Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 40/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BIELLO COSTANTINO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. DEMONTIS SALVATORE come da procura in CP_1
APPELLATO
CP_2
CONTUMACE
All'udienza del 20.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte appellante: “ogni contraria istanza rigettata, IN VIA PRINCIPALE: 1) riformarsi totalmente la sentenza n. 1193/2022 del 28/11/2022, notificata al sottoscritto avvocato da controparte con copia informatica il 20.01.2023 emessa dal tribunale di Sassari nella persona del giudice dott. Gaetano Savona, resa nel procedimento di cui all'RG. n. 2050/2019 e per l'effetto: 2) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiararsi l'inapplicabilità/decadenza della clausola fideussoria al capo di specie (per lo spirare dei 60gg ivi previsti computandosi il dies a quo alla data del 04.11.2017 ovvero per inidoneità del mezzo raccomandato ad impedirne la decadenza);3) in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiararsi l'inapplicabilità/decadenza della clausola fideussoria e comunque liberatoria della stessa ex art. 1956 c.c. determinata dalla mancanza della speciale autorizzazione del fideussore mai avvisato pagina 1 di 6
4) in ogni caso, per l'effetto, della dichiarata inefficacia/inapplicabilità/decadenza/liberazione della clausola fideussoria dichiararsi la nullità, invalidità, inefficacia, e comunque disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, n. 407/2019 del 02.05.2019 notificato a mezzo del servizio pos rt. 143 c.p.c. il 30.05.2019; 5) in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiararsi i non tenuto al Pt_1 pagamento, per i motivi espressi dell'importo di €3.800,00 (dal nov 2017 in avanti) quantificando l'eventuale somma dovuta per differenza e secondo giustizia con revoca del D.I. opposto;
6) con vittoria della rifusione delle spese giudiziarie, oltre competenze ed onorari di causa, accessori come per legge ivi incluse le spese generali imponibili nella misura del 15% del doppio grado di giudizio;
7) in ogni caso, co te le statuizi enza impugnata con riferimento alla condanna dell in favore de con CP_2 Parte_1 ordine alla condanna della stessa a rifond tess è condannato a pagare Pt_1
a titolo di canoni nei confronti del garantit , non ni caso le spese di lite”; CP_1 per la parte appellata: “IN VIA PRELIMINA ammissibilità dell'appello in quanto le motivazioni apportate da parte appellante risultano le stesse di cui all'opposizione al decreto ingiuntivo spiegate in primo grado, sono inconferenti rispetto alla sentenza impugnata e non sono pertinenti alla decisione del Tribunale. NEL MERITO, si richiede l'integrale rigetto. A) Non vi è dubbio che l'importo portato in garanzia e di cui il fideiussore è obbligato in solido ai sensi dell'art. 1944 C.C. sia di € 18.240,00, infatti in sede di appello tale capo non viene impugnato e cosa giudicata. Sul termine di gg. 60 non si può parlare di decadenza posto che il ha azionato la pretesa con lettera racc.ta spedita entro tale termine, infatti la clausola CP_1 fideiussoria non impone che venga proposta azione giudiziaria ma testualmente recita: “avrà valore fino a sessanta giorni oltre la data di rilascio..”. In altri termini risulta pacifico che non erano necessarie forme precise per l'esercizio del diritto e che tale garanzia non era soggetta a decadenza se azionata entro 60 gg. con qualsiasi mezzo o atto. In questo caso la decadenza è stata impedita con un atto formale di diffida inviata nel termine di gg. 60 dal rilascio e pertanto, il diritto è soggetto alle sole regole della prescrizione ex art. 2967 C.C. Sul punto la sentenza impugnata appare chiara ed esauriente. B) Controparte sa benissimo che alla data di rilascio fissata dice la conduttrice non poteva rilasciare l'immobile, infatti, specifico, la IG.r era in casa con tre figli in CP_2 tenera età e, solo per questo il IG , che conosceva b la situazione debitoria in Pt_1 quanto coniuge della IG.r e padre dei tre figli per i quali avrebbe dovuto provvedervi da CP_2 subito, avrebbe dovuto si e la posizione debitoria della famiglia uentemente salvaguardare i minori da traumi derivanti da uno sgombero forzato. Il non ha mai CP_1 provveduto a porre in esecuzione lo sfratto, principalmente per evitar azione sopra descritta atteso che la IG.r in più occasioni comunicava di aspettare un aiuto dagli CP_2 assistenti sociali del Comun rtoTorres e avrebbe provveduto quanto prima a sanare la morosità, anche per tal motivo parte appellata non ha eseguito forzosamente lo sfratto e giustamente ha atteso il rilascio volontario avvenuto ad Agosto 2018, in secondo luogo perché sarebbe stato difficile ottenere il rilascio forzato con la presenza dei bambini e comunque ciò avrebbe aggravato i costi dell'esecuzione e protratto ancor più a lungo il rilascio. Inoltre, la clausola fideiussoria, come sopra detto intende il rilascio dell'immobile effettivo e non quello della data di rilascio stabilita dal Giudice, infatti è notorio che il rilascio non avviene mai spontaneo ed occorre azionare una procedura esecutiva che comporta dispendio di danaro e tempi lunghi, soprattutto quando si è in presenza di bambini”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1193/2022 del 28.11.2022 il Tribunale di Sassari rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 407/2019 emesso in data 02.05.2019, Parte_1 richiesto da , con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €. CP_1
9.226,61 a titolo di canoni non pagati, e spese legali, per morosità di , nei cui CP_2 confronti egli aveva prestato garanzia fideiussoria. Avverso tale decisione ha proposto appello il , affidato ai seguenti motivi: Pt_1
1) erronea valutazione in ordine alla clausola di garanzia;
2) omessa valutazione in ordine alla eccepita decadenza e al mancato avviso al fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c;
3) erronea valutazione in ordine all'aggravamento della fideiussione, per avere il locatore volontariamente procrastinato la permanenza della conduttrice morosa ) anche Pt_2 dopo la data fissata da giudice a seguito dello sfratto;
Si è costituita la controparte che ha eccepito, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto confermarsi la sentenza di primo grado con vittoria di spese. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione proposta dall'appellato quanto all'inammissibilità per genericità delle censure. È principio espresso dal giudice di legittimità (v. Cass. SS.UU. 27199/17), quello secondo il quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei punti contestati e delle relative doglianze, senza che occorra l'adozione di formule sacramentali o l'esposizione di un progetto alternativo alla decisione impugnata e tenuto conto della natura di revisio prioris instantie del giudizio d'appello. Nella specie, l'appellante ha aggredito la valutazione delle prove da parte del tribunale, con riferimento alla decadenza dalla garanzia, alla forma dell'avviso e ai tempi del rilascio, indicando i singoli capi impugnati e così consentendo alla controparte di difendersi nel merito delle censure proposte.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato nel merito, per le ragioni di cui appresso. Possono essere trattati congiuntamente il primo e il terzo motivo di doglianza, con i quali il ha contestato il diritto di controparte ad azionare la garanzia fideiussoria. Pt_1
Con la prima censura, l'appellante ha lamentato l'idoneità formale della raccomandata ricevuta il 25.9.2018, per evitare la eccepita decadenza della clausola fideiussoria, e con la quale gli era stato richiesto il pagamento dei canoni non versati dalla . CP_2
L'ulteriore doglianza si riferisce, invece alla data di invio di tale richiesta, a suo dire trasmessa oltre il termine decadenziale pattuito, ossia oltre sessanta giorni dalla data del rilascio, così come espressamente indicato nell'atto di assunzione del suo impegno.
pagina 3 di 6 In proposito l'appellante ha evidenziato che il tribunale, in sede di convalida dello sfratto, aveva fissato la data ultima per il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice morosa ) il CP_2
04.11.2017. Solo per libera scelta del locatore, tale data era stata posticipata all'agosto dell'anno successivo, con aggravio pertanto del suo obbligo di garanzia, essendo egli rimasto all'oscuro sia della morosità persistente che del protrarsi della locazione. Le prime doglianze non meritano pregio.
Pacifiche e non oggetto di constatazione le seguenti circostanze in fatto: 1) il procedimento monitorio è derivato dal mancato pagamento da parte della conduttrice
, coniuge separata dell'opponente, dei canoni di locazione relativi all'immobile di CP_2 proprietà del CP_1
2) il , all'epoca coniuge della , si era impegnato a garantire il pagamento dei Pt_1 CP_2 canoni e delle spese con atto di fideiussione da lui sottoscritto e allegato al contratto, per l'importo complessivo di €. 18.240,00, con termine di decadenza dell'azione da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di rilascio (“la presente fideiussione avrà valore fino a sessanta giorni oltre la data di rilascio dei locali da parte del conduttore”);
3) la clausola di garanzia non prevedeva alcuna forma specifica per il suo esercizio;
4) a seguito di procedimento di sfratto, il tribunale aveva fissato il rilascio al 4.11.2017, ma, per concessione del locatore, la aveva continuato ad occupare la casa fino CP_2 all'agosto 2018, persistendo nella sua morosità.
Ciò premesso in fatto, concorda questa Corte con la valutazione del primo giudice che riteneva, in assenza di previsione di forme specifiche, che la raccomandata ricevuta il 25 settembre 2018 fosse sufficiente e idonea ad impedire la decadenza dal diritto, secondo il dettato di cui all'art. 2966 cod. civ. La raccomandata costituisce infatti atto scritto, munito di data e timbro che rendono certo il momento della sua ricezione. Essa contiene inoltre l'esplicita volontà del di esercitare il CP_1 suo diritto nei confronti del garante, con l'espressa richiesta di pagamento dei canoni non pagati dalla . CP_2
In presenza di tali elementi non può negarsi che essa, come previsto dall'art. 2966 del codice civile, abbia quindi impedito la decadenza dal diritto di garanzia, non essendo necessario (in quanto non previsto né dall'accordo, né dalla legge) il compimento di un atto giudiziario, come, invece, sostenuto dall'appellante.
Corretto, ancora, appare il calcolo del dies a quo da cui far decorrere i termini per l'esercizio del diritto in favore del locatore, ovvero sessanta giorni dall'effettivo rilascio (avvenuto nell'agosto 2018). La differente data indicata dall'appellante (ossia quella del novembre 2027, fissata dal giudice in sede di convalida di sfratto) non corrisponde invero al materiale ed effettivo rilascio del bene, ossia all'unica indicazione fatta dal garante nell'atto di assunzione del suo obbligo.
pagina 4 di 6 Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1956 cod. civ., perché il primo giudice, pur dando atto che il locatore aveva permesso alla di rimanere nell'immobile anche dopo lo fratto e nonostante la pregressa morosità, CP_2 ometteva di pronunciarsi in ordine alla eccezione della sua mancata autorizzazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. La censura è fondata.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. “ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (v. Cass. 23422/2016; Cass. 2524/2006). Ed ancora “Qualora un contratto di fideiussione venga stipulato a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità, onde farsi autorizzare ad attendere il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore;
se ciò non avviene, è applicabile la previsione dell'art. 1956 cod. civ., secondo cui in tale ipotesi il fideiussore è liberato dalla propria obbligazione - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante il fideiussore avesse chiesto di vedere riconosciuta la propria liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 cod. civ., aveva omesso di pronunciarsi sul punto, ritenendo il permanere dell'obbligazione di garanzia - (Cass. 3525/ 2009).
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione non solo per il pagamento dei canoni pregressi (ossia quelli già determinati dal giudice nel suo provvedimento di convalida di sfratto), ma anche per quelli futuri derivanti dalla permanenza della (già morosa) all'interno dell'immobile, CP_2 era onere del locatore riferire al fideiussore dell'aggravarsi della morosità e, quindi, dell'aggravarsi dell'obbligo da esso assunto con la sua firma. Risulta, infatti, che il locatore aveva accettato non solo il protrarsi della detenzione dell'immobile, ma anche la prevedibile morosità per i successivi canoni dopo la data fissata in sede di convalida, ben conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche dalla , CP_2 che tramite messaggi su whatsapp (del 17.8.2017) gli comunicava chiaramente di non essere in grado di fare fronte ai pagamenti in quanto priva di lavoro e con i figli a carico. Era, quindi, onere del – in ossequio all'art. 1956 c.c. - avvisare il garante CP_1 dell'aggravamento della sua situazione debitoria, derivante dalla sua decisione di permettere alla (già morosa) di continuare a vivere nell'immobile, dopo la data fissata per lo sfratto CP_2
(novembre 2017).
pagina 5 di 6 In tal senso “Il locatore garantito ha l'obbligo di informare il fideiussore della mora dell'inquilino e di chiedere a questi l'autorizzazione a continuare a fargli credito. Diversamente il fideiussore non risponde degli ulteriori canoni non versati.” (v. Cass. Ord. n. 29364 del 13.11.2019; in senso conforme, Cass Sez. 3 Civile Sent. n. 3525 del 13.02.2009). In accoglimento di tale motivo di appello e conclusioni presentate in via subordinata dall'appellante, deve quindi revocarsi il decreto ingiuntivo per l'importo di €. 9.226,61, con esclusione dell'importo di €.3.800,00 (pari ai canoni da novembre 2017 all'agosto 2018), con conseguente condanna del al pagamento della minor somma di €. 5.426,61, oltre Pt_1 interessi dalla domanda al saldo. In questi termini la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata con condanna del al pagamento del minore importo sopra determinato. Pt_1
Il parziale accoglimento dell'appello determina la compensazione tra l'appellante e l'appellato delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché la condanna del al pagamento in Pt_1 favore del della restante metà, liquidata in euro 1.270,00 per compensi relativi al primo CP_1 grado, ed euro 1.453,00 per il presente grado, oltre accessori di legge (secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la facilità della controversia).
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n Parte_1
1193/2022 emessa dal Tribunale di Sassari e pubblicata in data 28.11.22;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 407 del 2.5.2019;
- condanna il al pagamento in favore del della minor somma di euro di Pt_1 CP_1
5.426,61, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- compensa tra il e il le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di Pt_1 CP_1 un mezzo;
- condanna il al pagamento della restante metà, pari ad euro 1.270,00 per il primo Pt_1 grado, ed euro 1.453,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.
Sassari, 17.04.2025
Il Presidente – rel Dott.ssa Maria Grixoni
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