Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8040.2022 R.A.C.L., promossa da:
Anna Romano
Con il proc. Avv. Zecca
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 21.7.22, questo Tribunale chiedendo dichiararsi che ha svolto attività quale otd per 78gg nel 2017, 102gg nel 2019, 80gg nel 2020, 80gg nel 2021 e che l'azione di disconoscimento del rapporto contributivo previdenziale per detti periodi è nulla e\o inefficace per violazione dell'art.43, co.7 dl 76.2020 ovvero per omessa comunicazione individuale del provvedimento con condanna alla propria reiscrizione ed accertamento del diritto alla indennità ds relativa agli anni 2017 e 2019 (già liquidate e poi respinte) ed il proprio CP_ diritto a percepire una somma di denaro pari agli importi che avrebbe percepito se avesse accolto la domanda di ds per l'anno 2020 (invano presentata in data 29.1.21) con condanna al pagamento della indennità ds per il 2020 e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli, abbia lavorato dal 30.1.17 al
31.5.17, dal 4.1.09 al 31.5.19; dal 20.1.20 al 30.6.20 e dal 20.1.21 al 30..6.21 per la società agricola Marulla quale addetta alla raccolta manuale delle olive mediante pettine e reti, alla pulizia dei terreni dai residui della raccolta, all'attività di sbullonatura degli ulivi, alla pulizia ed accatastamento della legna derivante dalla pota degli alberi , alla piantagione e raccolta di ortaggi (fragole, meloni, meloncelle, angurie) ed alla raccolta delle primizie e pulizia dei terreni
come dette attività siano state espletate in c.da Marulla (ove era un uliveto e coltivazione di ortaggi su campo), (coltivato ad ortaggi a campo aperto) ed in un Pt_1 frantoio (per la molitura delle olive, imbottigliamento e pulizia di locali e macchinari); il tutto con orario 5\11,30 o 7\13,30 dal lunedì al sabato e talvolta di domenica, ricevendo direttive da ed a volte;
di avere appreso del disconoscimento solo in virtù del Parte_2 Pt_3 rigetto delle prestazioni de quibus.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando la nullità, l'improponibilità ed improcedibilità del ricorso, la decadenza dall'azione e l'infondatezza alla luce del verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21.
In merito alla eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente, vale evidenziare quanto segue.
La Corte Suprema [Cass.25.7.01 n.10154] ha evidenziato come, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Il processo del lavoro pretende infatti che nella fase introduttiva del giudizio i fatti di causa siano esposti in modo chiaro e specifico, sì da consentire, da una parte, al giudice di avere una compiuta conoscenza del thema decidendum e, dall'altra, al resistente di svolgere tutte le sue eccezioni o difese.
Nè varrebbe a coonestare un assunto diverso il contenuto della documentazione il cui esame, operando nella fase di assunzione probatoria, sottintende l'esito positivo del vaglio di validità del ricorso. Appare opportuno sul punto alcune rapide considerazioni. Infatti, la Corte Suprema, intervenendo negli anni '90 su un indirizzo giurisprudenziale che appariva viceversa consolidato, ha evidenziato come secondo la regola prevista dall'art.414, n.4, cpc, i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese debbano essere specificamente indicati, non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto [Cass. Civ., sez. lav., 13.12.99 n.13984; Cass. civ., Sez.lav., 18/10/2002, n.14817; Cass. civ., Sez.lav., 01/07/1999, n.6714].
Ebbene, ciò detto, rileva questo Decidente come, dalla lettura del ricorso, emerge immediatamente che la parte ricorrente ha fornito idonee indicazioni utili all'individuazione del petitum e della causa petendi.
Rilevata la tempestività del ricorso e premesso che il giudice adito è chiamato a sindacare non la legittimità di un procedimento amministrativo, ma la sussistenza del diritto azionato, si deve osservare quanto segue. Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come la ricorrente, nel
2017, 2019, 2020 e 2021 avrebbe lavorato presso l'azienda Marulla in campo aperto presso i terreni siti sulla strada da Copertino a Santa Barbara ed in particolare da gennaio a febbraio quale addetta alla raccolta delle olive mediante utilizzo di reti a terra;
quale addetta a marzo alla posa a dimora delle piantine di fragole, meloncelle e meloni tra i filari degli olivi ed a maggio alla raccolta dei suddetti prodotti, a giugno per la raccolta di meloncelle e meloni;
come la prestazione sia stata resa dal lunedì al sabato ricevendo direttive da il quale pagava Tes_1 in contanti con acconti settimanali;
come si lavorasse con orario 5,30\11,30 ed in inverno
7\13,30 [ che, anch'ella cancellata, ha ricevuto decreto penale di condanna non Parte_4 opposto sul presupposto della falsità del sotteso rapporto di lavoro]; come la ricorrente abbia lavorato per la da gennaio a maggio degli anni dal 2017 al 2021 in contrada Parte_5
Marulla su un terreno recintato che si affaccia sulla strada Copertino-Santa Barbara, quale addetta al posizionamento delle reti sotto gli alberi di ulivo e poi alla raccolta delle olive mediante solo i pettini manuali, e non strumenti meccanici;
addetta alla rimozione dei polloni dagli alberi e dei rami tranciati ed al posizionamento di plastiche sul terreno su cui sarebbero state innestate le piantine degli ortaggi;
con prestazione resa a maggio con orario dalle 5 alle
11.30 e negli altri mesi dalle ore 7 alle 13.30; come le direttive fossero impartite dal sig. Tes_1
e ed il compenso di euro 50,00 euro al giorno corrisposto da
[...] Parte_6 Tes_1
in contanti, a cadenza settimanali [Ovar LU che cancellata, ha introdotto analogo
[...] giudizio indicando la ricorrente quale teste e che ha proposto opposizione al decreto penale notificatole sul presupposto della inesistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo].
Dal verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21 è emerso quanto segue:
sono stati effettuati sopralluoghi presso i terreni in via santa Barbara ( località c.da Marulla) nei giorni 16.7.20, 31.7.20, 23.9.20, 30.9.20, 9.12.20, 23.12.20, 12.1.21, 21.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività né coltivazioni, trattandosi di fondo con uliveto colpito gravemente da xilella e per il resto coperto da erbacce mentre gli unici lavori riscontrati in data 16.7.20 riguardavano la costruzione di un muretto a secco;
come in data 30.10.20 e 6.11.20 fossero stati rinvenuti lavoratori intenti alla raccolta di olive ma che indicavano in il Persona_1 proprio datore di lavoro;
come in effetti i lavoratori rinvenuti in data 16.7.20 siano stati poi regolarizzati da e quelli rinvenuti in data 30.10.20, 6.11.20 e 23.12.20 da Tes_1 [...]
; Persona_1
come i fratelli abbiano trasferito a propri familiari le quote ex Agea in effetti poi dagli Pt_3 stessi conseguite;
come la cooperativa non abbia alcuna attrezzatura agricola;
come l'unica attività riscontrata sia relativa alla raccolta di olive sui pochi alberi non abbattuti per xilella ma come detta attività sia gestita da;
Persona_1
come siano stati effettuati sopralluoghi presso il frantoio nei giorni 4.11.20. 5.11.20, 6.11.20,
9.12.20, 12.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività;
come l'oleificio sia stato gestito dall' (impresa operante Parte_7 nel settore industriale) siccome dichiarato da Persona_2
come la cooperativa non disponesse di un conto corrente aziendale nonostante il volume economico allegato;
come per il 2017 l'azienda non avesse alcuna documentazione fiscale, né verbali dell'assemblea e libro soci e documentazione contabile della cooperativa;
come la cooperativa avesse registrato presenti lavoratori in giorni in cui invece, a seguito di sopralluoghi, era emersa l'assenza degli stessi;
come i terreni, benchè concessi alla cooperativa, fossero rimasti nella disponibilità dei fratelli
; Pt_3
come, a seguito della liquidazione concorsuale di Agripetito soc. cooperativa, , Tes_1
e abbiano costituito la cooperativa Marulla in data 16.1.17 Parte_8 Parte_9 con l.r. ; Parte_9
come la cooperativa abbia denunziato sino a 27 gg al mese, il che appare affatto plausibile in considerazione delle condizioni atmosferiche del periodo novembre\gennaio risultanti alla stazione meteorologica di Copertino;
come nel periodo 2017\21 la cooperativa non abbia mai versato contributi e dai registri Iva risulti un imponibile nel 2017 pari a zero;
come per il 2017 sia stato documentati solo gli incassi per la molitura delle olive e l'acquisto del carburante per la pulizia del frantoio e di semi di ortaggi vari ma non risulti per il 2017 la vendita di ortaggi e fragole;
come la cooperativa abbia registrato un saldo passivo annuale notevole negli anni 2017\2020;
come la cooperativa abbia stipulato in data 17.1.17 contratto di cessione di frutto pendente con e benchè questi avessero già ceduto la conduzione dei terreni il primo Tes_1 Parte_10 Per_ al figlio ed il secondo alla moglie , titolari di omonima azienda agricola;
Pt_8
come abbia riferito di avere lavorato presso il frantoio dal 2011 al 2018 e Persona_2 come il frantoio fosse gestito da che assumeva il personale, pur avendo qualche Tes_1 volta visto gli amministratori delle cooperative che si sono succedute e come, nel periodo in cui era in forza alla , fosse a corrispondere la retribuzione;
Parte_5 Tes_1
come fosse sempre a pagare il carburante acquistato dalla cooperativa;
Tes_1
come non fosse a conoscenza del numero dei lavoratori avviati e delle attività Pt_9 lavorative svolte.
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario [cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96,
Cass. civ. sez. lav. n.3745/95]. Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
(cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700
c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente, senza che, talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa.
In merito agli elementi probatori offerti da parte ricorrente, si deve osservare come i testi abbiano riferito l'una di direttive impartite solo da , l'altra da e da Tes_1 Pt_3 Pt_2 mentre la ricorrente assume di avere ricevuto direttive da e solo a volte da Pt_2 Tes_1 ; d'altra parte in data 16.7.20 ha riferito di condurre da circa un anno e mezzo un
[...] Pt_2 terreno in frazione Santa Barbara coltivato ad oliveto e come nelle campagne 2018\19 e 2019\20 abbia occupato solo 2\3 persone (di cui non ricordava il nome) perché l'annata era stata “fiacca” utilizzando scopatrici, cernitrici.
La incertezza registratasi sulla figura del soggetto che normalmente impartiva le direttive ( Pt_2
[...
o ); la incapacità per di indicare quei pochi lavoratori avviati a poca Tes_1 Pt_2 distanza dai fatti di causa;
la divergenza tra quanto riferito dai testi e da in merito Pt_2 all'utilizzo di strumenti meccanici per la raccolta delle olive, le criticità evidenziate dagli ispettori e di cui al verbale in atti e che hanno determinato la cancellazione anche dei testi escussi nel corso del giudizio (peraltro con condanna con decreto penale quand'anche in un caso opposto) minano il riscontro probatorio all'assunto attoreo sicchè il ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 12/02/2025
Lorenzo Bellanova