TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8854/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8854/2025
R.G. instaurato da nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NIERMANI ANTONELLA
e
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. NIERMANI ANTONELLA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 16.09.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni che qui di seguito integralmente si riportano:
“• pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 18.04.2015 nel Comune di Darfo Boario Terme (BS); atto di matrimonio trascritto nei Parte_2 registri di Stato Civile di detto Comune dell'anno 2015 al n. 3, Parte 2, Serie A;
• ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Darfo Boario Terme di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
1 • dare atto che i coniugi prestano fin da ora piena e totale acquiescenza alla sentenza di divorzio che sarà pronunciata secondo le pattuizioni qui concordate e sottoscritte dai coniugi in via congiunta e che, conseguentemente, i medesimi rinunciano a qualsivoglia forma di impugnazione avverso la stessa;
e quindi OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio
1. la figlia minore , di anni 14, rimane affidata ad entrambi i genitori i quali si impegnano a Per_1 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel preminente interesse della figlia medesima, garantendole altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed operando in modo tale che la minore possa conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. i genitori concordano che la figlia minore avrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
3. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelli attinenti alla vita quotidiana della minore, quali, a titolo meramente esemplificativo, la scelta di terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione del tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e sportive ecc.), verranno assunte dal genitore con il quale la figlia minore risiede tenendo conto, prioritariamente, in considerazione dell'età della minore, delle preferenze manifestate dalla stessa;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qual volta lo desideri, secondo le più ampie modalità, da concordarsi tra i genitori e, comunque, salvo preavviso e nel rispetto delle esigenze della minore;
inoltre, in occasione delle vacanze scolastiche della figlia, il padre potrà trascorrere con la medesima periodi di più giorni consecutivi, da concordarsi con ampio preavviso tra i genitori secondo le seguenti pattuizioni: due settimane durante il periodo estivo;
una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno); tre giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua); ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori;
diversamente, anche durante le vacanze scolastiche si osserveranno le normali modalità di visita;
5. considerate le attuali esigenze di vita della minore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggior permanenza della minore presso la madre e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, i ricorrenti, come già pattuito in sede di separazione,
2 concordano che il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ciascun mese e per 12 mensilità, la somma mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
il versamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre al seguente codice IBAN
[...];
6. i genitori concordano che la madre percepirà interamente l'assegno unico universale per la figlia;
7. i genitori concordano che le spese straordinarie necessarie per la figlia minore saranno sostenute da entrambi in ragione del 50% ciascuno secondo la seguente regolamentazione: Spese straordinarie
– da documentare – senza necessità di preventivo consenso. Spese per la salute: spese per prestazioni medico-sanitarie prescritte dal medico curante;
visite specialistiche presso strutture pubbliche;
ogni altro trattamento erogato o no dal SSN, ma prescritto dal medico curante ma comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari non pagati o rimborsati dallo
Stato; spese medico-sanitarie urgenti. Spese per l'istruzione: tasse scolastiche relative ad istituti pubblici;
acquisto di libri e corredo scolastico di inizio anno;
spese per abbonamento ai trasporti pubblici;
gite scolastiche senza pernottamento. Spese per la custodia di prole minorenne: spese per baby sitter, centri ricreativi e gruppi estivi. Spese straordinarie – da documentare - necessitanti di preventivo consenso. Spese per la salute: spese medico-sanitarie per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
pratiche di particolari terapie quali, ad esempio, cure termali o fisioterapiche;
acquisto di particolari farmaci;
trattamenti sanitari specialistici non urgenti. Spese per l'istruzione: tasse e rette scolastiche di scuole private;
tasse universitarie;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
lezioni private e corsi di recupero;
alloggio presso la sede universitaria. Spese per il divertimento: spese per attività ricreative, sportive, ludiche ed extrascolastiche e pertinenti attrezzature;
hobbies; iscrizioni a corsi;
abbonamenti a riviste, viaggi e vacanze.
8. Tutte le spese straordinarie sopra descritte, necessitanti o meno del preventivo consenso, verranno rimborsate su esibizione della relativa documentazione congiuntamente al pagamento del mantenimento ordinario con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il preventivo accordo, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia superiore ad € 300,00, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
9. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della figlia minore . Per_1
3 10. I coniugi, dichiarato di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica connessa alla pregressa convivenza coniugale o comunque al vincolo matrimoniale.
11. I coniugi dichiarano di aver definito compiutamente e con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale ed extrapatrimoniale inerente alla loro vita matrimoniale già in sede di separazione e, quindi, di non vantare più alcuna pretesa di qualsivoglia natura l'uno nei confronti dell'altro.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/04/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DARFO BOARIO TERME (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2015), si sono separati in forza di Accordo di separazione personale ex art. 6 comma 2 DL 132/2014 del
29.09.2023 raggiunto a seguito di negoziazione assistita e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
OS ET
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8854/2025
R.G. instaurato da nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. NIERMANI ANTONELLA
e
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. NIERMANI ANTONELLA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 16.09.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni che qui di seguito integralmente si riportano:
“• pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 18.04.2015 nel Comune di Darfo Boario Terme (BS); atto di matrimonio trascritto nei Parte_2 registri di Stato Civile di detto Comune dell'anno 2015 al n. 3, Parte 2, Serie A;
• ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Darfo Boario Terme di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
1 • dare atto che i coniugi prestano fin da ora piena e totale acquiescenza alla sentenza di divorzio che sarà pronunciata secondo le pattuizioni qui concordate e sottoscritte dai coniugi in via congiunta e che, conseguentemente, i medesimi rinunciano a qualsivoglia forma di impugnazione avverso la stessa;
e quindi OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio
1. la figlia minore , di anni 14, rimane affidata ad entrambi i genitori i quali si impegnano a Per_1 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel preminente interesse della figlia medesima, garantendole altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed operando in modo tale che la minore possa conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. i genitori concordano che la figlia minore avrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
3. la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelli attinenti alla vita quotidiana della minore, quali, a titolo meramente esemplificativo, la scelta di terapie farmacologiche o naturali, scelte alimentari, colloqui con insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione del tempo libero, pratica di attività extrascolastiche, ricreative e sportive ecc.), verranno assunte dal genitore con il quale la figlia minore risiede tenendo conto, prioritariamente, in considerazione dell'età della minore, delle preferenze manifestate dalla stessa;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qual volta lo desideri, secondo le più ampie modalità, da concordarsi tra i genitori e, comunque, salvo preavviso e nel rispetto delle esigenze della minore;
inoltre, in occasione delle vacanze scolastiche della figlia, il padre potrà trascorrere con la medesima periodi di più giorni consecutivi, da concordarsi con ampio preavviso tra i genitori secondo le seguenti pattuizioni: due settimane durante il periodo estivo;
una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i giorni di Natale e di Capodanno); tre giorni durante il periodo pasquale (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua); ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori;
diversamente, anche durante le vacanze scolastiche si osserveranno le normali modalità di visita;
5. considerate le attuali esigenze di vita della minore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la maggior permanenza della minore presso la madre e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, i ricorrenti, come già pattuito in sede di separazione,
2 concordano che il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ciascun mese e per 12 mensilità, la somma mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
il versamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre al seguente codice IBAN
[...];
6. i genitori concordano che la madre percepirà interamente l'assegno unico universale per la figlia;
7. i genitori concordano che le spese straordinarie necessarie per la figlia minore saranno sostenute da entrambi in ragione del 50% ciascuno secondo la seguente regolamentazione: Spese straordinarie
– da documentare – senza necessità di preventivo consenso. Spese per la salute: spese per prestazioni medico-sanitarie prescritte dal medico curante;
visite specialistiche presso strutture pubbliche;
ogni altro trattamento erogato o no dal SSN, ma prescritto dal medico curante ma comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari non pagati o rimborsati dallo
Stato; spese medico-sanitarie urgenti. Spese per l'istruzione: tasse scolastiche relative ad istituti pubblici;
acquisto di libri e corredo scolastico di inizio anno;
spese per abbonamento ai trasporti pubblici;
gite scolastiche senza pernottamento. Spese per la custodia di prole minorenne: spese per baby sitter, centri ricreativi e gruppi estivi. Spese straordinarie – da documentare - necessitanti di preventivo consenso. Spese per la salute: spese medico-sanitarie per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
pratiche di particolari terapie quali, ad esempio, cure termali o fisioterapiche;
acquisto di particolari farmaci;
trattamenti sanitari specialistici non urgenti. Spese per l'istruzione: tasse e rette scolastiche di scuole private;
tasse universitarie;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
lezioni private e corsi di recupero;
alloggio presso la sede universitaria. Spese per il divertimento: spese per attività ricreative, sportive, ludiche ed extrascolastiche e pertinenti attrezzature;
hobbies; iscrizioni a corsi;
abbonamenti a riviste, viaggi e vacanze.
8. Tutte le spese straordinarie sopra descritte, necessitanti o meno del preventivo consenso, verranno rimborsate su esibizione della relativa documentazione congiuntamente al pagamento del mantenimento ordinario con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il preventivo accordo, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia superiore ad € 300,00, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
9. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della figlia minore . Per_1
3 10. I coniugi, dichiarato di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta economica connessa alla pregressa convivenza coniugale o comunque al vincolo matrimoniale.
11. I coniugi dichiarano di aver definito compiutamente e con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale ed extrapatrimoniale inerente alla loro vita matrimoniale già in sede di separazione e, quindi, di non vantare più alcuna pretesa di qualsivoglia natura l'uno nei confronti dell'altro.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/04/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DARFO BOARIO TERME (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2015), si sono separati in forza di Accordo di separazione personale ex art. 6 comma 2 DL 132/2014 del
29.09.2023 raggiunto a seguito di negoziazione assistita e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
OS ET
4