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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6934/2024 promossa dalla:
, p.iva. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cavallo;
Parte appellante
Nei confronti di
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Antico e Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Edelvais Maria Francione;
Parte appellata nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 81/2024, resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella, nella persona della dott.ssa Anna Cesarano, pubblicata in data 8.7.2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 16.9.2024 l ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 81/2024 emessa il 6.7.2024 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo a
Fasanella, nel giudizio R.G. n. 27/24, pubblicata in data 8.7.2024, che aveva accolto l'opposizione promossa da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_1
10076202300000669000 e la sottesa cartella esattoriale n. 10020100019968301000 emessa per il credito di €
1.739,46, asseritamente dovuto a titolo mancato pagamento della Tassa Automobilistica-annualità 2004, rispetto alla quale l'opponente in primo grado aveva eccepito la prescrizione, annullando la cartella esattoriale n.10020100019968301000 sottesa alla comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n.
10076202300000669 e condannando l' al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio. pagina 1 di 5 L'appellante in primo luogo ha lamentato l'incolpevole contumacia in cui sarebbe incorso per non essere stato regolarmente informato della pendenza della causa e ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore del giudice Tributario, stante la natura tributaria del credito oggetto di cartella, concludendo per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza n. 81/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
In data 25.11.2024 si è costituito in giudizio, contestando l'appello e affermando Controparte_1 sia la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio che la competenza del
Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella, nonché reiterando in sede di gravame tutti i motivi di opposizione spiegati in primo grado e concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 5.2.2025, sentite le parti, il G.U. ha rinviato la causa per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento, è possibile procedere all'esame delle questioni controverse partendo dalla questione preliminare relativa alla giurisdizione
(sull'ordine di esame delle questioni preliminari di rito cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sentenza,
19/06/2025, n. 5372).
Il motivo di appello relativo alla affermazione della giurisdizione del Giudice Tributario è parzialmente fondato e va accolto con riferimento alle contestazioni relative all'accertamento negativo del credito oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto.
L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973 – e, dunque, a maggior ragione anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – è considerata come atto impositivo e una misura afflittiva volta ad indurre il debitore ad adempiere, integrante una procedura alternativa all'esecuzione forzata in senso stretto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/07/2015, n. 15354).
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo un atto dell'esecuzione forzata non può essere oggetto di sindacato del Giudice dell'esecuzione, ma va impugnato al Giudice “competente” e, in particolare, innanzi al Giudice Tributario quando ha ad oggetto debiti fiscali, innanzi al Giudice del lavoro se ha ad oggetto debiti previdenziali e innanzi al Tribunale ordinario o al Giudice di pace – a seconda del valore della causa – per tutte le altre ipotesi (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397).
Di recente, la Cassazione ha ribadito che, qualora una controversia riguardante il preavviso di iscrizione ipotecaria si riferisca sia a crediti tributari che a crediti non tributari, la giurisdizione spetta al giudice tributario per i crediti tributari e al giudice ordinario per i crediti non tributari (v. Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 22/03/2025, n. 7636). pagina 2 di 5 Con specifico riferimento all'accertamento sulla prescrizione, i Giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (v. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 29/01/2025, n. 2098).
Ai fini della determinazione della giurisdizione, quindi, dirimente nel riparto di giurisdizione tra il Giudice ordinario e quello Tributario è la specifica questione oggetto di contestazione e non la già avvenuta emissione o meno della cartella esattoriale.
In particolare, quando con l'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria si contesta l'esistenza del credito sottostante all'atto impositivo, sia per fatti originari che successivi, in buona sostanza, si chiede al giudice un accertamento negativo della pretesa creditoria a cui si applicano le regole del processo ordinario di cognizione con applicazione delle regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione (v. sempre Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397, nonché Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30/06/2016, n. 13380); se, invece, si contesta la regolarità per preavviso di iscrizione ipotecaria per vizi propri può affermarsi senza distinzione di sorta la giurisdizione del Giudice
Ordinario indipendentemente dall'astratta giurisdizione prospettabile con riguardo ai crediti oggetto della cartella collegata al preavviso.
Nel caso di specie, il ricorso in opposizione formulato in primo grado aveva ad oggetto, in primo luogo,
l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito intimato con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Rispetto a tale motivo di impugnazione va affermata la giurisdizione del Giudice Tributario atteso che il cosiddetto “bollo auto” rientra nel novero dei tributi.
Come precisato dalla Cassazione, il magistero dei giudici tributari, in quanto di tipo generale, non riguarda soltanto il momento genetico o l'ammontare del tributo, ma si estende anche alle vicende successive quali, ad esempio, quelle concernenti la prescrizione del diritto al pagamento o il suo rimborso (v. Cass. civ., Sez.
Unite, 26/11/2008, n. 28169).
Pertanto, rispetto all'accertamento negativo del credito oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria va affermata la giurisdizione del Giudice Tributario.
Con riferimento alle contestazioni sulla regolarità in sé del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei beni “ipotecandi” deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario. pagina 3 di 5 Però, la questione, in quanto assorbita, non è stata esaminata in primo grado e l'esame della stessa nella presente sede non è possibile non essendo stata la questione riproposta specificamente dalla parte appellata vittoriosa in primo grado ex art. 346 c.p.c..
Infatti, la parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione (Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 17/07/2025, n. 19755).
Pertanto, non riproposta espressamente la questione della regolarità in sede del preavviso di iscrizione ipotecaria, non residua alcun margine di giurisdizione del G.O..
L'ulteriore motivo di appello relativo alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo in primo grado rimane assorbito dall'accertamento del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario.
Ad ogni buon fine si rappresenta che l'art. 16 del D. L. 18/10/2012, n. 179 al comma 12 dispone che, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata…a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
La Cassazione sul punto ha chiarito che è nulla – e ne va quindi disposta la rinnovazione – la notifica del ricorso effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente indicato per le notifiche nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal (Reginde), Controparte_2 anche se l'indirizzo cui è stata effettuata la notifica risulti dal dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec) (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/06/2022, n. 19351).
Nel caso di specie, parte appellata ha documentato la notifica dell'opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria e del pedissequo decreto di fissazione di udienza mediante pec del 22.2.2024 all'indirizzo
“ t”, estratto in data corrispondente a quella di notifica dall'Indice Email_1
Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INIPEC), e non la notifica all'indirizzo estratto dal registro Reginde.
Di conseguenza, la notifica dell'atto introduttivo sarebbe nulla.
Le spese relative al primo grado di giudizio vanno compensate, vista la mancata costituzione di parte appellante.
Le spese di lite relative del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 applicando valori prossimi ai minimi vista la scarsa difficoltà
e l'esiguità delle questioni controverse (Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200, Fase di studio della pagina 4 di 5 controversia € 213,00, Fase introduttiva del giudizio € 213,00 Fase decisionale € 426,00, con esclusione della fase istruttoria nella sostanza non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'appello proposto dall' ; Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 81/2024, emessa il 6.7.2024 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella, pubblicata in data 8.7.2024;
2. DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario rispetto all'accertamento negativo del credito richiesto da con Controparte_1
l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300000669000 e alla sottesa cartella di pagamento n. 10020100019968301000;
3. COMPENSA le spese relative al primo grado di giudizio;
4. CONDANNA al pagamento in favore dell Controparte_1 [...]
delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano in € 852,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidati, C.P.A. e
IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende.
Salerno, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6934/2024 promossa dalla:
, p.iva. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Cavallo;
Parte appellante
Nei confronti di
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Antico e Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Edelvais Maria Francione;
Parte appellata nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 81/2024, resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella, nella persona della dott.ssa Anna Cesarano, pubblicata in data 8.7.2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello notificato in data 16.9.2024 l ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 81/2024 emessa il 6.7.2024 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo a
Fasanella, nel giudizio R.G. n. 27/24, pubblicata in data 8.7.2024, che aveva accolto l'opposizione promossa da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_1
10076202300000669000 e la sottesa cartella esattoriale n. 10020100019968301000 emessa per il credito di €
1.739,46, asseritamente dovuto a titolo mancato pagamento della Tassa Automobilistica-annualità 2004, rispetto alla quale l'opponente in primo grado aveva eccepito la prescrizione, annullando la cartella esattoriale n.10020100019968301000 sottesa alla comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n.
10076202300000669 e condannando l' al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio. pagina 1 di 5 L'appellante in primo luogo ha lamentato l'incolpevole contumacia in cui sarebbe incorso per non essere stato regolarmente informato della pendenza della causa e ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore del giudice Tributario, stante la natura tributaria del credito oggetto di cartella, concludendo per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza n. 81/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
In data 25.11.2024 si è costituito in giudizio, contestando l'appello e affermando Controparte_1 sia la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio che la competenza del
Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella, nonché reiterando in sede di gravame tutti i motivi di opposizione spiegati in primo grado e concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 5.2.2025, sentite le parti, il G.U. ha rinviato la causa per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento, è possibile procedere all'esame delle questioni controverse partendo dalla questione preliminare relativa alla giurisdizione
(sull'ordine di esame delle questioni preliminari di rito cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sentenza,
19/06/2025, n. 5372).
Il motivo di appello relativo alla affermazione della giurisdizione del Giudice Tributario è parzialmente fondato e va accolto con riferimento alle contestazioni relative all'accertamento negativo del credito oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto.
L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973 – e, dunque, a maggior ragione anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – è considerata come atto impositivo e una misura afflittiva volta ad indurre il debitore ad adempiere, integrante una procedura alternativa all'esecuzione forzata in senso stretto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/07/2015, n. 15354).
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo un atto dell'esecuzione forzata non può essere oggetto di sindacato del Giudice dell'esecuzione, ma va impugnato al Giudice “competente” e, in particolare, innanzi al Giudice Tributario quando ha ad oggetto debiti fiscali, innanzi al Giudice del lavoro se ha ad oggetto debiti previdenziali e innanzi al Tribunale ordinario o al Giudice di pace – a seconda del valore della causa – per tutte le altre ipotesi (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397).
Di recente, la Cassazione ha ribadito che, qualora una controversia riguardante il preavviso di iscrizione ipotecaria si riferisca sia a crediti tributari che a crediti non tributari, la giurisdizione spetta al giudice tributario per i crediti tributari e al giudice ordinario per i crediti non tributari (v. Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 22/03/2025, n. 7636). pagina 2 di 5 Con specifico riferimento all'accertamento sulla prescrizione, i Giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (v. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 29/01/2025, n. 2098).
Ai fini della determinazione della giurisdizione, quindi, dirimente nel riparto di giurisdizione tra il Giudice ordinario e quello Tributario è la specifica questione oggetto di contestazione e non la già avvenuta emissione o meno della cartella esattoriale.
In particolare, quando con l'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria si contesta l'esistenza del credito sottostante all'atto impositivo, sia per fatti originari che successivi, in buona sostanza, si chiede al giudice un accertamento negativo della pretesa creditoria a cui si applicano le regole del processo ordinario di cognizione con applicazione delle regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione (v. sempre Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397, nonché Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30/06/2016, n. 13380); se, invece, si contesta la regolarità per preavviso di iscrizione ipotecaria per vizi propri può affermarsi senza distinzione di sorta la giurisdizione del Giudice
Ordinario indipendentemente dall'astratta giurisdizione prospettabile con riguardo ai crediti oggetto della cartella collegata al preavviso.
Nel caso di specie, il ricorso in opposizione formulato in primo grado aveva ad oggetto, in primo luogo,
l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito intimato con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Rispetto a tale motivo di impugnazione va affermata la giurisdizione del Giudice Tributario atteso che il cosiddetto “bollo auto” rientra nel novero dei tributi.
Come precisato dalla Cassazione, il magistero dei giudici tributari, in quanto di tipo generale, non riguarda soltanto il momento genetico o l'ammontare del tributo, ma si estende anche alle vicende successive quali, ad esempio, quelle concernenti la prescrizione del diritto al pagamento o il suo rimborso (v. Cass. civ., Sez.
Unite, 26/11/2008, n. 28169).
Pertanto, rispetto all'accertamento negativo del credito oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria va affermata la giurisdizione del Giudice Tributario.
Con riferimento alle contestazioni sulla regolarità in sé del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei beni “ipotecandi” deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario. pagina 3 di 5 Però, la questione, in quanto assorbita, non è stata esaminata in primo grado e l'esame della stessa nella presente sede non è possibile non essendo stata la questione riproposta specificamente dalla parte appellata vittoriosa in primo grado ex art. 346 c.p.c..
Infatti, la parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni di rito non esaminate, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di impugnazione (Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 17/07/2025, n. 19755).
Pertanto, non riproposta espressamente la questione della regolarità in sede del preavviso di iscrizione ipotecaria, non residua alcun margine di giurisdizione del G.O..
L'ulteriore motivo di appello relativo alla regolarità della notifica dell'atto introduttivo in primo grado rimane assorbito dall'accertamento del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario.
Ad ogni buon fine si rappresenta che l'art. 16 del D. L. 18/10/2012, n. 179 al comma 12 dispone che, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata…a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
La Cassazione sul punto ha chiarito che è nulla – e ne va quindi disposta la rinnovazione – la notifica del ricorso effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente indicato per le notifiche nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal (Reginde), Controparte_2 anche se l'indirizzo cui è stata effettuata la notifica risulti dal dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec) (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/06/2022, n. 19351).
Nel caso di specie, parte appellata ha documentato la notifica dell'opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria e del pedissequo decreto di fissazione di udienza mediante pec del 22.2.2024 all'indirizzo
“ t”, estratto in data corrispondente a quella di notifica dall'Indice Email_1
Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INIPEC), e non la notifica all'indirizzo estratto dal registro Reginde.
Di conseguenza, la notifica dell'atto introduttivo sarebbe nulla.
Le spese relative al primo grado di giudizio vanno compensate, vista la mancata costituzione di parte appellante.
Le spese di lite relative del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 applicando valori prossimi ai minimi vista la scarsa difficoltà
e l'esiguità delle questioni controverse (Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200, Fase di studio della pagina 4 di 5 controversia € 213,00, Fase introduttiva del giudizio € 213,00 Fase decisionale € 426,00, con esclusione della fase istruttoria nella sostanza non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'appello proposto dall' ; Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 81/2024, emessa il 6.7.2024 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella, pubblicata in data 8.7.2024;
2. DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario rispetto all'accertamento negativo del credito richiesto da con Controparte_1
l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300000669000 e alla sottesa cartella di pagamento n. 10020100019968301000;
3. COMPENSA le spese relative al primo grado di giudizio;
4. CONDANNA al pagamento in favore dell Controparte_1 [...]
delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano in € 852,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidati, C.P.A. e
IVA, se dovuta, come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende.
Salerno, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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