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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 10/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 936/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alle malattie professionali indicate in ricorso
“spondilodiscopatie lombari con protusioni discali multiple” e “tendinopatia cuffia dei rotatori” denunciate all' in data 4.06.2019, nonché l'accertamento della menomazione CP_1 all'integrità psico-fisica nella misura pari o superiore al 2% del grado di invalidità anche sommando le singole percentuali che verranno riconosciute per ogni malattia professionale per cui è causa, tenuto conto del riconoscimento della percentuale del 17 % quale danno biologico conseguente alla già accertata malattia di “ipoacusia” con decorrenza dal
4.06.2014, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della rendita vitalizia CP_1 detratta la somma già versata a titolo di rendita per tale malattia professionale.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalle parti ex. art. 127ter
c.p.c, la causa - istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente, mediante espletamento della consulenza medico-legale - è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
******
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto, occorre innanzitutto osservare che parte ricorrente ha espressamente allegato di svolgere attività di “fabbro-saldatore” a decorrere dal 02.11.1995 e sino al 25.01.2012 alle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dipendenze della Ditta Di CO AR (ex denominazione Di CO LO) mentre per il periodo dal 17.04.2013 al 31.12.2013 ha prestato attività lavorativa come “Manovale edile” alle dipendenze della Ditta AT NI (cfr. estratto conto contributivo e Modello
C2 allegati al fascicolo di parte ricorrente); che, in particolare, l' attività lavorativa di fabbro e le correlative mansioni, sono quelle connesse alla lavorazione di cancelli in ferro, capannoni ed attrezzi agricoli, con l'utilizzo di strumenti a mano per martellare, curvare, tagliare e dare forma al metallo nonché attività connesse alla realizzazione di attrezzi agricoli del peso variabile dai 10 kg ai 200kg; diversamente l' attività lavorativa di operaio edile e le correlative mansioni svolte da parte istante consistevano nella realizzazione di costruzioni mediante blocchetti di cemento, del peso di 20 kg, che venivano disposti ad altezze diverse in base alla necessità della costruzione;
costruzione del solaio, impasto di sacchi di calce e cemento (ciascuno del peso di 50 kg ) che venivano caricati sulla bidoniera.
Tali circostanze risultano confermate dall'attività istruttoria espletata (ammessa in via prudenziale dal giudicante) (cfr. dichiarazioni testimoniali rese dai testi Tes_1
verbali di udienza del 28.11.2023 e 18.10.2024).
[...] Testimone_2
4. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il perito nominato dott. previo esame della Persona_1 documentazione medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita di parte ricorrente ha riconosciuto unicamente la natura professionale della patologia del rachide
“spondilodiscopatie lombari con protusioni discali multiple”, mentre con riferimento alla malattia tendinopatia della cuffia dei rotatori ha ritenuto l'assenza di un quadro disfunzionale valutabile quale “patologico” in relazione all'età del periziando.
Il consulente nominato, ha accertato che Il sig. , risulta essere affetto da: Parte_1
“Artrosi della colonna in sede lombare con protrusioni discali, RMN accertate, senza deficit funzionali apprezzabili e sfumata sofferenza radicolare, EMG accertata, a carico dell'arto inferiore di destra.
Tale quadro, trova una propria concausa efficiente, seppure non preponderante, nell'attività lavorativa di manovale edile/operaio svolta dal periziando.
Il quadro radiologico accertato in sede lombare evidenzia un complesso artrosico moderatamente più grave di quanto atteso in particolare in relazione all'età del periziando
e soprattutto l'insorgenza di una sfumata radicolopatia quale accertata dall'esame obiettivo effettuato in sede di consulenza nonché dall'EMG del 24/10/2019 quale in atti.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne deriva la riconoscibilità -attenendosi ai principi espressi da Cass. n. 6954/2020 e n.
11488/2023- dell'origine professionale, in quanto concausa determinante ed efficiente, dell'accertato quadro patologico a livello lombare
Dovendosi quindi quantificare, come richiesto nei quesiti postimi, tale componente
“lavorativa” questa è da quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) quale danno biologico con riferimento alle tabelle di legge allegate al D.M. 12 luglio 2000 come ampiamente discusso e motivato -pur con tutti i limiti e le approssimazioni di una quantificazione da effettuarsi esclusivamente con criteri statistico-epidemiologici (come per tutti i fenomeni a eziologia plurifattoriale)- nel precedente paragrafo “Considerazioni medico-legali”.
Il perito ha dunque concluso affermando che: Dovendosi quindi valutare l'incidenza complessiva delle patologie di nature professionali accertate nel periziando sia nel corso delle presenti operazioni peritali (artrosi) che in precedenza (ipoacusia) ne deriva una valutazione complessiva del danno all'integrità psico-fisica del periziando da ascriversi a patologie di origine professionale pari ad un valore percentuale del 22% (ventidue per cento).
L'accertata patologia come sopra indicata/diagnosticata nel corso delle presenti operazioni peritali non costituisce, come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo
“Considerazioni medico-legali”, patologia tabellata ex Decreto Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
La decorrenza del danno biologico di origine professionale quale sopra indicato – pur le considerazioni e con i limiti indicati nel precedente paragrafo “Considerazioni medico- legali- può essere fissata in concomitanza con la data (04/06/2019) di presentazione della domanda amm.va per il riconoscimento di malattia professionale dell'accertata patologia artrosica a livello lombare.”
5. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, non contestate dalle parti, appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise.
Va, inoltre, osservato che il perito d'ufficio ha correttamente utilizzato, ai fini della determinazione del grado di infermità in questione, le tabelle previste dal D.M. del 12.7.2000, come si evince chiaramente dalle conclusioni della relazione peritale.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 6. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota” (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
7. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 22% data
l'unificazione dei postumi accertata in sede peritale oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 4.06.2019 detratta la somma già versata a titolo di rendita della menomazione nella misura del 17 % già precedentemente accertata in giudiziale e riconosciuta in via amministrativa (provvedimento del 22.04.2021 di cui ai doc. nn. CP_1
14 e 15 all.ti al ricorso)
8. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
PQM
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a Parte_1 percepire la rendita per danno biologico nella misura corrispondente al 22% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 con decorrenza dal 4.06.2019 detratta la somma già versata a titolo di rendita della menomazione complessiva del 17% già accertata in via amministrativa come indicato in motivazione
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 4.06.2019 da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Colantoni
Fernando oltre al pagamento delle spese di Ctu, liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Latina, 11/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 10/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 936/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alle malattie professionali indicate in ricorso
“spondilodiscopatie lombari con protusioni discali multiple” e “tendinopatia cuffia dei rotatori” denunciate all' in data 4.06.2019, nonché l'accertamento della menomazione CP_1 all'integrità psico-fisica nella misura pari o superiore al 2% del grado di invalidità anche sommando le singole percentuali che verranno riconosciute per ogni malattia professionale per cui è causa, tenuto conto del riconoscimento della percentuale del 17 % quale danno biologico conseguente alla già accertata malattia di “ipoacusia” con decorrenza dal
4.06.2014, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della rendita vitalizia CP_1 detratta la somma già versata a titolo di rendita per tale malattia professionale.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalle parti ex. art. 127ter
c.p.c, la causa - istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente, mediante espletamento della consulenza medico-legale - è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
******
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto, occorre innanzitutto osservare che parte ricorrente ha espressamente allegato di svolgere attività di “fabbro-saldatore” a decorrere dal 02.11.1995 e sino al 25.01.2012 alle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dipendenze della Ditta Di CO AR (ex denominazione Di CO LO) mentre per il periodo dal 17.04.2013 al 31.12.2013 ha prestato attività lavorativa come “Manovale edile” alle dipendenze della Ditta AT NI (cfr. estratto conto contributivo e Modello
C2 allegati al fascicolo di parte ricorrente); che, in particolare, l' attività lavorativa di fabbro e le correlative mansioni, sono quelle connesse alla lavorazione di cancelli in ferro, capannoni ed attrezzi agricoli, con l'utilizzo di strumenti a mano per martellare, curvare, tagliare e dare forma al metallo nonché attività connesse alla realizzazione di attrezzi agricoli del peso variabile dai 10 kg ai 200kg; diversamente l' attività lavorativa di operaio edile e le correlative mansioni svolte da parte istante consistevano nella realizzazione di costruzioni mediante blocchetti di cemento, del peso di 20 kg, che venivano disposti ad altezze diverse in base alla necessità della costruzione;
costruzione del solaio, impasto di sacchi di calce e cemento (ciascuno del peso di 50 kg ) che venivano caricati sulla bidoniera.
Tali circostanze risultano confermate dall'attività istruttoria espletata (ammessa in via prudenziale dal giudicante) (cfr. dichiarazioni testimoniali rese dai testi Tes_1
verbali di udienza del 28.11.2023 e 18.10.2024).
[...] Testimone_2
4. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il perito nominato dott. previo esame della Persona_1 documentazione medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita di parte ricorrente ha riconosciuto unicamente la natura professionale della patologia del rachide
“spondilodiscopatie lombari con protusioni discali multiple”, mentre con riferimento alla malattia tendinopatia della cuffia dei rotatori ha ritenuto l'assenza di un quadro disfunzionale valutabile quale “patologico” in relazione all'età del periziando.
Il consulente nominato, ha accertato che Il sig. , risulta essere affetto da: Parte_1
“Artrosi della colonna in sede lombare con protrusioni discali, RMN accertate, senza deficit funzionali apprezzabili e sfumata sofferenza radicolare, EMG accertata, a carico dell'arto inferiore di destra.
Tale quadro, trova una propria concausa efficiente, seppure non preponderante, nell'attività lavorativa di manovale edile/operaio svolta dal periziando.
Il quadro radiologico accertato in sede lombare evidenzia un complesso artrosico moderatamente più grave di quanto atteso in particolare in relazione all'età del periziando
e soprattutto l'insorgenza di una sfumata radicolopatia quale accertata dall'esame obiettivo effettuato in sede di consulenza nonché dall'EMG del 24/10/2019 quale in atti.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ne deriva la riconoscibilità -attenendosi ai principi espressi da Cass. n. 6954/2020 e n.
11488/2023- dell'origine professionale, in quanto concausa determinante ed efficiente, dell'accertato quadro patologico a livello lombare
Dovendosi quindi quantificare, come richiesto nei quesiti postimi, tale componente
“lavorativa” questa è da quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) quale danno biologico con riferimento alle tabelle di legge allegate al D.M. 12 luglio 2000 come ampiamente discusso e motivato -pur con tutti i limiti e le approssimazioni di una quantificazione da effettuarsi esclusivamente con criteri statistico-epidemiologici (come per tutti i fenomeni a eziologia plurifattoriale)- nel precedente paragrafo “Considerazioni medico-legali”.
Il perito ha dunque concluso affermando che: Dovendosi quindi valutare l'incidenza complessiva delle patologie di nature professionali accertate nel periziando sia nel corso delle presenti operazioni peritali (artrosi) che in precedenza (ipoacusia) ne deriva una valutazione complessiva del danno all'integrità psico-fisica del periziando da ascriversi a patologie di origine professionale pari ad un valore percentuale del 22% (ventidue per cento).
L'accertata patologia come sopra indicata/diagnosticata nel corso delle presenti operazioni peritali non costituisce, come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo
“Considerazioni medico-legali”, patologia tabellata ex Decreto Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
La decorrenza del danno biologico di origine professionale quale sopra indicato – pur le considerazioni e con i limiti indicati nel precedente paragrafo “Considerazioni medico- legali- può essere fissata in concomitanza con la data (04/06/2019) di presentazione della domanda amm.va per il riconoscimento di malattia professionale dell'accertata patologia artrosica a livello lombare.”
5. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, non contestate dalle parti, appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise.
Va, inoltre, osservato che il perito d'ufficio ha correttamente utilizzato, ai fini della determinazione del grado di infermità in questione, le tabelle previste dal D.M. del 12.7.2000, come si evince chiaramente dalle conclusioni della relazione peritale.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 6. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota” (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
7. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 22% data
l'unificazione dei postumi accertata in sede peritale oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 4.06.2019 detratta la somma già versata a titolo di rendita della menomazione nella misura del 17 % già precedentemente accertata in giudiziale e riconosciuta in via amministrativa (provvedimento del 22.04.2021 di cui ai doc. nn. CP_1
14 e 15 all.ti al ricorso)
8. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
PQM
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a Parte_1 percepire la rendita per danno biologico nella misura corrispondente al 22% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 con decorrenza dal 4.06.2019 detratta la somma già versata a titolo di rendita della menomazione complessiva del 17% già accertata in via amministrativa come indicato in motivazione
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del 4.06.2019 da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Colantoni
Fernando oltre al pagamento delle spese di Ctu, liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Latina, 11/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro