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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14525/21 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Mimmo Parte_1
Tinella, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Alessandro Calcagno, giusta procura in atti;
- opposta -
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3157/2021.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3157/2021, con cui il Tribunale di Catania ha ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 26.281,36 a titolo Controparte_1 di mantenimento del figlio . Persona_1
Premesso di lavorare presso una società in Svizzera, ha dedotto che a causa delle condizioni economiche in cui versa non è in grado di corrispondere quanto richiesto da parte opposta;
ha lamentato, altresì, che non ha potuto usufruire del proprio diritto di stare con a Per_1
1 causa del comportamento posto in essere dalla sig.ra . CP_1
Tanto premesso, ha chiesto di “dichiarare che nessuna somma è dovuta alla per le causali di cui al D.I. Opposto per Parte_1 CP_1
l'effetto volere annullare e/o revocare il D.I. n° n. 3157/2021 del
06.08.2021 emesso dal Tribunale Civile di Catania nell'ambito del procedimento n. 8724/2021 R.G. impugnato.”.
Si è costituita . Controparte_1
Ha evidenziato che: -la pretesa creditoria si fonda sul decreto del
9.6.2017 di questo Tribunale, mai reclamato o impugnato da controparte e quindi divenuto definitivo, in forza del quale il Giudice, oltre ad avere disposto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre ed avere regolamentato il diritto di visita del padre, esaminata la documentazione reddituale di quest'ultimo (già allora dipendente presso una società privata in
Svizzera) ha posto a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1 figlio , entro il cinque di ogni mese, la somma di Persona_1 euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
-tuttavia l'opponente da luglio 2013 ha corrisposto il ridotto importo mensile di
Euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio minore;
-è stato ingiunto, quindi, una somma pari alla differenza tra il mantenimento versato mensilmente e quello effettivamente dovute in base al provvedimento del Tribunale.
Ha chiesto, pertanto, di rigettare l'opposizione.
Il procedimento è stato chiamato dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali è stato posto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 2,
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
_____________
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce per il pagamento è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare l'inadempimento,
2 mentre grava sul debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
A fronte della comprovata esistenza di un adempimento avente efficacia estintiva, e quindi puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale eventualmente controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico (cfr. Cassazione civile sez. III 04 ottobre 2011 n. 20288; Cassazione civile sez. I Data: 30 luglio 2009 n. 17749).
Quanto sopra esposto in materia di riparto dell'onere probatorio, com'è noto, vale anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura quale giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
Orbene.
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
26.281,36 a titolo di mantenimento del figlio . Persona_1
Il creditore ha fornito prova del titolo dal quale deriva il suo diritto ed ha allegato l'inadempimento di controparte.
Il debitore non ha contestato né il titolo né la quantificazione del credito.
In particolare, il creditore odierno opposto ha dedotto e documentato che il credito azionato in via monitoria si fonda sul decreto del 09/6/17 con il quale questo Tribunale ha regolamentato i rapporti delle odierne parti con il figlio , nato da relazione more Per_1 uxorio, affidando il minore congiuntamente ai genitori con collocamento presso la madre e ponendo a carico del padre un contributo per il suo mantenimento di € 550,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3 Il credito è stato quantificato dall'ingiungente per un importo pari alla differenza tra le somme corrisposte mensilmente dal sig. Parte_1
e quelle effettivamente dovute in base al provvedimento del Tribunale
a titolo di mantenimento del figlio.
A fronte di ciò, debitore odierno opponente non ha fornito la prova
- com'era suo onere (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n.
13533 cit.) - di avere adempiuto o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso, bensì si è limitato a dedurre che le proprie condizioni economiche non gli hanno permesso di pagare gli importi dovuti.
Tale circostanza, tuttavia, non può integrare ai sensi dell'art. 1218
c.c. impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, tale da sollevarlo da responsabilità per inadempimento.
Affinché l'impossibilità sia idonea a liberare il debitore, infatti, deve essere assoluta, ovverosia insuperabile, ed oggettiva, vale a dire riconoscibile in base a criteri obiettivi.
Con specifico riguardo alle obbligazioni pecuniarie, poi,
l'impossibilità della prestazione ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore deve consistere - per come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - non in una mera difficoltà ma in un impedimento obiettivo ed assoluto, tale da non poter essere rimosso, con riferimento alla prestazione in sé e per sé considerata. Pertanto, non può identificarsi nella mera impotenza economica (ex plurimis: Cassazione civile, sez. II , 15/11/2013 , n. 25777; Cass. Civ. n. 9645/2004).
Per quanto esposto, la superiore doglianza è infondata.
Allo stesso modo non assumono rilevanza nel presente giudizio le deduzioni formulate dall'opponente in merito al mancato esercizio del diritto di visita del minore a causa della condotta della sig.ra . CP_1
Tali lagnanze, infatti, non possono giustificare l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento disposto dal Tribunale.
Per quanto esposto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4 Le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche per i giudizi dinnanzi al Tribunale senza attività istruttoria - sono poste a carico dell'opponente in ragione della soccombenza;
non sussistono, invece, i presupposti di legge per disporre anche la condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. considerato il comportamento processuale dell'opponente il quale, invero, dopo la celebrazione della prima udienza, non ha coltivato il giudizio non essendo comparso alle successive udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3157/2021;
Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre spese forfettarie al 15% e CPA come per legge;
Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Così deciso in Catania, 10/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
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