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità
rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
Una tale dichiarazione di conformità delle planimetrie allo stato di fatto, che la legge esige a pena di nullità, non è stata resa dalle parti, e ciò nonostante il tribunale abbia evidenziato, all'udienza del
18.3.2025, l'assenza di tale dichiarazione.
Ciò esclude la possibilità di addivenire al richiesto scioglimento della comunione.
Poiché, infatti, le parti non possono ottenere, mediante pronuncia giudiziale, ciò che non potrebbero mediante accordo negoziale, va da sé che gli immobili in questione non possono essere oggetto della divisione richiesta giacché la sentenza, al pari del negozio, sarebbe nulla o “giuridicamente pagina 7 di 9 impossibile” (v. Cass. Sez. Un. 2019 n.25021 già citata, nonché, con specifico riguardo alle menzioni catastali, Sez. Un. 2021 n. 21761, secondo cui “Le menzioni di conformità catastale oggettiva
«costituiscono condizione dell'azione che deve sussistere alla sentenza”).
La nullità prevista dall'art. 29 c. 1 bis citato, in altri termini, esclude la possibilità giuridica della sentenza che sarebbe affetta dal medesimo vizio espressamente previsto dalla disposizione citata per il negozio di divisione.
Non possono accogliersi, si noti, le istanze delle parti formulate in sede di precisazione delle conclusioni, e reiterate negli scritti conclusivi, volte al richiamo del c.t.u. ai fini dell'accertamento dello stato di fatto e della conformità di questo alle planimetrie.
Basti sul punto rilevare che la c.t.u. è un mezzo a disposizione del giudice per eseguire accertamenti di carattere tecnico, mentre nel caso di specie ciò che difetta è la dichiarazione delle parti in ordine alla conformità delle planimetrie allo stato di fatto, cosa ben diversa dal profilo sostanziale della effettività
della conformità in questione accertabile dal c.t.u.
Va da sé che la divisione non è attuabile nemmeno mediante la vendita dei beni nella presente sede.
È infatti solo in tema di vendita coattiva che può prescindersi dalla regolarità edilizia e catastale degli immobili (v. artt. 446 co. 5 TU 380/2001, 17 co. 5 e 40 co. 5 L. 47/1985, SSUU 25021/2019): ma la divisione ora richiesta non risulta introdotta da un creditore nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare, di modo che la vendita eventualmente disposta sarebbe riconducibile pur sempre alla disciplina dell'art. 29 c. 1 bis della l. 1985 n. 52 e non già alla vendita coattiva.
La divisione va in definitiva negata col rigetto di tutte le istanze avanzate dalle parti per impossibilità
giuridica e con assorbimento di ogni altra questione.
Poiché tutte le parti del giudizio hanno sostanzialmente aderito alla domanda di divisone, non pare potersi ravvisare alcuna vera soccombenza in capo all'attore. pagina 8 di 9 Ad avviso di chi è chiamato a giudicare, sussistono, in altri termini, le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c.
(come risultante anche dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale) ai fini della compensazione delle spese di lite.
Rispetto alle parti rimaste contumaci le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale:
dichiara la contumacia di MO UL OM, , Parte_1 CP_5 [...]
, e di CP_6 Controparte_7 Controparte_8
rigetta la domanda;
compensa le spese del giudizio tra le parti costituite, pone le spese di c.t.u. in parti eguali a carico delle parti costituite e dichiara l'irripetibilità delle spese stesse nei confronti delle parti contumaci.
Enna 14.11.2025
Il GIUDICE
AV AL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 269/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._1
residente al n. 53-1 207 th st. New York 11364, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Caruso;
-attore;
contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 C.F._2
EP (EN), via Medaglia d'oro Angelo Pavone n. 75, nata ad [...] il CP_3
26.8.1974, cod. fisc. , residente ad Assoro (EN) in C.da Montagna s.n.c. n. CodiceFiscale_3
77, palazzina n. 2, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Luca Di Salvo;
eredi di (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in Persona_1 C.F._4
AL EP (EN), via Medaglia d'oro Angelo Pavone n. 75;
pagina 1 di 9 , nata ad [...], il [...], cod. fisc. , residente a Parte_1 CodiceFiscale_5
AL (EN) in Via Medaglia D'Oro Angelo Pavone;
nonché, quali eredi di , nata a [...] l'[...], residente a Persona_2
AL (EN) in Via Angelo Pavone n. 77, cod. fisc. : CodiceFiscale_6
nato a [...] il [...], cod. fisc. residente a Parte_2 CodiceFiscale_7
AL (EN) in Via Angelo Pavone n. 77, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Giunta;
, c.f. , residente in [...] C.F._8
Pavone n. 77, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Giunta
MO UL OM, c.f. , residente in [...], C.F._9
via Pavone n. 77;
c.f. residente in [...] C.F._10
77;
, c.f. residente a [...] C.F._11
Pavone n. 77;
-convenuti;
e nei confronti di con sede legale in Viale Altiero Spinelli 30, cap Controparte_7
00157, Roma, p.iva ; P.IVA_1
con sede legale in Via Alfieri 1, cap 31015, Conegliano (TV), p.iva CP_8
; P.IVA_2
-chiamati;
e con l'intervento di on socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona Controparte_9
del legale rappresentante pro-tempore (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-
pagina 2 di 9 Belluno n. Gruppo IVA , e per essa con sede in P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_10
Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e Iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma n. Gruppo IVA , quale mandataria con P.IVA_5 P.IVA_4
rappresentanza, di con unico socio, (gia' Controparte_11
''SECURITISATION con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, capitale CP_12
sociale euro 91.743.007,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro
Imprese di Treviso , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella P.IVA_6
Pellegrino;
-intervenuto;
avente a OGGETTO
divisione ereditaria;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come segue.
Attore “chiede espressamente il richiamo del CTU al fine di rispondere CP_1
esaustivamente e compiutamente al quesito di cui al punto d), in quanto attività necessaria ed
imprescindibile per il prosieguo del presente giudizio”. Si riportano altresì le conclusioni formulate in citazione: “Dichiarare ex art. 111 c.c. e 786 c.p.c. la divisione giudiziale dei cespiti immobiliari: …
attribuendo a ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale … secondo
un progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio; in subordine
disporre l'attribuzione della piena proprietà del bene indiviso in favore di parte convenuta con obbligo
per la stessa di provvedere al conguaglio in denaro (…); in estremo subordine, qualora dovesse
accertarsi l'indivisibilità dei beni … ordinare la vendita degli stessi …; condannare parte convenuta …
pagina 3 di 9 al pagamento delle spese;
… condannare parte convenuta, ex art. 8 c. 4 bis d.lgs. 28/2010, la quale
non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione …”.
Convenuto : “Si insiste in tutto quanto dedotto e richiesto negli atti e verbali di Controparte_13
causa, da intendersi integralmente ripetuto e trascritto”. Si riportano le conclusioni formulate in comparsa di costituzione: “Contrariis reiectis, A) Dichiarare la divisione dei beni comuni,
riconoscendo ed assegnando al signor ed ai tre figli, quali eredi legittimi della Controparte_4
signora , la quota indistinta e indivisa di spettanza della predetta de cuius e, in Persona_2
particolare, la esclusiva proprietà dell'appartamento ove hanno da sempre risieduto, sito a
AL (EN) in Via Angelo Pavone n. 77, nonché del garage e del relativo terreno di pertinenza,
nelle loro attuali consistenze, con ogni diritto connesso e consequenziale, senza conguaglio alcuno in
favore delle parti avverse. B) Rigettare la subordinata domanda di parte attrice di vendita del
compendio immobiliare comune con conseguente divisione del ricavato, con particolare riferimento ai
citati immobili ove l'intero nucleo familiare della de cuius risiede e che sono Persona_2
nel loro esclusivo uso e possesso, per le ragioni esposte in atti. C) Rigettare le avverse domande di
condanna alle spese e competenze di lite, nonché ex art. 8, co. 4 bis del D.Lgs. 28/2010, in quanto
infondate in fatto e in diritto, non sussistendo i presupposti di legge”.
Convenute e “insiste in tutte le proprie difese”. Si riportano le Controparte_2 CP_3
conclusioni formulate nelle comparse di costituzione, di tenore identico: “- in via principale e nel
merito: a) dichiarare la divisione giudiziale dei cespiti immobiliari descritti nell'atto di citazione,
tenendo conto dell'attuale consistenza di detti beni immobili, nonché della divisione di fatto per come
concordata e posta in essere dai due danti causa, i germani e CP_1 Persona_3
così attribuendo ad ognuno dei comproprietari la propria quota di spettanza;
b) rigettare la richiesta
di attribuzione della proprietà del bene indiviso alla convenuta, con obbligo per la stessa di
provvedere a conguaglio in denaro;
c) rigettare la richiesta di vendita dei beni immobili ai sensi degli
pagina 4 di 9 artt. 788 ss c.p.c., non ricorrendone i presupposti, a cagione della assoluta ed agevole divisibilità degli
stessi; d) rigettare la richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed
onorari del presente giudizio, stante la manifestata volontà di addivenire alla divisione giudiziale del
bene; e) rigettare, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta di condanna della convenuta per
la mancata partecipazione al procedimento di mediazione;
Con vittoria di spese, competenze ed
onorari”.
non ha depositato note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, di Parte_2
modo che appare opportuno riportare le conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione:
nella qualità spiegata, ut supra generalizzato, difeso e domiciliato, si riporta alle Parte_2
conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione della defunta moglie Persona_2
(in atti), che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte”. Di seguito le conclusioni formulate dalla in comparsa di costituzione: “Contrariis reiectis, A) Dichiarare la divisione dei beni Persona_2
comuni, riconoscendo ed assegnando alla signora la esclusiva proprietà Persona_2
dell'appartamento ove risiede, unitamente al proprio nucleo familiare, sito a AL (EN) in Via
Angelo Pavone n. 77, piano terra, nonchè del garage e del relativo terreno di pertinenza, nelle loro
attuali consistenze, con ogni diritto connesso e consequenziale, senza conguaglio alcuno in favore
delle parti avverse. B) Rigettare la subordinata domanda di parte attrice di vendita del compendio
immobiliare con conseguente divisione del ricavato, con particolare riferimento ai citati immobili ove
la convenuta risiede e nel suo esclusivo uso e possesso, per le ragioni esposte. C) Rigettare le avverse
domande di condanna alle spese e competenze di lite, nonché ex art. 8, co. 4 bis del D.lgs 28/2010, in
quanto infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo i presupposti di legge. D) Con vittoria di spese,
competenze ed onorari”.
Nessuna conclusione risulta formulata dagli altri convenuti e dalle parti chiamate.
Intervenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito CP_9
pagina 5 di 9 - Accertare e dichiarare la divisibilità o meno dei cespiti oggetto del presente giudizio come sopra
descritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 720 e ss. c.c., 1111 e ss. c.c. e 784 e ss. c.p.c., e
precisamente dei beni immobili in atti descritti - Nel caso venisse disposto lo scioglimento della
comunione attraverso la divisione in natura dei beni oggetto del presente giudizio, pronunciare i
provvedimenti più opportuni al fine di mantenere le garanzie ipotecarie volontarie sui beni divisi ed il
versamento in via privilegiata in favore di delle eventuali somme a titolo di conguaglio Controparte_9
spettanti alle signore , , , e agli Controparte_2 Persona_1 Parte_1 CP_3
aventi causa nonché agli eventuali futuri aventi causa. - Nel caso d'indivisibilità dei compendi
immobiliari descritti in premessa, disporre la vendita con assegnazione del ricavato delle quote delle
signore , , , e degli aventi causa Controparte_2 Persona_1 Parte_1 CP_3
nonché degli eventuali futuri aventi causa a favore del creditore - Nell'ipotesi di Controparte_9
vendita forzosa degli immobili ordinare che tali operazioni si compiano senza pregiudizio alcuno della
garanzia ipotecaria dell'odierna esponente. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi
professionali, oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPSOZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis, si omette lo svolgimento del processo.
Viene chiesta la divisione, tra le parti del giudizio sopra indicate quali parti attrici e convenute, delle seguenti unità immobiliari site in AL EP (EN): i) al NCEU, al foglio 10, part. 722, sub.
4; - ii) al NCEU, al foglio 10, part. 722, sub. 5; - iii) al NCEU, al foglio 10, part. 722, sub. 6; - iv) al
NCEU, al foglio 10, part. 722, sub. 7, - v) al NCEU, al foglio 10, part. 722, sub. 8.
Ad agire è in veste di comproprietario. CP_1
Comproprietari degli immobili indicati sono gli Controparte_2 CP_3 Parte_1
eredi di tra cui i soggetti appena nominati, nonché gli eredi di , Persona_1 Persona_2
pagina 6 di 9 IA , MO UL OM, , Parte_2 Controparte_4 CP_5 [...]
. CP_6
Tra questi, non si sono costituiti nonostante regolare notifica MO UL Parte_1
OM, , , dei quali va quindi dichiarata la contumacia. Del CP_5 Controparte_6
pari contumace è Parte_1
Contumaci sono anche i creditori di cui all'art. 1113 c.c. chiamati in giudizio.
La causa può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex
multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
L'art. 29 c. 1 bis della l. 1985 n. 52 (non applicabile alla scrittura privata di cui si è detto -in quanto introdotto con d.l. 2010 n. 78-) dispone che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi
aventi ad oggetto … lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti … devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità
rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
Una tale dichiarazione di conformità delle planimetrie allo stato di fatto, che la legge esige a pena di nullità, non è stata resa dalle parti, e ciò nonostante il tribunale abbia evidenziato, all'udienza del
18.3.2025, l'assenza di tale dichiarazione.
Ciò esclude la possibilità di addivenire al richiesto scioglimento della comunione.
Poiché, infatti, le parti non possono ottenere, mediante pronuncia giudiziale, ciò che non potrebbero mediante accordo negoziale, va da sé che gli immobili in questione non possono essere oggetto della divisione richiesta giacché la sentenza, al pari del negozio, sarebbe nulla o “giuridicamente pagina 7 di 9 impossibile” (v. Cass. Sez. Un. 2019 n.25021 già citata, nonché, con specifico riguardo alle menzioni catastali, Sez. Un. 2021 n. 21761, secondo cui “Le menzioni di conformità catastale oggettiva
«costituiscono condizione dell'azione che deve sussistere alla sentenza”).
La nullità prevista dall'art. 29 c. 1 bis citato, in altri termini, esclude la possibilità giuridica della sentenza che sarebbe affetta dal medesimo vizio espressamente previsto dalla disposizione citata per il negozio di divisione.
Non possono accogliersi, si noti, le istanze delle parti formulate in sede di precisazione delle conclusioni, e reiterate negli scritti conclusivi, volte al richiamo del c.t.u. ai fini dell'accertamento dello stato di fatto e della conformità di questo alle planimetrie.
Basti sul punto rilevare che la c.t.u. è un mezzo a disposizione del giudice per eseguire accertamenti di carattere tecnico, mentre nel caso di specie ciò che difetta è la dichiarazione delle parti in ordine alla conformità delle planimetrie allo stato di fatto, cosa ben diversa dal profilo sostanziale della effettività
della conformità in questione accertabile dal c.t.u.
Va da sé che la divisione non è attuabile nemmeno mediante la vendita dei beni nella presente sede.
È infatti solo in tema di vendita coattiva che può prescindersi dalla regolarità edilizia e catastale degli immobili (v. artt. 446 co. 5 TU 380/2001, 17 co. 5 e 40 co. 5 L. 47/1985, SSUU 25021/2019): ma la divisione ora richiesta non risulta introdotta da un creditore nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare, di modo che la vendita eventualmente disposta sarebbe riconducibile pur sempre alla disciplina dell'art. 29 c. 1 bis della l. 1985 n. 52 e non già alla vendita coattiva.
La divisione va in definitiva negata col rigetto di tutte le istanze avanzate dalle parti per impossibilità
giuridica e con assorbimento di ogni altra questione.
Poiché tutte le parti del giudizio hanno sostanzialmente aderito alla domanda di divisone, non pare potersi ravvisare alcuna vera soccombenza in capo all'attore. pagina 8 di 9 Ad avviso di chi è chiamato a giudicare, sussistono, in altri termini, le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c.
(come risultante anche dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale) ai fini della compensazione delle spese di lite.
Rispetto alle parti rimaste contumaci le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale:
dichiara la contumacia di MO UL OM, , Parte_1 CP_5 [...]
, e di CP_6 Controparte_7 Controparte_8
rigetta la domanda;
compensa le spese del giudizio tra le parti costituite, pone le spese di c.t.u. in parti eguali a carico delle parti costituite e dichiara l'irripetibilità delle spese stesse nei confronti delle parti contumaci.
Enna 14.11.2025
Il GIUDICE
AV AL
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