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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. 93 del 2025
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice
nella persona del dott. Gaetano Savona;
nel procedimento unitario n. 93 del 2025 introdotto da
, C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sabina Contu, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima, e con l'ausilio del dott. in qualità di organismo di composizione della crisi;
Controparte_1
visto il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
letti gli atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA
A) Con ricorso depositato il 17.4.2025, ha domandato di poter accedere alla procedura Parte_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
Al riguardo, la ricorrente ha rappresentato che:
- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari, esposti nel ricorso;
- è gravata da debiti per complessivi per 33.057,91 euro, di cui a) 1.269,00 euro nei confronti dell'o.c.c.; b) 1.165,08 euro nei confronti dell'avv. Contu per l'assistenza nel presente procedimento;
c) 13.153,22 euro nei confronti del Comune di LI;
d) 20.736,45 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione;
e) 3.346,90 euro nei confronti di Italo SPV s.r.l.; f) 265,11 euro nei confronti di Parte_2
- il suo nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente;
- risiede in alloggio popolare che venne assegnato alla madre, ora deceduta, con la quale conviveva sin dalla nascita;
- il Comune di LI ha intimato lo sfratto per morosità dell'alloggio, ma, in seguito a istanza dell'odierna ricorrente e a sottoscrizione di un piano di rientro, ha sospeso la liberazione dell'immobile riservandosi la decisione circa il subentro della medesima nell'assegnazione;
- è lavoratrice dipendente, con reddito mensile netto di circa 1.000,00 euro mensili;
- il fabbisogno familiare odierno, considerato il canone di locazione dell'alloggio popolare in cui risiede e il piano di rateizzazione stipulato col Comune di LI (di cui si dirà in seguito) ammonta a circa 1.400,00 euro mensili;
- il suo patrimonio è costituito esclusivamente da un autoveicolo, marca Fita, modello Punto, del
2004, avente valore commerciale pari a 600,00 euro circa;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non si è mai avvalsa dell'esdebitazione.
Quanto sopra esposto, la ricorrente ha proposto di mettere a disposizione dei creditori la complessiva somma di 11.137,45 euro, onde soddisfare: 1) i crediti prededucibili nella misura del 100%; 2) il credito del Comune di LI e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nella misura del 30%; 3) i crediti di Italo SPV s.r.l e Abbanoa s.p.a. nella misura del 10%.
In particolare, la debitrice ha rappresentato che è in grado di ottenere detta somma mediante prestito della Fondazione Antiusura della Caritas, che dovrebbe rendere in otto anni mediante rate mensili dell'importo di 120,00 euro.
Il piano richiede, inoltre, la permanenza della debitrice nell'alloggio popolare del Comune di LI, in cui attualmente risiede e per il quale, come sopra detto, pende la valutazione dell'ente civico relativa alla liberazione dell'immobile e al subentro della ricorrente nell'assegnazione.
B) All'esito della propria relazione, l'o.c.c. ha concluso nel senso che “si ritiene che la RA
[...]
abbia, allo stato e secondo i documenti prodotti, i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter Pt_1 accedere alla procedura finalizzata alla composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero soggetto sovraindebitato per cause eccezionali e imprevedibili e per tale ragione nell'impossibilità oggettiva di adempiere le obbligazioni contratte. La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti consente di soddisfare le spese in prededuzione al 100 %, al creditore privilegiato una quota pari al
30% dell'importo spettante, mentre ai due creditori chirografari una quota del 10 % dell'importo spettante. Considerate le condizioni soggettive e oggettive in cui si trova la RA , tale Pt_1 proposta rappresenta l'unica possibilità di estinguere le posizioni debitorie, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta (impiegata presso uno Studio Legale con una retribuzione netta di circa euro 1000 al mese), che non le consente di far fronte al 100 % dei debiti scaduti”.
Ciò posto, Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.
Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.
Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.
Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che la stessa sia stata già esdebitata, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria, né
i creditori hanno formulato osservazioni.
Deve quindi procedersi all'omologa del piano.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di;
Parte_1
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs.
14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura.
LI, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice
nella persona del dott. Gaetano Savona;
nel procedimento unitario n. 93 del 2025 introdotto da
, C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sabina Contu, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima, e con l'ausilio del dott. in qualità di organismo di composizione della crisi;
Controparte_1
visto il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
letti gli atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA
A) Con ricorso depositato il 17.4.2025, ha domandato di poter accedere alla procedura Parte_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
Al riguardo, la ricorrente ha rappresentato che:
- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari, esposti nel ricorso;
- è gravata da debiti per complessivi per 33.057,91 euro, di cui a) 1.269,00 euro nei confronti dell'o.c.c.; b) 1.165,08 euro nei confronti dell'avv. Contu per l'assistenza nel presente procedimento;
c) 13.153,22 euro nei confronti del Comune di LI;
d) 20.736,45 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione;
e) 3.346,90 euro nei confronti di Italo SPV s.r.l.; f) 265,11 euro nei confronti di Parte_2
- il suo nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente;
- risiede in alloggio popolare che venne assegnato alla madre, ora deceduta, con la quale conviveva sin dalla nascita;
- il Comune di LI ha intimato lo sfratto per morosità dell'alloggio, ma, in seguito a istanza dell'odierna ricorrente e a sottoscrizione di un piano di rientro, ha sospeso la liberazione dell'immobile riservandosi la decisione circa il subentro della medesima nell'assegnazione;
- è lavoratrice dipendente, con reddito mensile netto di circa 1.000,00 euro mensili;
- il fabbisogno familiare odierno, considerato il canone di locazione dell'alloggio popolare in cui risiede e il piano di rateizzazione stipulato col Comune di LI (di cui si dirà in seguito) ammonta a circa 1.400,00 euro mensili;
- il suo patrimonio è costituito esclusivamente da un autoveicolo, marca Fita, modello Punto, del
2004, avente valore commerciale pari a 600,00 euro circa;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non si è mai avvalsa dell'esdebitazione.
Quanto sopra esposto, la ricorrente ha proposto di mettere a disposizione dei creditori la complessiva somma di 11.137,45 euro, onde soddisfare: 1) i crediti prededucibili nella misura del 100%; 2) il credito del Comune di LI e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nella misura del 30%; 3) i crediti di Italo SPV s.r.l e Abbanoa s.p.a. nella misura del 10%.
In particolare, la debitrice ha rappresentato che è in grado di ottenere detta somma mediante prestito della Fondazione Antiusura della Caritas, che dovrebbe rendere in otto anni mediante rate mensili dell'importo di 120,00 euro.
Il piano richiede, inoltre, la permanenza della debitrice nell'alloggio popolare del Comune di LI, in cui attualmente risiede e per il quale, come sopra detto, pende la valutazione dell'ente civico relativa alla liberazione dell'immobile e al subentro della ricorrente nell'assegnazione.
B) All'esito della propria relazione, l'o.c.c. ha concluso nel senso che “si ritiene che la RA
[...]
abbia, allo stato e secondo i documenti prodotti, i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter Pt_1 accedere alla procedura finalizzata alla composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero soggetto sovraindebitato per cause eccezionali e imprevedibili e per tale ragione nell'impossibilità oggettiva di adempiere le obbligazioni contratte. La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti consente di soddisfare le spese in prededuzione al 100 %, al creditore privilegiato una quota pari al
30% dell'importo spettante, mentre ai due creditori chirografari una quota del 10 % dell'importo spettante. Considerate le condizioni soggettive e oggettive in cui si trova la RA , tale Pt_1 proposta rappresenta l'unica possibilità di estinguere le posizioni debitorie, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta (impiegata presso uno Studio Legale con una retribuzione netta di circa euro 1000 al mese), che non le consente di far fronte al 100 % dei debiti scaduti”.
Ciò posto, Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.
Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.
Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.
Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che la stessa sia stata già esdebitata, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria, né
i creditori hanno formulato osservazioni.
Deve quindi procedersi all'omologa del piano.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di;
Parte_1
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs.
14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura.
LI, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona