Sentenza breve 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00941/2025REG.PROV.COLL.
N. 00502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2025, proposto da -OMISSIS- Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alfarano, Stefano Cunico, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Cunico in Milano, piazza Belgioioso, 2;
contro
Assessorato delle Attività Produttive della Reg. Sic.Na - Dip. Reg. Att. Prod., Serv. 1.S, Comm., Zes e Interv. Agev., non costituito in giudizio;
Regione Siciliana Assessorato Regionale alle Attivita' Produttive, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mandolfo, Claudio Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata in data 28 gennaio 2025, non notificata, di rigetto per inammissibilità del ricorso proposto da -OMISSIS- S.p.A. nel giudizio R.G. n. 423/2024;
e per il conseguente annullamento:
- del silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990 in relazione all’istanza di accesso agli atti, trasmessa all’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, Servizio 1.S, Commercio, ZES e altri interventi agevolativi, a mezzo p.e.c. il 25 gennaio 2024;
- della nota dell’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, Servizio 1.S, Commercio, ZES e altri interventi agevolativi, prot. no.-OMISSIS- trasmessa alla -OMISSIS- S.p.A. a mezzo p.e.c in pari data, recante comunicazione di diniego di accesso agli atti di cui alla predetta istanza del 25 gennaio 2024;
- nonché per la declaratoria ed accertamento del diritto della -OMISSIS- S.p.A. ad ottenere pieno accesso alla documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso del 25 gennaio 2024, e conseguente condanna dell’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, Servizio 1.S, Commercio, ZES e altri interventi agevolativi all’ostensione di tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 116, comma 4, C.P.A..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale alle Attivita' Produttive e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Attivita' Produttive e di -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il Cons. EB Di TA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società -OMISSIS- S.p.A., attiva nel settore del rifornimento di carburante avio, gestiva sull’aeroporto di Lampedusa un deposito commerciale di oli minerali in regime di deposito fiscale, realizzato su area demaniale concessa da ENAC nel 2004 e successivamente prorogata sino al subentro del nuovo gestore aeroportuale, -OMISSIS- S.p.A., affidatario della gestione totale dello scalo in forza del decreto ENAC n. -OMISSIS-.
A partire dal 2020 l’impianto di -OMISSIS- è stato oggetto di gravi vicende giudiziarie. La Procura della Repubblica di Agrigento dispose, con provvedimenti del 25 febbraio 2020 e del 7 maggio 2021, il sequestro preventivo del deposito fisso e dell’area di sedime, ravvisando profili di occupazione abusiva del demanio e di violazioni in materia di sicurezza antincendio e sul lavoro.
Per evitare l’interruzione del servizio pubblico di rifornimento, ENAC - con ordinanza del 5 agosto 2020 - autorizzò -OMISSIS- a proseguire temporaneamente l’attività mediante la procedura di emergenza denominata “ Contingency - Fuel Truck ”, consentendole il solo utilizzo di autobotti mobili. Nel frattempo, l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, con D.R.S. n. -OMISSIS-, sospendeva l’efficacia dell’autorizzazione regionale della società fino alla definizione del procedimento penale.
Poco dopo, con D.R.S. n. -OMISSIS-, lo stesso Assessorato autorizzava -OMISSIS- S.p.A. - gestore totale dell’aeroporto - a realizzare e gestire, in via provvisoria e sostitutiva, un deposito commerciale di oli minerali in regime di deposito fiscale, precisando che l’autorizzazione avrebbe avuto efficacia temporanea sino alla riattivazione dell’impianto -OMISSIS- o alla realizzazione di un nuovo deposito fisso conforme alla normativa.
Dal mese di agosto 2022 -OMISSIS- ha iniziato a svolgere direttamente il servizio di rifornimento presso lo scalo, dopo aver ottenuto da ENAC la certificazione di categoria 7.1 prevista dal d.lgs. n. 18/1999.
-OMISSIS-, ritenendo che il deposito -OMISSIS- fosse stato realizzato in assenza dei necessari nulla osta e in violazione delle norme di sicurezza e di edilizia antisismica, ha segnalato le presunte irregolarità riscontrate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, dal Genio Civile e dal Comune di Lampedusa e Linosa. Nonostante tali contestazioni, con D.R.S. n. 122/1S del 6 febbraio 2023, l’Assessorato regionale ha revocato definitivamente l’autorizzazione di -OMISSIS-, ritenendo cessata la fase emergenziale e accertata la piena operatività di -OMISSIS-.
A tale revoca hanno fatto seguito i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane, che ha dichiarato decadute le licenze fiscali della società, e di ENAC, che ha ritirato sia la procedura di contingency sia il certificato di handling categoria 7.1. Tali atti sono stati impugnati da -OMISSIS- con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, tuttora pendente.
2. In questo contesto, la società - con istanza del 25 gennaio 2024 - ha chiesto all’Assessorato regionale di accedere a tutti gli atti e i titoli autorizzativi relativi alla realizzazione e gestione del deposito -OMISSIS-, nonché agli eventuali interventi di adeguamento successivi. Ricevuta l’opposizione di -OMISSIS-, l’Amministrazione, con nota n.-OMISSIS-, ha negato l’accesso, rilevando la mancanza di legittimazione e di interesse in capo alla richiedente.
3. -OMISSIS- ha impugnato tale diniego innanzi al T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. IV (R.G. n. 423/2024), sostenendo che l’ostensione fosse funzionale all’esercizio del diritto di difesa nei giudizi pendenti sulle revoche. Con sentenza n. -OMISSIS- del 28 gennaio 2025, il T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la società, ormai priva di ogni titolo autorizzativo e di disponibilità del suolo, non conservasse più alcun interesse concreto o attuale a conoscere gli atti relativi al gestore aeroportuale.
4. Contro tale decisione -OMISSIS- ha proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (R.G. n. 502/2025), deducendo che il diritto di accesso non perde la propria funzione difensiva neppure in presenza della revoca dei titoli, essendo strumentale alla tutela della società nei procedimenti ancora pendenti e volto a verificare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate ad -OMISSIS- e la conseguente legittimità delle revoche disposte nei confronti della stessa -OMISSIS-.
Si sono costituiti in giudizio sia la Regione Siciliana che -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare, giova sin d’ora precisare - al fine di ricondurre la presente controversia entro i suoi corretti confini sistematici - che l’oggetto dell’appello proposto da -OMISSIS- S.p.A. non investe, come invece parrebbe emergere dalle difese spiegate dalle controparti, la legittimità dei titoli autorizzativi rilasciati ad -OMISSIS- S.p.A., né, d’altro canto, la legittimità o l’opportunità dei provvedimenti di revoca adottati nei confronti della stessa -OMISSIS-.
L’odierno gravame si incentra, in termini esclusivi e circoscritti, sulla valutazione del Giudice di primo grado che ha ritenuto legittimo il diniego di accesso ai documenti amministrativi opposto dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive all’istanza formalmente presentata dalla Società in data 25 gennaio 2024.
Si tratta, dunque, di un giudizio che non implica alcuna estensione dell’oggetto oltre la sfera cognitiva e valutativa propria del diritto di accesso, istituto che, com’è noto, si colloca al crocevia tra i principi di trasparenza amministrativa, di partecipazione procedimentale e, soprattutto, di effettività della tutela giurisdizionale.
L’esercizio del diritto di accesso da parte della -OMISSIS-, lungi dall’essere animato da finalità inquisitorie o da intenti meramente esplorativi, è volto a consentire alla società di esercitare in modo pieno ed effettivo il proprio diritto di difesa in una pluralità di procedimenti tuttora pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, nei quali si controverte della legittimità dei provvedimenti di revoca dei titoli autorizzativi rilasciati alla stessa e fondati, secondo la prospettazione amministrativa, sul sopravvenuto rilascio di analoghe autorizzazioni in favore di -OMISSIS-.
In questa cornice teorica e sostanziale, le questioni sottese ai motivi di appello si sviluppano in una trama unitaria, avente ad oggetto: da un lato, la verifica della sussistenza dell’interesse giuridicamente rilevante della -OMISSIS- all’accesso, in relazione alla posizione soggettiva direttamente incisa dai provvedimenti di revoca; dall’altro, la valutazione della portata e dei limiti del diritto di accesso difensivo, rispetto alle eccezioni formulate dalle controparti e alla motivazione spesa dal primo Giudice.
Sarà, dunque, alla luce di questi presupposti che il Collegio procederà all’analisi dei singoli motivi di diritto.
I. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 116 c.p.a., confondendo la legittimazione sostanziale all’esercizio dell’attività di rifornimento con la distinta legittimazione all’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, e per avere conseguentemente negato la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’ostensione della documentazione richiesta.
Il primo Giudice ha infatti ritenuto che poiché la -OMISSIS- S.p.A. non è più titolare di alcun titolo autorizzativo o concessorio per la gestione del deposito di carburanti presso lo scalo di Lampedusa - essendo sopravvenuta la revoca del D.R.S. n. 122/2023 e accertata la perdita della disponibilità del sedime aeroportuale - la stessa non possa più vantare alcun interesse differenziato rispetto agli atti concernenti il deposito gestito da -OMISSIS- S.p.A., unico soggetto attualmente abilitato a svolgere il servizio di avio rifornimento.
Da tale constatazione il Giudice di prime cure ha tratto la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, per difetto sia di legittimazione che di interesse ad agire.
Tale impostazione non è condivisibile, il motivo è fondato.
Essa muove da un presupposto concettualmente errato: confonde la legittimazione sostanziale a ottenere un bene della vita (nel caso di specie, l’autorizzazione o la concessione per l’esercizio dell’attività economica) con la legittimazione ostensiva, che è invece cosa distinta e autonoma, e che presuppone soltanto un interesse personale, concreto e attuale alla conoscenza del documento amministrativo. Come chiarisce l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, tale interesse non deve necessariamente consistere nella titolarità di un diritto o di un interesse legittimo in senso tecnico, ma può assumere la forma di un interesse strumentale, volto a consentire la tutela, anche in via giudiziale, di situazioni giuridiche soggettive eventualmente lese o pregiudicate dall’azione amministrativa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 29/09/2023, n. 8589).
Nel caso di specie, la società appellante ha dimostrato che la documentazione richiesta con l’istanza del 25 gennaio 2024 è funzionale alla difesa nei procedimenti pendenti dinanzi al T.A.R. Sicilia - Palermo e al Presidente della Regione Siciliana, aventi ad oggetto i provvedimenti di revoca dei propri titoli autorizzativi e concessori.
È pacifico che tali revoche siano state motivate, tra l’altro, con riferimento al rilascio - in favore del gestore aeroportuale -OMISSIS- - di nuove autorizzazioni e nulla osta per la realizzazione e la gestione di un diverso deposito di carburanti all’interno dello stesso sedime aeroportuale. Ne consegue che l’ostensione dei documenti relativi a tali provvedimenti costituisce un presupposto logico e difensivo necessario per verificare la legittimità e la coerenza delle revoche subite da -OMISSIS-.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha omesso di considerare tale nesso di strumentalità e ha arrestato il proprio ragionamento alla constatazione, pur vera ma non decisiva, della perdita dei titoli da parte della ricorrente, attribuendo a tale circostanza un effetto preclusivo automatico della legittimazione ostensiva.
Si tratta di una conclusione che non può essere condivisa, perché introdurrebbe un meccanismo illogico: chi subisce la revoca di un titolo non potrebbe conoscere gli atti che ne costituiscono il presupposto, e quindi non potrebbe difendersi efficacemente dalla revoca stessa.
In tal modo, il diniego di accesso verrebbe a cristallizzare la posizione amministrativa della parte, privandola dello strumento che la legge le riconosce proprio per consentirle di contestare, se del caso, la legittimità delle determinazioni dell’Amministrazione.
Sotto altro profilo, non può condividersi la tesi dell’Avvocatura dello Stato e della controinteressata -OMISSIS-, secondo cui l’interesse di -OMISSIS- sarebbe comunque insussistente perché l’impianto già gestito dalla società è stato sottoposto a sequestro penale e risulta non più operativo.
L’accesso, in simili casi, non è funzionale alla prosecuzione dell’attività, ma all’esercizio del diritto di difesa e tale diritto resta integro finché la parte mantenga la disponibilità di un rimedio giurisdizionale per tutelare le proprie ragioni.
Deve pertanto affermarsi che la legittimazione ostensiva e l’interesse concreto e attuale sussistono ogniqualvolta l’ostensione sia funzionale alla tutela in giudizio di una posizione soggettiva, anche solo potenzialmente incisa dall’azione amministrativa, indipendentemente dalla perdurante titolarità del titolo abilitativo o del bene sostanziale.
II. Con il secondo motivo, la società appellante contesta la valutazione del Giudice di prime cure secondo cui l’istanza di accesso sarebbe stata priva di specifica finalizzazione e sostanzialmente preordinata a un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.
L’appellante sostiene che la richiesta del 25 gennaio 2024 non era diretta ad un’indagine generica, ma puntualmente rivolta ad acquisire documenti ben determinati - i titoli autorizzativi, i pareri e i nulla osta concernenti la realizzazione e la gestione del deposito di carburanti -OMISSIS- - necessari per verificare la legittimità dei provvedimenti di revoca dei propri titoli, la cui motivazione rinvia esplicitamente alle autorizzazioni rilasciate in favore di -OMISSIS-.
La censura è fondata.
Dagli atti di causa emerge che la -OMISSIS-, già destinataria di plurimi provvedimenti di revoca e di sospensione, aveva tempestivamente adito le competenti sedi giurisdizionali e straordinarie per contestarne la legittimità ed è proprio nel corso di tali giudizi che la società ha evidenziato come le revoche fossero state giustificate con il sopravvenuto rilascio, a favore di -OMISSIS-, di nuove autorizzazioni regionali e doganali, ritenute idonee a garantire la continuità del servizio pubblico di rifornimento.
È in questa precisa prospettiva difensiva che l’appellante ha formulato l’istanza di accesso: non per curiosità, né per verifiche generiche, ma per conoscere il contenuto dei titoli amministrativi che l’Amministrazione ha posto a fondamento delle proprie determinazioni sfavorevoli.
La lettura data dal primo Giudice appare dunque formalistica e distonica rispetto alla funzione dell’accesso difensivo delineata dalla legge n. 241 del 1990, secondo la quale la richiesta di documenti non perde il requisito della concretezza solo perché i documenti appartengono a un procedimento distinto, purché vi sia una relazione di pertinenza logica fra tali atti e l’interesse giuridico che il richiedente intende tutelare.
La funzione difensiva dell’accesso implica che “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull' influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241 del 1990 ” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., Sent. n. 4 del 2021).
È perciò sufficiente, come avvenuto nel caso in esame, che la parte indichi con precisione la categoria di atti richiesti e ne spieghi la funzione difensiva in relazione a giudizi effettivamente pendenti.
Va ricordato che la stessa Regione, nel provvedimento di diniego impugnato (nota n.-OMISSIS-), non ha contestato la rilevanza difensiva della richiesta, ma si è limitata ad affermare che l’appellante sarebbe priva di legittimazione sostanziale e che, di conseguenza, non potrebbe invocare esigenze di difesa.
È proprio tale presupposto - già censurato con il primo motivo - che ha condotto il Tribunale Amministrativo Regionale a qualificare la richiesta come esplorativa, scambiando la debolezza della posizione sostanziale per insussistenza dell’interesse alla conoscenza.
Sotto altro profilo, tra l’altro, non risulta che le amministrazioni intimate o la controinteressata abbiano dedotto specifiche ragioni di segretezza o di tutela della riservatezza industriale idonee a giustificare il rifiuto integrale dell’ostensione.
Il primo Giudice, omettendo tale verifica e limitandosi a definire “esplorativa” l’istanza, ha dunque omesso di esercitare il necessario bilanciamento tra contrapposti interessi che il Giudice dell’accesso è tenuto a compiere, secondo il principio di proporzionalità e di effettività della tutela.
III. Con il terzo motivo, la società appellante lamenta che la sentenza impugnata abbia violato la disciplina sostanziale del diritto di accesso, omettendo di considerare la natura difensiva della richiesta e fraintendendo la portata dell’“ interesse concreto e attuale ” che legittima l’istanza ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990.
Il primo Giudice ha ritenuto che l’accesso non potesse essere riconosciuto poiché la -OMISSIS- non sarebbe più titolare di un interesse diretto e attuale collegato all’oggetto dei documenti richiesti, non potendo vantare - dopo la revoca dei titoli - alcuna posizione differenziata rispetto agli atti concernenti il deposito -OMISSIS-.
La tesi dell’appellante è condivisibile.
La disposizione di riferimento è l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, secondo cui « deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ».
La norma, nel suo tenore letterale e sistematico, non prevede distinzioni tra situazioni attive o passive, tra interessi legittimi ancora vivi o ormai incisi, né richiede che il richiedente sia ancora titolare del bene della vita connesso al documento richiesto.
Essa consacra una clausola di garanzia che, sul piano sostanziale, trova fondamento nell’art. 24 della Costituzione, che riconosce a ogni persona il diritto inviolabile di difendersi in giudizio con pienezza di mezzi e di informazioni.
L’“ interesse concreto e attuale ”, nel contesto dell’accesso difensivo, non si identifica con l’utilità immediata e patrimoniale che il documento può procurare, ma con la funzionalità della conoscenza rispetto alla tutela giuridica della posizione soggettiva.
È concreto perché riferito a un giudizio o a un procedimento reale, non ipotetico; è attuale perché la parte ne ha bisogno nel momento in cui deve articolare le proprie difese o verificare la legittimità di provvedimenti che la riguardano.
Pretendere, come ha fatto il Tribunale Amministrativo Regionale, che l’interesse resti subordinato alla permanenza di un titolo concessorio equivale a privare la nozione di “difesa” della sua sostanza: significherebbe negare la conoscenza proprio a chi contesta il provvedimento che gliel’ha tolta.
In un sistema nel quale l’amministrazione dispone in via esclusiva delle fonti documentali relative al procedimento, negare l’ostensione a chi intenda difendersi significherebbe perpetuare una diseguaglianza informativa incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e di effettività della tutela giurisdizionale.
Le revoche dei titoli rilasciati a -OMISSIS- sono state motivate proprio in ragione del rilascio, ad -OMISSIS-, delle nuove autorizzazioni relative al deposito di carburanti e dei conseguenti mutamenti nella gestione del servizio.
La società appellante intende verificare - e ciò è pienamente comprensibile - se i presupposti tecnici e amministrativi posti a base di tali autorizzazioni fossero legittimi e congrui, perché da essi dipende, per rapporto di causa-effetto, la legittimità stessa delle revoche subite.
Negare la conoscenza di quegli atti significa, di fatto, impedirle di verificare la correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione e di approntare un’adeguata difesa.
Neppure può essere condiviso l’argomento, più volte ribadito dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui l’interesse all’accesso sarebbe “ mediato ” o “ riflesso ”, poiché la documentazione riguarda un diverso soggetto - -OMISSIS- - titolare di autonomi rapporti concessori.
Anche questa obiezione poggia su un equivoco di fondo: nel campo dell’accesso difensivo, la titolarità del documento non rileva in sé, ma in relazione al nesso di causalità che lega quel documento alla situazione giuridica del richiedente.
Quando l’amministrazione adduce, a giustificazione di un provvedimento lesivo, atti concernenti un terzo, l’interesse di quest’ultimo alla riservatezza non può prevalere in modo assoluto, ma deve essere bilanciato con l’interesse del soggetto inciso a conoscere gli atti dai quali l’amministrazione trae le proprie determinazioni.
Nel caso concreto, la -OMISSIS- non chiede l’ostensione di dati economici o di know-how industriale di -OMISSIS-, ma la conoscenza degli atti amministrativi di autorizzazione, la cui natura pubblicistica e la funzione provvedimentale escludono, in via generale, la sussistenza di un vincolo di segretezza.
Da tali considerazioni discende che il primo Giudice ha erroneamente travisato la nozione di interesse concreto e attuale, applicandola in senso restrittivo e in contrasto con la ratio dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.
Questa conclusione inoltre non è coerente con l’attuale configurazione del diritto di accesso, che, pur non essendo illimitato, è sottoposto a principi di proporzionalità e di graduazione: ove esistano contro interessi privati, l’amministrazione non può semplicemente opporre un rifiuto assoluto, ma deve valutare se l’ostensione possa avvenire, anche solo in parte, mediante l’occultamento o la separazione dei dati effettivamente sensibili.
Tale dovere di bilanciamento discende direttamente dall’art. 24, commi 6 e 7, della legge n. 241 del 1990, che pone a carico dell’amministrazione un onere di valutazione puntuale e comparativa fra l’interesse alla riservatezza e l’interesse del richiedente alla difesa in giudizio, nonché dall’art. 5-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 33 del 2013, che, in materia di accesso civico, impone soluzioni proporzionate e non eccedenti rispetto allo scopo perseguito.
Nel caso di specie, la documentazione oggetto dell’istanza - pareri tecnici, nulla osta, autorizzazioni e determinazioni di carattere amministrativo concernenti la realizzazione e la gestione del deposito -OMISSIS- - non appare, nella sua struttura, idonea a contenere elementi di riservatezza industriale o dati sensibili in senso proprio.
Si tratta di atti a contenuto prevalentemente pubblicistico, recanti valutazioni tecniche o provvedimenti di assenso che rientrano per loro natura nella sfera di conoscibilità dei terzi, soprattutto quando da essi derivino effetti diretti sull’assetto dei rapporti di mercato e sulle determinazioni dell’amministrazione nei confronti di altri operatori.
È pur vero che, in sede di esecuzione del presente giudicato, potranno emergere profili tecnici o economici estranei all’interesse difensivo dell’appellante; tuttavia, ciò non giustifica la negazione in blocco dell’accesso, ma al più impone all’amministrazione di attuare l’ostensione con modalità selettive, ad esempio attraverso l’oscuramento delle parti recanti informazioni commerciali o dati di dettaglio tecnico non rilevanti ai fini difensivi.
Ne consegue che il provvedimento di diniego impugnato - così come la sentenza che lo ha confermato - è illegittimo non solo per avere escluso la legittimazione ostensiva e la sussistenza dell’interesse difensivo, ma anche per avere omesso ogni valutazione sul possibile ricorso a forme di ostensione parziale, che nel caso di specie si imponevano per rispettare il canone di proporzionalità e ragionevolezza.
Dall’esame dei motivi di appello le censure proposte risultano fondate, pertanto, l’appello deve essere accolto come da dispositivo, con conseguente regolamento delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da -OMISSIS- S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo, Sezione Quarta, n. 211 del 28 gennaio 2025, accoglie l’appello e, per l’effetto,in riforma della sentenza impugnata, condanna ll’Assessorato regionale delle Attività produttive - Dipartimento regionale Attività produttive, all’ostensione a favore dell’appellante dei documenti dalla stessa richiesta con l’istanza di accesso del 25 gennaio 2024.
L’Amministrazione intimata dovrà consentire la visione e l’estrazione di copia degli atti richiesti entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, con facoltà di oscurare, mediante idonee modalità tecniche, le parti degli atti che contengano dati o informazioni di natura tecnica o commerciale non rilevanti ai fini della difesa della parte istante.
Condanna le Amministrazioni costituite e l’-OMISSIS-, in solido, al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore dell’appellante, che sono liquidate in complessivi euro 2000 (duemila/00), oltre spese generali e accessori come per legge, con refusione dei contributi unificati se versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
EB Di TA, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EB Di TA | TO AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.