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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5116/23 R.G., avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento del Questore di Terni che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura speciale Parte_1 allegata al ricorso dall'avv. Alessio Olimpieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Terni, Corso del Popolo 101;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero;
****
Con ricorso depositato in data 19.12.23 cittadino nigeriano, ha tempestivamente Parte_1 impugnato il provvedimento del 9.12.2022, notificato il 27.11.2023, con cui il Questore di Terni gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto: di essere giunto in Italia nel 2016 e di aver immediatamente proposto domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 26.6.2017, pagina 1 di 5 confermato in sede giusrisdizionale;
di aver quindi proposto dinanzi alla Commissione territoriale domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile con provvedimento del 4.6.2021, anche questo confermato in sede giusrisdizionale;
di aver quindi avanzato alla Questura di Terni in data 18.10.2022 domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata con il provvedimento impugnato. Ha lamentato che il Questore, nel negargli il permesso, non avrebbe tenuto in considerazione né il percorso di inserimento e integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, né i pericoli cui sarebbe suo malgrado esposto in caso di rimpatrio verso la propria regione di provenienza, il
Delta State in Nigeria, interessata da una situazione di violenza generalizzata e degrado ambientale.
Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
Il , costituendosi, ha evidenziato in sintesi: che il provvedimento Controparte_1 impugnato si pone come atto dovuto rispetto al parere negativo espresso dalla Commissione
Territoriale; che il ricorrente ha solo genericamente fatto riferimento alle generali condizioni del paese di provenienza, senza dare conto di specifiche circostanza individualizzanti per le quali, una volta rimpatriato, potrebbe subire un pregiudizio dei propri diritti fondamentali personali;
che non ha dimostrato di essersi integrato da un punto di vista socio-familiare nel territorio italiano tanto più che ha dato prova di aver svolto attività lavorativa minimale e temporanea senza comprovare neppure la autonoma disponibilità di un alloggio;
che è irrilevante il richiamo alle criticità conseguenti alla pandemia da Covid-19 in Nigeria dal momento che il richiedente risulta denunciato in stato di libertà per essersi allontanato senza giustificato motivo dal proprio domicilio durante la vigenza dei divieti per l'emergenza sanitaria;
che, da ultimo, il richiedente continua a soggiornare nel territorio italiano, pur non avendone diritto, solo grazie alla reiterazione di richieste (anche infondate) di protezione internazionale.
Con decreto collegiale depositato il 6.4.24 venivaa disposta la sospensione del provvedimento impugnato. Con ordinanza del 23.10.24 veniva fissata per la discussione orale ex art. 275 bis c.p.c. l'udienza del 15.1.25, in esito alla quale la causa veniva rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
In diritto, deve premettersi che alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l.
130/2020 che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19,
pagina 2 di 5 comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
pagina 3 di 5 In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve darsi atto che il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un discreto livello di integrazione nel tessuto sociale italiano, né da un punto di vista lavorativo, né da un punto di vista puramente relazionale.
Il ricorrente - che ha fatto ingresso in Italia nel 2016 ed ha avanzato reiterate Parte_1 richieste amministrative e giurisdizionali tese ad ottenere un titolo che legittimasse la permanenza nel territorio nazionale - ha documentato di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato come operaio generico full time con durata dal 17.5.2023 al 12.8.2023 e dal
28.8.2023 al 31.10.2023 con la FR IS (ma ha depositato le sole buste paga di maggio e giugno 2023). Dall'estratto previdenziale prodotto risultano 15 settimane lavorative nel CP_2 periodo dal 17.5.2023 al 30.9.2023 con la medesima società nonché 44 giornate di lavoro nel periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022 come agricolo giornaliero. Ha poi depositato ulteriore documentazione comprovante attività lavorativa come manovale edile con contratto a tempo determinato full time dal 22.05.2024 al 21.07.2024 (contratto con la NI Costruzioni Srls e buste paga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024). Tale documentazione evidenzia che il ricorrente, nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2024, circa 8 anni, ha svolto attività lavorativa per appena 7 mesi ed attualmente non svolge alcuna attività lavorativa. Il ricorrente ha poi depositato soltanto un'attestazione di frequenza del primo modulo di alfabetizzazione di lingua italiana conseguito il 16.6.2017 e un certificato che attesta la frequenza con profitto di un corso di conoscenza della lingua italiana livello A1 in data 23.1.2019.
Nulla risulta documentato a proposito della condizione abitativa del ricorrente, non è chiaro come il predetto provveda alle proprie esigenze di sostentamento e nulla è stato documentato pagina 4 di 5 che comprovi che il ricorrente abbia avviato, nel lungo periodo di permanenza in Italia, relazioni amicali o familiari significative.
Si aggiunga che il ricorrente ha offerto allegazioni del tutto generiche a proposito delle ragioni per le quali si troverebbe esposto a fonti di pericolo una volta rientrato nel proprio paese;
del resto, in occasione della prima richiesta di protezione presentata, dinanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente riferiva di aver lasciato la Nigeria non per motivi connessi alla situazione socio-politica del paese, ma perché aveva sognato due volte (una da bambino e una da adulto) di venire in Europa, perché non gli piaceva vivere in Nigeria e perché si era innamorato dell'Italia vedendo i programmi italiani in televisione.
Alla luce di quanto fin qui, si ritiene di dover escludere l'esistenza di elementi individualizzanti idonei a comprovare uno specifico rischio personale di coinvolgimento del ricorrente nei disordini che si verificano a vari livelli nel suo paese.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese legali, considerata la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.T.M.
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., il Tribunale così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
pagina 5 di 5
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5116/23 R.G., avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento del Questore di Terni che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura speciale Parte_1 allegata al ricorso dall'avv. Alessio Olimpieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Terni, Corso del Popolo 101;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero;
****
Con ricorso depositato in data 19.12.23 cittadino nigeriano, ha tempestivamente Parte_1 impugnato il provvedimento del 9.12.2022, notificato il 27.11.2023, con cui il Questore di Terni gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto: di essere giunto in Italia nel 2016 e di aver immediatamente proposto domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 26.6.2017, pagina 1 di 5 confermato in sede giusrisdizionale;
di aver quindi proposto dinanzi alla Commissione territoriale domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile con provvedimento del 4.6.2021, anche questo confermato in sede giusrisdizionale;
di aver quindi avanzato alla Questura di Terni in data 18.10.2022 domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata con il provvedimento impugnato. Ha lamentato che il Questore, nel negargli il permesso, non avrebbe tenuto in considerazione né il percorso di inserimento e integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, né i pericoli cui sarebbe suo malgrado esposto in caso di rimpatrio verso la propria regione di provenienza, il
Delta State in Nigeria, interessata da una situazione di violenza generalizzata e degrado ambientale.
Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
Il , costituendosi, ha evidenziato in sintesi: che il provvedimento Controparte_1 impugnato si pone come atto dovuto rispetto al parere negativo espresso dalla Commissione
Territoriale; che il ricorrente ha solo genericamente fatto riferimento alle generali condizioni del paese di provenienza, senza dare conto di specifiche circostanza individualizzanti per le quali, una volta rimpatriato, potrebbe subire un pregiudizio dei propri diritti fondamentali personali;
che non ha dimostrato di essersi integrato da un punto di vista socio-familiare nel territorio italiano tanto più che ha dato prova di aver svolto attività lavorativa minimale e temporanea senza comprovare neppure la autonoma disponibilità di un alloggio;
che è irrilevante il richiamo alle criticità conseguenti alla pandemia da Covid-19 in Nigeria dal momento che il richiedente risulta denunciato in stato di libertà per essersi allontanato senza giustificato motivo dal proprio domicilio durante la vigenza dei divieti per l'emergenza sanitaria;
che, da ultimo, il richiedente continua a soggiornare nel territorio italiano, pur non avendone diritto, solo grazie alla reiterazione di richieste (anche infondate) di protezione internazionale.
Con decreto collegiale depositato il 6.4.24 venivaa disposta la sospensione del provvedimento impugnato. Con ordinanza del 23.10.24 veniva fissata per la discussione orale ex art. 275 bis c.p.c. l'udienza del 15.1.25, in esito alla quale la causa veniva rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
In diritto, deve premettersi che alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l.
130/2020 che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19,
pagina 2 di 5 comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
pagina 3 di 5 In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve darsi atto che il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un discreto livello di integrazione nel tessuto sociale italiano, né da un punto di vista lavorativo, né da un punto di vista puramente relazionale.
Il ricorrente - che ha fatto ingresso in Italia nel 2016 ed ha avanzato reiterate Parte_1 richieste amministrative e giurisdizionali tese ad ottenere un titolo che legittimasse la permanenza nel territorio nazionale - ha documentato di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato come operaio generico full time con durata dal 17.5.2023 al 12.8.2023 e dal
28.8.2023 al 31.10.2023 con la FR IS (ma ha depositato le sole buste paga di maggio e giugno 2023). Dall'estratto previdenziale prodotto risultano 15 settimane lavorative nel CP_2 periodo dal 17.5.2023 al 30.9.2023 con la medesima società nonché 44 giornate di lavoro nel periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022 come agricolo giornaliero. Ha poi depositato ulteriore documentazione comprovante attività lavorativa come manovale edile con contratto a tempo determinato full time dal 22.05.2024 al 21.07.2024 (contratto con la NI Costruzioni Srls e buste paga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024). Tale documentazione evidenzia che il ricorrente, nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2024, circa 8 anni, ha svolto attività lavorativa per appena 7 mesi ed attualmente non svolge alcuna attività lavorativa. Il ricorrente ha poi depositato soltanto un'attestazione di frequenza del primo modulo di alfabetizzazione di lingua italiana conseguito il 16.6.2017 e un certificato che attesta la frequenza con profitto di un corso di conoscenza della lingua italiana livello A1 in data 23.1.2019.
Nulla risulta documentato a proposito della condizione abitativa del ricorrente, non è chiaro come il predetto provveda alle proprie esigenze di sostentamento e nulla è stato documentato pagina 4 di 5 che comprovi che il ricorrente abbia avviato, nel lungo periodo di permanenza in Italia, relazioni amicali o familiari significative.
Si aggiunga che il ricorrente ha offerto allegazioni del tutto generiche a proposito delle ragioni per le quali si troverebbe esposto a fonti di pericolo una volta rientrato nel proprio paese;
del resto, in occasione della prima richiesta di protezione presentata, dinanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente riferiva di aver lasciato la Nigeria non per motivi connessi alla situazione socio-politica del paese, ma perché aveva sognato due volte (una da bambino e una da adulto) di venire in Europa, perché non gli piaceva vivere in Nigeria e perché si era innamorato dell'Italia vedendo i programmi italiani in televisione.
Alla luce di quanto fin qui, si ritiene di dover escludere l'esistenza di elementi individualizzanti idonei a comprovare uno specifico rischio personale di coinvolgimento del ricorrente nei disordini che si verificano a vari livelli nel suo paese.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese legali, considerata la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.T.M.
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., il Tribunale così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
pagina 5 di 5