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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9385 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. DE LISE ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in calce al ricorso, dall'avv. DE LISE ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 22/09/2020; che dal matrimonio erano nata una figlia: nata il [...]; Per_1
che in seguito a comparizione innanzi al Giudice relatore in data 12/10/2023, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 10702/2023 del 21/11/2023; che nella sentenza era stato previsto l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale e posto a carico del padre l'obbligo di
1 pagamento di un assegno di mantenimento della figlia di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 200,00; ciò premesso chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio (rectius cessazione degli effetti civili del matrimonio), con la conferma delle condizioni della separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L.
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi possano vivere separatamente essendo ciascuno libero di fissare la propria residenza, comunicandosi reciprocamente gli eventuali cambi;
2. i genitori e hanno l'affido condiviso Controparte_1 Parte_1 della figlia minore anche se la detta minore vivrà con la madre presso l'abitazione Persona_2
coniugale sita in Napoli al Corso Amedeo di Savoia n. 210;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, ed inclinazioni naturali;
3. il sig. eserciterà il suo diritto di visita in favore della figlia Controparte_1
minore nei giorni di sabato e domenica ogni due settimane dalle ore 11,00 alle ore 18.00 Per_1
giornaliere nonché un giorno infrasettimanale alla settimana da concordare con la madre dalle ore
12.00 alle ore 18.00;
4. a decorrere dall'anno 2025 il padre terrà con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, nei mesi di luglio e / o agosto, in un periodo da comunicare alla madre entro il 15.06 di ciascun anno;
sempre a decorrere dall'anno 2025 per quanto concerne le festività, i genitori concordano che la minore trascorra le vacanze pasquale e le vacanze natalizie ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, la prima settimana con la madre e la seconda con il padre sempre ad anni alterni;
5. la casa coniugale sita in Napoli al Corso Amedeo di Savoia n. 210 rimane nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra con l'intero arredamento casalingo e Parte_1
con tutti i mobili che, attualmente, ne costituiscono arredo;
2
6. il sig. si allontana dalla casa coniugale di comune accordo con la Controparte_1
moglie portando via i soli effetti personali e quanto altro già concordato con la sig.ra
[...]
; Parte_1
7. il sig. , stante la sua condizione di inoccupato, verserà alla Controparte_1
moglie , entro e non oltre il 5 di ogni mese, euro 200,00 a titolo di Parte_1
contributo per il suo mantenimento ed euro 400,00 per il mantenimento della figlia minore
[...]
e così per un totale di euro 600,00 mensili;
la detta somma sarà aggiornata annualmente Per_2
secondo la variazione degli indici ISTAT;
8. quanto alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfettizzate proprio per la loro imponderabilità, concordano che siano ripartite al 50% riportandosi al Protocollo stipulato in data
07.03.2018 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale
Consiglio Dell'Ordine;
9. i ricorrenti dichiarano di avere già definito ogni altra questione di natura economica e patrimoniale;
10. l'appartamento sito in Napoli alla via Emilio Scaglione n. 281(di cui i coniugi sono comproprietari) resterà nella disponibilità materiale del sig. previa Controparte_1
sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito in favore dello stesso”;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Va precisato che pur avendo le parti parlato di “assegno di mantenimento in favore della moglie” l'espressione va necessariamente interpretata come assegno di divorzio non potendosi ipotizzare un mantenimento una volta emessa la sentenza di status.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
NAPOLI il 22/09/2020 (atto n. 8, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2020);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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