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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/10/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 34/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LB IA e LV SA, elettivamente domiciliata in via Giovanni Pico Della
Mirandola n.9 50132 FIRENZE presso i difensori appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in corso di Porta Vittoria 18 20122 Milano Parte_2 presso il difensore
Appellata contro
QUALE PROCURATRICE DI (C.F. Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. MARZIA NARDELOTTO, elettivamente C.F._2 domiciliata in piazza Stazione 7 Padova presso il difensore pagina 1 di 18 appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_4 C.F._3
AN AC, elettivamente domiciliata in via REZZONICO, 37 35131 Padova presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Donazione
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e conclusione - accogliere l'appello proposto, per i motivi dedotti nella narrativa del relativo atto di citazione in appello, e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 5928/2024 pubblicata l'11 giugno 2024 del
Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, in persona del Giudice, Dott. Pierluigi Perrotti, resa nel giudizio R.G. n. 6664/2021 (non notificata) nei capi impugnati e indicati al paragrafo I.
2. della parte in
DIRITTO dell'atto di citazione in appello, e dunque nelle parti in cui ha 1) condannato la CP_1 alla refusione in favore di e di dell'importo complessivo di
[...] CP_3 Controparte_4
239.400,00 Euro, oltre interessi in misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 2.2.2021 sino al saldo effettivo, in quanto somma di denaro ricevuta dalla convenuta a titolo gratuito e proveniente dal patrimonio ereditario di deceduto in Padova il 13.10.2008; 2) condannato la terza Persona_1 chiamata a manlevare e tenere indenne 1 da ogni Parte_1 Controparte_1 conseguenza patrimoniale derivante dalla presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese legali;
3) condannato la al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 CP_3 lite, liquidate in complessivi 15.540,00 Euro, oltre Iva e Cp e per quanto dovuti;
4) condannato al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 Controparte_4 complessivi 15.540,00 Euro, oltre Iva e Cp e per quanto dovuti;
5) condannato Parte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
15.540,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per Controparte_1 pagina 2 di 18 “Voglia l'Ill.ma Corte adita, premessa ogni opportuna declaratoria, rigettare l'appello proposto dalla
IG.ra , confermando integralmente la sentenza impugnata, condannando in ogni caso Parte_1
l'appellante a manlevare e tenere indenne la anche da ogni statuizione in merito Controparte_1 alle spese del presente giudizio. Con vittoria degli onorari, compreso il contributo forfetario alle spese generali. Poiché la non dispone delle risorse necessarie per la sua difesa in questo giudizio, CP_1 il sottoscritto difensore chiede la distrazione delle spese, dichiarandosi antistatario”.
Conclusioni per QUALE PROCURATRICE DI : Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano NEL MERITO: respingere ogni domanda ed eccezione dell'appellante e confermarsi la sentenza di I grado n. 5928/24 Sent. Emessa dal Tribunale di Milano, anche se del caso per ragioni diverse da quella addotte dal Giudice di I grado. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse con condanna della IGnora al pagamento delle spese legali del giudizio Pt_1
d'appello a favore dell'appellata IGnora ”. Controparte_2
Conclusioni per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa e/o contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, - nel merito: rigettarsi l'appello e tutte le domande proposte dall'appellante Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n.
[...]
5928/2024 del 11.06.2024 del Tribunale di Milano;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Per quanto di interesse in questo grado, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5928/2024, definiva il giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da parte di nei CP_3 confronti della sulla base delle seguenti premesse in fatto: Controparte_1
a. in data 13.10.2008 era deceduto il quale non aveva figli e la cui moglie Persona_1 [...]
era premorta;
Pt_3
b. il ricorrente era parente di quarto grado in linea collaterale di in quanto CP_3 Persona_1 la madre - - era la sorella di , madre del de cuius. In Persona_2 Persona_3 mancanza di testamento, sarebbe stato quindi erede legittimo, unitamente ad altri soggetti;
pagina 3 di 18 c. maggiordomo di aveva dedotto di aver ritrovato un Persona_4 Persona_1 testamento olografo, datato 9.9.1999, che lo nominava unico erede universale. Tale atto di ultime volontà veniva quindi pubblicato il 6.12.2008;
d. con sentenza n. 50/2016, pubblicata l'8.1.2016, il Tribunale di Padova aveva accertato e dichiarato la nullità del testamento del 9.9.1999, con conseguente apertura della successione legittima. Tale pronuncia veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 820/2018, pubblicata il 4.4.2018 e passata in giudicato;
e. era stata costituita il 17.3.2009 da unitamente ad altre Controparte_1 Per_4 persone, tra le quali vi era . Nell'atto costitutivo si dava atto della Parte_1 consistenza inziale del patrimonio della fondazione, pari a 1.000.000 Euro, di cui
997.000,00 versati da In seguito, aveva effettuato due ulteriori dazioni di Per_4 Per_4 danaro in favore della rispettivamente di 50.000,00 Euro, con bonifico del CP_1
17.4.2009 recante la causale “prestito temporaneo infruttifero” e di 150.000,00 Euro, mediante assegno bancario datato 22.6.2009. aveva quindi ricevuto Controparte_1 da l'importo complessivo di € 1.197.000,00, interamente proveniente dalle giacenze Per_4 dei conti correnti di come ricostruito dal c.t.u. incaricato nel procedimento Persona_1 civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Padova. Ne emergeva che aveva Persona_4 disposto di fondi ereditari sui quali non aveva alcun valido diritto;
f. concludeva il ricorrente, chiedendo la condanna della alla restituzione CP_1 dell'importo di 1.197.000,00 Euro, oltre interessi legali e, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore limitava la domanda al minore importo di 119.700,00 CP_3
Euro, pari alla quota di 1/10 a lui spettante come erede legittimo.
2. Nel giudizio di primo grado eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 di con necessità della chiamata in causa di tutti i coeredi. Nel merito, sottolineava come CP_3 il avesse versato l'importo di 200.000,00 Euro a titolo di prestito e non di liberalità ed Per_4 evidenziava una discontinuità gestionale tra il c.d.a., insediatosi nel 2018, e il precedente c.d.a., rimasto in carica sin dall'originaria costituzione della avendo quest'ultimo sempre CP_1 operato nel rispetto dello statuto. In ogni caso, poneva in risalto come la domanda potesse essere esaminata solo sino a concorrenza della quota di eredità spettante a Concludeva CP_3 chiedendo il rigetto delle domande spiccate dal e chiedeva, nella denegata ipotesi di loro CP_3
pagina 4 di 18 accoglimento, di essere manlevata da , ex presidente della Parte_1 CP_1 previa autorizzazione alla sua chiamata in causa.
3. Con comparsa depositata in data 11.6.2021 interveniva spontaneamente in giudizio CP_4
che deduceva di essere una degli eredi legittimi di in quanto moglie ed
[...] Persona_1 erede testamentaria di figlio di sorella di padre del Persona_5 Per_6 Persona_7 de cuius. Aderiva, pertanto, alla prospettazione difensiva spiegata dal secondo cui il CP_3 aveva disposto dei beni di compiendo vari atti a titolo gratuito a favore Per_4 Persona_1 della per l'importo totale di 1.197.000,00 Euro. Aderiva all'azione di petizione CP_1 ereditaria svolta da contro gli aventi causa dell'erede apparente, ai sensi dell'art. 534 c.c., CP_3 chiedendo la restituzione della quota di 1/10 a lei spettante.
4. si costituiva con comparsa depositata il 5.11.2021, rilevando che la Parte_1 aveva autonomia patrimoniale perfetta e gli amministratori non erano quindi CP_1 personalmente responsabili per eventuali debiti restitutori della convenuta. Ad avviso della stessa, non era inoltre dimostrata la mala gestio da parte dell'organo amministrativo, che aveva utilizzato le risorse liquide soltanto per il conseguimento delle finalità statutarie. Ed infatti il bonifico di 50.000,00 Euro eseguito da il 17.4.2019 a titolo di prestito rappresentava un Per_4 atto oneroso, ricevuto da in buona fede, prima dell'avvio di qualsiasi iniziativa CP_1 giudiziaria nei confronti dell'erede apparente.
5. Poste tali premesse, il giudice di prime cure osservava che era provato in via documentale che avesse effettuato versamenti in denaro per complessivi 1.197.000,00 Euro a Persona_4 favore della con denaro proveniente dall'eredità di Un primo importo CP_1 Persona_1 di 997.000,00 Euro era stato accreditato ad mediante bonifico bancario del CP_1
31.3.2009 a titolo di “conferimento socio promotore fondatore”. In seguito, la CP_1 aveva ricevuto gli ulteriori importi di 50.000,00 Euro mediante bonifico del 17.4.2009 recante causale “prestito temporaneo infruttifero socio” e di 150.000,00 Euro, mediante assegno incassato il 25.6.2009. Correlativamente, il bilancio di relativo all'esercizio del 2009 CP_1 riportava, tra le passività, un debito verso il socio di 200.000,00 Euro, Persona_4 corrispondente agli importi concessi in prestito mediante bonifici e assegno. Passando quindi al profilo in diritto, il Tribunale di Milano sottolineava che, con l'azione di petizione ereditaria,
l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. Ora, le tre pagina 5 di 18 operazioni sopra indicate erano state poste in essere da utilizzando il c/c n. 34286.35, a Per_4 lui riconducibile, aperto presso Banca Antonveneta - Agenzia centrale di Padova n. 59. Le risorse giacenti su questo conto corrente provenivano dall'eredità di come Persona_1 accertato all'esito della consulenza contabile disposta dal Tribunale di Padova nel corso del giudizio r.g. n. 12090/2016. aveva infatti riversato sul conto corrente n. Persona_4
34286.35 le ingenti disponibilità liquide presenti su quattro differenti conti correnti intestati al de cuius. I tre versamenti costituivano atti a titolo gratuito, in quanto ricevuti senza alcun onere o controprestazione a carico della Con riguardo all'atto costituivo della CP_1 fondazione, osservava il giudice di prime cure che, a seguito degli ultimi arresti di legittimità, era stata superata la netta bipartizione tra l'atto di fondazione, diretto alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, e l'atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso. Era ritenuta, infatti, preferibile una diversa ricostruzione del fenomeno, caratterizzata da una sostanziale inscindibilità fra i due momenti. L'atto di fondazione è, quindi, a un tempo, atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale il fondatore si spoglia della proprietà di beni che assoggetta a un vincolo di destinazione allo scopo;
nonché atto di organizzazione della struttura preordinata alla realizzazione dello scopo stesso. Nondimeno, l'attribuzione patrimoniale presenta “la caratteristica di dar luogo a un atto a titolo gratuito” (così Cass. 4 luglio 2017, n. 16409).
Quanto agli ulteriori finanziamenti erogati da era pacifico che non era stato pattuito Per_4 alcun interesse e che neppure vi era prova di restituzione alcuna, anche solo parziale, degli importi ricevuti a tale titolo dalla Peraltro, aveva disposto di queste somme CP_1 Per_4 in qualità di erede apparente di in forza di testamento dichiarato nullo con Persona_1 sentenza del Tribunale di Padova, passata in giudicato, che aveva contestualmente dichiarato l'apertura della successione legittima. Orbene, la natura gratuita degli atti dispositivi comportava l'esclusione della disposizione di cui all'art. 534, comma 2, c.c..
6. Per le sopra esposte considerazioni, quindi, il Tribunale di Milano condannava la a CP_1 restituire a e il complessivo importo di 239.400,00 Euro - come da ultimo CP_3 CP_4 limitato dalle predette parti nelle rispettive conclusioni finali - pari alla somma delle due quote di 1/10 spettanti ai predetti eredi, oltre interessi in misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito del ricorso sino al saldo effettivo.
7. Inoltre, il Tribunale di Milano riteneva fondata la domanda di manleva formulata da CP_1 nei confronti di , nella di lei qualità di ex presidente del c.d.a. della
[...] Parte_1
pagina 6 di 18 in carica all'epoca dei fatti di causa e sino all'anno 2018. Rilevava altresì che non CP_1 erano in atti riscontri documentali dell'avvenuta iscrizione della al registro unico CP_1 nazionale del Terzo Settore e che comunque non era applicabile alla stessa la disciplina delineata dall'art. 28, d. lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, entrato in vigore il
3.8.2017). Ne derivava che la responsabilità degli amministratori dell'ente era regolata dall'art. 18 c.c., secondo il quale trovano applicazione le norme del mandato. Ebbene, l'art. 1710 c.c. prevede che il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, con una mitigazione della valutazione della responsabilità colposa solo laddove il mandato sia gratuito. La condotta tenuta da , nella qualità di presidente del Parte_1
c.d.a. di in seguito alla ricezione delle somme erogate da non era, secondo il CP_1 Per_4 giudice di primo grado, connotata dalla diligenza di cui alla norma testé citata. Ed, invero, le somme erano state ricevute dalla nel periodo marzo - giugno 2009 e la vicenda CP_1 relativa alla successione di aveva avuto notevole risonanza in ambito locale già a Persona_1 partire da luglio 2009, trovando ampio spazio in varie testate locali. aveva Parte_1 anche rilasciato dichiarazioni/interviste alle medesime testate, su sollecitazione dei cronisti che chiedevano chiarimenti e/o delucidazioni sul consistente versamento ricevuto dalla CP_1 di cui era presidente e, più in generale, sulla “plausibilità” della scelta compiuta da Persona_1 di designare quale suo unico erede universale. era stata anche sentita in Per_4 Parte_1 data 13.3.2010 come persona informata sui fatti nel corso dell'indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova in relazione alla falsità del testamento di Per_1
inoltre, era stata anche escussa come teste in data 19.7.2012, nella successiva fase
[...] dibattimentale svoltasi dinanzi al Tribunale di Padova. In ragione di tali elementi, quindi, ad avviso del giudice di primo grado, la stessa era pienamente avveduta di un possibile coinvolgimento personale del nella falsificazione del testamento di e dei Per_4 Persona_1 rischi connessi all'eventuale invalidazione del medesimo testamento ed alla provenienza delle somme nelle casse della Del resto, le responsabilità di erano state poi CP_1 Per_4 accertate con la sentenza n. 2501/2013 del Tribunale di Padova, confermata dalla Corte
d'Appello di Venezia con sentenza n. 2722/2015 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
18975/2017. Inoltre, dall'esame dei bilanci della risultava che vi era stata una CP_1 progressiva riduzione della dotazione patrimoniale, con un sostanziale azzeramento nell'anno
2016. In particolare, nel 2009 il fondo di dotazione era stato investito in titoli e azioni per pagina 7 di 18 933.485,00 Euro, importo poi così progressivamente ridotto: 831.985,00 Euro nei bilanci 2010 -
2011 - 2012; 667.654,99 Euro nel bilancio 2014; 542.040,26 Euro nel bilancio 2015; completamente azzerato nel 2016, ove non compare più la voce “fondi comuni di investimento”, come emergeva dalla verifica effettuata dall'esperta contabile. Il presidente del c.d.a. aveva quindi consentito la progressiva, integrale smobilitazione delle risorse liquide dell'ente e il loro impiego, nonostante fosse evidente il rischio di possibili ripercussioni patrimoniali a carico dell'ente, in conseguenza dell'invalidazione del testamento di Persona_1
e dell'accertamento di gravi responsabilità a carico di Il giudice di prime cure Per_4 sottolineava che una tale incuria gestionale si era concretizzata in particolare nell'anno 2014, con l'utilizzo di fondi per un totale di circa 667.000,00 Euro nell'arco di un biennio, nonostante fossero già intervenuta la sentenza di condanna in primo grado di e la sua successiva Per_4 conferma in appello. Pertanto, aveva violato in modo continuativo, Parte_1 nel corso degli anni, un elementare canone di prudenza e diligenza, in ossequio al quale il presidente della avrebbe dovuto astenersi da qualunque significativo impegno di CP_1 spesa, in attesa di una completa definizione delle vicende processuali de quibus, in quanto direttamente riferite alla provenienza dei versamenti che rappresentavano la quasi totalità della dotazione patrimoniale dell'ente. doveva pertanto essere condannata a tenere Parte_1 la indenne da qualsiasi conseguenza patrimoniale dalla stessa sofferta in ragione CP_1 dell'accoglimento delle domande svolte nei suoi confronti da e da Le spese CP_3 CP_4 processuali seguivano il criterio della soccombenza.
8. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello , chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza nella parte in cui la era stata condannata al pagamento, in CP_1 favore di e di della somma di € 239.000,00 – oltre interessi e nella parte in cui CP_3 CP_4 essa terza chiamata era stata condannata a tenere indenne la da quanto la stessa CP_1 fosse stata obbligata a pagare in favore degli attori in forza della stessa sentenza. CP_1
9. Tutte le parti appellate, ossia quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
e hanno chiesto il rigetto dell'appello. CP_3 Controparte_4
10. Dopo l'udienza di prima comparizione del 6.5.2025, la causa è stata rinviata ex artt. 352 e 127 ter c.p.c., all'udienza del 7.10.2025 con i termini di legge per gli scritti conclusivi.
pagina 8 di 18 Motivi della decisione
11. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erronea applicazione dell'art. 534, II comma, c.c. rispetto alla fattispecie in esame;
b. erronea applicazione dell'art. 28 D. lgs. n. 117/2017 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000.
12. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante censura la qualificazione, operata dal giudice di prime cure, di atti di liberalità riferita al primo conferimento risalente al 21 marzo 2009 pari ad € 997.000,00. Ad avviso dell'appellante, il “conferimento socio fondatore” non poteva integrare un atto di liberalità in quanto strettamente finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari e per tale ragione integrava la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente; in altri termini, “esso è finalizzato alla soddisfazione del ceto creditorio, quindi costretto nei limiti di precisi vincoli che impediscono di attribuire al conferimento il carattere di liberalità, come non a caso confermato dall'Agenzia delle Entrate, in occasione delle risposte a Telefisco 2024” (cfr. pag. 21 dell'atto di citazione in appello). Del resto, lo stesso giudice di primo grado aveva sottolineato che nel bilancio 2009 della era stato riportato, tra le passività, il debito di € 200.000,00 verso il socio CP_1 Per_4 corrispondente agli importi concessi in prestito e riferiti al secondo ed al terzo
[...] conferimento in data 17.4.2009 e 25.6.2009. In sede di comparsa conclusionale ex art. 352
c.p.c. la difesa di osserva che si trattava di elargizioni pervenute alla Parte_1
dal conto personale del come accertato dal giudice di primo grado, e non CP_1 Per_4 dal conto corrente dell'erede apparente. “Il che significa - detto in altri termini - che i rapporti tra le parti non sono quelli tra un soggetto (la fondazione) e un erede (rilevatosi poi apparente). Onde è errato pretendere di applicare la disciplina sugli acquisti dall'erede apparente al caso di specie” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale).
13. Con riguardo al motivo sub b), censura la decisione del Tribunale di Parte_1
Milano nella parte in cui il giudice ha dato conto che non vi era la prova dell'iscrizione della nel registro unico nazionale del Terzo Settore, che, ratione temporis, non poteva CP_1 essere applicato. Posta tale premessa, tuttavia, erroneamente il giudice di prime cure non aveva verificato che la aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da CP_1 parte della in conformità a quanto previsto dall'art. 1 D.P.R. n. 361/2000. Il Controparte_5 predetto riconoscimento comportava quindi l'autonoma personalità giuridica della CP_1
e, dunque, la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello dei singoli che di esso facevano pagina 9 di 18 parte e per esso operavano. Ne derivava ulteriormente che, una volta acquisita detta autonomina, la fondazione privata, al pari di una società di capitali, è dotata di un patrimonio distinto da quello dei suoi componenti e risponde verso i creditori ed i terzo solo con quel patrimonio e non con quello dei suoi componenti, che possono essere chiamati a rispondere dei debiti solo in via sussidiaria e nei limiti del capitale conferito. Erroneo era anche il richiamo all'art. 1710 c.c. ed alle regole sull'esecuzione del mandato, in quanto la signora Parte_1
non era minimamente coinvolta nella vicenda della falsificazione del testamento di
[...]
Ora, trasfondendo tali argomentazioni nel caso di specie, il parametro della Persona_1 diligenza del buon padre di famiglia si palesava del tutto disancorato da obblighi di legge. Né i sospetti e le voci sul testamento di (di cui la signora avrebbe Persona_1 Parte_1 dovuto essere a conoscenza), le notizie sulla stampa relative alla vicenda, la carica ricoperta dalla stessa all'epoca dei fatti possono determinare ex se responsabilità in capo all'appellante, la quale era stata sentita due volte nel corso del procedimento penale a carico di senza mai Per_4 essere coinvolta a titolo personale nella vicenda dell'impiego di quel denaro;
in sostanza, non era stata destinataria, né lei, né la di provvedimenti di sequestro di quel denaro;
CP_1 infine, solo anni dopo era venuta a conoscenza che il testamento del era falso e che quel Per_1 danaro fosse da tale testamento riveniente era fatto reso noto solo nel corso dell'anno 2018, ovvero con la sentenza n. 820/18, passata in giudicato, con la quale la Corte di Appello di
Venezia aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 50/16 con validazione definitiva del giudizio di nullità del testamento a firma apparente del Per_1
14. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). A livello fattuale, la Corte richiama lo snodarsi delle vicende come illustrate sub n.
5. Quanto al profilo in diritto, è prioritariamente utile riportare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito con riguardo alla tutela dei terzi nella petizione di eredità ex art. 534 c.c., norma che consente all'erede di agire non solo contro il possessore, ma anche contro le persone a cui l'erede apparente abbia alienato le cose possedute. Tuttavia, il legislatore al fine di facilitare la circolazione dei beni provenienti da un'eredità, ha, in primo luogo, operato la fondamentale distinzione tra atti a titolo oneroso ed atti a titolo gratuito e, in secondo luogo, attribuito particolare rilievo all'apparenza della qualità di erede ed alla situazione soggettiva di buona fede del terzo. E, difatti, il secondo comma della disposizione codicistica de qua fa salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente. Con
pagina 10 di 18 riguardo al profilo della buona fede, contrariamente alla regola generale della presunzione ex art. 1147 c.c., tale situazione soggettiva deve essere provata dal terzo, in quanto elemento costitutivo del suo acquisto che egli contrappone all'azione restitutoria dell'erede. Pur ritenendo la Corte che gli atti di conferimento effettuati dal siano a titolo gratuito per quanto infra, Per_4 si ritiene utile riportare sinteticamente i consolidati arresti di legittimità in punto buona fede del terzo acquirente Con sentenza n. 2653/2010 la S.C. ha osservato che “in tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto”; ancora “a norma dell'art 534 cod civ, la buona fede del soggetto che acquista dall'erede apparente non è presunta, ma deve essere provata attraverso atti o fatti certi che rivelino positivamente la buona fede e non siano compatibili con un intento di mala fede. Non adempie pertanto al suo onere probatorio la parte che si limiti a dimostrare
l'insufficienza degli elementi per ritenere la mala fede, in quanto tale insufficienza non può essere convertita in una prova di buona fede assolutamente coerente. * (v. Cass. civ. n.
4130/1980; v. anche Corte d'Appello di Salerno, sent. n. 1262/2023).
15. Ora, nel caso di specie, non ricorre, ad avviso della Corte, il tiolo oneroso quanto ai tre conferimenti effettuati da in favore della ossia il “conferimento Persona_4 CP_1 socio promotore fondatore” di €. 997.000,00, il “prestito temporaneo infruttifero socio” di €.
50.000,00 e l'assegno di €. 150.000,00 (v. doc. n. 9 del fascicolo di primo grado di e doc. CP_3 ti nn. 11 – 13 del fascicolo di primo grado di , avendo detti atti comportato tutti un CP_4 vantaggio a favore della senza alcuna controprestazione in favore del Controparte_1
Questi, infatti, non aveva ottenuto alcun beneficio economico, non essendo stati pattuiti Per_4 gli interessi legali nel mutuo e non essendovi neppure prova dell'avvenuta restituzione delle somme o di parte di esse.
16. In particolare, quanto alla prima elargizione, la difesa dell'appellante sostiene che al conferimento del socio fondatore non può essere attribuito “il carattere di liberalità”, avendo lo stesso comportato un sacrificio di natura patrimoniale per la conferitaria CP_1
pagina 11 di 18 consistente nel non poter disporre liberamente della somma che, in quanto costituente il fondo di dotazione dell'ente, integra un patrimonio indisponibile ed intangibile.
17. Orbene, l'atto costitutivo della che integra il titolo del conferimento del socio, non CP_1
è da considerare un atto di liberalità, alla stregua dei condivisibili principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16409 del 04.07.2017, di cui è opportuno riportare la motivazione per esteso: “in un già richiamato precedente (Cass. sez. 2, 8.10.2008, n. 24813) la
Corte, seppur con riferimento ad una fondazione costituita per testamento, ha già avuto modo di spiegare come la netta bipartizione, operata da parte della dottrina e dalla giurisprudenza più risalente (ad esempio, Cass. Sez. 2, 18/10/1960, n. 2785), tra l'atto di fondazione, diretto alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, e l'atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso, abbia lasciato spazio, nelle elaborazioni successive, ad una diversa ricostruzione del fenomeno, caratterizzata da una sostanziale inscindibilità fra i due momenti. Ciò ha portato a ricondurre ad unità l'atto di fondazione, che si compone, attraverso una compenetrazione dei due momenti - quello della volontà di erezione dell'ente e quello dell'attribuzione patrimoniale - dell'atto di costituzione e di quello proprio di fondazione, in cui trova causa il primo, presentando, peraltro, la caratteristica di dar luogo ad un atto a titolo gratuito. L'opzione interpretativa già operata da questa Corte con la pronuncia n. 24813 del 2008, alla quale il
Collegio intende dare continuità, propende, quindi, per l'unitarietà dell'atto di fondazione, inteso quale negozio unilaterale mediante il quale il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione, e fornisce i mezzi patrimoniali necessari al conseguimento dello scopo enunciato. Si intende perciò superata la ricostruzione che propende per la distinzione tra atto di fondazione e atto di dotazione, intesi come negozio principale e negozio accessorio, distinzione che aveva altresì indotto a considerare il trasferimento patrimoniale attuato con l'atto di dotazione come un'istituzione di erede, o un legato, se l'atto di fondazione sia contenuto in un testamento, ovvero quale donazione, se la fondazione venga costituita per atto tra vivi. L'atto di fondazione
è, quindi, ad un tempo, atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale il fondatore si spoglia della proprietà di beni che assoggetta ad un vincolo di destinazione allo scopo;
nonché atto di organizzazione della struttura preordinata alla realizzazione dello scopo stesso.
(Omissis…) l'atto di dotazione trova, cioè, la sua causa nel negozio di fondazione, rappresentandone un elemento inscindibile ed imprescindibile, né la volontà di destinare i beni
pagina 12 di 18 allo scopo della fondazione può distinguersi dalla volontà di creare l'ente. L'atto di attribuzione di beni ad una costituenda fondazione deve, quindi, considerarsi lo strumento necessario per
l'attuazione del fine, perciò inscindibilmente connesso col negozio di fondazione e privo di una propria autonomia (Cass. Sez. 2, 14/12/1967, n. 2958)”. Sotto tale profilo è del tutto irrilevante la risposta di Telefisco 2024 dell'Agenzia delle Entrate in data 7.8.2024, risposta non vincolante in ambito civilistico, prodotta dall'appellante sub doc. B), che si limita ad affermare che le disposizioni previste dall'art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore, in tema di detrazioni o deduzioni spettanti al contribuente in ipotesi di erogazioni liberali, si applicano alle sole donazioni e non anche agli atti di dotazione delle fondazioni.
18. Per quanto riguarda gli ulteriori due versamenti eseguiti da a favore della Per_4 CP_1 la Corte rileva che la gratuità dell'attribuzione di €. 50.000,00 effettuata mediante bonifico bancario in data 17.04.2009 risulta dalla stessa causale del versamento disposto da Per_4
a titolo di “prestito temporaneo infruttifero socio” (doc. 13 di ). Tale
[...] Controparte_4 attribuzione integra, con ogni evidenza, un atto a titolo gratuito, essendo stato espressamente escluso dal disponente il corrispettivo del finanziamento, costituito dal pagamento da parte del mutuatario degli interessi a favore del mutuante, che caratterizza il finanziamento oneroso;
in effetti, se di regola, in assenza di una diversa volontà delle parti (ex art. 1815 c.c.), il mutuo è fruttifero, ossia è produttivo di interessi (integrando in tal caso un atto a titolo oneroso), nella fattispecie in esame l'onerosità è stata esclusa dallo stesso A tale riguardo non è di Per_4 poco momento sottolineare che il carattere infruttifero del finanziamento, oltre a risultare documentalmente provato e ad essere stato pacificamente riconosciuto dalla CP_1
non è contestato nemmeno dall'appellante.
[...]
19. Parimenti, costituisce un atto a titolo gratuito anche il versamento di €. 150.000,00 eseguito mediante assegno da in data 25.06.2009, e ciò sia che lo si consideri un ulteriore Per_4
“conferimento al fondo di dotazione” - come sostenuto dall'appellante, sia che lo si consideri un ulteriore “prestito infruttifero”, secondo la prospettazione della convenuta CP_1
(punto 1. pag. 1, della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.). Ed, invero, anche
[...] in questo caso la natura di prestito avrebbe comportato de plano la previsione di interessi corrispettivi ed un piano di rateizzazione della quota capitale e della quota interessi. Né, come evidente, possono avere una qualche valenza positiva per la tesi dell'appellante le risultanze della scheda contabile esercizio 2009: “finanziamento socio Cadore” (doc. 9 di CP_1
pagina 13 di 18 , nonché le risultanze del bilancio 2010 (doc. 9 di ), il cui CP_1 Parte_1 stato patrimoniale espone tra le passività, alla voce “mutui e finanziamenti” l'importo complessivo di € 200.000,00 (€. 50.000,00 + 150.000,00) erogato da ed è Persona_4 evidente che tale qualifica di prestito, attribuita al versamento di € 150.000,00, non incide in alcun modo su quella di atto a titolo gratuito attribuita al “conferimento socio promotore fondatore” di € 997.000,00. Di non poco momento è il fatto della mancata restituzione dei predetti due prestiti, neppure in misura parziale, circostanza che, ove avveratasi, avrebbe avuto particolare rilievo in un simile contesto probatorio e che, invece, non è mai stata contestata né da parte della né da parte della signora . Controparte_1 Parte_1
Conclusivamente, ne segue la piena condivisione del ragionamento del giudice di prime cure in punto gratuità degli atti di attribuzione in questione, con conseguente esclusione della tutela predisposta dal II comma dell'art. 534 c.c., a prescindere dal requisito della buona fede che, quale principio direttivo, illumina comunque tutta la vicenda, per quanto infra.
20. Con riferimento, poi, alla recuperabilità delle somme transitate dal conto corrente personale del risulta dalla consulenza tecnica e contabile redatta dall'ing. nel Per_4 Persona_8 giudizio civile n. 12090/2009 R.G. innanzi al Tribunale di Padova ( doc. n. 9 di parte attorea in prime cure, pagg. 59 – 60) e non oggetto di gravame che con disposizioni Persona_4 datate 16.2.2009 effettuò bonifici dai conti correnti del de cuius al proprio conto corrente n.
34286.35 acceso presso l'agenzia n. 59 della Banca AntonVeneta per il complessivo importo di
€ 23.694.785,26. Tali ingenti somme furono oggetto di ulteriori disposizioni da parte del come risulta dalle successive pagine della sopra detta CTU ( cfr. pagg. 62 e seguenti), Per_4 tra cui i versamenti in favore della Né risulta che il potesse Controparte_1 Per_4 aver reperito aliunde altre importanti somme, alla luce della di lui condizione personale e lavorativa.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). Il secondo motivo di gravame si articola in due profili. Il primo è incentrato sull'emersione della cd. autonomia patrimoniale perfetta della con conseguente distinzione del patrimonio della stessa da quello dei singoli CP_1 associati. Il secondo coinvolge il profilo della diligenza dell'attività professionale svolta dalla
. Parte_1
22. Quanto al primo profilo, è pacifico, come osservato anche dal giudice di prime cure, che alla in questione non poteva applicarsi la disposizione di cui all'art. 28 del Codice del CP_1
pagina 14 di 18 Terzo Settore, non entrato in vigore all'epoca della costituzione dell'odierna parte appellata.
Infondata è, poi, l'osservazione secondo cui vi sarebbe stata violazione dell'art. 11 del D.P.R.
n. 361/2000, in quanto il giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare che la era iscritta nel Registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di CP_1
come risulta dal doc. n. 2 prodotto con la comparsa di in primo grado. CP_5 Parte_1
Tale assunto non supporta, infatti, l'allegazione difensiva dell'appellante secondo cui l'avvenuta iscrizione dimostrerebbe la linearità e la perfetta liceità delle attività svolte nel corso della vita della Ebbene, anche la sussistenza di un'autonomia in ragione della CP_1 distinzione del patrimonio non esclude affatto il giudizio di responsabilità sull'operato della
Presidente , alla luce del compendio documentale versato in atti. Dalle relazioni Parte_1 allegate ai bilanci, infatti, risulta che la sino all'anno 2018 non svolse alcuna CP_1 attività, eccezion fatta per la partecipazione nell'anno 2009, in occasione del G8, alla mostra
“L'Aquila e i suoi capolavori” come main sponsor, mediante l'erogazione di un contributo di €
400.000,00 da versare entro il 30.09.2009 (doc. 7 di ), peraltro, con Parte_1 riguardo a tale partecipazione, dalle schede contabili dell'anno 2009 con allegati gli estratti dell'anno 2009 del conto corrente intestato alla stessa (doc. 9 di CP_1 CP_1
, risulta che del contributo di € 400.000,00 indicato in bilancio venne versato
[...] unicamente l'importo di € 150.000,00 mediante bonifico in data 24.06.2009, mentre non vi è traccia del versamento dell'ulteriore somma di € 250.000,00. Quanto all'attività della negli anni successivi al 2009 e sino al 31.12.2017, dalle relazioni allegate ai bilanci CP_1 risulta che la stessa è consistita nello svolgimento di alcuni sporadici incontri tra i soci, e con soggetti terzi, ed i bilanci di esercizio non espongono in modo chiaro e specifico come sia stato utilizzato il fondo di dotazione della se non per far fronte ad ingenti spese di CP_1 esercizio, spropositate e non giustificate a fronte di un'attività di fatto inesistente. In ogni caso,
a prescindere dall'esposizione delle attività poste in essere dalla il nucleo CP_1 fondamentale della valutazione pertiene al prudente utilizzo delle ingenti somme de quibus.
23. Con specifico riguardo al secondo profilo incentrato sulla diligenza, da valutarsi certamente alla stregua dell'art. 1710 c.c. cui fa rinvio l'art. 18 c.c. (“gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori, il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il
pagina 15 di 18 proprio dissenso”), è da tenere presente che sin dalla costituzione della era iniziata CP_1
a svilupparsi sul piano penale e su quello civile la vicenda dell'istituzione di quale Per_4 erede universale di Ebbene, la era certamente a conoscenza della Persona_1 Parte_1 provenienza del denaro dall'eredità, come risulta in modo illuminante dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla stessa in sede dibattimentale (doc. n. 11 del fascicolo di . In CP_3 particolare, spiegava di essere molto addentro all'ambiente familiare Parte_1 di di cui era amica insieme al marito;
di essere pienamente consapevole del fatto Persona_1 che il de cuius si appoggiava ad un proprio ragioniere, di nome e, quindi, dopo il Per_9 decesso dello stesso, al per tutta la propria vita logistica, organizzativa, economica e Per_4 finanziaria. La ha inoltre precisato che ella unitamente al ed al Parte_1 Per_1 commercialista parlava della destinazione delle sostanze del una volta che lo Tes_1 Per_1 stesso fosse scomparso, tratteggiando la possibilità di costituzione di una fondazione, riportante il nome di lui e della moglie;
che l'ipotesi della fondazione dava vita alla volontà del di Per_1 beneficiare le persone che gli erano state vicine in vita;
che subito dopo il decesso del Per_1 ella, accorsa a casa del de cuius, aveva avuto rapporti con il sig. in vista della Per_4 costituzione della fondazione, avente finalità economiche, sociali e culturali;
che il Per_4 aveva destinato circa un milione di euro alla e che altri apporti erano decisamente CP_1 più modesti, come era emerso anche in sede di controesame della parte civile. Che la Parte_1
fosse a conoscenza della provenienza delle somme è quindi indiscutibile, come non è da
[...] porsi in dubbio che fosse a conoscenza degli sviluppi penalistici della vicenda, alla luce anche solo delle informazioni ex art. 362 c.p.p. rilasciate in data 13.3.2010 e del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Padova in data 29.10.2009 ed avente ad oggetto, oltre a molteplici beni immobili, anche numerosi conti correnti e conti titoli intestati anche ad altri soggetti oltre al Del resto, proprio lo stretto legame di amicizia con la famiglia del Per_4
– di cui conosceva perfettamente le abitudini e tutte le frequentazioni, come emerso in Per_1 sede di deposizione dibattimentale - e l'attivazione personale al fine della costituzione della non possono ragionevolmente deporre per la mancata conoscenza, in capo CP_1 all'odierna appellante, delle anomalie che circondavano l'istituzione del maggiordomo quale erede universale di Per queste ragioni, quindi, sarebbe stato da adottare un Persona_1 profilo di particolare rigore e prudenza fin tanto che la vicenda non si fosse chiarita, come, del resto, anche in situazioni più lineari contraddistinte da importanti somme rivenienti da eredità.
pagina 16 di 18 L'aver, invece, azzerato l'ingente patrimonio della in un arco temporale CP_1 caratterizzato da molteplici giudizi civili e penali attorno alla predetta istituzione di erede denota, senza dubbio, una condotta del tutto imprudente e in spregio delle basilari norme di buona amministrazione, che si pone sideralmente lontana dalla buona fede necessaria ai terzi che contrappongano i propri acquisti rispetto all'azione intentata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 534 c.c. (cfr. principi dettati in materia di buona fede come esposti sub n. 14).
24. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di tutte le parti appellate e, quindi, quale procuratrice di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in Controparte_4 questo grado.
25. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 34/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 5928/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di quale Parte_1 Controparte_2 procuratrice di le spese processuali del grado, che liquida in complessivi CP_3
€ 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_4 processuali del grado, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
IV. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, pronunciandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pagina 17 di 18 V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 15.10.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 34/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LB IA e LV SA, elettivamente domiciliata in via Giovanni Pico Della
Mirandola n.9 50132 FIRENZE presso i difensori appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in corso di Porta Vittoria 18 20122 Milano Parte_2 presso il difensore
Appellata contro
QUALE PROCURATRICE DI (C.F. Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. MARZIA NARDELOTTO, elettivamente C.F._2 domiciliata in piazza Stazione 7 Padova presso il difensore pagina 1 di 18 appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_4 C.F._3
AN AC, elettivamente domiciliata in via REZZONICO, 37 35131 Padova presso il difensore appellata
avente ad oggetto: Donazione
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e conclusione - accogliere l'appello proposto, per i motivi dedotti nella narrativa del relativo atto di citazione in appello, e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 5928/2024 pubblicata l'11 giugno 2024 del
Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, in persona del Giudice, Dott. Pierluigi Perrotti, resa nel giudizio R.G. n. 6664/2021 (non notificata) nei capi impugnati e indicati al paragrafo I.
2. della parte in
DIRITTO dell'atto di citazione in appello, e dunque nelle parti in cui ha 1) condannato la CP_1 alla refusione in favore di e di dell'importo complessivo di
[...] CP_3 Controparte_4
239.400,00 Euro, oltre interessi in misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 2.2.2021 sino al saldo effettivo, in quanto somma di denaro ricevuta dalla convenuta a titolo gratuito e proveniente dal patrimonio ereditario di deceduto in Padova il 13.10.2008; 2) condannato la terza Persona_1 chiamata a manlevare e tenere indenne 1 da ogni Parte_1 Controparte_1 conseguenza patrimoniale derivante dalla presente sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese legali;
3) condannato la al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 CP_3 lite, liquidate in complessivi 15.540,00 Euro, oltre Iva e Cp e per quanto dovuti;
4) condannato al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 Controparte_4 complessivi 15.540,00 Euro, oltre Iva e Cp e per quanto dovuti;
5) condannato Parte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
15.540,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per Controparte_1 pagina 2 di 18 “Voglia l'Ill.ma Corte adita, premessa ogni opportuna declaratoria, rigettare l'appello proposto dalla
IG.ra , confermando integralmente la sentenza impugnata, condannando in ogni caso Parte_1
l'appellante a manlevare e tenere indenne la anche da ogni statuizione in merito Controparte_1 alle spese del presente giudizio. Con vittoria degli onorari, compreso il contributo forfetario alle spese generali. Poiché la non dispone delle risorse necessarie per la sua difesa in questo giudizio, CP_1 il sottoscritto difensore chiede la distrazione delle spese, dichiarandosi antistatario”.
Conclusioni per QUALE PROCURATRICE DI : Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano NEL MERITO: respingere ogni domanda ed eccezione dell'appellante e confermarsi la sentenza di I grado n. 5928/24 Sent. Emessa dal Tribunale di Milano, anche se del caso per ragioni diverse da quella addotte dal Giudice di I grado. Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse con condanna della IGnora al pagamento delle spese legali del giudizio Pt_1
d'appello a favore dell'appellata IGnora ”. Controparte_2
Conclusioni per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni diversa e/o contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, - nel merito: rigettarsi l'appello e tutte le domande proposte dall'appellante Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n.
[...]
5928/2024 del 11.06.2024 del Tribunale di Milano;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Per quanto di interesse in questo grado, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5928/2024, definiva il giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da parte di nei CP_3 confronti della sulla base delle seguenti premesse in fatto: Controparte_1
a. in data 13.10.2008 era deceduto il quale non aveva figli e la cui moglie Persona_1 [...]
era premorta;
Pt_3
b. il ricorrente era parente di quarto grado in linea collaterale di in quanto CP_3 Persona_1 la madre - - era la sorella di , madre del de cuius. In Persona_2 Persona_3 mancanza di testamento, sarebbe stato quindi erede legittimo, unitamente ad altri soggetti;
pagina 3 di 18 c. maggiordomo di aveva dedotto di aver ritrovato un Persona_4 Persona_1 testamento olografo, datato 9.9.1999, che lo nominava unico erede universale. Tale atto di ultime volontà veniva quindi pubblicato il 6.12.2008;
d. con sentenza n. 50/2016, pubblicata l'8.1.2016, il Tribunale di Padova aveva accertato e dichiarato la nullità del testamento del 9.9.1999, con conseguente apertura della successione legittima. Tale pronuncia veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 820/2018, pubblicata il 4.4.2018 e passata in giudicato;
e. era stata costituita il 17.3.2009 da unitamente ad altre Controparte_1 Per_4 persone, tra le quali vi era . Nell'atto costitutivo si dava atto della Parte_1 consistenza inziale del patrimonio della fondazione, pari a 1.000.000 Euro, di cui
997.000,00 versati da In seguito, aveva effettuato due ulteriori dazioni di Per_4 Per_4 danaro in favore della rispettivamente di 50.000,00 Euro, con bonifico del CP_1
17.4.2009 recante la causale “prestito temporaneo infruttifero” e di 150.000,00 Euro, mediante assegno bancario datato 22.6.2009. aveva quindi ricevuto Controparte_1 da l'importo complessivo di € 1.197.000,00, interamente proveniente dalle giacenze Per_4 dei conti correnti di come ricostruito dal c.t.u. incaricato nel procedimento Persona_1 civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Padova. Ne emergeva che aveva Persona_4 disposto di fondi ereditari sui quali non aveva alcun valido diritto;
f. concludeva il ricorrente, chiedendo la condanna della alla restituzione CP_1 dell'importo di 1.197.000,00 Euro, oltre interessi legali e, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore limitava la domanda al minore importo di 119.700,00 CP_3
Euro, pari alla quota di 1/10 a lui spettante come erede legittimo.
2. Nel giudizio di primo grado eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 di con necessità della chiamata in causa di tutti i coeredi. Nel merito, sottolineava come CP_3 il avesse versato l'importo di 200.000,00 Euro a titolo di prestito e non di liberalità ed Per_4 evidenziava una discontinuità gestionale tra il c.d.a., insediatosi nel 2018, e il precedente c.d.a., rimasto in carica sin dall'originaria costituzione della avendo quest'ultimo sempre CP_1 operato nel rispetto dello statuto. In ogni caso, poneva in risalto come la domanda potesse essere esaminata solo sino a concorrenza della quota di eredità spettante a Concludeva CP_3 chiedendo il rigetto delle domande spiccate dal e chiedeva, nella denegata ipotesi di loro CP_3
pagina 4 di 18 accoglimento, di essere manlevata da , ex presidente della Parte_1 CP_1 previa autorizzazione alla sua chiamata in causa.
3. Con comparsa depositata in data 11.6.2021 interveniva spontaneamente in giudizio CP_4
che deduceva di essere una degli eredi legittimi di in quanto moglie ed
[...] Persona_1 erede testamentaria di figlio di sorella di padre del Persona_5 Per_6 Persona_7 de cuius. Aderiva, pertanto, alla prospettazione difensiva spiegata dal secondo cui il CP_3 aveva disposto dei beni di compiendo vari atti a titolo gratuito a favore Per_4 Persona_1 della per l'importo totale di 1.197.000,00 Euro. Aderiva all'azione di petizione CP_1 ereditaria svolta da contro gli aventi causa dell'erede apparente, ai sensi dell'art. 534 c.c., CP_3 chiedendo la restituzione della quota di 1/10 a lei spettante.
4. si costituiva con comparsa depositata il 5.11.2021, rilevando che la Parte_1 aveva autonomia patrimoniale perfetta e gli amministratori non erano quindi CP_1 personalmente responsabili per eventuali debiti restitutori della convenuta. Ad avviso della stessa, non era inoltre dimostrata la mala gestio da parte dell'organo amministrativo, che aveva utilizzato le risorse liquide soltanto per il conseguimento delle finalità statutarie. Ed infatti il bonifico di 50.000,00 Euro eseguito da il 17.4.2019 a titolo di prestito rappresentava un Per_4 atto oneroso, ricevuto da in buona fede, prima dell'avvio di qualsiasi iniziativa CP_1 giudiziaria nei confronti dell'erede apparente.
5. Poste tali premesse, il giudice di prime cure osservava che era provato in via documentale che avesse effettuato versamenti in denaro per complessivi 1.197.000,00 Euro a Persona_4 favore della con denaro proveniente dall'eredità di Un primo importo CP_1 Persona_1 di 997.000,00 Euro era stato accreditato ad mediante bonifico bancario del CP_1
31.3.2009 a titolo di “conferimento socio promotore fondatore”. In seguito, la CP_1 aveva ricevuto gli ulteriori importi di 50.000,00 Euro mediante bonifico del 17.4.2009 recante causale “prestito temporaneo infruttifero socio” e di 150.000,00 Euro, mediante assegno incassato il 25.6.2009. Correlativamente, il bilancio di relativo all'esercizio del 2009 CP_1 riportava, tra le passività, un debito verso il socio di 200.000,00 Euro, Persona_4 corrispondente agli importi concessi in prestito mediante bonifici e assegno. Passando quindi al profilo in diritto, il Tribunale di Milano sottolineava che, con l'azione di petizione ereditaria,
l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. Ora, le tre pagina 5 di 18 operazioni sopra indicate erano state poste in essere da utilizzando il c/c n. 34286.35, a Per_4 lui riconducibile, aperto presso Banca Antonveneta - Agenzia centrale di Padova n. 59. Le risorse giacenti su questo conto corrente provenivano dall'eredità di come Persona_1 accertato all'esito della consulenza contabile disposta dal Tribunale di Padova nel corso del giudizio r.g. n. 12090/2016. aveva infatti riversato sul conto corrente n. Persona_4
34286.35 le ingenti disponibilità liquide presenti su quattro differenti conti correnti intestati al de cuius. I tre versamenti costituivano atti a titolo gratuito, in quanto ricevuti senza alcun onere o controprestazione a carico della Con riguardo all'atto costituivo della CP_1 fondazione, osservava il giudice di prime cure che, a seguito degli ultimi arresti di legittimità, era stata superata la netta bipartizione tra l'atto di fondazione, diretto alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, e l'atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso. Era ritenuta, infatti, preferibile una diversa ricostruzione del fenomeno, caratterizzata da una sostanziale inscindibilità fra i due momenti. L'atto di fondazione è, quindi, a un tempo, atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale il fondatore si spoglia della proprietà di beni che assoggetta a un vincolo di destinazione allo scopo;
nonché atto di organizzazione della struttura preordinata alla realizzazione dello scopo stesso. Nondimeno, l'attribuzione patrimoniale presenta “la caratteristica di dar luogo a un atto a titolo gratuito” (così Cass. 4 luglio 2017, n. 16409).
Quanto agli ulteriori finanziamenti erogati da era pacifico che non era stato pattuito Per_4 alcun interesse e che neppure vi era prova di restituzione alcuna, anche solo parziale, degli importi ricevuti a tale titolo dalla Peraltro, aveva disposto di queste somme CP_1 Per_4 in qualità di erede apparente di in forza di testamento dichiarato nullo con Persona_1 sentenza del Tribunale di Padova, passata in giudicato, che aveva contestualmente dichiarato l'apertura della successione legittima. Orbene, la natura gratuita degli atti dispositivi comportava l'esclusione della disposizione di cui all'art. 534, comma 2, c.c..
6. Per le sopra esposte considerazioni, quindi, il Tribunale di Milano condannava la a CP_1 restituire a e il complessivo importo di 239.400,00 Euro - come da ultimo CP_3 CP_4 limitato dalle predette parti nelle rispettive conclusioni finali - pari alla somma delle due quote di 1/10 spettanti ai predetti eredi, oltre interessi in misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di deposito del ricorso sino al saldo effettivo.
7. Inoltre, il Tribunale di Milano riteneva fondata la domanda di manleva formulata da CP_1 nei confronti di , nella di lei qualità di ex presidente del c.d.a. della
[...] Parte_1
pagina 6 di 18 in carica all'epoca dei fatti di causa e sino all'anno 2018. Rilevava altresì che non CP_1 erano in atti riscontri documentali dell'avvenuta iscrizione della al registro unico CP_1 nazionale del Terzo Settore e che comunque non era applicabile alla stessa la disciplina delineata dall'art. 28, d. lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, entrato in vigore il
3.8.2017). Ne derivava che la responsabilità degli amministratori dell'ente era regolata dall'art. 18 c.c., secondo il quale trovano applicazione le norme del mandato. Ebbene, l'art. 1710 c.c. prevede che il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, con una mitigazione della valutazione della responsabilità colposa solo laddove il mandato sia gratuito. La condotta tenuta da , nella qualità di presidente del Parte_1
c.d.a. di in seguito alla ricezione delle somme erogate da non era, secondo il CP_1 Per_4 giudice di primo grado, connotata dalla diligenza di cui alla norma testé citata. Ed, invero, le somme erano state ricevute dalla nel periodo marzo - giugno 2009 e la vicenda CP_1 relativa alla successione di aveva avuto notevole risonanza in ambito locale già a Persona_1 partire da luglio 2009, trovando ampio spazio in varie testate locali. aveva Parte_1 anche rilasciato dichiarazioni/interviste alle medesime testate, su sollecitazione dei cronisti che chiedevano chiarimenti e/o delucidazioni sul consistente versamento ricevuto dalla CP_1 di cui era presidente e, più in generale, sulla “plausibilità” della scelta compiuta da Persona_1 di designare quale suo unico erede universale. era stata anche sentita in Per_4 Parte_1 data 13.3.2010 come persona informata sui fatti nel corso dell'indagine svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova in relazione alla falsità del testamento di Per_1
inoltre, era stata anche escussa come teste in data 19.7.2012, nella successiva fase
[...] dibattimentale svoltasi dinanzi al Tribunale di Padova. In ragione di tali elementi, quindi, ad avviso del giudice di primo grado, la stessa era pienamente avveduta di un possibile coinvolgimento personale del nella falsificazione del testamento di e dei Per_4 Persona_1 rischi connessi all'eventuale invalidazione del medesimo testamento ed alla provenienza delle somme nelle casse della Del resto, le responsabilità di erano state poi CP_1 Per_4 accertate con la sentenza n. 2501/2013 del Tribunale di Padova, confermata dalla Corte
d'Appello di Venezia con sentenza n. 2722/2015 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
18975/2017. Inoltre, dall'esame dei bilanci della risultava che vi era stata una CP_1 progressiva riduzione della dotazione patrimoniale, con un sostanziale azzeramento nell'anno
2016. In particolare, nel 2009 il fondo di dotazione era stato investito in titoli e azioni per pagina 7 di 18 933.485,00 Euro, importo poi così progressivamente ridotto: 831.985,00 Euro nei bilanci 2010 -
2011 - 2012; 667.654,99 Euro nel bilancio 2014; 542.040,26 Euro nel bilancio 2015; completamente azzerato nel 2016, ove non compare più la voce “fondi comuni di investimento”, come emergeva dalla verifica effettuata dall'esperta contabile. Il presidente del c.d.a. aveva quindi consentito la progressiva, integrale smobilitazione delle risorse liquide dell'ente e il loro impiego, nonostante fosse evidente il rischio di possibili ripercussioni patrimoniali a carico dell'ente, in conseguenza dell'invalidazione del testamento di Persona_1
e dell'accertamento di gravi responsabilità a carico di Il giudice di prime cure Per_4 sottolineava che una tale incuria gestionale si era concretizzata in particolare nell'anno 2014, con l'utilizzo di fondi per un totale di circa 667.000,00 Euro nell'arco di un biennio, nonostante fossero già intervenuta la sentenza di condanna in primo grado di e la sua successiva Per_4 conferma in appello. Pertanto, aveva violato in modo continuativo, Parte_1 nel corso degli anni, un elementare canone di prudenza e diligenza, in ossequio al quale il presidente della avrebbe dovuto astenersi da qualunque significativo impegno di CP_1 spesa, in attesa di una completa definizione delle vicende processuali de quibus, in quanto direttamente riferite alla provenienza dei versamenti che rappresentavano la quasi totalità della dotazione patrimoniale dell'ente. doveva pertanto essere condannata a tenere Parte_1 la indenne da qualsiasi conseguenza patrimoniale dalla stessa sofferta in ragione CP_1 dell'accoglimento delle domande svolte nei suoi confronti da e da Le spese CP_3 CP_4 processuali seguivano il criterio della soccombenza.
8. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello , chiedendo Parte_1 la riforma della sentenza nella parte in cui la era stata condannata al pagamento, in CP_1 favore di e di della somma di € 239.000,00 – oltre interessi e nella parte in cui CP_3 CP_4 essa terza chiamata era stata condannata a tenere indenne la da quanto la stessa CP_1 fosse stata obbligata a pagare in favore degli attori in forza della stessa sentenza. CP_1
9. Tutte le parti appellate, ossia quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
e hanno chiesto il rigetto dell'appello. CP_3 Controparte_4
10. Dopo l'udienza di prima comparizione del 6.5.2025, la causa è stata rinviata ex artt. 352 e 127 ter c.p.c., all'udienza del 7.10.2025 con i termini di legge per gli scritti conclusivi.
pagina 8 di 18 Motivi della decisione
11. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erronea applicazione dell'art. 534, II comma, c.c. rispetto alla fattispecie in esame;
b. erronea applicazione dell'art. 28 D. lgs. n. 117/2017 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000.
12. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante censura la qualificazione, operata dal giudice di prime cure, di atti di liberalità riferita al primo conferimento risalente al 21 marzo 2009 pari ad € 997.000,00. Ad avviso dell'appellante, il “conferimento socio fondatore” non poteva integrare un atto di liberalità in quanto strettamente finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari e per tale ragione integrava la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente; in altri termini, “esso è finalizzato alla soddisfazione del ceto creditorio, quindi costretto nei limiti di precisi vincoli che impediscono di attribuire al conferimento il carattere di liberalità, come non a caso confermato dall'Agenzia delle Entrate, in occasione delle risposte a Telefisco 2024” (cfr. pag. 21 dell'atto di citazione in appello). Del resto, lo stesso giudice di primo grado aveva sottolineato che nel bilancio 2009 della era stato riportato, tra le passività, il debito di € 200.000,00 verso il socio CP_1 Per_4 corrispondente agli importi concessi in prestito e riferiti al secondo ed al terzo
[...] conferimento in data 17.4.2009 e 25.6.2009. In sede di comparsa conclusionale ex art. 352
c.p.c. la difesa di osserva che si trattava di elargizioni pervenute alla Parte_1
dal conto personale del come accertato dal giudice di primo grado, e non CP_1 Per_4 dal conto corrente dell'erede apparente. “Il che significa - detto in altri termini - che i rapporti tra le parti non sono quelli tra un soggetto (la fondazione) e un erede (rilevatosi poi apparente). Onde è errato pretendere di applicare la disciplina sugli acquisti dall'erede apparente al caso di specie” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale).
13. Con riguardo al motivo sub b), censura la decisione del Tribunale di Parte_1
Milano nella parte in cui il giudice ha dato conto che non vi era la prova dell'iscrizione della nel registro unico nazionale del Terzo Settore, che, ratione temporis, non poteva CP_1 essere applicato. Posta tale premessa, tuttavia, erroneamente il giudice di prime cure non aveva verificato che la aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da CP_1 parte della in conformità a quanto previsto dall'art. 1 D.P.R. n. 361/2000. Il Controparte_5 predetto riconoscimento comportava quindi l'autonoma personalità giuridica della CP_1
e, dunque, la distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello dei singoli che di esso facevano pagina 9 di 18 parte e per esso operavano. Ne derivava ulteriormente che, una volta acquisita detta autonomina, la fondazione privata, al pari di una società di capitali, è dotata di un patrimonio distinto da quello dei suoi componenti e risponde verso i creditori ed i terzo solo con quel patrimonio e non con quello dei suoi componenti, che possono essere chiamati a rispondere dei debiti solo in via sussidiaria e nei limiti del capitale conferito. Erroneo era anche il richiamo all'art. 1710 c.c. ed alle regole sull'esecuzione del mandato, in quanto la signora Parte_1
non era minimamente coinvolta nella vicenda della falsificazione del testamento di
[...]
Ora, trasfondendo tali argomentazioni nel caso di specie, il parametro della Persona_1 diligenza del buon padre di famiglia si palesava del tutto disancorato da obblighi di legge. Né i sospetti e le voci sul testamento di (di cui la signora avrebbe Persona_1 Parte_1 dovuto essere a conoscenza), le notizie sulla stampa relative alla vicenda, la carica ricoperta dalla stessa all'epoca dei fatti possono determinare ex se responsabilità in capo all'appellante, la quale era stata sentita due volte nel corso del procedimento penale a carico di senza mai Per_4 essere coinvolta a titolo personale nella vicenda dell'impiego di quel denaro;
in sostanza, non era stata destinataria, né lei, né la di provvedimenti di sequestro di quel denaro;
CP_1 infine, solo anni dopo era venuta a conoscenza che il testamento del era falso e che quel Per_1 danaro fosse da tale testamento riveniente era fatto reso noto solo nel corso dell'anno 2018, ovvero con la sentenza n. 820/18, passata in giudicato, con la quale la Corte di Appello di
Venezia aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. 50/16 con validazione definitiva del giudizio di nullità del testamento a firma apparente del Per_1
14. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). A livello fattuale, la Corte richiama lo snodarsi delle vicende come illustrate sub n.
5. Quanto al profilo in diritto, è prioritariamente utile riportare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito con riguardo alla tutela dei terzi nella petizione di eredità ex art. 534 c.c., norma che consente all'erede di agire non solo contro il possessore, ma anche contro le persone a cui l'erede apparente abbia alienato le cose possedute. Tuttavia, il legislatore al fine di facilitare la circolazione dei beni provenienti da un'eredità, ha, in primo luogo, operato la fondamentale distinzione tra atti a titolo oneroso ed atti a titolo gratuito e, in secondo luogo, attribuito particolare rilievo all'apparenza della qualità di erede ed alla situazione soggettiva di buona fede del terzo. E, difatti, il secondo comma della disposizione codicistica de qua fa salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente. Con
pagina 10 di 18 riguardo al profilo della buona fede, contrariamente alla regola generale della presunzione ex art. 1147 c.c., tale situazione soggettiva deve essere provata dal terzo, in quanto elemento costitutivo del suo acquisto che egli contrappone all'azione restitutoria dell'erede. Pur ritenendo la Corte che gli atti di conferimento effettuati dal siano a titolo gratuito per quanto infra, Per_4 si ritiene utile riportare sinteticamente i consolidati arresti di legittimità in punto buona fede del terzo acquirente Con sentenza n. 2653/2010 la S.C. ha osservato che “in tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto”; ancora “a norma dell'art 534 cod civ, la buona fede del soggetto che acquista dall'erede apparente non è presunta, ma deve essere provata attraverso atti o fatti certi che rivelino positivamente la buona fede e non siano compatibili con un intento di mala fede. Non adempie pertanto al suo onere probatorio la parte che si limiti a dimostrare
l'insufficienza degli elementi per ritenere la mala fede, in quanto tale insufficienza non può essere convertita in una prova di buona fede assolutamente coerente. * (v. Cass. civ. n.
4130/1980; v. anche Corte d'Appello di Salerno, sent. n. 1262/2023).
15. Ora, nel caso di specie, non ricorre, ad avviso della Corte, il tiolo oneroso quanto ai tre conferimenti effettuati da in favore della ossia il “conferimento Persona_4 CP_1 socio promotore fondatore” di €. 997.000,00, il “prestito temporaneo infruttifero socio” di €.
50.000,00 e l'assegno di €. 150.000,00 (v. doc. n. 9 del fascicolo di primo grado di e doc. CP_3 ti nn. 11 – 13 del fascicolo di primo grado di , avendo detti atti comportato tutti un CP_4 vantaggio a favore della senza alcuna controprestazione in favore del Controparte_1
Questi, infatti, non aveva ottenuto alcun beneficio economico, non essendo stati pattuiti Per_4 gli interessi legali nel mutuo e non essendovi neppure prova dell'avvenuta restituzione delle somme o di parte di esse.
16. In particolare, quanto alla prima elargizione, la difesa dell'appellante sostiene che al conferimento del socio fondatore non può essere attribuito “il carattere di liberalità”, avendo lo stesso comportato un sacrificio di natura patrimoniale per la conferitaria CP_1
pagina 11 di 18 consistente nel non poter disporre liberamente della somma che, in quanto costituente il fondo di dotazione dell'ente, integra un patrimonio indisponibile ed intangibile.
17. Orbene, l'atto costitutivo della che integra il titolo del conferimento del socio, non CP_1
è da considerare un atto di liberalità, alla stregua dei condivisibili principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16409 del 04.07.2017, di cui è opportuno riportare la motivazione per esteso: “in un già richiamato precedente (Cass. sez. 2, 8.10.2008, n. 24813) la
Corte, seppur con riferimento ad una fondazione costituita per testamento, ha già avuto modo di spiegare come la netta bipartizione, operata da parte della dottrina e dalla giurisprudenza più risalente (ad esempio, Cass. Sez. 2, 18/10/1960, n. 2785), tra l'atto di fondazione, diretto alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, e l'atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso, abbia lasciato spazio, nelle elaborazioni successive, ad una diversa ricostruzione del fenomeno, caratterizzata da una sostanziale inscindibilità fra i due momenti. Ciò ha portato a ricondurre ad unità l'atto di fondazione, che si compone, attraverso una compenetrazione dei due momenti - quello della volontà di erezione dell'ente e quello dell'attribuzione patrimoniale - dell'atto di costituzione e di quello proprio di fondazione, in cui trova causa il primo, presentando, peraltro, la caratteristica di dar luogo ad un atto a titolo gratuito. L'opzione interpretativa già operata da questa Corte con la pronuncia n. 24813 del 2008, alla quale il
Collegio intende dare continuità, propende, quindi, per l'unitarietà dell'atto di fondazione, inteso quale negozio unilaterale mediante il quale il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione, e fornisce i mezzi patrimoniali necessari al conseguimento dello scopo enunciato. Si intende perciò superata la ricostruzione che propende per la distinzione tra atto di fondazione e atto di dotazione, intesi come negozio principale e negozio accessorio, distinzione che aveva altresì indotto a considerare il trasferimento patrimoniale attuato con l'atto di dotazione come un'istituzione di erede, o un legato, se l'atto di fondazione sia contenuto in un testamento, ovvero quale donazione, se la fondazione venga costituita per atto tra vivi. L'atto di fondazione
è, quindi, ad un tempo, atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale il fondatore si spoglia della proprietà di beni che assoggetta ad un vincolo di destinazione allo scopo;
nonché atto di organizzazione della struttura preordinata alla realizzazione dello scopo stesso.
(Omissis…) l'atto di dotazione trova, cioè, la sua causa nel negozio di fondazione, rappresentandone un elemento inscindibile ed imprescindibile, né la volontà di destinare i beni
pagina 12 di 18 allo scopo della fondazione può distinguersi dalla volontà di creare l'ente. L'atto di attribuzione di beni ad una costituenda fondazione deve, quindi, considerarsi lo strumento necessario per
l'attuazione del fine, perciò inscindibilmente connesso col negozio di fondazione e privo di una propria autonomia (Cass. Sez. 2, 14/12/1967, n. 2958)”. Sotto tale profilo è del tutto irrilevante la risposta di Telefisco 2024 dell'Agenzia delle Entrate in data 7.8.2024, risposta non vincolante in ambito civilistico, prodotta dall'appellante sub doc. B), che si limita ad affermare che le disposizioni previste dall'art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore, in tema di detrazioni o deduzioni spettanti al contribuente in ipotesi di erogazioni liberali, si applicano alle sole donazioni e non anche agli atti di dotazione delle fondazioni.
18. Per quanto riguarda gli ulteriori due versamenti eseguiti da a favore della Per_4 CP_1 la Corte rileva che la gratuità dell'attribuzione di €. 50.000,00 effettuata mediante bonifico bancario in data 17.04.2009 risulta dalla stessa causale del versamento disposto da Per_4
a titolo di “prestito temporaneo infruttifero socio” (doc. 13 di ). Tale
[...] Controparte_4 attribuzione integra, con ogni evidenza, un atto a titolo gratuito, essendo stato espressamente escluso dal disponente il corrispettivo del finanziamento, costituito dal pagamento da parte del mutuatario degli interessi a favore del mutuante, che caratterizza il finanziamento oneroso;
in effetti, se di regola, in assenza di una diversa volontà delle parti (ex art. 1815 c.c.), il mutuo è fruttifero, ossia è produttivo di interessi (integrando in tal caso un atto a titolo oneroso), nella fattispecie in esame l'onerosità è stata esclusa dallo stesso A tale riguardo non è di Per_4 poco momento sottolineare che il carattere infruttifero del finanziamento, oltre a risultare documentalmente provato e ad essere stato pacificamente riconosciuto dalla CP_1
non è contestato nemmeno dall'appellante.
[...]
19. Parimenti, costituisce un atto a titolo gratuito anche il versamento di €. 150.000,00 eseguito mediante assegno da in data 25.06.2009, e ciò sia che lo si consideri un ulteriore Per_4
“conferimento al fondo di dotazione” - come sostenuto dall'appellante, sia che lo si consideri un ulteriore “prestito infruttifero”, secondo la prospettazione della convenuta CP_1
(punto 1. pag. 1, della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.). Ed, invero, anche
[...] in questo caso la natura di prestito avrebbe comportato de plano la previsione di interessi corrispettivi ed un piano di rateizzazione della quota capitale e della quota interessi. Né, come evidente, possono avere una qualche valenza positiva per la tesi dell'appellante le risultanze della scheda contabile esercizio 2009: “finanziamento socio Cadore” (doc. 9 di CP_1
pagina 13 di 18 , nonché le risultanze del bilancio 2010 (doc. 9 di ), il cui CP_1 Parte_1 stato patrimoniale espone tra le passività, alla voce “mutui e finanziamenti” l'importo complessivo di € 200.000,00 (€. 50.000,00 + 150.000,00) erogato da ed è Persona_4 evidente che tale qualifica di prestito, attribuita al versamento di € 150.000,00, non incide in alcun modo su quella di atto a titolo gratuito attribuita al “conferimento socio promotore fondatore” di € 997.000,00. Di non poco momento è il fatto della mancata restituzione dei predetti due prestiti, neppure in misura parziale, circostanza che, ove avveratasi, avrebbe avuto particolare rilievo in un simile contesto probatorio e che, invece, non è mai stata contestata né da parte della né da parte della signora . Controparte_1 Parte_1
Conclusivamente, ne segue la piena condivisione del ragionamento del giudice di prime cure in punto gratuità degli atti di attribuzione in questione, con conseguente esclusione della tutela predisposta dal II comma dell'art. 534 c.c., a prescindere dal requisito della buona fede che, quale principio direttivo, illumina comunque tutta la vicenda, per quanto infra.
20. Con riferimento, poi, alla recuperabilità delle somme transitate dal conto corrente personale del risulta dalla consulenza tecnica e contabile redatta dall'ing. nel Per_4 Persona_8 giudizio civile n. 12090/2009 R.G. innanzi al Tribunale di Padova ( doc. n. 9 di parte attorea in prime cure, pagg. 59 – 60) e non oggetto di gravame che con disposizioni Persona_4 datate 16.2.2009 effettuò bonifici dai conti correnti del de cuius al proprio conto corrente n.
34286.35 acceso presso l'agenzia n. 59 della Banca AntonVeneta per il complessivo importo di
€ 23.694.785,26. Tali ingenti somme furono oggetto di ulteriori disposizioni da parte del come risulta dalle successive pagine della sopra detta CTU ( cfr. pagg. 62 e seguenti), Per_4 tra cui i versamenti in favore della Né risulta che il potesse Controparte_1 Per_4 aver reperito aliunde altre importanti somme, alla luce della di lui condizione personale e lavorativa.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). Il secondo motivo di gravame si articola in due profili. Il primo è incentrato sull'emersione della cd. autonomia patrimoniale perfetta della con conseguente distinzione del patrimonio della stessa da quello dei singoli CP_1 associati. Il secondo coinvolge il profilo della diligenza dell'attività professionale svolta dalla
. Parte_1
22. Quanto al primo profilo, è pacifico, come osservato anche dal giudice di prime cure, che alla in questione non poteva applicarsi la disposizione di cui all'art. 28 del Codice del CP_1
pagina 14 di 18 Terzo Settore, non entrato in vigore all'epoca della costituzione dell'odierna parte appellata.
Infondata è, poi, l'osservazione secondo cui vi sarebbe stata violazione dell'art. 11 del D.P.R.
n. 361/2000, in quanto il giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare che la era iscritta nel Registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di CP_1
come risulta dal doc. n. 2 prodotto con la comparsa di in primo grado. CP_5 Parte_1
Tale assunto non supporta, infatti, l'allegazione difensiva dell'appellante secondo cui l'avvenuta iscrizione dimostrerebbe la linearità e la perfetta liceità delle attività svolte nel corso della vita della Ebbene, anche la sussistenza di un'autonomia in ragione della CP_1 distinzione del patrimonio non esclude affatto il giudizio di responsabilità sull'operato della
Presidente , alla luce del compendio documentale versato in atti. Dalle relazioni Parte_1 allegate ai bilanci, infatti, risulta che la sino all'anno 2018 non svolse alcuna CP_1 attività, eccezion fatta per la partecipazione nell'anno 2009, in occasione del G8, alla mostra
“L'Aquila e i suoi capolavori” come main sponsor, mediante l'erogazione di un contributo di €
400.000,00 da versare entro il 30.09.2009 (doc. 7 di ), peraltro, con Parte_1 riguardo a tale partecipazione, dalle schede contabili dell'anno 2009 con allegati gli estratti dell'anno 2009 del conto corrente intestato alla stessa (doc. 9 di CP_1 CP_1
, risulta che del contributo di € 400.000,00 indicato in bilancio venne versato
[...] unicamente l'importo di € 150.000,00 mediante bonifico in data 24.06.2009, mentre non vi è traccia del versamento dell'ulteriore somma di € 250.000,00. Quanto all'attività della negli anni successivi al 2009 e sino al 31.12.2017, dalle relazioni allegate ai bilanci CP_1 risulta che la stessa è consistita nello svolgimento di alcuni sporadici incontri tra i soci, e con soggetti terzi, ed i bilanci di esercizio non espongono in modo chiaro e specifico come sia stato utilizzato il fondo di dotazione della se non per far fronte ad ingenti spese di CP_1 esercizio, spropositate e non giustificate a fronte di un'attività di fatto inesistente. In ogni caso,
a prescindere dall'esposizione delle attività poste in essere dalla il nucleo CP_1 fondamentale della valutazione pertiene al prudente utilizzo delle ingenti somme de quibus.
23. Con specifico riguardo al secondo profilo incentrato sulla diligenza, da valutarsi certamente alla stregua dell'art. 1710 c.c. cui fa rinvio l'art. 18 c.c. (“gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori, il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il
pagina 15 di 18 proprio dissenso”), è da tenere presente che sin dalla costituzione della era iniziata CP_1
a svilupparsi sul piano penale e su quello civile la vicenda dell'istituzione di quale Per_4 erede universale di Ebbene, la era certamente a conoscenza della Persona_1 Parte_1 provenienza del denaro dall'eredità, come risulta in modo illuminante dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla stessa in sede dibattimentale (doc. n. 11 del fascicolo di . In CP_3 particolare, spiegava di essere molto addentro all'ambiente familiare Parte_1 di di cui era amica insieme al marito;
di essere pienamente consapevole del fatto Persona_1 che il de cuius si appoggiava ad un proprio ragioniere, di nome e, quindi, dopo il Per_9 decesso dello stesso, al per tutta la propria vita logistica, organizzativa, economica e Per_4 finanziaria. La ha inoltre precisato che ella unitamente al ed al Parte_1 Per_1 commercialista parlava della destinazione delle sostanze del una volta che lo Tes_1 Per_1 stesso fosse scomparso, tratteggiando la possibilità di costituzione di una fondazione, riportante il nome di lui e della moglie;
che l'ipotesi della fondazione dava vita alla volontà del di Per_1 beneficiare le persone che gli erano state vicine in vita;
che subito dopo il decesso del Per_1 ella, accorsa a casa del de cuius, aveva avuto rapporti con il sig. in vista della Per_4 costituzione della fondazione, avente finalità economiche, sociali e culturali;
che il Per_4 aveva destinato circa un milione di euro alla e che altri apporti erano decisamente CP_1 più modesti, come era emerso anche in sede di controesame della parte civile. Che la Parte_1
fosse a conoscenza della provenienza delle somme è quindi indiscutibile, come non è da
[...] porsi in dubbio che fosse a conoscenza degli sviluppi penalistici della vicenda, alla luce anche solo delle informazioni ex art. 362 c.p.p. rilasciate in data 13.3.2010 e del sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Padova in data 29.10.2009 ed avente ad oggetto, oltre a molteplici beni immobili, anche numerosi conti correnti e conti titoli intestati anche ad altri soggetti oltre al Del resto, proprio lo stretto legame di amicizia con la famiglia del Per_4
– di cui conosceva perfettamente le abitudini e tutte le frequentazioni, come emerso in Per_1 sede di deposizione dibattimentale - e l'attivazione personale al fine della costituzione della non possono ragionevolmente deporre per la mancata conoscenza, in capo CP_1 all'odierna appellante, delle anomalie che circondavano l'istituzione del maggiordomo quale erede universale di Per queste ragioni, quindi, sarebbe stato da adottare un Persona_1 profilo di particolare rigore e prudenza fin tanto che la vicenda non si fosse chiarita, come, del resto, anche in situazioni più lineari contraddistinte da importanti somme rivenienti da eredità.
pagina 16 di 18 L'aver, invece, azzerato l'ingente patrimonio della in un arco temporale CP_1 caratterizzato da molteplici giudizi civili e penali attorno alla predetta istituzione di erede denota, senza dubbio, una condotta del tutto imprudente e in spregio delle basilari norme di buona amministrazione, che si pone sideralmente lontana dalla buona fede necessaria ai terzi che contrappongano i propri acquisti rispetto all'azione intentata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 534 c.c. (cfr. principi dettati in materia di buona fede come esposti sub n. 14).
24. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di tutte le parti appellate e, quindi, quale procuratrice di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in Controparte_4 questo grado.
25. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 34/2025 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 5928/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di quale Parte_1 Controparte_2 procuratrice di le spese processuali del grado, che liquida in complessivi CP_3
€ 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 Controparte_4 processuali del grado, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
IV. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_1 le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, pronunciandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pagina 17 di 18 V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 15.10.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
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