CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 3/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente
BASCUCCI SANTE, RE
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 3/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 164/2020 depositato il 24/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Via Pannelli 1 62019
Macerata MC
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 1 e pubblicata il 27/6/2019.
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150006380744000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 283/1/2019 del 31/1/2019, depositata in Segreteria il 27/6/2019, è stato respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate di Macerata.
Si legge in motivazione:
che la cartella di pagamento oggetto del presente processo consegue ad un accertamento automatizzato ex art. 36 ter D.P.R. 29/9/1973 n. 600;
2 che la cartella era stata regolarmente notificata al contribuente ai sensi degli artt.
139 e 140 c.p.c.;
che la cartella era legittima sul piano formale per quel che concerne la firma, il contenuto, la delega, il calcolo degli interessi, etc.;
che, quanto alle ragioni di merito prospettate in forza delle quali il contribuente ha insistito per il riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione offerta a sostegno delle ragioni si è rivelata “inidonea” a dimostrare il rapporto di parentela fra il contribuente ed i soggetti “indicati” a carico nella dichiarazione dei redditi presentata con conseguente “non spettanza” della detrazioni conteggiate e che il contratto di locazione – il cui canone era stato dedotto quale spesa – non risultava intestato al contribuente con conseguente indeducibilità della spesa medesima ai sensi dell'art. 16 T.U.I.R. 1
2. Il contribuente ha proposto appello affidato a sei motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica siccome affidata ad agente 2 postale privato (Società_1 s.p.a. Società_2).
2.2 Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della cartella per essere stata emessa 3oltre i termini perentori.
2.3 Con il terzo motivo si contesta la legittimità della cartella per omessa motivazione, 4non potendo essa consistere nella mera dicitura “omesso versamento”.
2.4 Con il quarto motivo si contesta il merito della pretesa, osservando che i soggetti indicati nella dichiarazione dei redditi come “famigliari a carico” lo erano veramente dal momento che il padre del contribuente – il quale, pure, nella sua dichiarazione dei redditi li aveva indicati come soggetti a carico – in seguito aveva presentato una rettifica della dichiarazione già presentata, precisando che tali soggetti non erano (più) a suo
3 carico.
A tale riguardo, si ribadisce che non potevano esserci dubbi circa il rapporto di parentela esistente fra il contribuente ed i soggetti indicati a suo carico, essendo costoro suoi fratelli, come poteva cogliersi dalla dichiarazione dei redditi presentata anche da padre del contribuente e come poteva agevolmente verificare l'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 6 – comma 4^ - del c.d. statuto del contribuente.
Infine, si evidenzia nell'atto di gravame che il documento prodotto ritenuto non soddisfacente da un punto di vista dell'efficacia probatoria, pur non indicando il grado di parentela, attesta comunque che si si tratta di famigliari.
Da ultimo, quanto alle dedotte spese correlate al canone di locazione, poiché siffatte spese sono state sostenute dal contribuente, ragioni di “prevalenza della sostanza sulla forma” impongono che l'appellante possa essere individuato come soggetto legittimato alla deduzione delle stesse in armonia con il principio di cui all'art. 53 Cost.
2.5 Con il quinto motivo si contesta la legittimità della cartella impugnata per quel che 5concerne il calcolo degli interessi pretesi.
2.6 Con sesto motivo si contesta la legittimità del firmatario della cartella, trattandosi di 6soggetto non validamente delegato all'esercizio del potere di firma dell'atto de quo.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria così controdeducendo:
con riferimento all'anno d'imposta 2011 oggetto del presente processo i soggetti indicati come “famigliari a carico” nella misura del 100% nella dichiarazione dei 7redditi presentata dal contribuente risultavano già indicati a carico in pari misura nella dichiarazione dei redditi presentata da Nominativo_1 : “In pratica, per gli stessi nominativi, due diversi soggetti (parte ricorrente e il sig.
4 Nominativo_1 , padre del Ricorrente) avevano usufruito due 8volte della stessa detrazione.”;
con riferimento all'anno d'imposta 2011, oggetto della cartella impugnata, il contribuente non risultava parte di alcun contratto di locazione sicché nessuna deduzione del costo inerente al canone poteva essere dedotta;
la procedura notificatoria dell'atto era legittima: “In primo luogo non è dato comprendere a quale illeggibilità della relata controparte faccia riferimento posto che la cartella esattoriale è stata correttamente notificata in data 19/10/2015, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni di primo grado.
Dell'avvenuto deposito inoltre è stata data comunicazione al destinatario con raccomandata n. 72102894624-7 del 19/10/2015. A tal proposito, dunque,
l'Ufficio ha dato prova della correttezza dell'iter notificatorio dell'atto impugnato.
In secondo luogo, inammissibile, oltre che infondata, è l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica poiché avvenuta per mezzo del servizio di
Società_1 S.p.a. Tale eccezione, rappresenta un nuovo motivo in quanto non era stata sollevata nel ricorso introduttivo, né è stata oggetto di integrazione dei
5 motivi ai sensi dell'art.24 del D.lgs 546/92. Nel caso in esame, infatti l'Ufficio aveva depositato documentazione inerente alla notifica della cartella di pagamento sin dalla sua costituzione in giudizio avvenuta il 03/05/2016. Sin da quella data il Contribuente poteva, pertanto, prendere visione della documentazione offerta ed eventualmente integrare tempestivamente i motivi di ricorso ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 546/1992, cosa che nei fatti non è accaduta.”;
l'Amministrazione non è decaduta dall'esercizio del suo potere di accertamento:
“Al riguardo si evidenzia che il termine per l'esercizio del controllo formale ex art.36 ter D.P.R. n.600/73 è un termine ordinatorio e non perentorio, l'unico termine che prevede una decadenza per l'amministrazione è quello stabilito per la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73, comma 1, lett. B) ovvero:
“il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto al ruolo
o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il
31 dicembre: …”;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del citato DPR 600/73;”…”;
la cartella impugnata è legittima con riguardo al suo contenuto siccome conforme ai modelli ministeriali “La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del D.P.R.
602/73, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle
Finanze. La cartella in contestazione rispecchia fedelmente il modello previsto dal DM 321/99 in ossequio a quanto previsto appunto dal D.P.R. 602/73 citato.
Sulla lamentata carenza di motivazione, si evidenzia, anzitutto, che per la cartella di pagamento, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, non è
6 individuato uno specifico obbligo di motivazione, ma lo stesso è stato in ogni caso soddisfatto da quanto indicato alle pag.
2-3 della cartella in contestazione.
Infatti, vengono riportati sia la tipologia di controllo effettuato, che le modalità di controllo 36bis, la data di predisposizione della comunicazione 28/05/2014, sono inoltre evidenziati in cartella i riferimenti dell'Ufficio che ha emesso il ruolo a cui chiedere eventuali chiarimenti.”;
il calcolo degli interessi di mora è perfettamente ricostruibile e, dunque, conoscibile: “… Come noto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973:
“Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Tali interessi non vengono calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della medesima stessa. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte che i motivi d'appello introdotti, alla soglia dell'inammissibilità per genericità e per aspecificità, siano manifestamente infondati.
4.1 In primo luogo, si deve osservare come l'appellante indirizzi le sue critiche non alla motivazione della sentenza di primo grado, ma alla motivazione del provvedimento impugnato: si tratta di un'operazione non consentita nel giudizio di impugnazione il quale ha ad oggetto la sentenza di primo grado della quale devono essere denunciati errori, in fatto ovvero in diritto, e
7 non l'atto impugnato che, per contro, viene in rilievo solo nella misura il primo Giudice ne abbia fornito una riproduzione processuale errata.
Da ciò consegue che i motivi sub 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 vanno disattesi giacché si sostanziano in censure rivolte alla cartella di pagamento.
In ogni caso – ed in aggiunta a quanto già argomentato dal primo Giudice – si deve osservare in questa sede di gravame:
che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta
l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della 9causale, tramite apposito numero di codice.”;
che la notifica effettuata a mezzo di agente postale privato non è inesistente, ma nulla e tale nullità è sanata qualora la notifica abbia raggiunto il suo scopo;
in questo senso: “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del
2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o
8 anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a 10disconoscimento.”;
che la Suprema Corte ha ricordato che quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, neppure per quel che concerne il calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella 11“deriva” dall'atto o dalla dichiarazione cui essa afferisce.
4.2 I motivi sub 2.3 e 2.4 sono infondati.
Ed invero, in aggiunta alla motivazione di cui alla sentenza impugnata, conformemente a quanto sostenuto dall'Ufficio e non contestato (art. 115 c.p.c.) si deve rilevare:
a. che la dichiarazione di avere famigliari a carico non valida poiché gli stessi famigliari erano stati indicati a carico anche dal padre dell'appellante il quale – stranamente – ha proceduto a rettificare la dichiarazione già presentata dopo che il contribuente ricevette la notifica dalla cartella di pagamento oggetto del presente processo e dopo che aveva fruito del credito d'imposta;
b. che l'appellante, siccome non titolare del contratto di locazione, non poteva dedurre il costo rappresentato dal canone per espressa previsione normativa della cui legittimità neppure lo stesso appellante dubita, essendosi limitato a richiedere a questa Corte una interpretazione praeter legem del disposto di cui all'art. 16 T.U.I.R. il quale letteralmente prevede che “Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati
9 o rinnovati ai sensi della L 9/12/1998 n. 431 spetta una detrazione complessivamente pari a …”.
In conclusione, l'impugnazione va respinta e l'appellante deve essere condannato alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate di Macerata – che le ha richieste – e che vanno così calcolate € 300,00 per la fase studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase della discussione ed € 250,00 per la fase 12cautelare per così complessivi € 1.200,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 31/12/1992 n. 546 in € 1.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 3 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Massimo Boretti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle pagine 2 – 12 è riportato un riassunto del ricorso introduttivo e della sentenza. 2 Cfr. pagg. 14 – 15 dell'atto di impugnazione. 3 Cfr. pag. 15 dell'atto di impugnazione. 4 Cfr. pag. 16 dell'atto di impugnazione. 5 Cfr. diffusamente, pagg. 19 – 20 dell'atto di impugnazione. 6 Cf. diffusamente, pagg. 20 – 21 dell'atto di gravame. 7 CF_1 Nominativo_2, CF_2 Nominativo_3, CF_3Nominativo_3 CF_4Nominativo_3 e . 8 “In merito, si osserva che il padre del contribuente ha di fatto beneficiato delle detrazioni per familiari a carico in sede di mod.730/2012, per il periodo d'imposta 2011, presentato in data 9/7/2012 con prot.n. 08322942715 – 0001645(ALL. 1). Da tale modello, infatti, si evince che il sig. Nominativo_1
ha ricevuto un rimborso Irpef pari ad € 1.200,00, pari, cioè, all'importo delle detrazioni per familiari a carico indicate al rigo 23 del quadro 730-3/2012. A nulla rileva, pertanto, la semplice presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore, invero il sig. Nominativo_1, oltre a presentare la suddetta dichiarazione, avrebbe dovuto riversare le imposte che gli erano state rimborsate a seguito dell'indicazione dei figli a carico nella dichiarazione mod.730/2012, per il periodo d'imposta 2011, cosa che nei fatti non è accaduta, come si può rilevare chiaramente dal riepilogo dei versamenti effettuati dallo stesso negli anni 2015 e 2016 (ALL. 2 e 3).”. Inoltre: “A tale proposito, preme alla scrivente stigmatizzare il comportamento del contribuente che, successivamente alla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 19/10/2015, fa presentare al padre, in data 28/12/15, una dichiarazione integrativa a sfavore (dichiarazione che, ovviamente, va ad incidere su una posizione non oggetto di controllo) allo scopo artatamente preordinato di fare apparire che le stesse siano state godute da un solo soggetto (il Ricorrente), quando in realtà così non è!!”. Risulta evidente, quindi, che due contribuenti (nel caso di specie, il ricorrente ed il padre) non possano fruire della detrazione familiari a carico entrambi nella misura del 100% e che, pertanto, legittimo è il recupero effettuato dall'Ufficio. 9 Cass. sez. V ordinanza 15/7/2024 n. 19327. 10 Cass. sez. V ordinanza 3/12/2024 n. 30901. 11 Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 12 La liquidazione richiesta per la fase istruttoria non spetta, non essendosi svolta in questo grado di giudizio alcuna attività istruttoria.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 3/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente
BASCUCCI SANTE, RE
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 3/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 164/2020 depositato il 24/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Via Pannelli 1 62019
Macerata MC
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 1 e pubblicata il 27/6/2019.
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150006380744000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 283/1/2019 del 31/1/2019, depositata in Segreteria il 27/6/2019, è stato respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate di Macerata.
Si legge in motivazione:
che la cartella di pagamento oggetto del presente processo consegue ad un accertamento automatizzato ex art. 36 ter D.P.R. 29/9/1973 n. 600;
2 che la cartella era stata regolarmente notificata al contribuente ai sensi degli artt.
139 e 140 c.p.c.;
che la cartella era legittima sul piano formale per quel che concerne la firma, il contenuto, la delega, il calcolo degli interessi, etc.;
che, quanto alle ragioni di merito prospettate in forza delle quali il contribuente ha insistito per il riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione offerta a sostegno delle ragioni si è rivelata “inidonea” a dimostrare il rapporto di parentela fra il contribuente ed i soggetti “indicati” a carico nella dichiarazione dei redditi presentata con conseguente “non spettanza” della detrazioni conteggiate e che il contratto di locazione – il cui canone era stato dedotto quale spesa – non risultava intestato al contribuente con conseguente indeducibilità della spesa medesima ai sensi dell'art. 16 T.U.I.R. 1
2. Il contribuente ha proposto appello affidato a sei motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica siccome affidata ad agente 2 postale privato (Società_1 s.p.a. Società_2).
2.2 Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della cartella per essere stata emessa 3oltre i termini perentori.
2.3 Con il terzo motivo si contesta la legittimità della cartella per omessa motivazione, 4non potendo essa consistere nella mera dicitura “omesso versamento”.
2.4 Con il quarto motivo si contesta il merito della pretesa, osservando che i soggetti indicati nella dichiarazione dei redditi come “famigliari a carico” lo erano veramente dal momento che il padre del contribuente – il quale, pure, nella sua dichiarazione dei redditi li aveva indicati come soggetti a carico – in seguito aveva presentato una rettifica della dichiarazione già presentata, precisando che tali soggetti non erano (più) a suo
3 carico.
A tale riguardo, si ribadisce che non potevano esserci dubbi circa il rapporto di parentela esistente fra il contribuente ed i soggetti indicati a suo carico, essendo costoro suoi fratelli, come poteva cogliersi dalla dichiarazione dei redditi presentata anche da padre del contribuente e come poteva agevolmente verificare l'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 6 – comma 4^ - del c.d. statuto del contribuente.
Infine, si evidenzia nell'atto di gravame che il documento prodotto ritenuto non soddisfacente da un punto di vista dell'efficacia probatoria, pur non indicando il grado di parentela, attesta comunque che si si tratta di famigliari.
Da ultimo, quanto alle dedotte spese correlate al canone di locazione, poiché siffatte spese sono state sostenute dal contribuente, ragioni di “prevalenza della sostanza sulla forma” impongono che l'appellante possa essere individuato come soggetto legittimato alla deduzione delle stesse in armonia con il principio di cui all'art. 53 Cost.
2.5 Con il quinto motivo si contesta la legittimità della cartella impugnata per quel che 5concerne il calcolo degli interessi pretesi.
2.6 Con sesto motivo si contesta la legittimità del firmatario della cartella, trattandosi di 6soggetto non validamente delegato all'esercizio del potere di firma dell'atto de quo.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria così controdeducendo:
con riferimento all'anno d'imposta 2011 oggetto del presente processo i soggetti indicati come “famigliari a carico” nella misura del 100% nella dichiarazione dei 7redditi presentata dal contribuente risultavano già indicati a carico in pari misura nella dichiarazione dei redditi presentata da Nominativo_1 : “In pratica, per gli stessi nominativi, due diversi soggetti (parte ricorrente e il sig.
4 Nominativo_1 , padre del Ricorrente) avevano usufruito due 8volte della stessa detrazione.”;
con riferimento all'anno d'imposta 2011, oggetto della cartella impugnata, il contribuente non risultava parte di alcun contratto di locazione sicché nessuna deduzione del costo inerente al canone poteva essere dedotta;
la procedura notificatoria dell'atto era legittima: “In primo luogo non è dato comprendere a quale illeggibilità della relata controparte faccia riferimento posto che la cartella esattoriale è stata correttamente notificata in data 19/10/2015, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni di primo grado.
Dell'avvenuto deposito inoltre è stata data comunicazione al destinatario con raccomandata n. 72102894624-7 del 19/10/2015. A tal proposito, dunque,
l'Ufficio ha dato prova della correttezza dell'iter notificatorio dell'atto impugnato.
In secondo luogo, inammissibile, oltre che infondata, è l'eccezione relativa all'inesistenza della notifica poiché avvenuta per mezzo del servizio di
Società_1 S.p.a. Tale eccezione, rappresenta un nuovo motivo in quanto non era stata sollevata nel ricorso introduttivo, né è stata oggetto di integrazione dei
5 motivi ai sensi dell'art.24 del D.lgs 546/92. Nel caso in esame, infatti l'Ufficio aveva depositato documentazione inerente alla notifica della cartella di pagamento sin dalla sua costituzione in giudizio avvenuta il 03/05/2016. Sin da quella data il Contribuente poteva, pertanto, prendere visione della documentazione offerta ed eventualmente integrare tempestivamente i motivi di ricorso ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 546/1992, cosa che nei fatti non è accaduta.”;
l'Amministrazione non è decaduta dall'esercizio del suo potere di accertamento:
“Al riguardo si evidenzia che il termine per l'esercizio del controllo formale ex art.36 ter D.P.R. n.600/73 è un termine ordinatorio e non perentorio, l'unico termine che prevede una decadenza per l'amministrazione è quello stabilito per la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73, comma 1, lett. B) ovvero:
“il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto al ruolo
o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il
31 dicembre: …”;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del citato DPR 600/73;”…”;
la cartella impugnata è legittima con riguardo al suo contenuto siccome conforme ai modelli ministeriali “La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del D.P.R.
602/73, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle
Finanze. La cartella in contestazione rispecchia fedelmente il modello previsto dal DM 321/99 in ossequio a quanto previsto appunto dal D.P.R. 602/73 citato.
Sulla lamentata carenza di motivazione, si evidenzia, anzitutto, che per la cartella di pagamento, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, non è
6 individuato uno specifico obbligo di motivazione, ma lo stesso è stato in ogni caso soddisfatto da quanto indicato alle pag.
2-3 della cartella in contestazione.
Infatti, vengono riportati sia la tipologia di controllo effettuato, che le modalità di controllo 36bis, la data di predisposizione della comunicazione 28/05/2014, sono inoltre evidenziati in cartella i riferimenti dell'Ufficio che ha emesso il ruolo a cui chiedere eventuali chiarimenti.”;
il calcolo degli interessi di mora è perfettamente ricostruibile e, dunque, conoscibile: “… Come noto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973:
“Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Tali interessi non vengono calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della medesima stessa. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte che i motivi d'appello introdotti, alla soglia dell'inammissibilità per genericità e per aspecificità, siano manifestamente infondati.
4.1 In primo luogo, si deve osservare come l'appellante indirizzi le sue critiche non alla motivazione della sentenza di primo grado, ma alla motivazione del provvedimento impugnato: si tratta di un'operazione non consentita nel giudizio di impugnazione il quale ha ad oggetto la sentenza di primo grado della quale devono essere denunciati errori, in fatto ovvero in diritto, e
7 non l'atto impugnato che, per contro, viene in rilievo solo nella misura il primo Giudice ne abbia fornito una riproduzione processuale errata.
Da ciò consegue che i motivi sub 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 vanno disattesi giacché si sostanziano in censure rivolte alla cartella di pagamento.
In ogni caso – ed in aggiunta a quanto già argomentato dal primo Giudice – si deve osservare in questa sede di gravame:
che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta
l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della 9causale, tramite apposito numero di codice.”;
che la notifica effettuata a mezzo di agente postale privato non è inesistente, ma nulla e tale nullità è sanata qualora la notifica abbia raggiunto il suo scopo;
in questo senso: “La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del
2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o
8 anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a 10disconoscimento.”;
che la Suprema Corte ha ricordato che quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, neppure per quel che concerne il calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella 11“deriva” dall'atto o dalla dichiarazione cui essa afferisce.
4.2 I motivi sub 2.3 e 2.4 sono infondati.
Ed invero, in aggiunta alla motivazione di cui alla sentenza impugnata, conformemente a quanto sostenuto dall'Ufficio e non contestato (art. 115 c.p.c.) si deve rilevare:
a. che la dichiarazione di avere famigliari a carico non valida poiché gli stessi famigliari erano stati indicati a carico anche dal padre dell'appellante il quale – stranamente – ha proceduto a rettificare la dichiarazione già presentata dopo che il contribuente ricevette la notifica dalla cartella di pagamento oggetto del presente processo e dopo che aveva fruito del credito d'imposta;
b. che l'appellante, siccome non titolare del contratto di locazione, non poteva dedurre il costo rappresentato dal canone per espressa previsione normativa della cui legittimità neppure lo stesso appellante dubita, essendosi limitato a richiedere a questa Corte una interpretazione praeter legem del disposto di cui all'art. 16 T.U.I.R. il quale letteralmente prevede che “Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati
9 o rinnovati ai sensi della L 9/12/1998 n. 431 spetta una detrazione complessivamente pari a …”.
In conclusione, l'impugnazione va respinta e l'appellante deve essere condannato alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate di Macerata – che le ha richieste – e che vanno così calcolate € 300,00 per la fase studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase della discussione ed € 250,00 per la fase 12cautelare per così complessivi € 1.200,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 31/12/1992 n. 546 in € 1.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 3 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Massimo Boretti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle pagine 2 – 12 è riportato un riassunto del ricorso introduttivo e della sentenza. 2 Cfr. pagg. 14 – 15 dell'atto di impugnazione. 3 Cfr. pag. 15 dell'atto di impugnazione. 4 Cfr. pag. 16 dell'atto di impugnazione. 5 Cfr. diffusamente, pagg. 19 – 20 dell'atto di impugnazione. 6 Cf. diffusamente, pagg. 20 – 21 dell'atto di gravame. 7 CF_1 Nominativo_2, CF_2 Nominativo_3, CF_3Nominativo_3 CF_4Nominativo_3 e . 8 “In merito, si osserva che il padre del contribuente ha di fatto beneficiato delle detrazioni per familiari a carico in sede di mod.730/2012, per il periodo d'imposta 2011, presentato in data 9/7/2012 con prot.n. 08322942715 – 0001645(ALL. 1). Da tale modello, infatti, si evince che il sig. Nominativo_1
ha ricevuto un rimborso Irpef pari ad € 1.200,00, pari, cioè, all'importo delle detrazioni per familiari a carico indicate al rigo 23 del quadro 730-3/2012. A nulla rileva, pertanto, la semplice presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore, invero il sig. Nominativo_1, oltre a presentare la suddetta dichiarazione, avrebbe dovuto riversare le imposte che gli erano state rimborsate a seguito dell'indicazione dei figli a carico nella dichiarazione mod.730/2012, per il periodo d'imposta 2011, cosa che nei fatti non è accaduta, come si può rilevare chiaramente dal riepilogo dei versamenti effettuati dallo stesso negli anni 2015 e 2016 (ALL. 2 e 3).”. Inoltre: “A tale proposito, preme alla scrivente stigmatizzare il comportamento del contribuente che, successivamente alla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 19/10/2015, fa presentare al padre, in data 28/12/15, una dichiarazione integrativa a sfavore (dichiarazione che, ovviamente, va ad incidere su una posizione non oggetto di controllo) allo scopo artatamente preordinato di fare apparire che le stesse siano state godute da un solo soggetto (il Ricorrente), quando in realtà così non è!!”. Risulta evidente, quindi, che due contribuenti (nel caso di specie, il ricorrente ed il padre) non possano fruire della detrazione familiari a carico entrambi nella misura del 100% e che, pertanto, legittimo è il recupero effettuato dall'Ufficio. 9 Cass. sez. V ordinanza 15/7/2024 n. 19327. 10 Cass. sez. V ordinanza 3/12/2024 n. 30901. 11 Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 12 La liquidazione richiesta per la fase istruttoria non spetta, non essendosi svolta in questo grado di giudizio alcuna attività istruttoria.