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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione,
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12952/2024 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Davide Controparte_1 C.F._1
Longo del Foro di Firenze che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso il cui studio l'attrice ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
, c.f. , rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Anna Maria Buzzoni e dall'Avv. Benedetta Buzzoni e domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Silvia Pesciolini in Firenze,
Via G. Vico 32 - 50136, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate nelle memorie depositata ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato in data 13/11/2024 (doc. n. 1) la sig.ra ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso in data 29/7/2024 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Firenze nel procedimento ex art. 612 c.p.c. RGEN.
2521/2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare immediatamente al Sig. “la somma di € Controparte_2
3.240,71, comprensivo di onorari, spese generali, Iva e cpa, quali per spese legali della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c., nonché euro 1.252,48 per spese vive della esecuzione (compresi spese di iscrizione a ruolo e marche, nonché esborsi per il ctu)”.
Nell'atto di opposizione la Sig.ra ha chiesto la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di in ordine all'esecuzione della CP_2 sentenza n. 3203/2022; chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale vertente sui danneggiamenti derivanti “dall'errata esecuzione” della sentenza;
nel merito, l'accertamento dell'errata esecuzione della sentenza del
Tribunale di Firenze con dichiarazione che nulla è dovuto all'opposto; in subordine, di compensare la somma eventualmente dovuta all'opposto con un credito vantato dall'opponente in virtù della sent. n. 1713/2019 della Corte d'Appello di Firenze;
in ogni Co caso accertare e dichiarare che il Sig. è responsabile degli asseriti danni che sarebbero stati arrecati alla proprietà CP_1 con condanna al risarcimento degli stessi quantificati nella somma di € 100.000,00 o altra somma meglio vista e condannare l'opposto ex art, 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si è costituito in giudizio , eccependo l'assenza di CP_2 legittimazione passiva in merito alla domanda di accertamento della errata esecuzione del provvedimento del Tribunale di Firenze
(sentenza n. 3203/2022) e della pretesa risarcitoria della Sig.ra pagina 2 di 5 e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo.
Con ordinanza in data 24/2/2025, il precedente G.i. ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
5.11.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e va accolta alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Sig. a ottenere l'attuazione della sentenza CP_2 resa nella causa petitoria di regolamento di confini, in quanto la proprietà immobiliare dell'opposto sarebbe assoggettata ad esecuzione immobiliare e l'unico legittimato attivo sarebbe il custode giudiziario. La Giurisprudenza ha, infatti, da tempo escluso la legittimazione di quest'ultimo rispetto alle cause di natura petitoria, dal momento che la titolarità permane in capo all'esecutato e il custode non ha poteri dispositivi.
Neppure l'istanza di sospensione del giudizio in attesa di definizione del procedimento penale R.G.N.R. n. 9698/2024 Co pendente a carico del sig. può essere accolta, non sussistendo certo un rapporto di pregiudizialità tra l'odierno contenzioso
(vertente sul rimborso delle spese sostenute nel corso della procedura esecutiva) e il predetto procedimento penale.
Ciò posto, neppure le doglianze relative alla non debenza dell'importo ingiunto, alla luce dell'errata modalità di esecuzione della sentenza 3203/2022 del Tribunale di Firenze, meritano accoglimento, in quanto inammissibili.
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, infatti,
l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare pagina 3 di 5 la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), questioni che avrebbe dovuto e potuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e
617 c.p.c. (cfr. Cass. 32012/24). Ne consegue che non possono essere vagliate le deduzioni in ordine alla correttezza delle modalità con cui l'esecuzione forzata è avvenuta. Per contro, la sig.ra non ha contestato né la congruità delle spese azionate CP_1
Co né il fatto che il sig. le abbia anticipate, sicché, sotto tale profilo, il credito non è contestato.
Neppure è proponibile la domanda risarcitoria per euro 100.000,00
a titolo di danni asseritamente patiti dalla sig.ra in CP_1 seguito alle attività materiali poste in essere in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze.
L'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 c.p.c. E' noto, inoltre, che quando la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, basta «un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile
e opportuna la celebrazione del simultaneus processus» (così già
Cass. 19 ottobre 1994, n. 8531; nonché, tra le tante, Cass. 14 gennaio 2005, n. 681; Cass. 4 luglio 2006, n. 15271; Cass. 15 gennaio 2020, n. 533; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Tale collegamento oggettivo – rimesso alla valutazione discrezionale del
Giudice di merito – non è ravvisabile nel caso di specie, posto che, per un verso, il credito azionato attiene alle spese sostenute per l'esecuzione della sentenza e, per altro verso, la domanda avanzata pagina 4 di 5 dall'opponente ha natura risarcitoria ed è stata proposta nei confronti di un soggetto non legittimato passivamente.
Va, invece, accolta l'eccezione di compensazione con il controcredito di euro 14.065,34 vantato dalla sig.ra nei CP_1 confronti dell'opposto, in virtù della sentenza n. 1713/2019 Corte di Appello di Firenze (doc. 8 costituzione), la cui esistenza, Co esigibilità e liquidità non è stata contestata dal sig. .
Trattandosi di crediti reciproci, entrambi certi, liquidi ed esigibili, Co come previsto dall'art. 1243 c.c., il credito vantato dal sig. va dichiarato estinto per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza, con il controcredito vantato dalla sig.ra in CP_1 virtù della sentenza n. 1713/2019 Corte di Appello di Firenze, e, conseguentemente, quest'ultimo ridotto dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accertata l'estinzione del credito ingiunto per compensazione legale con il controcredito di euro 14.065,34 vantato dalla sig.ra nei confronti Controparte_1 dell'opposto in virtù della sentenza n. 1713/2019 Corte di Appello di Firenze, revoca il decreto ingiuntivo;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Firenze, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione,
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12952/2024 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Davide Controparte_1 C.F._1
Longo del Foro di Firenze che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso il cui studio l'attrice ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
, c.f. , rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avv. Anna Maria Buzzoni e dall'Avv. Benedetta Buzzoni e domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Silvia Pesciolini in Firenze,
Via G. Vico 32 - 50136, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate nelle memorie depositata ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato in data 13/11/2024 (doc. n. 1) la sig.ra ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo emesso in data 29/7/2024 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Firenze nel procedimento ex art. 612 c.p.c. RGEN.
2521/2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare immediatamente al Sig. “la somma di € Controparte_2
3.240,71, comprensivo di onorari, spese generali, Iva e cpa, quali per spese legali della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c., nonché euro 1.252,48 per spese vive della esecuzione (compresi spese di iscrizione a ruolo e marche, nonché esborsi per il ctu)”.
Nell'atto di opposizione la Sig.ra ha chiesto la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di in ordine all'esecuzione della CP_2 sentenza n. 3203/2022; chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e la sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento penale vertente sui danneggiamenti derivanti “dall'errata esecuzione” della sentenza;
nel merito, l'accertamento dell'errata esecuzione della sentenza del
Tribunale di Firenze con dichiarazione che nulla è dovuto all'opposto; in subordine, di compensare la somma eventualmente dovuta all'opposto con un credito vantato dall'opponente in virtù della sent. n. 1713/2019 della Corte d'Appello di Firenze;
in ogni Co caso accertare e dichiarare che il Sig. è responsabile degli asseriti danni che sarebbero stati arrecati alla proprietà CP_1 con condanna al risarcimento degli stessi quantificati nella somma di € 100.000,00 o altra somma meglio vista e condannare l'opposto ex art, 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si è costituito in giudizio , eccependo l'assenza di CP_2 legittimazione passiva in merito alla domanda di accertamento della errata esecuzione del provvedimento del Tribunale di Firenze
(sentenza n. 3203/2022) e della pretesa risarcitoria della Sig.ra pagina 2 di 5 e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo.
Con ordinanza in data 24/2/2025, il precedente G.i. ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
5.11.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, l'opposizione è fondata e va accolta alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Sig. a ottenere l'attuazione della sentenza CP_2 resa nella causa petitoria di regolamento di confini, in quanto la proprietà immobiliare dell'opposto sarebbe assoggettata ad esecuzione immobiliare e l'unico legittimato attivo sarebbe il custode giudiziario. La Giurisprudenza ha, infatti, da tempo escluso la legittimazione di quest'ultimo rispetto alle cause di natura petitoria, dal momento che la titolarità permane in capo all'esecutato e il custode non ha poteri dispositivi.
Neppure l'istanza di sospensione del giudizio in attesa di definizione del procedimento penale R.G.N.R. n. 9698/2024 Co pendente a carico del sig. può essere accolta, non sussistendo certo un rapporto di pregiudizialità tra l'odierno contenzioso
(vertente sul rimborso delle spese sostenute nel corso della procedura esecutiva) e il predetto procedimento penale.
Ciò posto, neppure le doglianze relative alla non debenza dell'importo ingiunto, alla luce dell'errata modalità di esecuzione della sentenza 3203/2022 del Tribunale di Firenze, meritano accoglimento, in quanto inammissibili.
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, infatti,
l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare pagina 3 di 5 la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), questioni che avrebbe dovuto e potuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e
617 c.p.c. (cfr. Cass. 32012/24). Ne consegue che non possono essere vagliate le deduzioni in ordine alla correttezza delle modalità con cui l'esecuzione forzata è avvenuta. Per contro, la sig.ra non ha contestato né la congruità delle spese azionate CP_1
Co né il fatto che il sig. le abbia anticipate, sicché, sotto tale profilo, il credito non è contestato.
Neppure è proponibile la domanda risarcitoria per euro 100.000,00
a titolo di danni asseritamente patiti dalla sig.ra in CP_1 seguito alle attività materiali poste in essere in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze.
L'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 c.p.c. E' noto, inoltre, che quando la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, basta «un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile
e opportuna la celebrazione del simultaneus processus» (così già
Cass. 19 ottobre 1994, n. 8531; nonché, tra le tante, Cass. 14 gennaio 2005, n. 681; Cass. 4 luglio 2006, n. 15271; Cass. 15 gennaio 2020, n. 533; Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Tale collegamento oggettivo – rimesso alla valutazione discrezionale del
Giudice di merito – non è ravvisabile nel caso di specie, posto che, per un verso, il credito azionato attiene alle spese sostenute per l'esecuzione della sentenza e, per altro verso, la domanda avanzata pagina 4 di 5 dall'opponente ha natura risarcitoria ed è stata proposta nei confronti di un soggetto non legittimato passivamente.
Va, invece, accolta l'eccezione di compensazione con il controcredito di euro 14.065,34 vantato dalla sig.ra nei CP_1 confronti dell'opposto, in virtù della sentenza n. 1713/2019 Corte di Appello di Firenze (doc. 8 costituzione), la cui esistenza, Co esigibilità e liquidità non è stata contestata dal sig. .
Trattandosi di crediti reciproci, entrambi certi, liquidi ed esigibili, Co come previsto dall'art. 1243 c.c., il credito vantato dal sig. va dichiarato estinto per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza, con il controcredito vantato dalla sig.ra in CP_1 virtù della sentenza n. 1713/2019 Corte di Appello di Firenze, e, conseguentemente, quest'ultimo ridotto dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accertata l'estinzione del credito ingiunto per compensazione legale con il controcredito di euro 14.065,34 vantato dalla sig.ra nei confronti Controparte_1 dell'opposto in virtù della sentenza n. 1713/2019 Corte di Appello di Firenze, revoca il decreto ingiuntivo;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Firenze, 6 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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