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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18358/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18358/2023
Oggi 28.02.2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHI MASSIMILIANO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. Alessandra Mazzoran
Per l'avv. CONSONNI FEDERICA Controparte_1
Per l'avv. PISCITELLI LUCIA, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Simona Dinetta
Parte attrice richiama le conclusioni assunte nella memoria n. 1.
Parte convenuta chiede l'accoglimento delle conclusioni assunte in comparsa di costituzione e CP_1 riposta. Parte chiede l'accoglimento delle conclusioni assunte in comparsa di costituzione. CP_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18358/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato BIANCHI MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato CONSONNI FEDERICA
CONVENUTO
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. PISCITELLI CP_2 P.IVA_1
LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA F. RENELLA, 88 81100 CASERTA presso il difensore avv. PISCITELLI LUCIA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno richiamato le conclusioni già assunte come meglio specificato nel verbale della presente udienza.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in
[...] data 24.02.2021, alle ore 13:00 circa, allorché percorreva in sella al proprio velocipede la SP14, in località Arosio (CO), con direzione Giussano (MB).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale concludeva, in via Controparte_1 principale, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi un concorso di colpa in capo a Il convenuto chiedeva altresì di essere autorizzato Parte_1 alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, al fine di esserne CP_2 manlevato in ipotesi di condanna, formulando domanda di condanna diretta ai sensi dell'art. 1917, II comma, c.c.
Autorizzata da questo Giudice la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la quale, in CP_2 via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda di garanzia per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 16.01.2024, il Giudice, assegnava termine di quindici giorni alle parti per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 7.05.2024.
All'udienza del 7.05.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie orali formulate da parte attrice in memoria n. 2 ex art. 171ter c.p.c.
All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice dava atto che parte attrice e parte terza chiamata avevano concordato la percentuale del danno biologico permanente pari al 20%, parte convenuta si rimetteva;
parte attrice dichiarava altresì la disponibilità ad accettare gli importi standard previsti dalla Tabella
SE per il danno biologico permanente, ma parte terza chiamata non accettava. Il Giudice invitava le parti a conciliare.
All'udienza del 21.01.2025, il Giudice dava atto che parte attrice aderiva alla quantificazione del danno biologico temporaneo proposta da parte terza chiamata e che parte terza chiamata non CP_2 concordava più con le altri la percentuale di danno biologico permanente, chiedeva quindi disporsi
CTU medico – legale sulla persona dell'attore; dichiarava comunque di riportarsi alle conclusioni della propria consulenza medico - legale ante causam. Il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 27.02.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 28.02.2025, a seguito di rinvio d'ufficio, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attore meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore allegava e deduceva: che, in data 24.02.2021, alle ore 13:00 circa, si trovava in Arosio (CO), allorquando percorreva a bordo del proprio velocipede la
SP14 con direzione Giussano (MB), giunto in prossimità della rotatoria d'intersezione con le vie Don
SI e Nazario Sauro, veniva dapprima affiancato sulla destra e poi superato da il Controparte_1 quale, anch'egli in sella al proprio velocipede, stava percorrendo la medesima strada;
che, quest'ultimo, prima di aver terminato la manovra di sorpasso si spostava repentinamente e senza alcuna preventiva segnalazione verso sinistra andando a urtare la ruota posteriore della propria bicicletta con la ruota pagina 3 di 10 anteriore della bicicletta dell'attore; che, a seguito dell'impatto, l'attore cadeva a terra;
che si rendeva necessario l'intervento dell'autoambulanza, la quale trasportava l'attore presso il P.S. del P.O. Sant'Antonio Abate di Cantù, sottoponendosi a successivi accertamenti specialistici oltre a valutazione di natura medico-legale; che sussiste responsabilità di per i danni non patrimoniali e Controparte_1 patrimoniali patiti dall'attore a causa del sinistro.
La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. La circolazione di veicoli postula una responsabilità c.d. presunta del conducente del veicolo, il quale è sempre obbligato a risarcire i danni cagionati a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti e dall'espletata istruttoria orale risulta accertata la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore nell'atto di citazione e altresì deve ritenersi acclarato che il convenuto non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In particolare:
- dalle CTP esperite ante causam (una dell'attore e una della parte terza chiamata CP_2 si evince la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro di cui è causa (cfr. doc. 7 att. e all. fasc. ; CP_2
- dall'accettazione presso il P.S. Sant'Antonio Abate viene riportato quale causa delle lesioni
“caduta dalla bicicletta” (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- il convenuto, già in comparsa di costituzione e risposta e poi nel corso dell'interrogatorio formale, oltre a confermare le circostanze di tempo e di luogo come dedotte da parte attrice in citazione, ha dichiarato di aver affiancato sulla destra e poi superato la bicicletta condotta dall'attore e di essersi spostato, prima di aver terminato la manovra di sorpasso, sulla sinistra andando ad urtare con la ruota posteriore della sua bicicletta la ruota anteriore della bicicletta dell'attore; a seguito del contatto tra le due ruote, dunque, l'attore cadeva a terra. Sul punto, in particolare, il convenuto ha affermato che “ero convinto di aver già superato l'attore quindi rientravo nella sua traiettoria di marcia urtando, con la mia ruota posteriore, la ruota anteriore della bicicletta dell'attore.” (cfr. verbale d'udienza del 18.12.2024);
- la teste , sebbene non abbia assistito alla dinamica del sinistro, essendo intervenuta Tes_1 subito dopo la verificazione dello stesso, ha dichiarato: “Ho visto solo che il ciclista era caduto per terra, ma non ho visto la caduta, quindi sono corsa in negozio per prendere gli oggetti al fine di soccorrerlo e successivamente ho chiamato il 118. In quel momento vi erano molti ciclisti, ma non so meglio precisare. Non so se chi ha urtato il ciclista, ma sentivo che qualcuno diceva <>.” (cfr. verbale d'udienza de 18.12.2024). Ciò premesso sugli esiti dell'istruttoria, occorre rilevare che le eccezioni sollevate da parte terza chiamata in ordine alla dinamica del sinistro non colgono nel segno.
In particolare, parte terza chiamata ha depositato 4 file audio aventi ad oggetto la registrazione delle chiamate al 118 per l'intervento sul posto in soccorso dell'attore. Parte terza chiamata afferma che da queste chiamate si evincerebbe una non corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, come allegata dall'attore, in quanto alla precisa domanda dell'operatore “Com'è stata la dinamica?”, il chiamante (poi identificato da come un carabiniere) rispondeva “alla rotonda ha frenato e ha CP_2 picchiato duro”; alla successiva domanda dell'operatore “è caduto in autonomia? Non è stato preso dentro?” il chiamante rispondeva “No, no …no” (cfr. pag. 3 comparsa e note CP_2 conclusive). pagina 4 di 10 Ebbene, dalla disamina dei predetti file audio versati in atti risulta che: la chiamata n. 1 intercorsa tra un signore che si qualifica come carabiniere, ma non in servizio, e anch'egli in bici insieme all'attore, e l'operatore del 118 è una chiamata di richiesta di soccorso in cui sommariamente si dice che è caduto un signore con la bici e vengono fornite sommarie informazioni sul suo stato di salute;
la chiamata n. 2 intercorre tra una signora e l'operatore del 118 ove, oltre a richiedere l'intervento di un'autoambulanza e a informazioni sullo stato di salute dell'attore, nulla è in grado di riferire in ordine alla dinamica dell'incidente; la chiamata n. 3 intercorre tra un signore (lo stesso della chiamata n. 1) e l'operatore del 118 che aggiorna il primo circa l'imminente arrivo dell'autoambulanza; tuttavia la linea telefonica ad un certo punta salta e si interrompe la chiamata che riprende nella successiva chiamata n. 4 in cui l'operatore del 118 torna a chiedere allo stesso signore della chiamata n. 3 la descrizione della dinamica del sinistro. A tale richiesta, l'interlocutore non riesce a fornire una ricostruzione esatta dell'accaduto, bensì molto approssimativa in cui si limita a dire che l'attore è caduto a terra vicino ad una rotonda, che ha frenato e che non è stato preso sotto. Da tali affermazioni, a differenza di quanto sostiene parte terza chiamata, nulla può inferirsi sulla effettiva dinamica del sinistro che, invece, risulta descritta compiutamente dall'attore nei propri scritti difensivi, dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e da quest'ultimo confermata in sede di interrogatorio formale deferitogli dall'attore all'udienza del 18.12.2024.
Parte terza chiamata peraltro non ha neppure formulato alcuna istanza istruttoria che le avrebbe consentito di offrire, se del caso, una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro.
Ebbene, premesso che la finalità dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione dell'interrogando di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, deve ritenersi acclarata, alla luce delle dichiarazioni del convenuto e del complessivo compendio probatorio, la responsabilità esclusiva del convenuto in ordine al sinistro di cui è causa. L'odierno convenuto ha tenuto una condotta in sella al proprio velocipede imprudente e non conforme allo stato dei luoghi contravvenendo alle regole imposte dagli artt. 140 e 183 C.d.S.
All'esito delle argomentazioni sopra esposte, non può essere accolto l'eccepito concorso di colpa dell'attore, in quanto non è emerso alcun profilo di responsabilità in capo a quest'ultimo: l'attore si trovava davanti al convenuto che lo ha sorpassato, ponendo in essere una brusca manovra, prima di aver completato il sorpasso, finendo per impattare rovinosamente con il velocipede attoreo.
Deve, dunque, ritenersi provato l'an debeatur della pretesa creditoria formulata da
[...]
Parte_1
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni della perizia versata in atti e redatta dal medico – legale incaricato da in CP_2 qualità di assicuratrice del convenuto in conformità a quanto dichiarato da parte Controparte_1 attrice all'udienza del 21.01.2025 e non essendo, peraltro, pervenute specifiche contestazioni da parte del convenuto, il quale alla stessa udienza ha dichiarato di rimettersi sul punto.
La perizia medico – legale in atti ha così accertato:
- inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 26;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 180; pagina 5 di 10 - postumi permanenti nella misura del 20% di riduzione dell'efficienza psicofisica (la stessa percentuale di invalidità permanente è stata altresì accertata dalla consulenza medico – legale ante causam di parte attrice sub doc. 7 fasc. att.).
Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza: 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
pagina 6 di 10 c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella SE 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard e, pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 14.154,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 5.223,50 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 19.377,50.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene il Tribunale che gli importi standard indicati nella Tabella SE a titolo di sofferenza interiore media presumibile e a titolo di danno biologico dinamico – relazionale siano adeguati alla fattispecie concreta, non essendo state provate circostanze che possano giustificare un aumento degli importi per personalizzazione, avendo peraltro parte attrice dichiarato di accettare la liquidazione del danno biologico facendo riferimento ai valori standard indicati dalla Tabelle SE (cfr. verbale d'udienza del 18.12.2024).
La tabella SE per una persona di anni 48 (alla data della fine malattia – 15.02.2022) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 20% prevede gli importi standard di euro
58.289,00 per il danno biologico relazionale ed euro 20.984,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro 79.273,00.
Alla luce di quanto esposto, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da lesione permanente del bene salute la somma di euro 79.273,00.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, risultano congrue, documentate e in nesso di causa con il sinistro occorso all'attore i seguenti importi: euro 7.448,18 per spese mediche (sub docc. 8 e 9) ed euro 305,00 sub doc. 10 per perizia medico - legale ante causam. Devono essere riconosciuti all'attore anche euro 5.518,00 a titolo di spese future prevedibili: l'importo de quo oltre ad essere stato valutato come congruo e prevedibile nelle perizie di parte e di parte attrice, è stato ottenuto sottraendo CP_2 pagina 7 di 10 da euro 10.400,00 - chiesti dall'attore a titolo di spese dentistiche - l'importo di euro 4.882,00 già sostenuto dall'attore (cfr. atto di citazione e verbale d'udienza del 21.01.2025). L'attore chiede, altresì, a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 755,00 per i costi di riparazione del velocipede da corsa danneggiato a seguito del sinistro (doc. 11) ed euro 198,22 per l'abbigliamento tecnico lacerato e distrutto sempre in conseguenza del sinistro (doc. 12).
Ebbene, questo Giudice ritiene che la richiesta di risarcimento dei danni materiali non possa essere accolta in quanto sprovvista di adeguato sostegno probatorio. In particolare, il doc. 11 avente ad oggetto una fattura per l'esborso relativo alle riparazioni effettuate al velocipede nulla prova circa i danni materiali da questo riportati, non essendo stata versata in atti neppure una fotografia dello status del velocipede post incidente;
non può quindi valutarsi congruo l'esborso rispetto ad una possibile antieconomicità delle riparazioni. Infatti, non essendo stata prodotta una consulenza sul velocipede nulla può dirsi circa l'antieconomicità o meno delle riparazioni;
non è dato sapere neppure quale fosse il velocipede, il modello, il prezzo e l'anno di acquisto dello stesso.
Similmente, anche la richiesta risarcitoria dei danni riportati dall'abbigliamento tecnico dell'attore non può trovare accoglimento. Sul punto, parte attrice si limita a produrre una fattura sub doc. 12 datata
01.12.2020, dunque antecedentemente al sinistro, da cui non è possibile inferire alcunché, non essendo in particolare stato prodotto nulla in ordine allo stato dell'abbigliamento predetto post sinistro. L'attore appunto si limita ad allegare, genericamente, che l'abbigliamento tecnico / sportivo da lui indossato al momento del sinistro sarebbe andato distrutto o lacerato.
Pertanto, consegue alle argomentazioni sopra esposte che il danno patrimoniale risarcibile ammonta ad euro 7.753,18 che rivalutati ad oggi dalla data dell'incidente (24.02.2021) secondo gli indici ISTAT, sono pari ad arrotondati euro 9.048,00 cui vanno aggiunti euro 5.518,00 a titolo di spese future.
4. In ordine alla domanda di manleva e di condanna diretta ex art. 1917, c. II, c.c. formulata dal convenuto nei confronti di deve osservarsi quanto segue. CP_2
Parte terza chiamata, con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, pur non contestando la sussistenza della polizza, afferma che “sarà onere dell'assicurato dimostrare di aver avvisato per iscritto la compagnia entro il termine riportato nelle condizioni contrattuali.” (cfr. pag. 5 comparsa
. Sebbene quest'ultima affermazione non assurga ad una vera eccezione di inoperatività CP_2 della polizza e sebbene la parte terza chiamata abbia comunque reiterato l'affermazione de qua anche con il deposito delle note conclusive, senza formulare un'eccezione (in quel caso tardiva) nel richiamare le conclusioni della comparsa, appare opportuno rilevare quanto segue.
Il Tribunale condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale:
“Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art.
1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.” (cfr. Cass. sent. n. 19071/2024).
Declinando il principio richiamato nella fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che:
- il sinistro si è verificato in data 24.02.2021; pagina 8 di 10 - il convenuto ha denunciato il sinistro per iscritto alla propria compagnia di assicurazione in data
14.09.2021 (cfr. docc. 4,5,6,7 fasc. conv.);
- la polizza reca quale termine per denunciare il sinistro tre giorni dalla data del fatto ovvero da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza (cfr. doc. 7 cit. art. 13);
- il convenuto ha denunciato il sinistro dopo sei mesi dal giorno del suo accadimento;
- avrebbe dovuto provare, in base al consolidato orientamento richiamato, che tale CP_2 ritardo sia stato dovuto a dolo o colpa dell'assicurato con conseguente inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1913 c.c., disciplinante l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
Ebbene, non ha fornito prova in ordine agli elementi che possano escludere o ridurre la CP_2 garanzia di polizza e il convenuto ha provato di aver comunicato il sinistro ad per iscritto;
CP_2 pertanto, parte terza chiamata deve essere tenuta – salvo le condizioni di polizza derivanti da contratto
– a tenere indenne il convenuto per tutte le somme che questi dovrà corrispondere all'attore, in forza delle statuizioni che precedono.
Peraltro, avendo il convenuto formulato domanda di condanna diretta della compagnia avvalendosi del disposto di cui all'art. 1917 c. 2 c.c., deve essere condannata al risarcimento di tutti i CP_2 danni patiti dall'odierno attore.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, il danno complessivamente patito dall'attore è pari ad euro 113.216,50.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, così come richiesto dal convenuto in forza CP_2 dell'art. 1917 c. 2 c.c., deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 113.216,50, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 28.425,50 (pari alla somma di euro 19.377,50 + 9.048,00) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 79.273,00 dalla data della fine malattia (15.02.2022) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 113.216,50 (ivi comprese le spese future per euro
5.518,00) dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono sono irrilevanti le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nelle note conclusive.
5. Consegue alla soccombenza, la condanna di a rifondere all'attore le spese processuali CP_2 relative al presente giudizio (ivi compresi euro 504,00 relativi alle spese per la fase di negoziazione assistita limitatamente alla sola fase effettiva di attivazione) e a rifondere altresì le spese processuali al convenuto Controparte_1
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva di nella verificazione del sinistro del Controparte_1
24.02.2021;
- condanna al pagamento, in favore dell'attore, di euro 113.216,50, oltre interessi come CP_2 specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna a rifondere all'attore le spese processuali del presente giudizio, che liquida CP_2 in euro 786,00 per esborsi, in euro 14.504,00 per onorari di avvocato (comprensivi di euro 504,00 per il procedimento di negoziazione assistita), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A.;
- condanna a rifondere a le spese processuali del presente giudizio, che CP_2 Controparte_1 liquida in euro 786,00 per esborsi, in euro 12.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 28.02.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18358/2023
Oggi 28.02.2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. BIANCHI MASSIMILIANO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. Alessandra Mazzoran
Per l'avv. CONSONNI FEDERICA Controparte_1
Per l'avv. PISCITELLI LUCIA, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Simona Dinetta
Parte attrice richiama le conclusioni assunte nella memoria n. 1.
Parte convenuta chiede l'accoglimento delle conclusioni assunte in comparsa di costituzione e CP_1 riposta. Parte chiede l'accoglimento delle conclusioni assunte in comparsa di costituzione. CP_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18358/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato BIANCHI MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato CONSONNI FEDERICA
CONVENUTO
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. PISCITELLI CP_2 P.IVA_1
LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA F. RENELLA, 88 81100 CASERTA presso il difensore avv. PISCITELLI LUCIA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno richiamato le conclusioni già assunte come meglio specificato nel verbale della presente udienza.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in
[...] data 24.02.2021, alle ore 13:00 circa, allorché percorreva in sella al proprio velocipede la SP14, in località Arosio (CO), con direzione Giussano (MB).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale concludeva, in via Controparte_1 principale, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi un concorso di colpa in capo a Il convenuto chiedeva altresì di essere autorizzato Parte_1 alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, al fine di esserne CP_2 manlevato in ipotesi di condanna, formulando domanda di condanna diretta ai sensi dell'art. 1917, II comma, c.c.
Autorizzata da questo Giudice la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la quale, in CP_2 via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda di garanzia per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 16.01.2024, il Giudice, assegnava termine di quindici giorni alle parti per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 7.05.2024.
All'udienza del 7.05.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie orali formulate da parte attrice in memoria n. 2 ex art. 171ter c.p.c.
All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice dava atto che parte attrice e parte terza chiamata avevano concordato la percentuale del danno biologico permanente pari al 20%, parte convenuta si rimetteva;
parte attrice dichiarava altresì la disponibilità ad accettare gli importi standard previsti dalla Tabella
SE per il danno biologico permanente, ma parte terza chiamata non accettava. Il Giudice invitava le parti a conciliare.
All'udienza del 21.01.2025, il Giudice dava atto che parte attrice aderiva alla quantificazione del danno biologico temporaneo proposta da parte terza chiamata e che parte terza chiamata non CP_2 concordava più con le altri la percentuale di danno biologico permanente, chiedeva quindi disporsi
CTU medico – legale sulla persona dell'attore; dichiarava comunque di riportarsi alle conclusioni della propria consulenza medico - legale ante causam. Il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 27.02.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 28.02.2025, a seguito di rinvio d'ufficio, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attore meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore allegava e deduceva: che, in data 24.02.2021, alle ore 13:00 circa, si trovava in Arosio (CO), allorquando percorreva a bordo del proprio velocipede la
SP14 con direzione Giussano (MB), giunto in prossimità della rotatoria d'intersezione con le vie Don
SI e Nazario Sauro, veniva dapprima affiancato sulla destra e poi superato da il Controparte_1 quale, anch'egli in sella al proprio velocipede, stava percorrendo la medesima strada;
che, quest'ultimo, prima di aver terminato la manovra di sorpasso si spostava repentinamente e senza alcuna preventiva segnalazione verso sinistra andando a urtare la ruota posteriore della propria bicicletta con la ruota pagina 3 di 10 anteriore della bicicletta dell'attore; che, a seguito dell'impatto, l'attore cadeva a terra;
che si rendeva necessario l'intervento dell'autoambulanza, la quale trasportava l'attore presso il P.S. del P.O. Sant'Antonio Abate di Cantù, sottoponendosi a successivi accertamenti specialistici oltre a valutazione di natura medico-legale; che sussiste responsabilità di per i danni non patrimoniali e Controparte_1 patrimoniali patiti dall'attore a causa del sinistro.
La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità da circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. La circolazione di veicoli postula una responsabilità c.d. presunta del conducente del veicolo, il quale è sempre obbligato a risarcire i danni cagionati a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti e dall'espletata istruttoria orale risulta accertata la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore nell'atto di citazione e altresì deve ritenersi acclarato che il convenuto non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In particolare:
- dalle CTP esperite ante causam (una dell'attore e una della parte terza chiamata CP_2 si evince la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro di cui è causa (cfr. doc. 7 att. e all. fasc. ; CP_2
- dall'accettazione presso il P.S. Sant'Antonio Abate viene riportato quale causa delle lesioni
“caduta dalla bicicletta” (cfr. doc. 1 fasc. att.);
- il convenuto, già in comparsa di costituzione e risposta e poi nel corso dell'interrogatorio formale, oltre a confermare le circostanze di tempo e di luogo come dedotte da parte attrice in citazione, ha dichiarato di aver affiancato sulla destra e poi superato la bicicletta condotta dall'attore e di essersi spostato, prima di aver terminato la manovra di sorpasso, sulla sinistra andando ad urtare con la ruota posteriore della sua bicicletta la ruota anteriore della bicicletta dell'attore; a seguito del contatto tra le due ruote, dunque, l'attore cadeva a terra. Sul punto, in particolare, il convenuto ha affermato che “ero convinto di aver già superato l'attore quindi rientravo nella sua traiettoria di marcia urtando, con la mia ruota posteriore, la ruota anteriore della bicicletta dell'attore.” (cfr. verbale d'udienza del 18.12.2024);
- la teste , sebbene non abbia assistito alla dinamica del sinistro, essendo intervenuta Tes_1 subito dopo la verificazione dello stesso, ha dichiarato: “Ho visto solo che il ciclista era caduto per terra, ma non ho visto la caduta, quindi sono corsa in negozio per prendere gli oggetti al fine di soccorrerlo e successivamente ho chiamato il 118. In quel momento vi erano molti ciclisti, ma non so meglio precisare. Non so se chi ha urtato il ciclista, ma sentivo che qualcuno diceva <
In particolare, parte terza chiamata ha depositato 4 file audio aventi ad oggetto la registrazione delle chiamate al 118 per l'intervento sul posto in soccorso dell'attore. Parte terza chiamata afferma che da queste chiamate si evincerebbe una non corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, come allegata dall'attore, in quanto alla precisa domanda dell'operatore “Com'è stata la dinamica?”, il chiamante (poi identificato da come un carabiniere) rispondeva “alla rotonda ha frenato e ha CP_2 picchiato duro”; alla successiva domanda dell'operatore “è caduto in autonomia? Non è stato preso dentro?” il chiamante rispondeva “No, no …no” (cfr. pag. 3 comparsa e note CP_2 conclusive). pagina 4 di 10 Ebbene, dalla disamina dei predetti file audio versati in atti risulta che: la chiamata n. 1 intercorsa tra un signore che si qualifica come carabiniere, ma non in servizio, e anch'egli in bici insieme all'attore, e l'operatore del 118 è una chiamata di richiesta di soccorso in cui sommariamente si dice che è caduto un signore con la bici e vengono fornite sommarie informazioni sul suo stato di salute;
la chiamata n. 2 intercorre tra una signora e l'operatore del 118 ove, oltre a richiedere l'intervento di un'autoambulanza e a informazioni sullo stato di salute dell'attore, nulla è in grado di riferire in ordine alla dinamica dell'incidente; la chiamata n. 3 intercorre tra un signore (lo stesso della chiamata n. 1) e l'operatore del 118 che aggiorna il primo circa l'imminente arrivo dell'autoambulanza; tuttavia la linea telefonica ad un certo punta salta e si interrompe la chiamata che riprende nella successiva chiamata n. 4 in cui l'operatore del 118 torna a chiedere allo stesso signore della chiamata n. 3 la descrizione della dinamica del sinistro. A tale richiesta, l'interlocutore non riesce a fornire una ricostruzione esatta dell'accaduto, bensì molto approssimativa in cui si limita a dire che l'attore è caduto a terra vicino ad una rotonda, che ha frenato e che non è stato preso sotto. Da tali affermazioni, a differenza di quanto sostiene parte terza chiamata, nulla può inferirsi sulla effettiva dinamica del sinistro che, invece, risulta descritta compiutamente dall'attore nei propri scritti difensivi, dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e da quest'ultimo confermata in sede di interrogatorio formale deferitogli dall'attore all'udienza del 18.12.2024.
Parte terza chiamata peraltro non ha neppure formulato alcuna istanza istruttoria che le avrebbe consentito di offrire, se del caso, una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro.
Ebbene, premesso che la finalità dell'interrogatorio formale è quella di provocare la confessione dell'interrogando di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, deve ritenersi acclarata, alla luce delle dichiarazioni del convenuto e del complessivo compendio probatorio, la responsabilità esclusiva del convenuto in ordine al sinistro di cui è causa. L'odierno convenuto ha tenuto una condotta in sella al proprio velocipede imprudente e non conforme allo stato dei luoghi contravvenendo alle regole imposte dagli artt. 140 e 183 C.d.S.
All'esito delle argomentazioni sopra esposte, non può essere accolto l'eccepito concorso di colpa dell'attore, in quanto non è emerso alcun profilo di responsabilità in capo a quest'ultimo: l'attore si trovava davanti al convenuto che lo ha sorpassato, ponendo in essere una brusca manovra, prima di aver completato il sorpasso, finendo per impattare rovinosamente con il velocipede attoreo.
Deve, dunque, ritenersi provato l'an debeatur della pretesa creditoria formulata da
[...]
Parte_1
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni della perizia versata in atti e redatta dal medico – legale incaricato da in CP_2 qualità di assicuratrice del convenuto in conformità a quanto dichiarato da parte Controparte_1 attrice all'udienza del 21.01.2025 e non essendo, peraltro, pervenute specifiche contestazioni da parte del convenuto, il quale alla stessa udienza ha dichiarato di rimettersi sul punto.
La perizia medico – legale in atti ha così accertato:
- inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 26;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 90;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 180; pagina 5 di 10 - postumi permanenti nella misura del 20% di riduzione dell'efficienza psicofisica (la stessa percentuale di invalidità permanente è stata altresì accertata dalla consulenza medico – legale ante causam di parte attrice sub doc. 7 fasc. att.).
Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza: 8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
pagina 6 di 10 c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella SE 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard e, pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 14.154,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 5.223,50 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 19.377,50.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene il Tribunale che gli importi standard indicati nella Tabella SE a titolo di sofferenza interiore media presumibile e a titolo di danno biologico dinamico – relazionale siano adeguati alla fattispecie concreta, non essendo state provate circostanze che possano giustificare un aumento degli importi per personalizzazione, avendo peraltro parte attrice dichiarato di accettare la liquidazione del danno biologico facendo riferimento ai valori standard indicati dalla Tabelle SE (cfr. verbale d'udienza del 18.12.2024).
La tabella SE per una persona di anni 48 (alla data della fine malattia – 15.02.2022) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 20% prevede gli importi standard di euro
58.289,00 per il danno biologico relazionale ed euro 20.984,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro 79.273,00.
Alla luce di quanto esposto, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da lesione permanente del bene salute la somma di euro 79.273,00.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, risultano congrue, documentate e in nesso di causa con il sinistro occorso all'attore i seguenti importi: euro 7.448,18 per spese mediche (sub docc. 8 e 9) ed euro 305,00 sub doc. 10 per perizia medico - legale ante causam. Devono essere riconosciuti all'attore anche euro 5.518,00 a titolo di spese future prevedibili: l'importo de quo oltre ad essere stato valutato come congruo e prevedibile nelle perizie di parte e di parte attrice, è stato ottenuto sottraendo CP_2 pagina 7 di 10 da euro 10.400,00 - chiesti dall'attore a titolo di spese dentistiche - l'importo di euro 4.882,00 già sostenuto dall'attore (cfr. atto di citazione e verbale d'udienza del 21.01.2025). L'attore chiede, altresì, a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 755,00 per i costi di riparazione del velocipede da corsa danneggiato a seguito del sinistro (doc. 11) ed euro 198,22 per l'abbigliamento tecnico lacerato e distrutto sempre in conseguenza del sinistro (doc. 12).
Ebbene, questo Giudice ritiene che la richiesta di risarcimento dei danni materiali non possa essere accolta in quanto sprovvista di adeguato sostegno probatorio. In particolare, il doc. 11 avente ad oggetto una fattura per l'esborso relativo alle riparazioni effettuate al velocipede nulla prova circa i danni materiali da questo riportati, non essendo stata versata in atti neppure una fotografia dello status del velocipede post incidente;
non può quindi valutarsi congruo l'esborso rispetto ad una possibile antieconomicità delle riparazioni. Infatti, non essendo stata prodotta una consulenza sul velocipede nulla può dirsi circa l'antieconomicità o meno delle riparazioni;
non è dato sapere neppure quale fosse il velocipede, il modello, il prezzo e l'anno di acquisto dello stesso.
Similmente, anche la richiesta risarcitoria dei danni riportati dall'abbigliamento tecnico dell'attore non può trovare accoglimento. Sul punto, parte attrice si limita a produrre una fattura sub doc. 12 datata
01.12.2020, dunque antecedentemente al sinistro, da cui non è possibile inferire alcunché, non essendo in particolare stato prodotto nulla in ordine allo stato dell'abbigliamento predetto post sinistro. L'attore appunto si limita ad allegare, genericamente, che l'abbigliamento tecnico / sportivo da lui indossato al momento del sinistro sarebbe andato distrutto o lacerato.
Pertanto, consegue alle argomentazioni sopra esposte che il danno patrimoniale risarcibile ammonta ad euro 7.753,18 che rivalutati ad oggi dalla data dell'incidente (24.02.2021) secondo gli indici ISTAT, sono pari ad arrotondati euro 9.048,00 cui vanno aggiunti euro 5.518,00 a titolo di spese future.
4. In ordine alla domanda di manleva e di condanna diretta ex art. 1917, c. II, c.c. formulata dal convenuto nei confronti di deve osservarsi quanto segue. CP_2
Parte terza chiamata, con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, pur non contestando la sussistenza della polizza, afferma che “sarà onere dell'assicurato dimostrare di aver avvisato per iscritto la compagnia entro il termine riportato nelle condizioni contrattuali.” (cfr. pag. 5 comparsa
. Sebbene quest'ultima affermazione non assurga ad una vera eccezione di inoperatività CP_2 della polizza e sebbene la parte terza chiamata abbia comunque reiterato l'affermazione de qua anche con il deposito delle note conclusive, senza formulare un'eccezione (in quel caso tardiva) nel richiamare le conclusioni della comparsa, appare opportuno rilevare quanto segue.
Il Tribunale condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale:
“Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art.
1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.” (cfr. Cass. sent. n. 19071/2024).
Declinando il principio richiamato nella fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che:
- il sinistro si è verificato in data 24.02.2021; pagina 8 di 10 - il convenuto ha denunciato il sinistro per iscritto alla propria compagnia di assicurazione in data
14.09.2021 (cfr. docc. 4,5,6,7 fasc. conv.);
- la polizza reca quale termine per denunciare il sinistro tre giorni dalla data del fatto ovvero da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza (cfr. doc. 7 cit. art. 13);
- il convenuto ha denunciato il sinistro dopo sei mesi dal giorno del suo accadimento;
- avrebbe dovuto provare, in base al consolidato orientamento richiamato, che tale CP_2 ritardo sia stato dovuto a dolo o colpa dell'assicurato con conseguente inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1913 c.c., disciplinante l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
Ebbene, non ha fornito prova in ordine agli elementi che possano escludere o ridurre la CP_2 garanzia di polizza e il convenuto ha provato di aver comunicato il sinistro ad per iscritto;
CP_2 pertanto, parte terza chiamata deve essere tenuta – salvo le condizioni di polizza derivanti da contratto
– a tenere indenne il convenuto per tutte le somme che questi dovrà corrispondere all'attore, in forza delle statuizioni che precedono.
Peraltro, avendo il convenuto formulato domanda di condanna diretta della compagnia avvalendosi del disposto di cui all'art. 1917 c. 2 c.c., deve essere condannata al risarcimento di tutti i CP_2 danni patiti dall'odierno attore.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, il danno complessivamente patito dall'attore è pari ad euro 113.216,50.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, così come richiesto dal convenuto in forza CP_2 dell'art. 1917 c. 2 c.c., deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 113.216,50, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 28.425,50 (pari alla somma di euro 19.377,50 + 9.048,00) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 79.273,00 dalla data della fine malattia (15.02.2022) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 113.216,50 (ivi comprese le spese future per euro
5.518,00) dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono sono irrilevanti le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nelle note conclusive.
5. Consegue alla soccombenza, la condanna di a rifondere all'attore le spese processuali CP_2 relative al presente giudizio (ivi compresi euro 504,00 relativi alle spese per la fase di negoziazione assistita limitatamente alla sola fase effettiva di attivazione) e a rifondere altresì le spese processuali al convenuto Controparte_1
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva di nella verificazione del sinistro del Controparte_1
24.02.2021;
- condanna al pagamento, in favore dell'attore, di euro 113.216,50, oltre interessi come CP_2 specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna a rifondere all'attore le spese processuali del presente giudizio, che liquida CP_2 in euro 786,00 per esborsi, in euro 14.504,00 per onorari di avvocato (comprensivi di euro 504,00 per il procedimento di negoziazione assistita), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A.;
- condanna a rifondere a le spese processuali del presente giudizio, che CP_2 Controparte_1 liquida in euro 786,00 per esborsi, in euro 12.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 28.02.2025
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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