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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 757/2025 depositato il 10/04/2025, relativo alla sentenza n.
1503/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2025 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ottemperanza parte ricorrente chiede la restituzione di importi dovuti a seguito di sentenza favorevole. Nel corso del giudizio interviene il pagamento del dovuto;
parte ricorrente insiste sulle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacificamente avvenuto il rimborso della somma.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente in base al principio della soccombenza virtuale, parte resistente ha infatti dato causa alla lite non pagando il dovuto nel termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 69 d.lgvo 546 del 1992.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia dele Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 757/2025 depositato il 10/04/2025, relativo alla sentenza n.
1503/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2025 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ottemperanza parte ricorrente chiede la restituzione di importi dovuti a seguito di sentenza favorevole. Nel corso del giudizio interviene il pagamento del dovuto;
parte ricorrente insiste sulle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacificamente avvenuto il rimborso della somma.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente in base al principio della soccombenza virtuale, parte resistente ha infatti dato causa alla lite non pagando il dovuto nel termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 69 d.lgvo 546 del 1992.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia dele Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario.