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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 204 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giacomo Grasso;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Cusano
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n.4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come
1 segue.
Con ricorso depositato il 10/01/2019 ha chiesto la pronuncia della separazione dalla Parte_1 coniuge con la quale aveva contratto matrimonio concordatario il Controparte_2
30/10/2006 in Lucera, precisando che dall'unione erano nate le figlie e (rispettivamente Per_1 Per_2 in data 19/12/2008 e in data 21/09/2011) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, soprattutto a causa del comportamento adottato dalla moglie;
ha, quindi, chiesto l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione delle stesse presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale allo stesso e la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_2 contestando la domanda di addebito nei suoi confronti;
ha chiesto di addebitare la separazione al marito per aver intrapreso una relazione extraconiugale, abbandonato la casa coniugale ed essersi disinteressato alle esigenze della famiglia ed, inoltre, ha chiesto l'affidamento condiviso delle minori con loro collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data
03.06.2019, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti (“ affida le figlie minori (nt. il Per_1
19.12.2008) e (nt. il 21.9.2011), in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che restino collocati Per_2 stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere
e tenere con sé le figlie minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlie vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. assegna la casa coniugale alla convenuta che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei 2 figli minori, versando alla moglie la somma mensile di € 600,00 (€. 200,00 per ciascuno) entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia”) ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
2 Con sentenza non definitiva n. 1036/2021, da intendersi integralmente richiamata, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti e il giudizio, pertanto, è proseguito con l'espletamento dell'istruttoria ammessa.
Rigettato il ricorso ex art. 709 ter proposto in corso di causa da parte ricorrente, modificato il regime di frequentazione padre-figlie ed espletata l'istruttoria - consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse, nell'audizione delle figlie minori, nelle indagini del Servizio Sociale e nell'espletamento di
CTU psicodiagnostica – la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.07.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico
Ministero in sede il quale, con nota in atti del 16.07.2024, ha rassegnato le proprie conclusioni.
***************
Pronunziata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della separazione dei coniugi, al Collegio non resta che decidere sulle ulteriori domande proposte.
Al riguardo, deve rilevarsi, preliminarmente, che, in sede di comparsa conclusionale, parte resistente ha rappresentato al Tribunale che tra le parti risulta pendente anche il giudizio di divorzio (n. 2319/2024
R.G.), nell'ambito del quale è stato appurato - a seguito di verifiche d'ufficio del Collegio a mezzo della cancelleria - che risultano già adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 472 bis.22 c.p.c. nell'interesse dei coniugi e delle minori, con ordinanza del 25.10.2024.
In proposito va osservato che, una volta adottata l'ordinanza provvisoria in contemporanea pendenza del giudizio di separazione, la competenza a disciplinare i rapporti personali ed economici delle parti e dei figli spetta unicamente al giudice del divorzio (cfr., ex multis, Trib. Foggia 20.9.2016; Trib. Bari
20.1.2014; Cass. n. 21245/2010).
In particolare, nel caso in cui, nelle more del giudizio di separazione, sia stato proposto dai coniugi giudizio di divorzio e il giudice del divorzio abbia già adottato i relativi provvedimenti necessari ed urgenti, si determina, relativamente al giudizio di separazione, una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., n. 4516/2018; Cass., n. 5062/2017; Cass., n. 19555/2013; Cass., n.
17825/2013; Cass., n. 21091/2005). Infatti, il giudice del divorzio, benché sia ancora pendente il processo di separazione, è legittimato ad emettere provvedimenti che possono corrispondere all'intero thema decidendum del giudizio di separazione.
Ne consegue - in applicazione del principio secondo cui non è ammissibile la duplicazione di tutela sulle medesime questioni - che le emissioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di divorzio precludono ulteriori provvedimenti analoghi in quello di separazione e comportano la cessazione di quelli già pronunciati, con l'ulteriore conseguenza della cessazione della materia del contendere se il processo non è stato ancora definito.
3 Tali argomentazioni, peraltro, non paiono smentite dall'orientamento invalso in alcune pronunce della
Suprema Corte, secondo cui “La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui permanga quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno di mantenimento fino alla cessazione del relativo obbligo” (Cass. civ. Sez. I,
28-02-2017, n. 5062 conf. Cass. civ. Sez. I, 26-08-2013, n. 19555).
Infatti, nel caso di specie, anche tale interesse è certamente venuto meno, in quanto nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti nel giudizio di divorzio, il Giudice ha disposto la corresponsione di una somma di denaro a carico del marito, nella stessa misura già disposta in sede di separazione.
Ritiene, in definitiva, il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle statuizioni genitoriali e patrimoniali legate alla separazione, per essere già intervenuti i provvedimenti provvisori nell'ambito del giudizio di divorzio che hanno regolato le questioni relative all'affidamento, collocamento, regime di visita, assegnazione della casa familiare e mantenimento di coniuge e figlie.
Ciò posto, non rimane che decidere sulle domande di addebito avanzate da entrambe le parti. Par Parte resistente, in particolare, ha chiesto di addebitare la separazione all' per aver violato il dovere di fedeltà, per aver abbandonato la casa coniugale e per essersi disinteressato ai bisogni della famiglia.
Il ricorrente, dal canto suo, ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie, perché con il suo comportamento geloso ed ossessivo avrebbe determinato la crisi coniugale.
Come è noto, in tema di addebito, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
e grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione” (ex multis,
Cass. civ. 14591/2019).
Innanzitutto, deve rigettarsi la domanda di addebito del ricorrente, atteso che, all'esito dell'istruttoria, non risultano provate le allegazioni dedotte, né tantomeno risulta provato il nesso di causalità tra le asserite condotte e la crisi familiare.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della resistente deve osservarsi quanto segue.
La violazione del dovere di fedeltà del marito è circostanza incontestata, nonché provata all'esito dell'istruttoria orale;
tuttavia, non vi è prova che la relazione extraconiugale sia stata la causa della crisi
4 matrimoniale, atteso che, al contrario, risulta che il matrimonio versasse già in crisi nel periodo in cui veniva posta in essere la violazione del dovere di fedeltà. Par Invero, i testi escussi, narrando di specifici episodi, hanno dichiarato di aver sorpreso l in atteggiamenti intimi con nell'agosto 2018 (teste ) e nel gennaio Persona_3 Testimone_1
2019 (teste ; tuttavia, dall'istruttoria è emerso che, in qual periodo, il matrimonio Testimone_2 risultava già in crisi, come può ragionevolmente desumersi dai continui litigi della coppia a partire dal dicembre 2017 (circostanza dedotta anche dalla resistente nella comparsa di costituzione “Vero è che dal dicembre 2017 i litigi sono diventati frequenti ma a causa del marito che, di nascosto della ricorrente, iniziava a chattare con il cellulare fino a tarda notte” , nonché affermata dalla teste che, confermando il Testimone_3 capitolo di prova n. 16 della memoria istruttoria, ha dichiarato “si è vero. Ciò accadde il 17 dicembre. Fu in quella occasione che mio figlio ci disse che il matrimonio era in crisi”), nonché dall'episodio del luglio 2018, sintomo di elevatissima conflittualità coniugale, allorquando la cambiava la serratura alla CP_2
Par porta di ingresso della casa coniugale impedendo all' di accedervi (cfr. decreto penale di condanna agli atti).
Del pari il dedotto abbandono della casa coniugale avvenuto nel luglio 2018, ovvero quando la crisi coniugale era già in corso a causa dell'elevata conflittualità tra le parti, appare condotta sintomatica di una crisi già in atto e non può ritenersi che abbia assunto efficacia causale nella crisi del matrimonio. Par Infine, non è emersa prova del nesso di causalità tra il dedotto disinteresse dell alle esigenze della famiglia e la crisi coniugale.
Per tali ragioni anche la domanda di addebito della resistente deve essere rigettata.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, stante la natura dichiarativa della sentenza di separazione, il rigetto delle rispettive domande di addebito e l'intervenuta cessata materia del contendere sulle questioni del presente procedimento regolate dall'ordinanza provvisoria del giudizio di divorzio del 25.10.2024.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste in capo ad entrambe le parti del giudizio, in egual misura, poiché svolta nell'interesse delle parti e delle figlie minori, ponendone il pagamento a carico dello Stato (per la , in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e dell'altra CP_2 parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulle ulteriori domande come da parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite;
5 - pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in capo ad entrambe le parti del giudizio, in egual misura, ponendone il pagamento a carico dello Stato (per la in quanto ammessa al CP_2 patrocinio a spese dello Stato) e dell'altra parte.
Foggia, 03.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 204 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giacomo Grasso;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Cusano
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti. Il P.M. ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n.4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come
1 segue.
Con ricorso depositato il 10/01/2019 ha chiesto la pronuncia della separazione dalla Parte_1 coniuge con la quale aveva contratto matrimonio concordatario il Controparte_2
30/10/2006 in Lucera, precisando che dall'unione erano nate le figlie e (rispettivamente Per_1 Per_2 in data 19/12/2008 e in data 21/09/2011) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, soprattutto a causa del comportamento adottato dalla moglie;
ha, quindi, chiesto l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione delle stesse presso il padre, l'assegnazione della casa coniugale allo stesso e la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_2 contestando la domanda di addebito nei suoi confronti;
ha chiesto di addebitare la separazione al marito per aver intrapreso una relazione extraconiugale, abbandonato la casa coniugale ed essersi disinteressato alle esigenze della famiglia ed, inoltre, ha chiesto l'affidamento condiviso delle minori con loro collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data
03.06.2019, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti (“ affida le figlie minori (nt. il Per_1
19.12.2008) e (nt. il 21.9.2011), in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che restino collocati Per_2 stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere
e tenere con sé le figlie minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlie vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. assegna la casa coniugale alla convenuta che la abiterà unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei 2 figli minori, versando alla moglie la somma mensile di € 600,00 (€. 200,00 per ciascuno) entro e non il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia”) ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
2 Con sentenza non definitiva n. 1036/2021, da intendersi integralmente richiamata, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti e il giudizio, pertanto, è proseguito con l'espletamento dell'istruttoria ammessa.
Rigettato il ricorso ex art. 709 ter proposto in corso di causa da parte ricorrente, modificato il regime di frequentazione padre-figlie ed espletata l'istruttoria - consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse, nell'audizione delle figlie minori, nelle indagini del Servizio Sociale e nell'espletamento di
CTU psicodiagnostica – la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.07.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico
Ministero in sede il quale, con nota in atti del 16.07.2024, ha rassegnato le proprie conclusioni.
***************
Pronunziata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della separazione dei coniugi, al Collegio non resta che decidere sulle ulteriori domande proposte.
Al riguardo, deve rilevarsi, preliminarmente, che, in sede di comparsa conclusionale, parte resistente ha rappresentato al Tribunale che tra le parti risulta pendente anche il giudizio di divorzio (n. 2319/2024
R.G.), nell'ambito del quale è stato appurato - a seguito di verifiche d'ufficio del Collegio a mezzo della cancelleria - che risultano già adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 472 bis.22 c.p.c. nell'interesse dei coniugi e delle minori, con ordinanza del 25.10.2024.
In proposito va osservato che, una volta adottata l'ordinanza provvisoria in contemporanea pendenza del giudizio di separazione, la competenza a disciplinare i rapporti personali ed economici delle parti e dei figli spetta unicamente al giudice del divorzio (cfr., ex multis, Trib. Foggia 20.9.2016; Trib. Bari
20.1.2014; Cass. n. 21245/2010).
In particolare, nel caso in cui, nelle more del giudizio di separazione, sia stato proposto dai coniugi giudizio di divorzio e il giudice del divorzio abbia già adottato i relativi provvedimenti necessari ed urgenti, si determina, relativamente al giudizio di separazione, una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., n. 4516/2018; Cass., n. 5062/2017; Cass., n. 19555/2013; Cass., n.
17825/2013; Cass., n. 21091/2005). Infatti, il giudice del divorzio, benché sia ancora pendente il processo di separazione, è legittimato ad emettere provvedimenti che possono corrispondere all'intero thema decidendum del giudizio di separazione.
Ne consegue - in applicazione del principio secondo cui non è ammissibile la duplicazione di tutela sulle medesime questioni - che le emissioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di divorzio precludono ulteriori provvedimenti analoghi in quello di separazione e comportano la cessazione di quelli già pronunciati, con l'ulteriore conseguenza della cessazione della materia del contendere se il processo non è stato ancora definito.
3 Tali argomentazioni, peraltro, non paiono smentite dall'orientamento invalso in alcune pronunce della
Suprema Corte, secondo cui “La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui permanga quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno di mantenimento fino alla cessazione del relativo obbligo” (Cass. civ. Sez. I,
28-02-2017, n. 5062 conf. Cass. civ. Sez. I, 26-08-2013, n. 19555).
Infatti, nel caso di specie, anche tale interesse è certamente venuto meno, in quanto nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti nel giudizio di divorzio, il Giudice ha disposto la corresponsione di una somma di denaro a carico del marito, nella stessa misura già disposta in sede di separazione.
Ritiene, in definitiva, il Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle statuizioni genitoriali e patrimoniali legate alla separazione, per essere già intervenuti i provvedimenti provvisori nell'ambito del giudizio di divorzio che hanno regolato le questioni relative all'affidamento, collocamento, regime di visita, assegnazione della casa familiare e mantenimento di coniuge e figlie.
Ciò posto, non rimane che decidere sulle domande di addebito avanzate da entrambe le parti. Par Parte resistente, in particolare, ha chiesto di addebitare la separazione all' per aver violato il dovere di fedeltà, per aver abbandonato la casa coniugale e per essersi disinteressato ai bisogni della famiglia.
Il ricorrente, dal canto suo, ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie, perché con il suo comportamento geloso ed ossessivo avrebbe determinato la crisi coniugale.
Come è noto, in tema di addebito, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
e grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la relativa condotta, sia la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisca l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione” (ex multis,
Cass. civ. 14591/2019).
Innanzitutto, deve rigettarsi la domanda di addebito del ricorrente, atteso che, all'esito dell'istruttoria, non risultano provate le allegazioni dedotte, né tantomeno risulta provato il nesso di causalità tra le asserite condotte e la crisi familiare.
Per quanto riguarda la domanda di addebito della resistente deve osservarsi quanto segue.
La violazione del dovere di fedeltà del marito è circostanza incontestata, nonché provata all'esito dell'istruttoria orale;
tuttavia, non vi è prova che la relazione extraconiugale sia stata la causa della crisi
4 matrimoniale, atteso che, al contrario, risulta che il matrimonio versasse già in crisi nel periodo in cui veniva posta in essere la violazione del dovere di fedeltà. Par Invero, i testi escussi, narrando di specifici episodi, hanno dichiarato di aver sorpreso l in atteggiamenti intimi con nell'agosto 2018 (teste ) e nel gennaio Persona_3 Testimone_1
2019 (teste ; tuttavia, dall'istruttoria è emerso che, in qual periodo, il matrimonio Testimone_2 risultava già in crisi, come può ragionevolmente desumersi dai continui litigi della coppia a partire dal dicembre 2017 (circostanza dedotta anche dalla resistente nella comparsa di costituzione “Vero è che dal dicembre 2017 i litigi sono diventati frequenti ma a causa del marito che, di nascosto della ricorrente, iniziava a chattare con il cellulare fino a tarda notte” , nonché affermata dalla teste che, confermando il Testimone_3 capitolo di prova n. 16 della memoria istruttoria, ha dichiarato “si è vero. Ciò accadde il 17 dicembre. Fu in quella occasione che mio figlio ci disse che il matrimonio era in crisi”), nonché dall'episodio del luglio 2018, sintomo di elevatissima conflittualità coniugale, allorquando la cambiava la serratura alla CP_2
Par porta di ingresso della casa coniugale impedendo all' di accedervi (cfr. decreto penale di condanna agli atti).
Del pari il dedotto abbandono della casa coniugale avvenuto nel luglio 2018, ovvero quando la crisi coniugale era già in corso a causa dell'elevata conflittualità tra le parti, appare condotta sintomatica di una crisi già in atto e non può ritenersi che abbia assunto efficacia causale nella crisi del matrimonio. Par Infine, non è emersa prova del nesso di causalità tra il dedotto disinteresse dell alle esigenze della famiglia e la crisi coniugale.
Per tali ragioni anche la domanda di addebito della resistente deve essere rigettata.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, stante la natura dichiarativa della sentenza di separazione, il rigetto delle rispettive domande di addebito e l'intervenuta cessata materia del contendere sulle questioni del presente procedimento regolate dall'ordinanza provvisoria del giudizio di divorzio del 25.10.2024.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste in capo ad entrambe le parti del giudizio, in egual misura, poiché svolta nell'interesse delle parti e delle figlie minori, ponendone il pagamento a carico dello Stato (per la , in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e dell'altra CP_2 parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulle ulteriori domande come da parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite;
5 - pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in capo ad entrambe le parti del giudizio, in egual misura, ponendone il pagamento a carico dello Stato (per la in quanto ammessa al CP_2 patrocinio a spese dello Stato) e dell'altra parte.
Foggia, 03.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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