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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. AR PP Di AR Presidente
2) dott. ER EC Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 927 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
SI MA
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - All'udienza del 2/10/2025 il procuratore dell'appellante concludeva come da propri atti difensivi.
FATTO Con la sentenza n. 633/2023 del 1°.06.2023 il Tribunale di Termini Imerese ha respinto l'opposizione proposta dal avverso il D.I. Parte_1
n.217/2019 con cui il medesimo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di € 9.786,63 a titolo di “emolumenti e Controparte_1 indennità dovute in seguito della cessazione del rapporto di lavoro”; osservava il Tribunale che il credito ingiunto, comprovato dalla determinazione n. 493 del 9.07.2018, non era stato contestato dal il quale si era limitato ad eccepirne la compensazione Pt_1 con un proprio maggior credito risarcitorio del quale aveva altresì chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento per la parte eccedente;
evidenziava poi il Tribunale che tale controcredito trovava fonte nel danno prodotto da asserite condotte illecite 1 poste in essere dal dipendente (appropriazione indebita di carburante di pertinenza del Comune), a causa delle quali costui era stato licenziato;
sicché, dal momento che il giudizio di impugnazione di tale licenziamento era ancora in corso, la sua legittimità ed il correlato credito risarcitorio non erano ancora definitivamente accertati, non potendo, conseguentemente, operare la chiesta compensazione né essere accolta la domanda riconvenzionale. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1 chiedendone la riforma.
benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 2/10/2025, sulle conclusioni dell'appellante, il quale ha dedotto e documentato l'intervenuto giudicato in merito alla legittimità del licenziamento irrogato al , la causa è stata decisa come da dispositivo in CP_1 calce. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante censura la sentenza appellata per i seguenti motivi: 1) il Tribunale aveva, anzitutto, omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito per indennità sostitutiva delle ferie, relativamente a quelle maturate anteriormente al 2013; aveva, inoltre, erroneamente qualificato come atto di riconoscimento di debito l'attestazione contenuta nelle Determine Dirigenziali n. 7414 del 03.07.2018 e n. 493 del 09.07.2018 aventi ad oggetto, la prima, soltanto la ricognizione dei giorni di ferie non goduti dal , senza alcun CP_1 riconoscimento del credito ex adverso rivendicato e, la seconda, mere
“ipotesi di lavoro” di quantificazione dei crediti rivendicati - ove ne fossero stati accertati i presupposti giuridici – elaborate al solo scopo di operarne la compensazione con il controcredito vantato dal nei confronti Pt_1 del dipendente;
2) Aveva, ancora, errato il Tribunale nel ritenere giudizialmente non contestato il credito ingiunto, avendo, al contrario, l'amministrazione tempestivamente eccepito sia la prescrizione che il difetto dei presupposti costitutivi delle pretese azionate dal;
segnatamente, quanto alle CP_1 ferie, aveva eccepito (e torna qui ad eccepire) il divieto di monetizzazione delle stesse e, quanto allo straordinario, il difetto di alcuna autorizzazione a svolgere le prestazioni aggiuntive;
contesta, ancora, per i motivi già spiegati nel ricorso in opposizione (oltre che nel primo motivo di appello)
– ed obliterati dal primo giudice - che nelle determine dirigenziali n. 7414
2 del 3.07.2018 e n. 493 del 9.07.2018 potesse essere ravvisato un riconoscimento del debito, anche in considerazione della indeterminatezza delle somme ivi indicate, per approssimazione, in una forbice contenuta tra due diversi importi;
eccepisce, inoltre, che nella domanda in monitorio non fosse compresa quella di pagamento dei compensi per lavoro straordinario, non sussumibile nella generica locuzione “emolumenti e indennità dovute in seguito della cessazione del rapporto di lavoro”; 3) Infine, lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale, basato unicamente sulla non definitività dell'accertamento giudiziale relativo all'impugnativa del licenziamento ed alla correlata sussistenza di un danno risarcibile in favore del (in tesi cagionato dalle condotte illecite Pt_1 contestate in sede disciplinare al ); sostiene che, invece, in assenza CP_1 di una pregiudizialità logico-giuridica con quel diverso contenzioso, il Tribunale avrebbe dovuto accertare autonomamente i fatti esposti (analiticamente narrati in ricorso) e la sussistenza del lamentato danno, assumendo, quale prova atipica degli stessi, gli accertamenti compiuti dal Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza n. 2831/2019 di rigetto dell'impugnazione del licenziamento;
motivo, questo, che l'ente ha integrato all'udienza del 2.10.2025, deducendo e documentando l'intervenuto giudicato in merito alla legittimità del licenziamento intimato al . CP_1
L'appello è fondato. Va anzitutto dato atto – in ciò dovendosi accogliere il secondo motivo di appello – che l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il credito azionato in monitorio non sarebbe stato contestato dal risulta Pt_1 certamente smentita dalla piana lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in cui, lungi dal limitarsi ad eccepirne il fatto estintivo della prescrizione, il aveva, invece, ampiamente contestato la sussistenza dei Parte_1 presupposti costitutivi dei diritti di credito azionati dal : CP_1
- quanto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, aveva invocato, in diritto, il principio di divieto di monetizzazione delle ferie;
aveva contestato, in fatto, la sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito la liquidazione di siffatta indennità ed aveva eccepito, in ogni caso, l'erroneità della quantificazione delle ferie non godute dal , effettuata con la CP_1 determina del 3.07.2018, in quanto successivamente emendata da due determine del 10.09.2019, che, tenendo conto della data di effettiva
3 cessazione del rapporto di lavoro, ne avevano ridotto il numero da 65 a 44 giorni (v. pagg. 20, 21 e 22 del ricorso di primo grado);
- quanto ai compensi per lavoro straordinario, aveva eccepito l'insussistenza di qualsivoglia autorizzazione preventiva a svolgere tale prestazione aggiuntiva (la cui sussistenza non era stata, infatti, neppure ammessa nelle determine citate da controparte), il che bastava ad integrare motivo ostativo alla loro liquidazione. Il primo motivo di appello merita parziale accoglimento. Esso coglie nel segno quanto all'impossibilità di attribuire alle Determine Dirigenziali n. 7414 del 03.07.2018 e n. 493 del 09.07.2018 l'efficacia di atti di riconoscimento del debito, tali da giustificare l'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c.. Infatti, con riguardo alla determina n. 7414 del 3.07.2018, va evidenziato che si tratta di un calcolo contenente diverse “ipotesi” (tra loro alternative) di quantificazione delle spettanze residue dei dipendenti e Per_1 CP_1
(entrambi licenziati in relazione alla medesima vicenda), effettuato dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente (dunque da soggetto privo del potere di rappresentare all'esterno la volontà dell'ente) e dallo stesso comunicato al dirigente del relativo settore;
esso tiene conto, da un lato, dei giorni di ferie non goduti e, dall'altro, in via alternativa, di ore di lavoro straordinario o di riposi compensativi rispetto, senza tuttavia aver verificato l'espletamento delle procedure prodromiche allo svolgimento del lavoro straordinario. Se, dunque, rispetto allo straordinario, difetta a monte il riconoscimento dei presupposti necessari all'insorgenza del diritto ai relativi compensi, non potendo conseguentemente individuarsi nel citato conteggio alcuna volontà ricognitiva del debito, altrettanto, seppur per diverse ragioni, è a dirsi quanto al calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie;
il predetto calcolo risulta, infatti, emendato da un provvedimento successivo (nota n. 9745 del 10.09.2019, in atti) in relazione alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro per effetto del licenziamento, di cui l'ente non aveva tenuto conto nel precedente calcolo. Il difetto di una volontà ammissiva del debito va poi radicalmente esclusa avuto riguardo al contenuto della determina n. 493 del 9.07.2018 (ed alla successiva n. 559/2019 del 10.09.2019, conseguente alla contestuale rettifica dei giorni di ferie non goduti), atteso che i conteggi in essa contenuti sono stati all'evidenza elaborati al solo scopo di operare contestualmente la ritenuta cautelare per compensazione con l'opposto credito risarcitorio vantato dal
4 va, infatti, prestata condivisa adesione al principio, affermato dalla Pt_1
Suprema Corte, secondo cui “Non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché, in tal caso, il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere”. (Cass. n. 3303 del 11/02/2020) In assenza di atti qualificabili come ricognizione di debito, il riparto dell'onere della prova della sussistenza di siffatti crediti (per ferie e permessi non goduti e per lavoro straordinario) segue, dunque, le regole ordinarie di cui all'art. 2697 c.c.. Ne consegue che, quanto ai compensi per lavoro straordinario, l'assoluta mancanza di alcuna deduzione e prova, da parte ricorrente, dei suoi fatti costitutivi (effettiva prestazione di lavoro eccedente quello normale, sussistenza delle autorizzazioni da parte datoriale) impone il rigetto della relativa domanda. Quanto al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute (dovendosene ritenere pacifico il mancato godimento quanto meno nella quantificazione effettuata con la nota n. 9745 del 10.09.2019, comunicata al legale del , CP_1 per un totale di 44 giorni dal 2008 alla data del licenziamento), si impone il richiamo alla normativa di settore, così come interpretata ed applicata dalla più recente giurisprudenza di legittimità e comunitaria. Con riferimento al settore di appartenenza dell'appellato, le fonti legali applicabili devono essere individuate nelle seguenti:
- art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE – “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”;
- art. 10 comma 2° D. Lgs. n.66/2003 - “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”;
- art. 5 comma 8° del D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 - “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
5 fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”. Quest'ultima disposizione ha, pertanto, soppiantato le difformi previsioni contenute nel CCNL di settore e nella legislazione nazionale previgente. Come già affermato da questa Corte in diversi precedenti analoghi (v. sent. n. 804, 809, 830 del 2021; n. 531/2023), alle cui motivazioni si rinvia, dovendosi dare ad esse continuità, la portata imperativa della disposizione in commento non può evitare di confrontarsi e conformarsi all'esegesi che la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione 6/11/2018 e, da ultimo anche CGUE del 18.01.2024 nella causa C-218/2022) ha elaborato nell'ottica del necessario coordinamento con la fonte sovraordinata dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE pervenendo alla formulazione della seguente regola interpretativa: “L'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. (…) l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C 131/04 e C 257/04, EU:C:2006:177, Persona_2 punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di
6 cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.” Con tali principi concorda l'insegnamento espresso in termini dalla Corte di Cassazione (ord. n.13613 del 2/7/2020; ord. n. 3476 del 12/02/2020). Invero già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, facendo salva la legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, l'aveva interpretato nel senso di subordinarne l'operatività a circostanze che assicurino comunque, in concreto, la fruibilità delle ferie, rilevando quanto segue: "Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole….La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non
7 pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . La garanzia di Per_3 un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella Europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri). Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione" (sentenza n.95 del 2016). Tali consolidati principi, in quanto attuazione di un diritto inderogabile, sono, dunque destinati a prevalere su ogni contraria disposizione contrattuale e dettano, sotto altro aspetto, i criteri ermeneutici di applicazione del diritto positivo. Ritiene, allora, questo Collegio che l'omessa allegazione (e prova) da parte del di essersi concretamente ed adeguatamente attivato al fine di mettere il Pt_1 proprio dipendente nelle condizioni di fruire delle ferie o, specularmente, di rinunciarvi consapevolmente, impone di riconoscere allo stesso il diritto a percepire l'equivalente monetario delle ferie non godute, pacificamente pari a 44 giorni, come da determina n. 9745 del 10.09.2019. Venendo alla quantificazione di siffatta indennità, va dunque esaminata l'eccezione di parziale prescrizione, già sollevata dal nel Parte_1
8 giudizio di primo grado, non esaminata dal primo giudice e qui riproposta con il primo motivo di gravame. Ritiene il Collegio che meriti, sul punto, adesione il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (Cass. n. 3021 del 10/02/2020; n. 1757 del 29.01.2016; Cass. n. 20836 dell'11.09.2013). Il termine ordinario di prescrizione decorre, poi, dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 17643 del 20.06.2023): è, infatti, solo in tale momento che il diritto alla fruizione delle ferie non può più essere esercitato e che, dunque, in presenza delle sopra ripetute condizioni, può essere sostituito da una compensazione in forma pecuniaria. Il diverso periodo di “scadenza” (annuale) per la fruizione delle ferie indicato dal Comune a valere anche quale dies a quo del relativo termine di prescrizione, si riferisce, infatti, alla diversa situazione in cui il datore di lavoro abbia assolto ai già citati obblighi informativi, invitando il dipendente a godere delle ferie - se necessario formalmente – avvisandolo nel contempo della possibilità di perderle, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo che esse sono dirette ad assicurare;
solo in tal caso, infatti, in caso di mancata fruizione, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (cfr. Cass. n. 17643/2023 cit., in motivazione); poiché, nella fattispecie, tale condizione non si è verificata, nessun effetto estintivo si è prodotto e, di conseguenza, nessuna scadenza è maturata, con conseguente slittamento del termine iniziale della prescrizione alla data di cessazione del rapporto (27.04.2018). Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso di primo grado (13.09.2019), il diritto de quo non era ancora prescritto. Deve, conseguentemente, ritenersi che avrebbe Controparte_1 legittimamente vantato un credito, nei confronti del Comune di Parte_1 pari alla ridetta indennità sostitutiva delle ferie non godute che, in difetto di ulteriori contestazioni, può essere indicata nell'importo di € 2.556,03, quantificazione effettuata dal Comune stesso con la nota n. 559 del 10.09.2019, in atti.
9 Tale credito risulta tuttavia estinto per compensazione con gli opposti maggiori crediti vantati dal per il cui pagamento – limitatamente Pt_1 all'eventuale differenza - l'ente ha altresì avanzato domanda riconvenzionale. A tal proposito deve darsi atto dell'intervenuta definitività dell'accertamento della sussistenza delle condotte illecite per le quali il appellante ha irrogato Pt_1 al la sanzione del licenziamento disciplinare, questione su cui si è formato il CP_1 giudicato, avendo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11950/2025 del 7.05.2025 (in atti), dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 462/2024 di questa Corte che, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento proposta dal ravvisandone la giusta causa CP_1 nella sussistenza dei fatti contestati;
da questi è scaturito il danno che giustifica, ex art. 2043 c.c., il credito risarcitorio oggi opposto in compensazione dal Pt_1
A tal proposito giova ricordare che, in quel giudizio, la Corte di Appello ha accertato che il aveva “effettuato per circa due anni rifornimenti di carburante CP_1 abnormi, della cui correttezza non” aveva “fornito alcuna prova neanche in merito alle eventuali esigenze di servizio e che la condotta” risultava “ulteriormente aggravata” dai prelievi effettuati anche nei periodi in cui “il Ford Transit abbinato alla carta carburante … era guasto”; che, inoltre, la “Fuel Card in questione” era stata “ugualmente utilizzata” nei periodi in cui il “non era in servizio”; che sulla carta “abbinata al Ford Transit tg CP_1
CG998FL” erano state “effettuate negli ultimi otto mesi del 2015 complessivamente 13 operazioni, meno di due al mese, per una spesa complessiva di € 576,77 con una media mensile di
€ 70,97; nel 2016 sulla stessa carta” erano state “fatte 72 operazioni, in media 6 al mese, e la spesa complessivamente” ammontava “ad € 3.346,75 (maggiore della spese complessiva dell'intero parco auto assegnato all' nel 2014). Infine, dal primo gennaio 2017 e fino al 5 settembre 2017, data di ritiro della carta carburante” erano state “compiute complessivamente 125 operazioni sulla suddetta carta con una spesa complessiva di € 6.769,43 (più del doppio della spesa, già anomala, dell'intero 2016)” ancor più aggravata dal fatto che da maggio a settembre 2017 “il Ford Transit era guasto”. (v. sent. n. 462/2024 cit.). Ebbene, in ordine al danno subito per effetto di tali indebiti prelievi, ritiene la Corte che possano essere ritenuti attendibili i calcoli effettuati (peraltro in difetto) dal Comune con nota n. 7575 del 6.07.2018, a firma del responsabile dell'Area B
che giungono alla sua quantificazione in € 9.786,63, importo correttamente Pt_2 ottenuto moltiplicando il costo medio del carburante per il numero dei litri di carburante acquistati dal nel periodo dal 18.03.2015 al 31.05.2018, al netto CP_1 di quelli verosimilmente utilizzati per ragioni di ufficio, individuati sulla base dei consumi medi dei periodi precedenti.
10 Deve, ancora, opporsi in compensazione l'importo delle spese liquidate in favore del dal Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza n. 2831/2019 Pt_1 del 18.02.2019, emessa all'esito della fase sommaria del giudizio di impugnazione del licenziamento, non corrisposte dal e quantificabili in complessivi € CP_1
3.793,71, al lordo degli oneri di legge. Ne consegue che, in riforma della sentenza gravata, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 217/2019, va condannato a pagare al Controparte_1 [...] la somma di € 11.024,31, oltre interessi legali da oggi al soddisfo, Parte_1 pari alla differenza tra quanto a lui spettante a titolo di indennità sostitutiva delle ferie (€ 2.556,03) e quanto da lui dovuto, per le superiori causali, al stesso Pt_1
(€ 9.786,63 + € 3.793,71). Va, inoltre, dato atto che il appellante ha documentato (v. determina Pt_1
n. 844 del 18.11.2022 di liquidazione della spesa, in atti) l'avvenuto pagamento degli importi che lo stesso era stato condannato a pagare in favore del in virtù CP_1 della sentenza di primo grado;
importi che, pertanto, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali, il deve restituire al nella misura di € CP_1 Pt_1
9.454,26, evidenziata nella menzionata determina;
anche su tale importo decorrono gli interessi legali da oggi al soddisfo. La circostanza che il controcredito del sia divenuto certo, liquido ed Pt_1 esigibile solo in corso di causa, a seguito della intervenuta definitività dell'accertamento in ordine alla legittimità del licenziamento e della fondatezza delle condotte dannose addebitate al , e la valutazione del contegno processuale di CP_1 quest'ultimo, che non ha inteso resistere al presente gravame, suggeriscono l'opportunità di compensare per un quarto le spese di lite del doppio grado, che vanno per il resto poste a carico dell'appellato e che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di qui Controparte_1 dichiarata, in riforma della sentenza n. 633/2023 resa il 1°.06.2023 dal Tribunale di Termini, revoca il decreto ingiuntivo n. 217/2019 e condanna a Controparte_1 corrispondere al per le causali di cui in motivazione, Parte_1
l'importo di € 11.024,31 oltre interessi legali da oggi al soddisfo. Condanna altresì a restituire al Controparte_1 Parte_1
l'importo netto di € 9.454,26 erogatogli in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante tre quarti delle spese del doppio grado che liquida in € 1.905,00 per il primo grado ed in € 1.500,00 per
11 questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, dichiarandole per il resto compensate. Palermo, 2/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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