Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1986, n. 918
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 24 dicembre 1986, n. 918
Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1986, n. 918
Versione
1 gennaio 1987
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0