Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 2200
TAR
Sentenza 13 maggio 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di collaborazione, buona fede e lealtà, principi costituzionali e di diritto sanzionatorio

    Le penali applicate hanno natura esclusivamente civilistica di predeterminazione convenzionale del risarcimento del danno, con conseguente inapplicabilità dello statuto delle sanzioni. Il mero ritardo nell'irrogazione non comporta inesigibilità o illegittimità.

  • Rigettato
    Illegittimità della determina direttoriale per violazione di legge e principi costituzionali

    La determina direttoriale ha offerto criteri di azione per stabilire l'ammontare della sanzione in modo ragionevole, proporzionale ed effettivo. La tardiva adozione non ne causa invalidità, essendo una regola di condotta. Le rilevazioni hanno valenza annuale, ma le penali non devono essere irrogate anno per anno. La società era in grado di avvedersi dei propri inadempimenti.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'inadempimento contestato

    L'inosservanza del livello di servizio va valutata per ciascun "sistema di gioco". La società non ha fornito prova dell'adempimento.

  • Accolto
    Richiesta di riduzione delle penali ai sensi dell'art. 1384 c.c.

    Le penali sono state applicate a distanza di tempo dagli inadempimenti e sulla base di criteri sopravvenuti, rendendo l'importo complessivo manifestamente eccessivo. La riduzione al minimo edittale è ritenuta appropriata.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il motivo è inammissibile poiché la società, vittoriosa in primo grado sulla giurisdizione, non è legittimata a contestarla in appello. Inoltre, la richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c. in primo grado presupponeva la qualificazione privatistica delle penali.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella qualificazione delle penali come non sanzioni amministrative

    La qualificazione delle penali come clausole di cui all'art. 1382 c.c. è corretta, anche secondo i criteri Engel. La formulazione letterale, la funzione riparatoria e sanzionatoria, e la coerenza con i principi di imputazione per colpa e proporzionalità supportano tale qualificazione. L'inapplicabilità della 'Verwirkung' è confermata.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza nella ritenuta inapplicabilità della 'Verwirkung'

    L'istituto della 'Verwirkung' è inapplicabile nell'ordinamento italiano. Il mero ritardo nell'esercizio del diritto non estingue quest'ultimo, salvo rinuncia espressa o modifica contrattuale. Lo svincolo del deposito cauzionale non configura rinuncia all'obbligazione principale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza sul rigetto del secondo motivo di ricorso (illegittimità determina direttoriale)

    Le contestazioni non riguardano la validità della delibera, ma la sua applicazione. L'applicazione retroattiva dei criteri può rilevare ai fini della valutazione dell'eccessività della penale e giustificare la riduzione equitativa.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza sul rigetto del terzo motivo di censura (insussistenza violazioni)

    La violazione del livello di servizio va valutata singolarmente per ciascun sistema di gioco. La società non ha fornito prova dell'adempimento o dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile, né ha provato che le comunicazioni telematiche siano avvenute nel rispetto dei termini.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza sul rigetto dell'istanza di riduzione delle penali

    L'appello è fondato. Le penali sono state applicate a distanza di tempo e basate su criteri sopravvenuti, rendendo l'importo eccessivo. Si dispone la riduzione al minimo edittale previsto dalla convenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 2200
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2200
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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