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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12375/2023 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DE LEO Parte_1
DANIELE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 27.06.2022 ha proposto domanda finalizzata al riconoscimento della pensione di inabilità civile, presso la competente commissione ASL invalidi civili, a seguito della quale ha ottenuto il riconoscimento di una percentuale pari al 75%.
Dato l'esito non soddisfacente della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n. 2548/23 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
7.10.2023 riconosceva una percentuale di invalidità pari all'82%, non sufficiente ad integrare il beneficio richiesto.
1 Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Da quanto emerso in corso di visita medica e tenuto conto dell'anamnesi e della documentazione sanitaria, si evidenziano patologie interessanti vari organi ed apparati.
Un dato importante è rappresentato dalla neoplasia della mammella dx, operata nel 2016. Trattasi di un carcinoma duttale infiltrante a basso grado di differenziazione (grado III), con linfonodi ascellari esenti da metastasi. Sottoposta a mastectomia radicale, con linfoadenectomia ascellare omolaterale, nel 2018 venne nuovamente ricoverata per essere sottoposta ad intervento di mastopessi con protesi mammella sin e ricostruzione del capezzolo. Nel 2020 a causa di cicatrici ipertrofiche in esiti di ricostruzione mammaria, venne sottoposta a lipofilling cicatrice e mastopessi mammella sx. La storia naturale di questa neoplasia
(carcinoma scarsamente differenziato, aggressivo) è caratterizzata da un decorso molto variabile che rispecchia la sua la grande eterogeneità biologico-clinica. Il rischio di recidiva è maggiore nei primi 5 anni, ma permane anche nei 15-20 anni successivi all'intervento chirurgico. Questa patologia ed i suoi successivi interventi chirurgici è classificabile con il codice 9323. -Nel maggio 2022 la ricorrente venne sottoposta a valvulo-plastica mitralica per prolasso severo. La situazione appare, allo stato, controllata dal punto di vista clinico. E' causa, comunque, di facile affaticabilità e ridotta tolleranza allo sforzo più impegnativo dell'ordinario. Cod. 6441 (21%). -Dal 2016 l'attrice è in menopausa farmacologica. Nel 2023 annessiectomia bilaterale per via addominale per ovaia policistiche in sogg. a rischio. L'annessiectomia comporta l'insorgenza più precoce di un quadro clinico di osteoporosi, maggiore incidenza di malattie cardiovascolari, indotte dalla riduzione di estrogeni, complicanze dell'apparato urinario: episodi di incontinenza e disturbi psicologici.
Un altro dato patologico rilevante è rappresentato dall'artrosi della colonna vertebrale che appare in uno stadio evolutivo avanzato, tanto da assumere i caratteri clinico-radiologici dell'artrosi deformante con discopatie degenerative. A carico del tratto cervicale sono evidenti i segni di spondilo e discoartrosi, con verticalizzazione della lordosi. Tali alterazioni sono causa di rigidità e dolore nella regione cervicale e cranica, sensazione di intorpidimento degli arti superiori A livello lombo-sacrale la degenerazione interessa in particolare il tratto L4-S1. Questa condizione comporta una sintomatologia di tipo doloroso, acuita dal movimento del tratto lombare, in pericolare a livello degli arti inferiori. A questa patologia squisitamente
2 organica si associa la fibromialgia, malattia ad eziologia incerta, verosimilmente neuro ormonale, caratterizzata da iperalgesia (percezione di dolore molto intenso per stimoli dolorosi lievi) ed allodinia sensazione dolorosa per stimoli che normalmente non sono dolorosi), potenziando il risentimento algicodisfunzionale in particolare in occasione di un evento stressante o un trauma fisico o psichico. (Codice ana 7010).
Da quanto sopra esposto, appare evidente come le vicissitudini sanitarie abbiano sottoposto progressivamente la esaminanda a pesanti stress, che hanno alterato lo stato psichico, provocando una reazione depressiva con conseguenti menomazioni del funzionamento psico-sociale. Causa di difficoltà nelle attività della vita quotidiana, nel lavoro e nei rapporti interpersonali, come da recente certificazione specialistica. Codice 2205.
Esistono altre patologie, indicate in Atti, come la tendinite di e l'infiammazione cronica Persona_1 delle vie aeree, che contribuiscono a formare il complesso morboso invalidante della ricorrente che, comunque, non modificano nella sostanza il giudizio sull'invalidità.
CONCLUSIONI
Svolta la discussione diagnostica è possibile concludere che l'esponente è affetta da: carcinoma duttale infiltrante indifferenziato dx, sottoposta a mastectomia;
successivamente sottoposta a mastopessi bilaterale
e lipofilling cicatrice. Valvuloplastica mitralica per severo prolasso. Annessiectomia bilaterale.
Spondilodiscoartrosi colonna vertebrale. Fibromialgia. Sindrome depressiva.
Tale condizione nella sua attuale configurazione si è realizzata progressivamente, raggiungendo i limiti di
Legge per il riconoscimento dell'invalidità al 100%, a far data presumibilmente dal novembre
2024.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente e analiticamente lo stato sanitario della ricorrente, attesa anche la sua evoluzione alla luce della documentazione medica sopravvenuta prodotta in corso di giudizio che ha evidenziato un peggioramento del già complesso e limitante quadro clinico nel tempo e che ne ha determinato la decorrenza (novembre 2024).
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
3 Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (novembre 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12375/2023, così provvede:
4 accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile a far data da novembre 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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