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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/09/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 815/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 11/09/2025, promosso da
, con Avv. Francesca Santilli;
Parte_1
e
Paolacci Massimiliano, con Avv. Selene Sabellico;
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
- che a scioglimento della riserva assunta in data 05/06/2025, il giudice onerava le parti di produrre l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rinviando contestualmente il procedimento all'udienza dell'11/09/2025, sostituita con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno depositato la documentazione richiesta;
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che si ravvisa l'equità e la congruità delle condizioni economiche concordate dalle parti in relazione agli interessi dei figli maggiorenni non autosufficienti della coppia, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il loro mantenimento, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti, quale rappresentata dalle stesse e conformemente alle esigenze dei figli;
- che si prende, inoltre, atto degli ulteriori accordi di carattere economico pattuiti dalle parti, non afferenti alla soluzione della crisi coniugale, per le ragioni meglio esplicitate nel ricorso congiuntamente presentato;
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al Pubblico
Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma
1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa (v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71
c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass.
22567/2013);
- che il P.M., come risulta dal fascicolo telematico, è stato reso edotto del procedimento ed ha apposto il VISTO;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto delle parti nel Comune di Roma in data 24/07/1999 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, parte 2, serie A04,
n. 00790, anno 1999) alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2. manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 11/09/2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott.ssa Francesca Aratari – Giudice;
- dott.ssa Elisabetta Trimani – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 11/09/2025, promosso da
, con Avv. Francesca Santilli;
Parte_1
e
Paolacci Massimiliano, con Avv. Selene Sabellico;
Il P.M. presso il Tribunale è stato informato del processo;
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
- che a scioglimento della riserva assunta in data 05/06/2025, il giudice onerava le parti di produrre l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rinviando contestualmente il procedimento all'udienza dell'11/09/2025, sostituita con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno depositato la documentazione richiesta;
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che si ravvisa l'equità e la congruità delle condizioni economiche concordate dalle parti in relazione agli interessi dei figli maggiorenni non autosufficienti della coppia, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il loro mantenimento, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti, quale rappresentata dalle stesse e conformemente alle esigenze dei figli;
- che si prende, inoltre, atto degli ulteriori accordi di carattere economico pattuiti dalle parti, non afferenti alla soluzione della crisi coniugale, per le ragioni meglio esplicitate nel ricorso congiuntamente presentato;
- che, nelle cause matrimoniali, la legge non attribuisce al Pubblico
Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma
1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa (v. Cass. 6522/2019);
- che, in particolare, non è necessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né la presentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire;
- che risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, come previsto dall'art. 71
c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (v. Cass. 25722/2008; Cass.
22567/2013);
- che il P.M., come risulta dal fascicolo telematico, è stato reso edotto del procedimento ed ha apposto il VISTO;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto delle parti nel Comune di Roma in data 24/07/1999 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, parte 2, serie A04,
n. 00790, anno 1999) alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2. manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 11/09/2025.
Il Presidente dott. Renato Buzi