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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7351 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18316/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice RT LI esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 2 ottobre 2025
Il Giudice
RT LI
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RT LI, all'esito dell'udienza del 16 settembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18316/2025 promossa da:
- (C.F. , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GI TT, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Gaggiano, alla via Italia n. 31, presso il difensore ricorrente/opponente contro
- (C.F. rappresentato e difeso dai funzionari delegati, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in , alla via Friuli n. 30, presso l'Ufficio Procedure Sanzionatorie CP_2
resistente/opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08-05-2025 il sig. , in proprio e nella sua qualità Parte_1
di legale rappresentante di ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 00007317/2025/8/2/1 prot. emessa dal di in data 31-03-2025 e CP_2 CP_2
notificata in data 08-04-2025, che ordinava all'odierno opponente il pagamento dell'importo di euro
2.019,58 in conseguenza della violazione dell'art. 2 L. n. 447/1995 per inquinamento acustico causato da sorgente sonora che supera i valori massimi di emissione o immissione assoluti o differenziati. pagina 2 di 7 Parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato con condanna dell'Ente al rimborso delle spese di lite, deducendo, in particolare, che le misurazioni fonometriche, poste alla base del verbale di accertamento e, quindi, dell'ordinanza-ingiunzione, erano state effettuate in maniera errata e in violazione della normativa di riferimento e cioè della L. n. 447/1995, del D.P.C.M.
14-11-1997 e del D.M. 16-03-1998.
Sulla base della citata normativa, le due misurazioni del rumore ambientale (18-02-2022 e 26-02-
2022) e quella del rumore residuo (22-03-2022), necessarie per accertare l'eventuale superamento del contestato valore differenziale, venivano effettuate in giorni tra loro non omogenei (nel caso di specie nelle serate di venerdì, sabato e martedì), compromettendo le risultanze degli accertamenti.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la rilevazione del rumore residuo effettuata di martedì sera non è paragonabile a quella della notte del venerdì e del sabato, allorchè veniva misurato il livello del rumore ambientale complessivo con conseguenza rilevazione del limite differenziale viziata in radice per erronea modalità della misurazione.
In data 03-09-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , a mezzo dei propri Controparte_2
funzionari, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente e deducendo quanto segue:
- le misurazioni fonometriche sono state effettuate con un fonometro professionale certificato e posizionato sun un supporto orientato verso la fonte di rumore;
- dalle ore 22,00 alle ore 24,00 del giorno 18-02-2022, dalle ore 23,30 del 26-02-2022 alle ore 2,30 del
27-02-2022, nonché dalle ore 22,30 alle ore 23,30 del 22-03-2022, su richiesta del i tecnici di CP_2
hanno eseguito rilievi fonometrici presso l'abitazione sovrastante l'attività commerciale gestita Pt_2
dalla parte ricorrente, rilevando il superamento del limite differenziale d'immissione;
- l'iter procedimentale seguito dall'Ente è corretto;
- tutti gli atti del procedimento sono assistiti da pubblica fede superabile solo con querela di falso;
- il provvedimento avversato è legittimo perché l'illecito contestato è stato accertato dai tecnici . Pt_2
All'udienza del 16-09-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda proposta dalla parte ricorrente è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. L'illecito contestato scaturisce dalle risultanze delle misurazioni fonometriche atte a verificare i pagina 3 di 7 livelli acustici immessi dall'attività della società ricorrente, effettuate in data 18-02-2022, 26-02-2022
e 22-03-2022 dai tecnici di , su richiesta del di , nell'appartamento sito in via Pt_2 CP_2 CP_2
Ambrogio Campiglio n. 13, e soprastante il pubblico esercizio del ricorrente.
All'esito dei rilievi, redigeva il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. Parte_3
32/2022, contestando al sig. , quale trasgressore, e a Parte_1 Controparte_1
quale obbligato in solido, il superamento del valore limite differenziale d'immissione per il periodo di riferimento notturno nelle condizioni di finestre chiuse, stabilito dall'art. 4 DPCM 14-11-1997 (doc. n.
2 di parte opponente).
Quanto alle norme violate richiamate dall'Ente, si richiama quanto segue:
- l'art. 4 DPCM 14-11-1997 stabilisce che “1 I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.”;
- l'art. 5, allegato B, D.M. 16-03-1998 detta indicazioni per il rilevamento e la misurazione dell'inquinamento acustico in particolare all'interno di ambienti abitativi, prevedendo che “Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. (…) Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica”;
- infine, per quel che qui rileva, l'allegato A al D.M. 16-03-1998 indica ai punti 11, 12 e 13 le definizioni di livello di rumore ambientale (LA), di livello di rumore residuo (LR) e di livello differenziale di rumore
(LD) come segue: “11. Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR
12. Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
pagina 4 di 7 13. Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR)”.
2.2. Ciò posto, parte ricorrente ha lamentato l'erroneità delle misurazioni fonometriche effettuate dai tecnici di : secondo la prospettazione di il rilevamento del rumore Pt_2 Controparte_1
ambientale e quello del rumore residuo ai fini dell'individuazione del rumore differenziale venivano effettuate in giorni tra loro non omogenei (nel caso di specie, venerdì/sabato sera e martedì sera).
Occorre evidenziare che su tale doglianza specifica l'Ente non ha svolto alcuna difesa, essendosi limitato ad argomentare in merito alla sola correttezza dell'iter procedimentale.
La censura della parte ricorrente merita accoglimento.
La normativa in materia di modalità di misurazione dell'inquinamento acustico (e cioè il già richiamato
D.M. del 16-03-1998) richiede che il livello di rumore residuo sia misurato con le “identiche modalità” utilizzate per la misurazione del livello di rumore ambientale, senza tuttavia specificare quali siano effettivamente e concretamente tali modalità.
Nel solco di tale incertezza normativa, la giurisprudenza, soprattutto amministrativa, ha evidenziato la necessità che i rilievi fonometrici del livello di rumore ambientale e del livello di rumore residuo siano svolti nello stesso luogo e con la stessa strumentazione, ma ha, altresì, sancito il principio per cui l'assenza di una coincidenza temporale (e cioè identità di data e di orario) delle misurazioni non è sintomo di inattendibilità o invalidità dei rilievi fonometrici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre
2021, n. 6875; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 17 aprile 2023, n. 961; TAR Lombardia, Milano, Sez. III,
24 novembre 2021, n. 2602; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2020, n. 2150).
Pertanto, ciò che rileva ai fini della corretta misurazione dell'inquinamento acustico è la circostanza che i rilievi fonometrici del rumore ambientale e del rumore residuo siano svolti in condizioni di omogeneità e uniformità del clima acustico, circostanza che richiede la coincidenza del luogo in cui vengono svolti i rilievi fonometrici e la coincidenza della strumentazione con cui vengono effettuati, rimanendo estraneo a tale concetto il fattore temporale e, dunque, la data e l'orario in cui vengono eseguiti.
Quindi, l'elemento della temporalità non rileva tanto o necessariamente nella contestualità dei rilievi quanto nella omogeneità dei momenti temporali considerati, ossia caratterizzati da analoghe e, quindi, comparabili situazioni di rumore.
In applicazione di detti principi, che questo Giudice condivide, ritenendoli aderenti alla ratio della normativa, si ritiene che, nel caso di specie, le modalità di misurazione adottate da non Pt_2
pagina 5 di 7 rispettino tali evocati criteri di omogeneità e uniformità del clima acustico.
I tecnici di hanno provveduto al rilevamento del rumore residuo nella giornata di martedì 22-03- Pt_2
2022, dalle ore 22,49 per 15 minuti, con locale in attività, ma frequentato da pochi avventori, spiegando che tale scelta era dettata dalla necessità di effettuare complessivamente le misure del rumore ambientale e del rumore residuo in periodi pressoché corrispondenti.
Ma tale modalità di rilevamento – ai fini dell'individuazione del rumore differenziale inteso come quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo, in altre parole, il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale – non garantisce l'omogeneità e l'uniformità del clima acustico richiesta dalla legge, atteso che il rumore residuo rilevato nella serata del martedì sconta la scarsa frequentazione da parte di passanti/avventori/traffico della zona o, comunque, una frequentazione nettamente inferiore rispetto alle serate del venerdì e del sabato.
Nel caso in esame, il rilevamento del rumore ambientale e il rilevamento del rumore residuo non sono stati effettuati in condizioni di omogeneità, con conseguente inattendibilità delle risultanze.
Peraltro, i tecnici di non hanno considerato il contributo antropico esterno all'attività del Pt_2
ricorrente quale fattore di inquinamento acustico, limitandosi ad individuare quale sorgente specifica unicamente l'attività del pubblico esercizio GOS ed anzi escludendo la rilevanza dell'eventuale contributo di sorgenti esterne sul presupposto che il locale è l'unico della via e la strada ove è collocato è a senso unico.
Per le esposte ragioni, questo Giudice ritiene di annullare l'ordinanza avversata, in quanto illegittima.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in favore della parte opponente e a carico della parte resistente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1
rappresentante di e, per l'effetto, revoca/annulla l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. 00007317/2025/8/2/1 prot. emessa dal in data 31-03-2025 e notificata in data CP_2 CP_2
pagina 6 di 7 08-04-2025;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.701,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti e contributo unificato e marca ex dpr m. 115/2002, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv.
GI TT, dichiaratosi antistatario.
Milano, 2 ottobre 2025
Il Giudice
RT LI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice RT LI esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 2 ottobre 2025
Il Giudice
RT LI
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RT LI, all'esito dell'udienza del 16 settembre
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18316/2025 promossa da:
- (C.F. , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GI TT, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Gaggiano, alla via Italia n. 31, presso il difensore ricorrente/opponente contro
- (C.F. rappresentato e difeso dai funzionari delegati, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in , alla via Friuli n. 30, presso l'Ufficio Procedure Sanzionatorie CP_2
resistente/opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08-05-2025 il sig. , in proprio e nella sua qualità Parte_1
di legale rappresentante di ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 00007317/2025/8/2/1 prot. emessa dal di in data 31-03-2025 e CP_2 CP_2
notificata in data 08-04-2025, che ordinava all'odierno opponente il pagamento dell'importo di euro
2.019,58 in conseguenza della violazione dell'art. 2 L. n. 447/1995 per inquinamento acustico causato da sorgente sonora che supera i valori massimi di emissione o immissione assoluti o differenziati. pagina 2 di 7 Parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, l'annullamento del provvedimento avversato con condanna dell'Ente al rimborso delle spese di lite, deducendo, in particolare, che le misurazioni fonometriche, poste alla base del verbale di accertamento e, quindi, dell'ordinanza-ingiunzione, erano state effettuate in maniera errata e in violazione della normativa di riferimento e cioè della L. n. 447/1995, del D.P.C.M.
14-11-1997 e del D.M. 16-03-1998.
Sulla base della citata normativa, le due misurazioni del rumore ambientale (18-02-2022 e 26-02-
2022) e quella del rumore residuo (22-03-2022), necessarie per accertare l'eventuale superamento del contestato valore differenziale, venivano effettuate in giorni tra loro non omogenei (nel caso di specie nelle serate di venerdì, sabato e martedì), compromettendo le risultanze degli accertamenti.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la rilevazione del rumore residuo effettuata di martedì sera non è paragonabile a quella della notte del venerdì e del sabato, allorchè veniva misurato il livello del rumore ambientale complessivo con conseguenza rilevazione del limite differenziale viziata in radice per erronea modalità della misurazione.
In data 03-09-2025 si costituiva ritualmente in giudizio il , a mezzo dei propri Controparte_2
funzionari, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente e deducendo quanto segue:
- le misurazioni fonometriche sono state effettuate con un fonometro professionale certificato e posizionato sun un supporto orientato verso la fonte di rumore;
- dalle ore 22,00 alle ore 24,00 del giorno 18-02-2022, dalle ore 23,30 del 26-02-2022 alle ore 2,30 del
27-02-2022, nonché dalle ore 22,30 alle ore 23,30 del 22-03-2022, su richiesta del i tecnici di CP_2
hanno eseguito rilievi fonometrici presso l'abitazione sovrastante l'attività commerciale gestita Pt_2
dalla parte ricorrente, rilevando il superamento del limite differenziale d'immissione;
- l'iter procedimentale seguito dall'Ente è corretto;
- tutti gli atti del procedimento sono assistiti da pubblica fede superabile solo con querela di falso;
- il provvedimento avversato è legittimo perché l'illecito contestato è stato accertato dai tecnici . Pt_2
All'udienza del 16-09-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza depositata in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda proposta dalla parte ricorrente è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. L'illecito contestato scaturisce dalle risultanze delle misurazioni fonometriche atte a verificare i pagina 3 di 7 livelli acustici immessi dall'attività della società ricorrente, effettuate in data 18-02-2022, 26-02-2022
e 22-03-2022 dai tecnici di , su richiesta del di , nell'appartamento sito in via Pt_2 CP_2 CP_2
Ambrogio Campiglio n. 13, e soprastante il pubblico esercizio del ricorrente.
All'esito dei rilievi, redigeva il verbale di accertamento di illecito amministrativo n. Parte_3
32/2022, contestando al sig. , quale trasgressore, e a Parte_1 Controparte_1
quale obbligato in solido, il superamento del valore limite differenziale d'immissione per il periodo di riferimento notturno nelle condizioni di finestre chiuse, stabilito dall'art. 4 DPCM 14-11-1997 (doc. n.
2 di parte opponente).
Quanto alle norme violate richiamate dall'Ente, si richiama quanto segue:
- l'art. 4 DPCM 14-11-1997 stabilisce che “1 I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.”;
- l'art. 5, allegato B, D.M. 16-03-1998 detta indicazioni per il rilevamento e la misurazione dell'inquinamento acustico in particolare all'interno di ambienti abitativi, prevedendo che “Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. (…) Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica”;
- infine, per quel che qui rileva, l'allegato A al D.M. 16-03-1998 indica ai punti 11, 12 e 13 le definizioni di livello di rumore ambientale (LA), di livello di rumore residuo (LR) e di livello differenziale di rumore
(LD) come segue: “11. Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM
2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR
12. Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
pagina 4 di 7 13. Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR)”.
2.2. Ciò posto, parte ricorrente ha lamentato l'erroneità delle misurazioni fonometriche effettuate dai tecnici di : secondo la prospettazione di il rilevamento del rumore Pt_2 Controparte_1
ambientale e quello del rumore residuo ai fini dell'individuazione del rumore differenziale venivano effettuate in giorni tra loro non omogenei (nel caso di specie, venerdì/sabato sera e martedì sera).
Occorre evidenziare che su tale doglianza specifica l'Ente non ha svolto alcuna difesa, essendosi limitato ad argomentare in merito alla sola correttezza dell'iter procedimentale.
La censura della parte ricorrente merita accoglimento.
La normativa in materia di modalità di misurazione dell'inquinamento acustico (e cioè il già richiamato
D.M. del 16-03-1998) richiede che il livello di rumore residuo sia misurato con le “identiche modalità” utilizzate per la misurazione del livello di rumore ambientale, senza tuttavia specificare quali siano effettivamente e concretamente tali modalità.
Nel solco di tale incertezza normativa, la giurisprudenza, soprattutto amministrativa, ha evidenziato la necessità che i rilievi fonometrici del livello di rumore ambientale e del livello di rumore residuo siano svolti nello stesso luogo e con la stessa strumentazione, ma ha, altresì, sancito il principio per cui l'assenza di una coincidenza temporale (e cioè identità di data e di orario) delle misurazioni non è sintomo di inattendibilità o invalidità dei rilievi fonometrici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre
2021, n. 6875; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 17 aprile 2023, n. 961; TAR Lombardia, Milano, Sez. III,
24 novembre 2021, n. 2602; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2020, n. 2150).
Pertanto, ciò che rileva ai fini della corretta misurazione dell'inquinamento acustico è la circostanza che i rilievi fonometrici del rumore ambientale e del rumore residuo siano svolti in condizioni di omogeneità e uniformità del clima acustico, circostanza che richiede la coincidenza del luogo in cui vengono svolti i rilievi fonometrici e la coincidenza della strumentazione con cui vengono effettuati, rimanendo estraneo a tale concetto il fattore temporale e, dunque, la data e l'orario in cui vengono eseguiti.
Quindi, l'elemento della temporalità non rileva tanto o necessariamente nella contestualità dei rilievi quanto nella omogeneità dei momenti temporali considerati, ossia caratterizzati da analoghe e, quindi, comparabili situazioni di rumore.
In applicazione di detti principi, che questo Giudice condivide, ritenendoli aderenti alla ratio della normativa, si ritiene che, nel caso di specie, le modalità di misurazione adottate da non Pt_2
pagina 5 di 7 rispettino tali evocati criteri di omogeneità e uniformità del clima acustico.
I tecnici di hanno provveduto al rilevamento del rumore residuo nella giornata di martedì 22-03- Pt_2
2022, dalle ore 22,49 per 15 minuti, con locale in attività, ma frequentato da pochi avventori, spiegando che tale scelta era dettata dalla necessità di effettuare complessivamente le misure del rumore ambientale e del rumore residuo in periodi pressoché corrispondenti.
Ma tale modalità di rilevamento – ai fini dell'individuazione del rumore differenziale inteso come quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo, in altre parole, il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale – non garantisce l'omogeneità e l'uniformità del clima acustico richiesta dalla legge, atteso che il rumore residuo rilevato nella serata del martedì sconta la scarsa frequentazione da parte di passanti/avventori/traffico della zona o, comunque, una frequentazione nettamente inferiore rispetto alle serate del venerdì e del sabato.
Nel caso in esame, il rilevamento del rumore ambientale e il rilevamento del rumore residuo non sono stati effettuati in condizioni di omogeneità, con conseguente inattendibilità delle risultanze.
Peraltro, i tecnici di non hanno considerato il contributo antropico esterno all'attività del Pt_2
ricorrente quale fattore di inquinamento acustico, limitandosi ad individuare quale sorgente specifica unicamente l'attività del pubblico esercizio GOS ed anzi escludendo la rilevanza dell'eventuale contributo di sorgenti esterne sul presupposto che il locale è l'unico della via e la strada ove è collocato è a senso unico.
Per le esposte ragioni, questo Giudice ritiene di annullare l'ordinanza avversata, in quanto illegittima.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in favore della parte opponente e a carico della parte resistente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1
rappresentante di e, per l'effetto, revoca/annulla l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. 00007317/2025/8/2/1 prot. emessa dal in data 31-03-2025 e notificata in data CP_2 CP_2
pagina 6 di 7 08-04-2025;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.701,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti e contributo unificato e marca ex dpr m. 115/2002, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv.
GI TT, dichiaratosi antistatario.
Milano, 2 ottobre 2025
Il Giudice
RT LI
pagina 7 di 7