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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 420/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 35/2024 pubblicata in data 20 febbraio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 da:
Parte_1
in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara sezione lavoro accogliendo il ricorso proposto da annullava l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
Con prot. 9082 del 19.4.2023 emessa dall' di Ferrara – Rovigo nei suoi confronti
1 Con e condannava alla rifusione delle spese processuali.
In particolare in tale ricorso contestava le risultanze del Controparte_1 verbale ispettivo posto alla base dell'ordinanza ingiunzione che aveva disconosciuto il contratto di collaborazione autonoma ed occasionale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., stipulato da con la stessa, con il quale la prima Parte_2 si impegnava allo svolgimento dell'attività di “manicure e pedicure estetica presso i locali della ditta”, nel periodo dal 1.2.2022 al 31.7.2022, per un complessivo massimo di 30 giornate e per il corrispettivo pari a complessivi €
3.000,00, ritenendo che la prestazione lavorativa si fosse svolta secondo modalità riconducibili a tutti gli effetti ad un rapporto di tipo subordinato e non autonomo occasionale.
Deduceva, infatti, che la sua attività di parrucchiera era diversa da quella di e che questa aveva svolto il suo lavoro di estetista in piena autonomia Pt_2
di giorni e orario, lavorando presso la sua ditta allo scopo di approfittare del pacchetto di clientela del salone, chiedendole solo in una prima fase di raccogliere per suo conto gli appuntamenti di coloro che chiamando il salone avessero chiesto anche dei servizi di pedicure manicure, concentrandoli in un'unica giornata, preferibilmente di sabato o venerdì, unici giorni in cui poteva svolgere l'attività, essendo impegnata, nella restante parte della settimana, ad accudire la sua bambina e che, poi, aveva iniziato a gestire direttamente le clienti, usando materiale proprio.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta ed in subordina la sua riduzione al minimo edittale.
Con Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione sostenendo la correttezza dell'accertamento ispettivo.
Il Tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Con
2.Proponeva appello l'
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ed in particolare sosteneva che il giudice di primo grado avesse valutato erroneamente o omesso il rilievo della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi in udienza rispetto alle dichiarazioni rese dai medesimi nell'immediatezza dei fatti alla presenza dei funzionari ispettivi e raccolte a verbale.
2 Con il secondo motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse viziata da violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2222 c.c. ed in particolare che fosse illegittima nella parte in cui aveva qualificato il rapporto di lavoro intercorso tra l'appellata e in termini di rapporto di lavoro autonomo ex Pt_2
art. 2222 c.c. e non in termini di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c..
Con il terzo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed in particolare l'illegittimità della condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. Controparte_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado censurata da parte appellante.
In particolare il Tribunale dopo aver diffusamente e correttamente ricostruito i principi giuridici in materia di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro passando ad esaminare il caso concreto ha così statuito:
“Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione prodotta si ritiene che il ricorso sia fondato.
5. Secondo l'Ispettorato, “ si è limitata a svolgere la mera Parte_2
prestazione lavorativa di manicure e pedicure in favore della titolare CP_1
che ha preso personalmente gli appuntamenti ed ha ricevuto il
[...]
pagamento del servizio di manicure e pedicure direttamente dalle clienti. Inoltre
è emerso che la titolare ha fornito alla lavoratrice tutto il Controparte_1 materiale ( smaltì, solventi, forbici, lime ecc. … ) occorrente per espletare il servizio che è stato svolto da in un'area appositamente dedicata Parte_2
ed allestita allo scopo nel negozio. La lavoratrice ha svolto mansioni di manicure e pedicure presso il negozio della ogni sabato del periodo CP_1
oggetto del presente accertamento, per la durata di 5-6 ore ciascuno, in quanto gli appuntamenti delle clienti sono stati presi dalla titolare in modo da consentire la continuità della prestazione lavorativa della manicure.
La lavoratrice è stata retribuita mensilmente per numero di servizi svolti che non sono variati mensilmente in modo significativo nell'arco del periodo
3 Co osservato.” (v. doc. 2 ).
Le conclusioni cui è pervenuto il personale ispettivo si basano sulle dichiarazioni rese da in data 7.6.2022 (verbale doc. 6 resist.). Parte_2
La lavoratrice aveva infatti loro dichiarato:
- che le clienti pagavano il servizio direttamente alla CP_1
- che gli appuntamenti venivano presi direttamente dalla CP_1
-che il materiale per lo svolgimento del lavoro (smalti, solvente, forbici ecc.) era fornito dalla CP_1
- che il lavoro veniva svolto nei locali del salone;
per il pedicure vi era un ambiente dedicato, chiuso da una tenda;
- che mensilmente riceveva un compenso mediante bonifico pari a € 500,00;
- che gli orari del suo lavoro venivano stabiliti dalla CP_1
Senonché, sentita quale testimone all'udienza del 31.10.2023, la ha Pt_2
fornito una diversa versione dei fatti e cioè:
- che prendeva direttamente gli appuntamenti su richiesta delle clienti al suo cellulare (che era stato fornito alle interessate dalla su sua richiesta); CP_1
- che era lei che decideva in quali giorni e per quanto tempo lavorare presso il salone;
- di non essersi recata al salone per tutto il mese di febbraio (circostanza già riferita agli ispettori) per sua decisione;
- di avere fatto in quel periodo 5 ordini di acquisto di materiale per il lavoro pagati da lei e non rimborsati dalla CP_1
- di non avere mai ricevuto ordini e direttive per l'organizzazione del suo lavoro, specificando che il suo servizio non necessariamente veniva fornito alla cliente nello stesso momento in cui si recava al salone per l'acconciatura, ma dipendeva dalla sua disponibilità; che in caso di impossibilità a recarsi al lavoro contattava direttamente le clienti per la disdetta;
- di avere ricevuto il primo compenso (bonifico) in data 3.5.2022 e che non era stata concordata con la alcuna cadenza periodica e che i cinque CP_1
bonifici ricevuti erano di importo diverso e proporzionato al numero di clienti trattate.
Tanto premesso, va anzitutto ribadito il principio secondo cui i verbali redatti
Par dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro
4 presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Secondo la Suprema Corte, “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004, Rv. 575537 - 01).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, si deve ritenere che non sussistono sufficienti e convincenti elementi per qualificare il rapporto come avente natura subordinata, dal momento che le dichiarazioni rese in questa fase consentono di inquadrare diversamente la fattispecie.
Circa l'inserimento della lavoratrice all'interno del salone (circostanza di per sé pacifica) è emerso che l'accordo preso con la era un modo per la CP_1
di raggiungere rapidamente potenziale clientela, a fronte del maggior Pt_2
servizio offerto dalla titolare della ditta alle proprie clienti. La ha Pt_2
infatti dichiarato di avere chiesto alla odierna ricorrente di potersi appoggiare al suo salone “così da approfittare della clientela del salone stesso”.
L'autonomia riferita dalla sotto il profilo dell'articolazione oraria Pt_2
delle sue prestazioni, trova conferma in primo luogo nella circostanza che la stessa non ha svolto prestazioni per l'intero mese di febbraio per sua stessa decisione, ma anche nelle dichiarazioni rese dalla teste cliente Testimone_1
della ricorrente, la quale ha riferito che, dopo averla conosciuta dal
5 parrucchiere, l'ha contattata direttamente al suo cellulare prendendo direttamente un appuntamento presso il salone della anche i CP_1
successivi appuntamenti sono stati presi direttamente con la Pt_2
personalmente, presso il salone. Che non si trattasse di un caso isolato, emerge poi dallo screen shot dello scambio di messaggi whatsapp prodotto in giudizio
(doc. 7), che la ha riconosciuto essere relativi ad una cliente del salone, Pt_2
e che afferiscono ad un contatto diretto per ottenere un CP_3
appuntamento. La ha altresì riferito che sul suo cellulare erano Pt_2
presenti ulteriori messaggi di contatto di altre clienti per appuntamenti.
Il che rende plausibile quanto affermato dalla ricorrente, secondo cui, dopo una prima fase di messa in contatto delle sue clienti con l'estetista, questa ha gestito
i rapporti con la clientela sostanzialmente in via autonoma. Del resto, la lavoratrice aveva interesse a mantenere comunque elastica la sua presenza al lavoro, dovendo occuparsi anche di una figlia in tenera età.
Quanto all'uso del materiale del salone, appare documentalmente provato che, nel medesimo arco temporale nel quale svolgeva servizio di manicure Pt_2
e pedicure presso il salone aveva provveduto all'acquisto di materiali CP_1
e strumenti di lavoro tipici dell'servizio manicure e pedicure (fresa, lampada, gel, pigmento…). Sicché è lecito pensare che ella abbia utilizzato materiali e strumenti di entrambe, essendo emerso che anche la alle volte aveva CP_1
fornito questo tipo di prestazioni alle proprie clienti (v. dichiarazioni della raccolte in sede ispettiva, nonché quelle della teste ed essendo Pt_2 Tes_1
logico che la lavoratrice utilizzasse il mobilio già presente nel salone per svolgervi i suoi servizi, senza che questa circostanza possa da sola considerarsi idonea a comprovare la subordinazione.
Non risulta altresì dimostrata l'esistenza di alcun tipo di direttive da parte della in relazione allo svolgimento del lavoro della posto che le CP_1 Pt_2
stesse svolgevano diverse attività, una di parrucchiera e l'altra di estetista. Non risultano nemmeno elementi sintomatici di una forma di controllo e dell'esercizio del potere disciplinare della sulla lavoratrice. Manca CP_1 dunque quell'esercizio del potere direttivo esercitato de die in diem richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto ai compensi, i documenti prodotti smentiscono la corresponsione mensile di un compenso medio di 500 euro da parte della CP_1
6 Risultano infatti prodotti in giudizio cinque bonifici (doc. 11 ric.), il primo dei quali, per € 550, risale - come dichiarato dalla in udienza - al 3.5.2022. Pt_2
Seguono poi ulteriori 4 bonifici per le seguenti cifre:
- € 500 del 31.5.2022
- € 700 del 27.6.2022
- € 850 del 14.7.2022
- € 400 del 9.8.2022
Come si vede, le somme non sono sempre uguali e i pagamenti non sono pienamente sovrapponibili ai mesi di lavoro svolto (escluso febbraio, il servizio
è iniziato, di fatto, a marzo), il che significa che, verosimilmente, il compenso era parametrato al numero di clienti trattate.
In conclusione, si ritiene che gli elementi raccolti non consentano affatto di ritenere raggiunta la prova convincente di un rapporto di lavoro subordinato, posto che la tipologia di servizi e le modalità di svolgimento della prestazione, per come sopra emerso, sono pienamente compatibili anche con il contratto di collaborazione occasionale stipulato tra le parti.
Il che comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.”
Orbene dalla lettura della suddetta motivazione risulta che il Tribunale, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, nella decisione ha tenuto conto di alcune discrasie tra le dichiarazioni in sede ispettiva e la deposizione testimoniale resa da ma ha dato prevalenza alla seconda Parte_2
Con evidenziando, peraltro, che l' non aveva tenuto conto nella ricostruzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti di alcuni elementi già chiaramente risultanti dalle suddette dichiarazioni in contrasto con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Si ritiene che correttamente il giudice di primo grado abbia dato prevalenza alla deposizione resa in giudizio da in quanto più precisa rispetto a Parte_2
quella resa dalla stessa in sede ispettiva e supportata dai documenti prodotti da parte appellata e dalla deposizione della teste . Testimone_1
In particolare dalla deposizione di risulta che era la stessa ad Parte_2
acquistare il materiale per effettuare il proprio lavoro di manicure – pedicure, pur utilizzando la postazione in negozio, e ciò è anche confermato dalla documentazione prodotta dall'appellata ( cfr. doc n. 8 e 9 di primo grado).
Inoltre dalla deposizione dei testi e e dal messaggio whatsapp Pt_2 Tes_1
7 prodotto da parte appellata (cfr. doc n. 7 di primo grado) risulta provato che, quantomeno in parte, gli appuntamenti venivano presi direttamente da Parte_2
[...]
Peraltro considerato che svolgeva la sua attività nel negozio di Pt_2
parrucchiera di è logico e non in contrasto con la natura di Controparte_1
lavoro autonomo occasionale che degli appuntamenti con le clienti possano essere stati presi direttamente da in base agli accordi tra la stessa e CP_1
che aveva indicato come giornate in cui era disponibile a svolgere la Pt_2
propria attività il venerdì e sabato stanti le sue esigenze familiari.
Dalle stesse dichiarazioni di rese in sede ispettiva e meglio esplicate in Pt_2
sede di deposizione testimoniale risulta, poi, che la stessa non aveva alcun orario di lavoro, né obbligo di presenza tanto che a febbraio 2022 neppure ha lavorato.
Non è, quindi, vero che ci sia una rilevante discrasia tra le sommarie informazioni rese da in sede ispettiva e quelle di cui alla deposizione Pt_2
testimoniale.
infatti, già in sede ispettiva aveva detto di non aver proprio lavorato a Pt_2
febbraio 2022 e questa circostanza è dirimente considerato che il contratto di collaborazione occasionale aveva durata dal 1 febbraio 2022 al 31 luglio 2022 e che tale circostanza è in netto contrasto con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Inoltre la stessa già in sede ispettiva aveva detto: “Mensilmente ricevo Pt_2
un compenso che viene calcolato in base al numero dei servizi che svolgo nell'arco di un mese” dichiarazione da cui si evince chiaramente che non vi era un compenso fisso e che lo stesso non era parametrato ad ore, ma variabile in base ai servizi svolti alle clienti.
Dalla documentazione prodotta da parte appellata risulta, poi, che effettivamente il compenso percepito da era variabile (cfr. doc n. 11). Pt_2
Il fatto, poi, che, stante il numero di clienti che usufruivano del servizio svolto dalla stessa, il compenso non variasse di molto nei mesi non è sicuramente elemento che può avvalorare la tesi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Inoltre né in sede ispettiva né in sede di deposizione testimoniale è risultato che fosse sottoposta al potere direttivo di quale Parte_2 Controparte_1
datore di lavoro, né ciò è presumibile considerata anche la diversa tipologia di
8 attività svolta da e dall'appellata. Pt_2
Stante l'assenza di detta prova e degli indici sintomatici della subordinazione e Con considerato che l'onere della prova incombeva su , correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e annullato l'ordinanza ingiunzione.
I primi due motivi di appello devono essere, quindi, rigettati.
Si ritiene che sia parimenti infondato il terzo motivo di appello relativo alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
Con Il giudice di primo grado ha correttamente condannato al pagamento delle spese processuali in base al principio della soccombenza.
Né si può ritenere che, nel caso di specie, sussistano gravi e eccezionali motivi per la compensazione in quanto, tra l'altro, non è vero che vi sia stata una completa ritrattazione della lavoratrice e considerato che già dagli Pt_2
elementi acquisiti in sede ispettiva non risultava una piena prova di un rapporto di lavoro subordinato.
L'appello deve, quindi, essere rigettato e va confermata la sentenza impugnata
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia di parte appellata.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 420/2024 RGL così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 420/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 35/2024 pubblicata in data 20 febbraio 2024 promossa con ricorso depositato in data 9 luglio 2024 da:
Parte_1
in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via
Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara sezione lavoro accogliendo il ricorso proposto da annullava l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
Con prot. 9082 del 19.4.2023 emessa dall' di Ferrara – Rovigo nei suoi confronti
1 Con e condannava alla rifusione delle spese processuali.
In particolare in tale ricorso contestava le risultanze del Controparte_1 verbale ispettivo posto alla base dell'ordinanza ingiunzione che aveva disconosciuto il contratto di collaborazione autonoma ed occasionale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., stipulato da con la stessa, con il quale la prima Parte_2 si impegnava allo svolgimento dell'attività di “manicure e pedicure estetica presso i locali della ditta”, nel periodo dal 1.2.2022 al 31.7.2022, per un complessivo massimo di 30 giornate e per il corrispettivo pari a complessivi €
3.000,00, ritenendo che la prestazione lavorativa si fosse svolta secondo modalità riconducibili a tutti gli effetti ad un rapporto di tipo subordinato e non autonomo occasionale.
Deduceva, infatti, che la sua attività di parrucchiera era diversa da quella di e che questa aveva svolto il suo lavoro di estetista in piena autonomia Pt_2
di giorni e orario, lavorando presso la sua ditta allo scopo di approfittare del pacchetto di clientela del salone, chiedendole solo in una prima fase di raccogliere per suo conto gli appuntamenti di coloro che chiamando il salone avessero chiesto anche dei servizi di pedicure manicure, concentrandoli in un'unica giornata, preferibilmente di sabato o venerdì, unici giorni in cui poteva svolgere l'attività, essendo impegnata, nella restante parte della settimana, ad accudire la sua bambina e che, poi, aveva iniziato a gestire direttamente le clienti, usando materiale proprio.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta ed in subordina la sua riduzione al minimo edittale.
Con Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione sostenendo la correttezza dell'accertamento ispettivo.
Il Tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Con
2.Proponeva appello l'
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ed in particolare sosteneva che il giudice di primo grado avesse valutato erroneamente o omesso il rilievo della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi in udienza rispetto alle dichiarazioni rese dai medesimi nell'immediatezza dei fatti alla presenza dei funzionari ispettivi e raccolte a verbale.
2 Con il secondo motivo di appello sosteneva che la sentenza fosse viziata da violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2222 c.c. ed in particolare che fosse illegittima nella parte in cui aveva qualificato il rapporto di lavoro intercorso tra l'appellata e in termini di rapporto di lavoro autonomo ex Pt_2
art. 2222 c.c. e non in termini di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c..
Con il terzo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed in particolare l'illegittimità della condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.
nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. Controparte_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado censurata da parte appellante.
In particolare il Tribunale dopo aver diffusamente e correttamente ricostruito i principi giuridici in materia di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro passando ad esaminare il caso concreto ha così statuito:
“Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione prodotta si ritiene che il ricorso sia fondato.
5. Secondo l'Ispettorato, “ si è limitata a svolgere la mera Parte_2
prestazione lavorativa di manicure e pedicure in favore della titolare CP_1
che ha preso personalmente gli appuntamenti ed ha ricevuto il
[...]
pagamento del servizio di manicure e pedicure direttamente dalle clienti. Inoltre
è emerso che la titolare ha fornito alla lavoratrice tutto il Controparte_1 materiale ( smaltì, solventi, forbici, lime ecc. … ) occorrente per espletare il servizio che è stato svolto da in un'area appositamente dedicata Parte_2
ed allestita allo scopo nel negozio. La lavoratrice ha svolto mansioni di manicure e pedicure presso il negozio della ogni sabato del periodo CP_1
oggetto del presente accertamento, per la durata di 5-6 ore ciascuno, in quanto gli appuntamenti delle clienti sono stati presi dalla titolare in modo da consentire la continuità della prestazione lavorativa della manicure.
La lavoratrice è stata retribuita mensilmente per numero di servizi svolti che non sono variati mensilmente in modo significativo nell'arco del periodo
3 Co osservato.” (v. doc. 2 ).
Le conclusioni cui è pervenuto il personale ispettivo si basano sulle dichiarazioni rese da in data 7.6.2022 (verbale doc. 6 resist.). Parte_2
La lavoratrice aveva infatti loro dichiarato:
- che le clienti pagavano il servizio direttamente alla CP_1
- che gli appuntamenti venivano presi direttamente dalla CP_1
-che il materiale per lo svolgimento del lavoro (smalti, solvente, forbici ecc.) era fornito dalla CP_1
- che il lavoro veniva svolto nei locali del salone;
per il pedicure vi era un ambiente dedicato, chiuso da una tenda;
- che mensilmente riceveva un compenso mediante bonifico pari a € 500,00;
- che gli orari del suo lavoro venivano stabiliti dalla CP_1
Senonché, sentita quale testimone all'udienza del 31.10.2023, la ha Pt_2
fornito una diversa versione dei fatti e cioè:
- che prendeva direttamente gli appuntamenti su richiesta delle clienti al suo cellulare (che era stato fornito alle interessate dalla su sua richiesta); CP_1
- che era lei che decideva in quali giorni e per quanto tempo lavorare presso il salone;
- di non essersi recata al salone per tutto il mese di febbraio (circostanza già riferita agli ispettori) per sua decisione;
- di avere fatto in quel periodo 5 ordini di acquisto di materiale per il lavoro pagati da lei e non rimborsati dalla CP_1
- di non avere mai ricevuto ordini e direttive per l'organizzazione del suo lavoro, specificando che il suo servizio non necessariamente veniva fornito alla cliente nello stesso momento in cui si recava al salone per l'acconciatura, ma dipendeva dalla sua disponibilità; che in caso di impossibilità a recarsi al lavoro contattava direttamente le clienti per la disdetta;
- di avere ricevuto il primo compenso (bonifico) in data 3.5.2022 e che non era stata concordata con la alcuna cadenza periodica e che i cinque CP_1
bonifici ricevuti erano di importo diverso e proporzionato al numero di clienti trattate.
Tanto premesso, va anzitutto ribadito il principio secondo cui i verbali redatti
Par dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro
4 presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Secondo la Suprema Corte, “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15702 del 12/08/2004, Rv. 575537 - 01).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, si deve ritenere che non sussistono sufficienti e convincenti elementi per qualificare il rapporto come avente natura subordinata, dal momento che le dichiarazioni rese in questa fase consentono di inquadrare diversamente la fattispecie.
Circa l'inserimento della lavoratrice all'interno del salone (circostanza di per sé pacifica) è emerso che l'accordo preso con la era un modo per la CP_1
di raggiungere rapidamente potenziale clientela, a fronte del maggior Pt_2
servizio offerto dalla titolare della ditta alle proprie clienti. La ha Pt_2
infatti dichiarato di avere chiesto alla odierna ricorrente di potersi appoggiare al suo salone “così da approfittare della clientela del salone stesso”.
L'autonomia riferita dalla sotto il profilo dell'articolazione oraria Pt_2
delle sue prestazioni, trova conferma in primo luogo nella circostanza che la stessa non ha svolto prestazioni per l'intero mese di febbraio per sua stessa decisione, ma anche nelle dichiarazioni rese dalla teste cliente Testimone_1
della ricorrente, la quale ha riferito che, dopo averla conosciuta dal
5 parrucchiere, l'ha contattata direttamente al suo cellulare prendendo direttamente un appuntamento presso il salone della anche i CP_1
successivi appuntamenti sono stati presi direttamente con la Pt_2
personalmente, presso il salone. Che non si trattasse di un caso isolato, emerge poi dallo screen shot dello scambio di messaggi whatsapp prodotto in giudizio
(doc. 7), che la ha riconosciuto essere relativi ad una cliente del salone, Pt_2
e che afferiscono ad un contatto diretto per ottenere un CP_3
appuntamento. La ha altresì riferito che sul suo cellulare erano Pt_2
presenti ulteriori messaggi di contatto di altre clienti per appuntamenti.
Il che rende plausibile quanto affermato dalla ricorrente, secondo cui, dopo una prima fase di messa in contatto delle sue clienti con l'estetista, questa ha gestito
i rapporti con la clientela sostanzialmente in via autonoma. Del resto, la lavoratrice aveva interesse a mantenere comunque elastica la sua presenza al lavoro, dovendo occuparsi anche di una figlia in tenera età.
Quanto all'uso del materiale del salone, appare documentalmente provato che, nel medesimo arco temporale nel quale svolgeva servizio di manicure Pt_2
e pedicure presso il salone aveva provveduto all'acquisto di materiali CP_1
e strumenti di lavoro tipici dell'servizio manicure e pedicure (fresa, lampada, gel, pigmento…). Sicché è lecito pensare che ella abbia utilizzato materiali e strumenti di entrambe, essendo emerso che anche la alle volte aveva CP_1
fornito questo tipo di prestazioni alle proprie clienti (v. dichiarazioni della raccolte in sede ispettiva, nonché quelle della teste ed essendo Pt_2 Tes_1
logico che la lavoratrice utilizzasse il mobilio già presente nel salone per svolgervi i suoi servizi, senza che questa circostanza possa da sola considerarsi idonea a comprovare la subordinazione.
Non risulta altresì dimostrata l'esistenza di alcun tipo di direttive da parte della in relazione allo svolgimento del lavoro della posto che le CP_1 Pt_2
stesse svolgevano diverse attività, una di parrucchiera e l'altra di estetista. Non risultano nemmeno elementi sintomatici di una forma di controllo e dell'esercizio del potere disciplinare della sulla lavoratrice. Manca CP_1 dunque quell'esercizio del potere direttivo esercitato de die in diem richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto ai compensi, i documenti prodotti smentiscono la corresponsione mensile di un compenso medio di 500 euro da parte della CP_1
6 Risultano infatti prodotti in giudizio cinque bonifici (doc. 11 ric.), il primo dei quali, per € 550, risale - come dichiarato dalla in udienza - al 3.5.2022. Pt_2
Seguono poi ulteriori 4 bonifici per le seguenti cifre:
- € 500 del 31.5.2022
- € 700 del 27.6.2022
- € 850 del 14.7.2022
- € 400 del 9.8.2022
Come si vede, le somme non sono sempre uguali e i pagamenti non sono pienamente sovrapponibili ai mesi di lavoro svolto (escluso febbraio, il servizio
è iniziato, di fatto, a marzo), il che significa che, verosimilmente, il compenso era parametrato al numero di clienti trattate.
In conclusione, si ritiene che gli elementi raccolti non consentano affatto di ritenere raggiunta la prova convincente di un rapporto di lavoro subordinato, posto che la tipologia di servizi e le modalità di svolgimento della prestazione, per come sopra emerso, sono pienamente compatibili anche con il contratto di collaborazione occasionale stipulato tra le parti.
Il che comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.”
Orbene dalla lettura della suddetta motivazione risulta che il Tribunale, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, nella decisione ha tenuto conto di alcune discrasie tra le dichiarazioni in sede ispettiva e la deposizione testimoniale resa da ma ha dato prevalenza alla seconda Parte_2
Con evidenziando, peraltro, che l' non aveva tenuto conto nella ricostruzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti di alcuni elementi già chiaramente risultanti dalle suddette dichiarazioni in contrasto con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Si ritiene che correttamente il giudice di primo grado abbia dato prevalenza alla deposizione resa in giudizio da in quanto più precisa rispetto a Parte_2
quella resa dalla stessa in sede ispettiva e supportata dai documenti prodotti da parte appellata e dalla deposizione della teste . Testimone_1
In particolare dalla deposizione di risulta che era la stessa ad Parte_2
acquistare il materiale per effettuare il proprio lavoro di manicure – pedicure, pur utilizzando la postazione in negozio, e ciò è anche confermato dalla documentazione prodotta dall'appellata ( cfr. doc n. 8 e 9 di primo grado).
Inoltre dalla deposizione dei testi e e dal messaggio whatsapp Pt_2 Tes_1
7 prodotto da parte appellata (cfr. doc n. 7 di primo grado) risulta provato che, quantomeno in parte, gli appuntamenti venivano presi direttamente da Parte_2
[...]
Peraltro considerato che svolgeva la sua attività nel negozio di Pt_2
parrucchiera di è logico e non in contrasto con la natura di Controparte_1
lavoro autonomo occasionale che degli appuntamenti con le clienti possano essere stati presi direttamente da in base agli accordi tra la stessa e CP_1
che aveva indicato come giornate in cui era disponibile a svolgere la Pt_2
propria attività il venerdì e sabato stanti le sue esigenze familiari.
Dalle stesse dichiarazioni di rese in sede ispettiva e meglio esplicate in Pt_2
sede di deposizione testimoniale risulta, poi, che la stessa non aveva alcun orario di lavoro, né obbligo di presenza tanto che a febbraio 2022 neppure ha lavorato.
Non è, quindi, vero che ci sia una rilevante discrasia tra le sommarie informazioni rese da in sede ispettiva e quelle di cui alla deposizione Pt_2
testimoniale.
infatti, già in sede ispettiva aveva detto di non aver proprio lavorato a Pt_2
febbraio 2022 e questa circostanza è dirimente considerato che il contratto di collaborazione occasionale aveva durata dal 1 febbraio 2022 al 31 luglio 2022 e che tale circostanza è in netto contrasto con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Inoltre la stessa già in sede ispettiva aveva detto: “Mensilmente ricevo Pt_2
un compenso che viene calcolato in base al numero dei servizi che svolgo nell'arco di un mese” dichiarazione da cui si evince chiaramente che non vi era un compenso fisso e che lo stesso non era parametrato ad ore, ma variabile in base ai servizi svolti alle clienti.
Dalla documentazione prodotta da parte appellata risulta, poi, che effettivamente il compenso percepito da era variabile (cfr. doc n. 11). Pt_2
Il fatto, poi, che, stante il numero di clienti che usufruivano del servizio svolto dalla stessa, il compenso non variasse di molto nei mesi non è sicuramente elemento che può avvalorare la tesi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Inoltre né in sede ispettiva né in sede di deposizione testimoniale è risultato che fosse sottoposta al potere direttivo di quale Parte_2 Controparte_1
datore di lavoro, né ciò è presumibile considerata anche la diversa tipologia di
8 attività svolta da e dall'appellata. Pt_2
Stante l'assenza di detta prova e degli indici sintomatici della subordinazione e Con considerato che l'onere della prova incombeva su , correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e annullato l'ordinanza ingiunzione.
I primi due motivi di appello devono essere, quindi, rigettati.
Si ritiene che sia parimenti infondato il terzo motivo di appello relativo alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
Con Il giudice di primo grado ha correttamente condannato al pagamento delle spese processuali in base al principio della soccombenza.
Né si può ritenere che, nel caso di specie, sussistano gravi e eccezionali motivi per la compensazione in quanto, tra l'altro, non è vero che vi sia stata una completa ritrattazione della lavoratrice e considerato che già dagli Pt_2
elementi acquisiti in sede ispettiva non risultava una piena prova di un rapporto di lavoro subordinato.
L'appello deve, quindi, essere rigettato e va confermata la sentenza impugnata
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia di parte appellata.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 420/2024 RGL così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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