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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1032/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti TT WALTER, TT ANNA
e TT LA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'11/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 23/05/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'udienza dell'11/11/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“Confermare le modalità indicate in narrativa - funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale - relative all'impegno assunto dal sig. a Parte_1
trasferire con separato atto al figlio , a tacitazione dell'obbligo di Persona_1 mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, la piena proprietà dell'immobile sito in
Monte San Biagio via Grotte snc distinto in Catasto al Foglio 14 Particella 198 sub 4 Classe
1 (Categoria A/7), Particella 516 Classe 3 (Categoria C/2) e Particella 517 Classe 3
(Categoria C/2) nonché i terreni distinti in Catasto al Foglio 14 Particelle 198-516-517-537-
538- 539-540-541-543-544”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 08/08/1987 nel Comune di MONTE SAN BIAGIO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 23/05/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTE SAN BIAGIO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 16,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1987); compensa le spese di causa.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti TT WALTER, TT ANNA
e TT LA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'11/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 23/05/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'udienza dell'11/11/2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“Confermare le modalità indicate in narrativa - funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale - relative all'impegno assunto dal sig. a Parte_1
trasferire con separato atto al figlio , a tacitazione dell'obbligo di Persona_1 mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, la piena proprietà dell'immobile sito in
Monte San Biagio via Grotte snc distinto in Catasto al Foglio 14 Particella 198 sub 4 Classe
1 (Categoria A/7), Particella 516 Classe 3 (Categoria C/2) e Particella 517 Classe 3
(Categoria C/2) nonché i terreni distinti in Catasto al Foglio 14 Particelle 198-516-517-537-
538- 539-540-541-543-544”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 08/08/1987 nel Comune di MONTE SAN BIAGIO (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 23/05/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTE SAN BIAGIO (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 16,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1987); compensa le spese di causa.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino