Articolo 52 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 51Articolo 53
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15 dicembre 1981
Art. 52. (Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

L'ultimo comma dell' articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , e' sostituito dal seguente:
"L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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