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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 25816/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 23.1.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 25816 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , elett.dom.ta in Parte_1 C.F._1
Acerra (Na), alla via Santolo Riemma, n. 4 presso lo studio dell'avv.
Antonio Laudando che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., elett.dom.ta a Milano, P.zza Velasca n. 6, presso lo studio dell'avv. Ugo Barone che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto turistico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 2 dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 4.11.2022, Pt_1
citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale,
[...] [...]
al fine di vedersi accogliere le seguenti richieste: Controparte_1
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ovvero il non esatto adempimento contrattuale posto in essere dal convenuto;
2) per l'effetto di cui sub 1), condannare parte convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, della somma di € 4.360,00 per il mancato ovvero non esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico;
3) condannare, altresì, parte avversa al risarcimento di tutti i danni cagionati all'istante per i motivi di cui in narrativa e quantificati in €
4.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannare, infine, parte convenuta a rimborsare all'attrice la somma che la stessa è stata costretta a sostenere per comperare, durante l'intera durata del soggiorno, cibi preconfezionati ovvero per pranzare e cenare in ristoranti esterni alla struttura, che si quantifica in € 1.000,00”.
In particolare, l'attrice fondava le proprie argomentazioni in virtù di un pacchetto turistico stipulato con il quale Controparte_1
prevedeva un soggiorno per quattro persone presso il Fruit Village
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Madhia Beach Hotel & Acqua Park, all inclusive con volo diretto
Napoli/Monastir A/R, comprensiva anche di assicurazione, versando alla società convenuta il corrispettivo complessivo di € 4.360,00.
Lamentava nello specifico che il soggiorno presso la struttura turistica veniva contrassegnato da una serie di gravi inconvenienti come problemi di igiene dovuti alla presenza di lenzuola con macchie di sangue, materassi maleodoranti, di insetti in camera e bagni sporchi e senza prodotti igienici.
Altresì, problemi elettrici compromettevano il funzionamento di condizionatori e servizi come bar e sala TV.
La preparazione dei cibi risultava igienicamente inadeguata, con ingredienti sconosciuti e cibo esposto a polvere e insetti.
Le bevande venivano servite calde e i camerieri fumavano mentre servivano. Le cucine venivano pulite raramente, utilizzando acqua delle piscine quando l'area era chiusa ai vacanzieri.
Ciò comportava secondo l'istante un danno da vacanza rovinata e pertanto chiedeva oltre al rimborso della somma data a titolo di corrispettivo, anche un risarcimento di tutti i danni subiti quantificabile in € 4.000,00 con ulteriore richiesta di € 1.000,00 a titolo di rimborso per la necessità di acquistare cibi preconfezionati e mangiare in ristoranti esterni alla struttura.
3. Si costituiva la convenuta che eccepiva:
“in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita;
- sempre in via preliminare: dichiarare la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra la presente causa e quelle promosse dalla sig.ra RG 1153-23; dal sig. RG 1154-23 Parte_2 Controparte_2
e dal sig. RG 664-23 avanti il Giudice di Pace di Controparte_3
Napoli con data di prima udienza indicata in citazione al 17.1.2017.
Dichiarare altresì la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva della presente causa con quella pendente avanti il Tribunale di Nola promossa da
contro
-RG 6744-22 Dott.ssa Parte_3 CP_1
– con prima udienza fissata al 12.12.2023 nonché con la CP_4
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 4 causa promossa da avanti il Giudice di Pace di Acerra Parte_4
RG 41-23 contro assegnata al Dott. con prima udienza CP_1 CP_5 fissata al 19.6.2023. Per l'effetto disporre la riunione del presente giudizio con tutti o con parte dei suddetti procedimenti per i motivi dedotti in narrativa;
- nel merito. In via principale. Previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità in capo alla per le ragioni di cui in narrativa, respingere CP_1
integralmente le domande nei suoi confronti avanzate ed estese in quanto infondate in fatto ed in diritto, con la rifusione delle spese di lite.
- Nel merito. In subordine. Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di un diritto al risarcimento per i danni subiti in capo all'attrice, con conseguente condanna a qualsiasi titolo della convenuta, limitarsi tale importo nella misura di quanto strettamente provato respinta ogni superiore pretesa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In particolare, la convenuta affermava che l'attrice non disponeva di alcuna prova a sostegno della domanda avversa, in violazione dell'art. 2967 c.c.
Il danno da "vacanza rovinata" secondo le argomentazioni difensive sarebbe infondato in quanto i clienti avrebbero subito solo disagi minori, entro la normale soglia di tollerabilità.
La convenuta contestava quindi gli assunti di parte attrice affermando che quest'ultima sarebbe comunque rimasta in hotel per l'intero periodo di pernottamento e che le fotografie allegate da parte avversa non hanno grande rilievo a fini probatori perché oltre ad essere incerte nella loro provenienza non dimostrerebbero comunque che meri disagi.
La società convenuta affermava, inoltre, di essersi comunque messa sempre in contatto con il direttore della struttura per assicurare alla sig. una migliore pulizia della stanza e che non è responsabilità della Pt_1 struttura né del tour operator se l'attrice ha deciso di mangiare durante il periodo di pernottamento fuori dalla struttura.
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 5 Sul punto, la convenuta richiamava l'art. 46 del codice del turismo affermando che l'organizzatore del viaggio, debitore contrattuale delle prestazioni che formano il pacchetto turistico, è esonerato da responsabilità per i danni alla persona dei viaggiatori ove il danno sia imputabile al fatto del turista come si è verificato nel caso di specie.
4. In prima udienza (2.3.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta perché i contratti conclusi tra professionisti e consumatori non rientrano tra le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria. Rigettava, altresì, la richiesta di connessione tra cause in quanto non sussistono i presupposti previsti dagli art. 31-36 c.p.c..
Fissava, inoltre, la successiva udienza al 27.11.2023.
5. In tale data la causa veniva rinviata al 4.12.2023 per assenza delle parti.
6. Nella suddetta data venivano parzialmente ammesse le prove orali richieste dalle parti.
7. Esperito l'interrogatorio formale ed escussi i testi (udienze del
20.6.2024 e 3.10.2024), la causa veniva rinviata per la decisione al
23.1.2025, previa rinuncia, da parte dell'attrice, di escussione di un proprio teste, alla quale seguiva l'adesione della convenuta ed il consenso del giudicante.
8. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
9. Le domande di parte attorea possono essere esaminate congiuntamente perché si fondano tutte sul presupposto dell'inadempimento della società convenuta.
Tali domande devono essere rigettate per le motivazioni che seguiranno.
9.1. La responsabilità dell'organizzatore di viaggi è disciplinata dagli artt. 42 e seguenti del d.lgs. n.79/2011.
In particolare, il danno da vacanza rovinata è disciplinato attualmente all'art. 46.
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 6 Tale disposizione discorre che “nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Orbene, tale norma nel disciplinare il cd. danno da vacanza rovinata, rinviando all'art. 1455 c.c., richiama i due requisiti previsti per la risoluzione per inadempimento: l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento.
In particolare l'applicazione del criterio della non scarsa importanza impone al giudicante una valutazione caso per caso per verificare se l'inadempimento o l'inesatto adempimento abbia superato la soglia di normale tollerabilità che deve sussistere in qualsiasi rapporto contrattuale.
Il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un “criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto
(in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (Cass., 22 ottobre 2014,
n. 22346).
Orbene, nel caso di specie, non sono provati sotto il profilo del quantum
e della causalità giuridica i danni che parte attorea lamenta di aver subito dalla cd. vacanza rovinata.
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 7 Difatti, tali danni consistono più che altro in meri disagi o fastidi ricevuti durante il relativo pernottamento nella struttura turistica.
Da un lato, per quanto riguarda i danni patrimoniali che la parte lamenta di aver subito non è stata allegata alcuna documentazione scritta comprovante le ulteriori spese che l'attrice lamenta di aver sostenuto come l'acquisto di cibi preconfezionati e spese nei relativi ristoranti.
Né dalle foto allegate agli atti si evince l'eventuale danno che la sig. avrebbe subito a causa del cibo (v. allegati di parte attrice, atto Pt_1
di citazione, rilievi fotografici pdf.)
Sul punto, tale giudice non può sopperire a tale difetto di allegazione ricorrendo al 1226 c.c. dato che è noto, del resto, che “il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art.1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare;
e l'esercizio in concreto, in senso positivo o negativo, di detto potere e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto” (ex pluribus,
Cass. n. 8795/2000).
Nello specifico l'attrice avrebbe ben potuto produrre gli scontrini comprovanti l'acquisto di cibi preconfezionati e i relativi costi sopportati per mangiare nei ristoranti durante il relativo soggiorno turistico invece che nella struttura adibita all'esecuzione del pacchetto turistico.
Se ne deduce il mancato assolvimento dell'onere probatorio previsto per il 2697 c.c. riguardo ai danni patrimoniali.
9.2. Per quanto concerne i danni non patrimoniali che parte attorea lamenta di aver subito, si riportano le considerazioni dei giudici di legittimità in merito alle liti cd. bagatellari:
“con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno conseguenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 8 serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.
In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.
La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art.
16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).
La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 9 (art. 2 Cost.).” (estratto par. 3.10., Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n.
26972)
Orbene, dai rilievi fotografici allegati e dalle testimonianze raccolte,
l'attrice, pur avendo certamente subito disagi e fastidi durante il soggiorno turistico, non ha subito danni non patrimoniali di gravità tale da dare la stura alle pretese risarcitorie previste dall'art. 46 del Codice del Turismo.
Infatti, da un lato, nelle foto allegate di parte attrice il livello di pulizia delle rispettive stanze così come la qualità del cibo, seppur certamente non elevati, non risultano tale da configurare un danno risarcibile vista l'assenza di allegati relativi a referti medici relativi a eventuali intossicazioni alimentari o patologie di altro genere (che peraltro, come dichiarato dal teste escussa all'udienza del Testimone_1
3.10.2024, non hanno interessato alcun turista, smentendo quanto dedotto dall'attrice in sede di interrogatorio formale all'udienza del
20.6.2024).
Né le altre lamentele relative al sistema elettrico sono accompagnate da supporto probatorio e comunque non ricadrebbero nella responsabilità del tour operator così come previsto dalla normativa in materia di turismo e dal contratto di viaggio allegato agli atti (v. allegati di parte attrice, atto di citazione, contratto di viaggio pdf).
Inoltre, circostanza di non poco conto, è che la stessa attrice ha continuato a soggiornare presso la struttura alberghiera durante tutto il periodo di pernottamento.
Se la qualità delle prestazioni offerte dalla struttura turistica fosse stata davvero così scadente, parte attrice avrebbe soggiornato altrove provvedendo poi ad allegare documentazione attestante l'alternativo pernottamento in altra struttura, o avrebbe prenotato un volo di ritorno
(che il teste ha dichiarato essere molto costoso, senza alcuna Tes_1
indicazione; trattasi in ogni caso di circostanza – la ricerca di un volo alternativo – neppure dedotta dall'attrice).
Se ne deduce che l'inadempimento del responsabile del viaggio, anche per i danni non patrimoniali, non supera la soglia di gravità minima n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 10 richiesta dall'art. 46 del decreto legislativo n. 79/2011 ai fini della configurabilità di una responsabilità risarcitoria.
Per tutti questi motivi, escludendosi l'inadempimento di non scarsa importanza di parte convenuta, devono rigettarsi consequenzialmente tutte le domande attoree di accertamento, di condanna al rimborso e al risarcimento dei danni.
10. Per quanto concerne le spese di lite, preso atto comunque dell'esistenza di disagi e fastidi subiti da parte attrice che configurano un inadempimento di scarsa importanza, si ritiene sussistano le eccezionali e gravi ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. (cfr. C. Cost. n.
77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 11
11 SEZIONE CIVILE
N. 25816/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 23.1.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 25816 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , elett.dom.ta in Parte_1 C.F._1
Acerra (Na), alla via Santolo Riemma, n. 4 presso lo studio dell'avv.
Antonio Laudando che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., elett.dom.ta a Milano, P.zza Velasca n. 6, presso lo studio dell'avv. Ugo Barone che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto turistico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 2 dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 4.11.2022, Pt_1
citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale,
[...] [...]
al fine di vedersi accogliere le seguenti richieste: Controparte_1
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ovvero il non esatto adempimento contrattuale posto in essere dal convenuto;
2) per l'effetto di cui sub 1), condannare parte convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, della somma di € 4.360,00 per il mancato ovvero non esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico;
3) condannare, altresì, parte avversa al risarcimento di tutti i danni cagionati all'istante per i motivi di cui in narrativa e quantificati in €
4.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannare, infine, parte convenuta a rimborsare all'attrice la somma che la stessa è stata costretta a sostenere per comperare, durante l'intera durata del soggiorno, cibi preconfezionati ovvero per pranzare e cenare in ristoranti esterni alla struttura, che si quantifica in € 1.000,00”.
In particolare, l'attrice fondava le proprie argomentazioni in virtù di un pacchetto turistico stipulato con il quale Controparte_1
prevedeva un soggiorno per quattro persone presso il Fruit Village
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 3 Madhia Beach Hotel & Acqua Park, all inclusive con volo diretto
Napoli/Monastir A/R, comprensiva anche di assicurazione, versando alla società convenuta il corrispettivo complessivo di € 4.360,00.
Lamentava nello specifico che il soggiorno presso la struttura turistica veniva contrassegnato da una serie di gravi inconvenienti come problemi di igiene dovuti alla presenza di lenzuola con macchie di sangue, materassi maleodoranti, di insetti in camera e bagni sporchi e senza prodotti igienici.
Altresì, problemi elettrici compromettevano il funzionamento di condizionatori e servizi come bar e sala TV.
La preparazione dei cibi risultava igienicamente inadeguata, con ingredienti sconosciuti e cibo esposto a polvere e insetti.
Le bevande venivano servite calde e i camerieri fumavano mentre servivano. Le cucine venivano pulite raramente, utilizzando acqua delle piscine quando l'area era chiusa ai vacanzieri.
Ciò comportava secondo l'istante un danno da vacanza rovinata e pertanto chiedeva oltre al rimborso della somma data a titolo di corrispettivo, anche un risarcimento di tutti i danni subiti quantificabile in € 4.000,00 con ulteriore richiesta di € 1.000,00 a titolo di rimborso per la necessità di acquistare cibi preconfezionati e mangiare in ristoranti esterni alla struttura.
3. Si costituiva la convenuta che eccepiva:
“in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita;
- sempre in via preliminare: dichiarare la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra la presente causa e quelle promosse dalla sig.ra RG 1153-23; dal sig. RG 1154-23 Parte_2 Controparte_2
e dal sig. RG 664-23 avanti il Giudice di Pace di Controparte_3
Napoli con data di prima udienza indicata in citazione al 17.1.2017.
Dichiarare altresì la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva della presente causa con quella pendente avanti il Tribunale di Nola promossa da
contro
-RG 6744-22 Dott.ssa Parte_3 CP_1
– con prima udienza fissata al 12.12.2023 nonché con la CP_4
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 4 causa promossa da avanti il Giudice di Pace di Acerra Parte_4
RG 41-23 contro assegnata al Dott. con prima udienza CP_1 CP_5 fissata al 19.6.2023. Per l'effetto disporre la riunione del presente giudizio con tutti o con parte dei suddetti procedimenti per i motivi dedotti in narrativa;
- nel merito. In via principale. Previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità in capo alla per le ragioni di cui in narrativa, respingere CP_1
integralmente le domande nei suoi confronti avanzate ed estese in quanto infondate in fatto ed in diritto, con la rifusione delle spese di lite.
- Nel merito. In subordine. Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di un diritto al risarcimento per i danni subiti in capo all'attrice, con conseguente condanna a qualsiasi titolo della convenuta, limitarsi tale importo nella misura di quanto strettamente provato respinta ogni superiore pretesa. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
In particolare, la convenuta affermava che l'attrice non disponeva di alcuna prova a sostegno della domanda avversa, in violazione dell'art. 2967 c.c.
Il danno da "vacanza rovinata" secondo le argomentazioni difensive sarebbe infondato in quanto i clienti avrebbero subito solo disagi minori, entro la normale soglia di tollerabilità.
La convenuta contestava quindi gli assunti di parte attrice affermando che quest'ultima sarebbe comunque rimasta in hotel per l'intero periodo di pernottamento e che le fotografie allegate da parte avversa non hanno grande rilievo a fini probatori perché oltre ad essere incerte nella loro provenienza non dimostrerebbero comunque che meri disagi.
La società convenuta affermava, inoltre, di essersi comunque messa sempre in contatto con il direttore della struttura per assicurare alla sig. una migliore pulizia della stanza e che non è responsabilità della Pt_1 struttura né del tour operator se l'attrice ha deciso di mangiare durante il periodo di pernottamento fuori dalla struttura.
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 5 Sul punto, la convenuta richiamava l'art. 46 del codice del turismo affermando che l'organizzatore del viaggio, debitore contrattuale delle prestazioni che formano il pacchetto turistico, è esonerato da responsabilità per i danni alla persona dei viaggiatori ove il danno sia imputabile al fatto del turista come si è verificato nel caso di specie.
4. In prima udienza (2.3.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta perché i contratti conclusi tra professionisti e consumatori non rientrano tra le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria. Rigettava, altresì, la richiesta di connessione tra cause in quanto non sussistono i presupposti previsti dagli art. 31-36 c.p.c..
Fissava, inoltre, la successiva udienza al 27.11.2023.
5. In tale data la causa veniva rinviata al 4.12.2023 per assenza delle parti.
6. Nella suddetta data venivano parzialmente ammesse le prove orali richieste dalle parti.
7. Esperito l'interrogatorio formale ed escussi i testi (udienze del
20.6.2024 e 3.10.2024), la causa veniva rinviata per la decisione al
23.1.2025, previa rinuncia, da parte dell'attrice, di escussione di un proprio teste, alla quale seguiva l'adesione della convenuta ed il consenso del giudicante.
8. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
9. Le domande di parte attorea possono essere esaminate congiuntamente perché si fondano tutte sul presupposto dell'inadempimento della società convenuta.
Tali domande devono essere rigettate per le motivazioni che seguiranno.
9.1. La responsabilità dell'organizzatore di viaggi è disciplinata dagli artt. 42 e seguenti del d.lgs. n.79/2011.
In particolare, il danno da vacanza rovinata è disciplinato attualmente all'art. 46.
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 6 Tale disposizione discorre che “nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Orbene, tale norma nel disciplinare il cd. danno da vacanza rovinata, rinviando all'art. 1455 c.c., richiama i due requisiti previsti per la risoluzione per inadempimento: l'imputabilità e la non scarsa importanza dell'inadempimento.
In particolare l'applicazione del criterio della non scarsa importanza impone al giudicante una valutazione caso per caso per verificare se l'inadempimento o l'inesatto adempimento abbia superato la soglia di normale tollerabilità che deve sussistere in qualsiasi rapporto contrattuale.
Il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un “criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto
(in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (Cass., 22 ottobre 2014,
n. 22346).
Orbene, nel caso di specie, non sono provati sotto il profilo del quantum
e della causalità giuridica i danni che parte attorea lamenta di aver subito dalla cd. vacanza rovinata.
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 7 Difatti, tali danni consistono più che altro in meri disagi o fastidi ricevuti durante il relativo pernottamento nella struttura turistica.
Da un lato, per quanto riguarda i danni patrimoniali che la parte lamenta di aver subito non è stata allegata alcuna documentazione scritta comprovante le ulteriori spese che l'attrice lamenta di aver sostenuto come l'acquisto di cibi preconfezionati e spese nei relativi ristoranti.
Né dalle foto allegate agli atti si evince l'eventuale danno che la sig. avrebbe subito a causa del cibo (v. allegati di parte attrice, atto Pt_1
di citazione, rilievi fotografici pdf.)
Sul punto, tale giudice non può sopperire a tale difetto di allegazione ricorrendo al 1226 c.c. dato che è noto, del resto, che “il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art.1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare;
e l'esercizio in concreto, in senso positivo o negativo, di detto potere e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto” (ex pluribus,
Cass. n. 8795/2000).
Nello specifico l'attrice avrebbe ben potuto produrre gli scontrini comprovanti l'acquisto di cibi preconfezionati e i relativi costi sopportati per mangiare nei ristoranti durante il relativo soggiorno turistico invece che nella struttura adibita all'esecuzione del pacchetto turistico.
Se ne deduce il mancato assolvimento dell'onere probatorio previsto per il 2697 c.c. riguardo ai danni patrimoniali.
9.2. Per quanto concerne i danni non patrimoniali che parte attorea lamenta di aver subito, si riportano le considerazioni dei giudici di legittimità in merito alle liti cd. bagatellari:
“con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno conseguenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 8 serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.
In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.
La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art.
16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).
La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone
n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 9 (art. 2 Cost.).” (estratto par. 3.10., Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n.
26972)
Orbene, dai rilievi fotografici allegati e dalle testimonianze raccolte,
l'attrice, pur avendo certamente subito disagi e fastidi durante il soggiorno turistico, non ha subito danni non patrimoniali di gravità tale da dare la stura alle pretese risarcitorie previste dall'art. 46 del Codice del Turismo.
Infatti, da un lato, nelle foto allegate di parte attrice il livello di pulizia delle rispettive stanze così come la qualità del cibo, seppur certamente non elevati, non risultano tale da configurare un danno risarcibile vista l'assenza di allegati relativi a referti medici relativi a eventuali intossicazioni alimentari o patologie di altro genere (che peraltro, come dichiarato dal teste escussa all'udienza del Testimone_1
3.10.2024, non hanno interessato alcun turista, smentendo quanto dedotto dall'attrice in sede di interrogatorio formale all'udienza del
20.6.2024).
Né le altre lamentele relative al sistema elettrico sono accompagnate da supporto probatorio e comunque non ricadrebbero nella responsabilità del tour operator così come previsto dalla normativa in materia di turismo e dal contratto di viaggio allegato agli atti (v. allegati di parte attrice, atto di citazione, contratto di viaggio pdf).
Inoltre, circostanza di non poco conto, è che la stessa attrice ha continuato a soggiornare presso la struttura alberghiera durante tutto il periodo di pernottamento.
Se la qualità delle prestazioni offerte dalla struttura turistica fosse stata davvero così scadente, parte attrice avrebbe soggiornato altrove provvedendo poi ad allegare documentazione attestante l'alternativo pernottamento in altra struttura, o avrebbe prenotato un volo di ritorno
(che il teste ha dichiarato essere molto costoso, senza alcuna Tes_1
indicazione; trattasi in ogni caso di circostanza – la ricerca di un volo alternativo – neppure dedotta dall'attrice).
Se ne deduce che l'inadempimento del responsabile del viaggio, anche per i danni non patrimoniali, non supera la soglia di gravità minima n. 25816/2022 r.g.a.c. Pag. 10 richiesta dall'art. 46 del decreto legislativo n. 79/2011 ai fini della configurabilità di una responsabilità risarcitoria.
Per tutti questi motivi, escludendosi l'inadempimento di non scarsa importanza di parte convenuta, devono rigettarsi consequenzialmente tutte le domande attoree di accertamento, di condanna al rimborso e al risarcimento dei danni.
10. Per quanto concerne le spese di lite, preso atto comunque dell'esistenza di disagi e fastidi subiti da parte attrice che configurano un inadempimento di scarsa importanza, si ritiene sussistano le eccezionali e gravi ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. (cfr. C. Cost. n.
77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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