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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/12/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
P.U. 45/2024-1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno composto dai magistrati
Dott. Alessandra Panichi - Presidente
Dott. Francesca Sirianni – Giudice rel.
Dott. Riccardo Ionta - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 45/2024-1 r.g. P.U.
promosso da
C.F. e P. IVA. n. rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulia Galati e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Antonio Schiavone
nei confronti di con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), via Bezzecca, n. 2, CP_2
C.F./P.IVA , REA AP-178630, con il patrocinio dell'avv. Riccardo P.IVA_3
Crispiani o Grispiani;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti di CP_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto lo stesso – esercente tra l'altro attività di “impresa edile”
- non ha provato la propria qualità di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII
(esso si è costituito in giudizio espressamente ammettendo la sussistenza dei requisiti dimensionali per la sottoposizione a liquidazione giudiziale); peraltro dal bilancio relativo all'esercizio 2022 è emerso un attivo patrimoniale pari ad € 370.000,00, e dal bilancio finale di liquidazione al 31.12.2023 è emerso un ammontare di debiti pari ad
€ 2.342.781,00, con conseguente superamento delle relative soglie;
ritenuto, quanto alla verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale, che il ricorrente ha dimostrato di vantare un credito di €
815.377,97 oltre spese, portato da contratto di mutuo fondiario, già azionato esecutivamente con procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 195/2019 presso il
Tribunale di Ancona;
ritenuto che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli indici ed elementi di seguito esposti. Il credito azionato è risalente e ha trovato solo parziale ristoro in sede di esecuzione immobiliare. La società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 7.2.2024, e dal bilancio finale di liquidazione emergono indici netti nel senso della incapacità della resistente di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con gli elementi attivi del patrimonio sociale, dovendosi rilevare, solo per fare un esempio, un capitale circolante netto (attivo circolante – debiti) negativo per €
1.973.156,00 (si ricordi che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte: cfr., tra le altre, Cass., 7 marzo 2019, n. 5402; Cass., 18 dicembre 2017, n.
30297; Cass., 17 novembre 2016, n. 23428 Cass, 8 maggio 2015, n. 9401. E' onere del debitore “indicare compiutamente l'attivo costituente gli asset liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso, cfr. Cass. 25167/2016). Tutti tali elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso dell'incapacità della di CP_2 adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
CCII;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, ex art. 33, c. 1, 2 e 3, CCII, che la liquidazione giudiziale possa essere dichiarata essendo decorso meno di un anno dalla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale CP_2 in San Benedetto del Tronto (AP), via Bezzecca, n. 2, C.F./P.IVA , REA P.IVA_3
AP-178630;
nomina
la dott.ssa Francesca Sirianni Giudice Delegato per la procedura
nomina
Curatore la dott.ssa (con studio in via dei Soderini, n. 3, Ascoli Piceno Persona_1
, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle P.IVA_4 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
il giorno 21 febbraio 2025 alle ore 9:50, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Sirianni Dott. Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno composto dai magistrati
Dott. Alessandra Panichi - Presidente
Dott. Francesca Sirianni – Giudice rel.
Dott. Riccardo Ionta - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 45/2024-1 r.g. P.U.
promosso da
C.F. e P. IVA. n. rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulia Galati e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Antonio Schiavone
nei confronti di con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), via Bezzecca, n. 2, CP_2
C.F./P.IVA , REA AP-178630, con il patrocinio dell'avv. Riccardo P.IVA_3
Crispiani o Grispiani;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti di CP_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto lo stesso – esercente tra l'altro attività di “impresa edile”
- non ha provato la propria qualità di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII
(esso si è costituito in giudizio espressamente ammettendo la sussistenza dei requisiti dimensionali per la sottoposizione a liquidazione giudiziale); peraltro dal bilancio relativo all'esercizio 2022 è emerso un attivo patrimoniale pari ad € 370.000,00, e dal bilancio finale di liquidazione al 31.12.2023 è emerso un ammontare di debiti pari ad
€ 2.342.781,00, con conseguente superamento delle relative soglie;
ritenuto, quanto alla verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale, che il ricorrente ha dimostrato di vantare un credito di €
815.377,97 oltre spese, portato da contratto di mutuo fondiario, già azionato esecutivamente con procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 195/2019 presso il
Tribunale di Ancona;
ritenuto che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli indici ed elementi di seguito esposti. Il credito azionato è risalente e ha trovato solo parziale ristoro in sede di esecuzione immobiliare. La società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 7.2.2024, e dal bilancio finale di liquidazione emergono indici netti nel senso della incapacità della resistente di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con gli elementi attivi del patrimonio sociale, dovendosi rilevare, solo per fare un esempio, un capitale circolante netto (attivo circolante – debiti) negativo per €
1.973.156,00 (si ricordi che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte: cfr., tra le altre, Cass., 7 marzo 2019, n. 5402; Cass., 18 dicembre 2017, n.
30297; Cass., 17 novembre 2016, n. 23428 Cass, 8 maggio 2015, n. 9401. E' onere del debitore “indicare compiutamente l'attivo costituente gli asset liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso, cfr. Cass. 25167/2016). Tutti tali elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso dell'incapacità della di CP_2 adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
CCII;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, ex art. 33, c. 1, 2 e 3, CCII, che la liquidazione giudiziale possa essere dichiarata essendo decorso meno di un anno dalla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale CP_2 in San Benedetto del Tronto (AP), via Bezzecca, n. 2, C.F./P.IVA , REA P.IVA_3
AP-178630;
nomina
la dott.ssa Francesca Sirianni Giudice Delegato per la procedura
nomina
Curatore la dott.ssa (con studio in via dei Soderini, n. 3, Ascoli Piceno Persona_1
, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle P.IVA_4 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
il giorno 21 febbraio 2025 alle ore 9:50, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Sirianni Dott. Alessandra Panichi