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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.2183/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REl. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2183/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MARCA ELISABETTA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CELANO FEDERICO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Nel merito: - Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status con addebito al marito;
- Prevedersi in capo al Signor l'obbligo di concorrere al mantenimento personale della IG , Parte_2 Parte_1 coniuge più debole economicamente, nella misura di € 350,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge Parte resistente: In ottemperanza a quanto disposto nell'udienza del 02.10 u.s., il procuratore della parte resistente deposita le presenti note, evidenziando che: 1) Il resistente non si oppone alla separazione personale, pur sottolineando nuovamente che si tratterebbe di pronuncia sovrapponibile alla sentenza di divorzio già pronunicata dall'Autorità Giudiziaria del Marocco;
2) Il matrimonio ha prodotto una convivenza di poche decine di giorni di talché non si è instaurato praticamente nessun vincolo familiare e conseguentemente nessun obbligo di natura economica: la ricorrente ha raggiunto lo scopo che si era prefissa con il matrimonio e cioè quello di giungere in Italia in condizione di regolarità amministrativa;
3) Anche la signora è indagata per reato di lesioni in danno del marito;
4) Allo stato le condizioni economiche del Pt_1 signor sono deteriori rispetto a quelle della moglie posto che attualmente è in attes di occupazione (e non Pt_2 contrattualizzato come la coniuge) e deve anch'egli corrispondere un canone di locazione (esattamente come la coniuge)
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione da Persona_1
Ella ha rappresentato di aver sposato in Marocco il resistente in data 23/12/2022 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bianzè (VC), in data 14/02/2023 atto n. 1 Parte II Serie C. Anno 2023), che dalla loro unione non nascevano figli e che i primi problemi sono sorti poco dopo l'avvio della convivenza, inducendo la stessa a denunciarlo per lesioni e maltrattamenti. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituto nei termini il resistente che ha negato l'avversaria ricostruzione e ha rappresentato la pendenza del giudizio di divorzio dinanzi all el Regno del Marocco e ha chiesto la sospensione CP_1 della litispendenza internazionale.
***
Alla prima udienza del 10/4/2025, accertata la regolare costituzione del contradditorio, è stato adottato il seguente provvedimento istruttorio “autorizza parte ricorrente al deposito del contratto di lavoro;
ordina a parte resistente il deposito della documentazione patrimoniale di cui all'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c. nel termine di giorni trenta;
autorizza parte resistente al deposito della documentazione attinente al ricorso depositato presso l' del Regno del CP_1
Marocco”. All'esito la trattazione è stata rinviata all'udienza del 22/5/2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza pronunciata in data 12/6/2025, il Giudice in allora procedente ha rigettato la richiesta di sospensione ex art. 7 L. 218/1995, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa in decisione, rinviando per la discussione orale.
All'udienza del 2/10/2025, le parti si sono riportate alle conclusioni ed è stato disposto rinvio all'udienza del 16/10/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire il deposito di ulteriori note. Con ordinanza del 30/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio.
***
Va rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 7 L. 218/1995, considerata la diversità di domanda dedotta nella presente causa e della causa dinanzi all el Regno del Marocco che esclude CP_1 la possibilità di sospensione. Al contrario, la domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Va rigettata la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente la quale non ha depositato la querela sporta, non ha descritto nel ricorso le condotte maltrattanti né ha articolato capitoli di prova attraverso cui provare le sue affermazioni. L'unico elemento prodotto è l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. che, però, non ha alcuna rilevanza probatoria in ordine al contenuto dell'imputazione, non trattandosi di atto che accerta giudizialmente le condotte contestate.
Quanto alla richiesta di assegno ex art. 156 c.c. non sussistono i presupposti. Invero, la durata del matrimonio è estremamente breve ed è tale da escludere la sussistenza di tale obbligo: costante e consolidato orientamento di legittimità, infatti, ha statuito che “La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo tuttavia siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., allo scopo di stabilire l'importo di detto assegno”, “La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 20507 del 24/7/2024).
D'altra parte, se è vero che la Cassazione individua, tra i parametri, anche l'assenza di adeguati redditi propri da parte del coniuge richiedente l'assegno, va anche detto che nel caso di specie la Pt_1 risulta titolare di redditi -seppur bassi- da lavoro, mentre , allo stato, non produce alcun Pt_2 reddito.
In ogni caso, va anche rimarcato che non è stato fornito alcun indizio in ordine al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, seppur breve, come ulteriore parametro da tenere in considerazione per la eventuale erogazione e quantificazione. Le spese di lite devono essere compensate, considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) rigetta la richiesta di addebito della separazione;
3) rigetta la richiesta di assegno ex art. 156 c.c. avanzata da Parte_1
4) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
5) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REl. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2183/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. MARCA ELISABETTA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CELANO FEDERICO parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Nel merito: - Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status con addebito al marito;
- Prevedersi in capo al Signor l'obbligo di concorrere al mantenimento personale della IG , Parte_2 Parte_1 coniuge più debole economicamente, nella misura di € 350,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge Parte resistente: In ottemperanza a quanto disposto nell'udienza del 02.10 u.s., il procuratore della parte resistente deposita le presenti note, evidenziando che: 1) Il resistente non si oppone alla separazione personale, pur sottolineando nuovamente che si tratterebbe di pronuncia sovrapponibile alla sentenza di divorzio già pronunicata dall'Autorità Giudiziaria del Marocco;
2) Il matrimonio ha prodotto una convivenza di poche decine di giorni di talché non si è instaurato praticamente nessun vincolo familiare e conseguentemente nessun obbligo di natura economica: la ricorrente ha raggiunto lo scopo che si era prefissa con il matrimonio e cioè quello di giungere in Italia in condizione di regolarità amministrativa;
3) Anche la signora è indagata per reato di lesioni in danno del marito;
4) Allo stato le condizioni economiche del Pt_1 signor sono deteriori rispetto a quelle della moglie posto che attualmente è in attes di occupazione (e non Pt_2 contrattualizzato come la coniuge) e deve anch'egli corrispondere un canone di locazione (esattamente come la coniuge)
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione da Persona_1
Ella ha rappresentato di aver sposato in Marocco il resistente in data 23/12/2022 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bianzè (VC), in data 14/02/2023 atto n. 1 Parte II Serie C. Anno 2023), che dalla loro unione non nascevano figli e che i primi problemi sono sorti poco dopo l'avvio della convivenza, inducendo la stessa a denunciarlo per lesioni e maltrattamenti. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituto nei termini il resistente che ha negato l'avversaria ricostruzione e ha rappresentato la pendenza del giudizio di divorzio dinanzi all el Regno del Marocco e ha chiesto la sospensione CP_1 della litispendenza internazionale.
***
Alla prima udienza del 10/4/2025, accertata la regolare costituzione del contradditorio, è stato adottato il seguente provvedimento istruttorio “autorizza parte ricorrente al deposito del contratto di lavoro;
ordina a parte resistente il deposito della documentazione patrimoniale di cui all'art. 473 bis.12 co. 3 c.p.c. nel termine di giorni trenta;
autorizza parte resistente al deposito della documentazione attinente al ricorso depositato presso l' del Regno del CP_1
Marocco”. All'esito la trattazione è stata rinviata all'udienza del 22/5/2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza pronunciata in data 12/6/2025, il Giudice in allora procedente ha rigettato la richiesta di sospensione ex art. 7 L. 218/1995, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rimesso la causa in decisione, rinviando per la discussione orale.
All'udienza del 2/10/2025, le parti si sono riportate alle conclusioni ed è stato disposto rinvio all'udienza del 16/10/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire il deposito di ulteriori note. Con ordinanza del 30/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio.
***
Va rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 7 L. 218/1995, considerata la diversità di domanda dedotta nella presente causa e della causa dinanzi all el Regno del Marocco che esclude CP_1 la possibilità di sospensione. Al contrario, la domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Va rigettata la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente la quale non ha depositato la querela sporta, non ha descritto nel ricorso le condotte maltrattanti né ha articolato capitoli di prova attraverso cui provare le sue affermazioni. L'unico elemento prodotto è l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. che, però, non ha alcuna rilevanza probatoria in ordine al contenuto dell'imputazione, non trattandosi di atto che accerta giudizialmente le condotte contestate.
Quanto alla richiesta di assegno ex art. 156 c.c. non sussistono i presupposti. Invero, la durata del matrimonio è estremamente breve ed è tale da escludere la sussistenza di tale obbligo: costante e consolidato orientamento di legittimità, infatti, ha statuito che “La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo tuttavia siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., allo scopo di stabilire l'importo di detto assegno”, “La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 20507 del 24/7/2024).
D'altra parte, se è vero che la Cassazione individua, tra i parametri, anche l'assenza di adeguati redditi propri da parte del coniuge richiedente l'assegno, va anche detto che nel caso di specie la Pt_1 risulta titolare di redditi -seppur bassi- da lavoro, mentre , allo stato, non produce alcun Pt_2 reddito.
In ogni caso, va anche rimarcato che non è stato fornito alcun indizio in ordine al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, seppur breve, come ulteriore parametro da tenere in considerazione per la eventuale erogazione e quantificazione. Le spese di lite devono essere compensate, considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) rigetta la richiesta di addebito della separazione;
3) rigetta la richiesta di assegno ex art. 156 c.c. avanzata da Parte_1
4) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
5) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO