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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 803/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA CARLO MIRABELLO, 19 00195 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. FEMIA VALERIO
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA DEI Controparte_1
PORTOGHESI 12 ROMA rappresentata dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 336-2023 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in funzione di Giudice del Lavoro in data del 4.1.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso con il quale aveva adito il Parte_1 Tribunale di Civitavecchia per sentir accertare il diritto di esso ricorrente all'attribuzione da parte del dei benefici di cui all'art. 43 – 44 del Controparte_2 R.D.L. 1290/1922, estesi anche al personale civile e militare dello Stato con legge n. 539 del 1995 per infermità dipendenti da cause di servizio, sostenendo l'erroneo rigetto dell'istanza presentata al in data 7.10.2013. CP_2 Appella la sentenza l'originario ricorrente sulla base di un unico articolato motivo.
Si costituisce il appellato per resistere al gravame. CP_2
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dopo un primo rinvio per mancato deposito/visibilità delle note, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°° Il Tribunale ha motivato il rigetto su rilievo dell'intervenuto giudicato della sentenza n. 10323 del 2012 della Corte d'appello di Roma, che accertava la dipendenza della patologia del Musa da causa di servizio e condannava il alla corresponsione in suo favore dell'equo indennizzo, CP_2 escludendo pertanto la Corte, implicitamente, la spettanza di ulteriori benefici di legge, che pure erano stati richiesti in ricorso.
In ogni caso, continua il Tribunale, la prestazione era stata richiesta all'Amministrazione per la prima volta nel 2013, quando già il diritto era stato abrogato ad opera dell'art. 70 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. n. 133/2008 a partire dall'1.1.2009: infatti, con la domanda amministrativa presentata nel 1995, la parte aveva chiesto, solo, il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e non anche la concessione dei benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. l. 1290/1922, non potendo farsi retroagire gli effetti della pronuncia della Corte d'appello alla data di presentazione della domanda come sostenuto dalla parte ricorrente.
L'appellante lamenta ora che non vi era stato alcun rigetto, esplicito o implicito, della richiesta di concessione dei benefici economici di cui agli art. 43 e 44 da parte della Corte d'Appello di Roma, in quanto la stessa non era stata chiamata a giudicare su siffatta domanda giudiziale: il giudicato si era invero formato solo sul riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio, che costituisce il presupposto per poter ottenere - d' ufficio – la concessione dei benefici economici di cui agli art.43 e 44 del R.D.D.1290/1922.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente ha chiaramente agito in giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo ed anche per i conseguenti benefici di legge. La pretesa è dunque entrata a far parte del thema decidedum.
La Corte d'Appello non ha menzionato tali benefici nel dispositivo, né se ne trova cenno nella sentenza;
nemmeno è alcunchè ricavabile dal complesso argomentativo della sentenza, sicchè è un fatto che tali benefici, a fronte di specifica domanda, non siano stati riconosciuti e che su tale implicita statuizione sia caduto il giudicato. Pertanto, anche la sola omissione di pronuncia sulla relativa domanda doveva essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, non essendo i benefici di legge una conseguenza automatica dell'equo indennizzo riconosciuto in sentenza.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto la domanda dei benefici coperta dal giudicato della sentenza di appello.
Sotto ulteriore profilo l'appellante impugna la sentenza per avere il giudice ritenuto non retroattivi alla data della domanda amministrativa del 1995 gi effetti della sentenza della Corte d'Appello, in forza della quale l'Amministrazione si sarebbe dovuta attivare per concedere i benefici economici de quibus. Il rilievo è infondato.
L'art. 70 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008, stabilisce espressamente che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Si richiamano in proposto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili ragioni della sentenza di questa Corte del 2/10/2020 in tema di esclusione degli incrementi retributivi di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922 a fronte del riconoscimento, successivo al 2009, (dell'aggravamento) dell'infermità da causa di servizio a far data dalla domanda amministrativa anteriore al 2009, quando cioè non era ancora intervenuta l'abrogazione della norma sui benefici in esame.
Anche in quel caso l'interessato sosteneva che, essendo stata riconosciuta la causa di servizio dalla data della domanda amministrativa, precedente all'entrata in vigore della norma abrogativa, bisognava fare riferimento a tale epoca per i benefici di legge, di talché non aveva rilievo l'intervenuta abrogazione della disciplina richiamata.
La Corte ha in proposito ritenuto che la richiesta di riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo non poteva trovare accoglimento in quanto riguardante un aggravamento accertato successivamente alla data dell'1/1/2009, ciò alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione abrogativa, che non consente di attribuire rilievo alla data di presentazione della originaria domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo, dovendosi invece fare riferimento all'epoca in cui è stato riconosciuto l'aggravamento.
Ne consegue l'inconferenza dell'argomento della concessione di ufficio dei benefici in parola.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi. Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.900,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 8.7.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste