Versione
5 maggio 1976
5 maggio 1976
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30 , recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
"Le imposte indicate nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , possono essere iscritte, oltre che nei ruoli principali di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 maggio, il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con scadenza rispettivamente della prima rata al giorno 10 luglio e 10 dicembre 1976, e al giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata al giorno 10 settembre 1976 e al giorno 10 febbraio e 10 aprile 1977".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"All' articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate "".
E' convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30 , recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
"Le imposte indicate nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , possono essere iscritte, oltre che nei ruoli principali di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 maggio, il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con scadenza rispettivamente della prima rata al giorno 10 luglio e 10 dicembre 1976, e al giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata al giorno 10 settembre 1976 e al giorno 10 febbraio e 10 aprile 1977".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"All' articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate "".
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- 1. Risoluzione del 04/04/1980 n. 2765 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 4 aprile 1980 · 3.0391395
[…] Ove, infatti, il protrarsi del ritardo nella predisposizione del provvedimento legislativo, concernente le modalita\' per l\'irrogazone della penale prevista dall\'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 160 (di cui e\' cenno nelle richiamate note ministeriali), dovesse pregiudicare il diritto dello Stato al recupero delle somme ad esso dovute, nei confronti degli
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Giurisprudenza • 1
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- penale privatistica