Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 52. (Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)
L'ultimo comma dell' articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , e' sostituito dal seguente:
"L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".
L'ultimo comma dell' articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , e' sostituito dal seguente:
"L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni".
Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 11226Provvedimento: […] Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 28 del 2022, aveva dichiarato la illegittimità dell'art. 52, comma 2, della legge n. 689 del 1981, proprio nella parte in cui fissava il valore di conversione nella somma, corrispondente al singolo giorno di detenzione, di euro 250, piuttosto che in quella di euro 75, come previsto nel caso del decreto penale di condanna. […]Leggi di più...
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