Sentenza 8 aprile 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/04/2021, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00465/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01274/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2020, proposto da
Costa Bioenergie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi, Massimo Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituito in giudizio;
Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal MISE sulla diffida formulata dalla ricorrente con pec 30/10/2020 affinché venissero adottati gli atti ricordati ai punti 2 e 4 delle premesse di cui alla medesima pec e precisamente:
a) ai sensi dell'art. 95 D.L. n. 104/2020 venissero individuate (di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dei Beni e le Attività culturali e per il Turismo) le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso già adottati e dichiarati inefficaci ai sensi del comma 24, lett. a) e b) – del medesimo decreto legge - nonché stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo, nei limiti delle risorse previste dal comma 26 (che prevede stanziamenti pluriennali per complessivi € 29 milioni);
b) che laddove si ritenga che il deposito di Costa Bioenergie, realizzato in Chioggia, loc. Val da Rio (in forza dell'autorizzazione ministeriale 26/5/2015 n. 17407, prorogata con decreto 24/5/2017 prot. n. 12461) rientri nelle suindicate sopravvenute previsioni normative, venga indicato e/o dichiarato e/o stabilito quanto previsto da detta normativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel 2015 la società ricorrente è stata autorizzata dal MISE a realizzare e gestire un deposito costiero di oli minerali e GPL all’interno del Porto di Chioggia, con annesso distributore di gasolio per uso marino.
Il termine per il completamento dei lavori, originariamente fissato al 26 maggio 2017, è stato prorogato di due anni sino al 26 maggio 2019.
Durante la costruzione del deposito costiero di carburanti, il Comune di Chioggia, con ordinanza n. 95 del 9 maggio 2017, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere sino a quel momento realizzate e la rimessione in pristino del sito, ritenendo le opere stesse non assistite dalla necessaria autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 167 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42.
La ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione dinanzi al G.A., ottenendone dapprima la sospensione in sede cautelare e poi l’annullamento giurisdizionale (T.A.R. Veneto, sez. II, 5 giugno 2018 n.604, confermata da Cons. St. 1396/20199).
Successivamente la ricorrente - che nel frattempo aveva realizzato e pressochè ultimato il deposito di carburanti, sostenendo un investimento par a circa quaranta milioni di euro - ha presentato alla. P.A. una serie di domande finalizzate alla concreta messa in esercizio dell’impianto (rilascio della concessione demaniale della banchina, occupazione anticipata della stessa, proroga del termine di ultimazione del deposito, esecuzione di lavori minimali di manutenzione/completamento) che, tuttavia, venivano denegate o non riscontrate dalla P.A..
La ricorrente, quindi, proponeva una serie di azioni (di annullamento, risarcitorie e avverso il silenzio) con le quali contestava, di volta in volta, gli atti (dinieghi) e i comportamenti (silenzi) delle intimate Amministrazioni che le hanno impedito la messa in esercizio dell’impianto precedentemente autorizzato e pressochè ultimato.
Alcuni giudizi venivano definiti da questo Tribunale (con sentenze nn. 399/2020, 400/2020, 740/2020), mentre altri ricorsi risultano tuttora pendenti e dovranno essere chiamati all’udienza pubblica del 28 ottobre 2021 in vista della quale è già stata disposta la riunione delle cause RG. 562/2020, 563/2020, 1372/2020 e 1373/2020.
Nelle more della definizione dei surriferiti giudizi, che saranno chiamati all’udienza pubblica del 28 ottobre 2021, è entrato in vigore l’art. 95, comma 24, D.L. 104/2020 convertito con L.13 ottobre 2020, n. 126, che ha vietato il rilascio dei provvedimenti richiesti dalla ricorrente (concessione demaniale della banchina, etc.) e la messa in esercizio degli impianti di stoccaggio di GPL, anche se già autorizzati, nei siti riconosciuti dall'UNESCO, tra i quali rientra la Laguna di Venezia
Rilevato che il MISE non ha ancora emanato il decreto previsto dal comma 25 del medesimo art. 95.L. 104/2020 - con cui si individuano gli impianti di stoccaggio di GPL colpiti dal divieto legislativo e le autorizzazioni dichiarate inefficaci ai sensi del comma 24 e si stabiliscono i criteri di commisurazione dell’indennizzo - la ricorrente ha diffidato il MISE all’adozione del suddetto decreto e proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal MISE sulla relativa istanza.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio contrastando le avverse pretese.
Alla camera di consiglio in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dal MISE, che in sede di discussione orale ha prospettato la competenza del Tar Lazio, non merita accoglimento in quanto l’intero contenzioso riguardante la complessa vicenda per cui è causa è già incardinato presso questo Tar e l’omesso esercizio del potere in questa sede contestato ha per oggetto un provvedimento attuativo e/o specificativo dell’art. 95 D.L. 104/2020, convertito con L.13 ottobre 2020, n. 126 (rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia”), che, al comma 24, vieta il rilascio dei provvedimenti richiesti dalla ricorrente e la messa in esercizio degli impianti di stoccaggio di GPL, anche se già autorizzati, nei siti riconosciuti dall'UNESCO, tra i quali rientra la Laguna di Venezia..
Tutti gli atti e comportamenti contestati dalla ricorrente, incluso il silenzio-inadempimento oggetto della presente causa, producono, effetti diretti nel territorio di Chioggia e nella Laguna di Venezia.
Nel merito il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è fondato per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:
- sussiste l’obbligo del MISE di adottare il decreto attuativo previsto dall’art. 95, comma 25, D.L. 104/2020 e, in ogni caso, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato dall’istanza/diffida presentata dalla società ricorrente;
- è ormai decorso il termine di conclusione del procedimento, da individuarsi, in mancanza di termini specifici, nel termine sussidiario di trenta giorni previsto dall’art. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241;
- deve, pertanto, affermarsi l’obbligo del MISE di provvedere sull’istanza/diffida presentata dalla ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con l’avvertimento che l’inutile decorso del suddetto termine potrà comportare, su istanza di parte, ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod proc. amm., la nomina di un commissario ad acta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara sussistente l’obbligo del Ministero dello Sviluppo Economico di provvedere e gli ordina di provvedere nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione la presente sentenza.
Condanna il MISE a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3000 (euro tremila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato. Spese compensate nei confronti dell’Autorità Portuale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO