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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5724 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 860/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 14.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 860/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2063/2019, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4549/2014, pendente
TRA
(P. Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., giusta procura del 25.09.2018 - rep. 90642 / fasc. 9417, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Nappi (C.F.: ) in C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E (C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F.: , C.F._3 Parte_2 C.F._4 [...]
, (C.F.: , (C.F.: Pt_3 C.F._5 Parte_4
), (C.F.: ) nella C.F._6 Parte_5 C.F._7
qualità di eredi di (deceduto in data 05.02.2017), rappresentati e Persona_1
difesi dall'avvocato Daniele Carmine Gallo (C.F.: ) in virtù di C.F._8
procura alle liti in calce alla comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F.: ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._9
costituzione e risposta in appello
APPELLATO
(C.F. ), in persona del rappresentante p.t. CP_4 P.IVA_3
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per l'appellante: “…in via pregiudiziale, dichiarare ai sensi dell'art. 37 c.p.c. il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- in via principale, in riforma dell'appellata sentenza … rigettare la chiamata in garanzia proposta dalla nei suoi confronti, con condanna al CP_4
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
in ogni caso, … rigettare la domanda proposta dai sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2
, , e eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
del sig. e quella di chiamata in causa formulata dal Persona_1 [...]
nei confronti della , con condanna di chi di ragione al Controparte_3 CP_4 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- sempre in via principale, in riforma dell'appellata sentenza n… così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 03-04/02/2020, dichiarare la inammissibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto di detta ordinanza e della parte corretta della sentenza e, in accoglimento quindi di tutte le domande avanzate in primo grado dalla rigettare Controparte_5
la chiamata in garanzia proposta dalla nei suoi confronti, con CP_4
condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- in ogni caso, sempre in riforma dell'appellata sentenza n… così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 03-04/02/2020, dichiarare la inammissibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto di detta ordinanza e della parte corretta della sentenza, e rigettare la domanda proposta dai sig.ri , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e eredi del sig. e quella di Parte_4 Parte_5 Persona_1
chiamata in causa formulata dal nei confronti della Controparte_3 [...]
con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del CP_4
doppio grado di giudizio.”; per gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, “ … conclude riportandosi alle Pt_3 Parte_4 Parte_5
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, nelle note di trattazione scritte depositate nonché alle note conclusionali, chiedendone l'integrale accoglimento. Nell'impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e scritto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, si chiede che la causa sia decisa.”; per l'appellato : “ …rigettare l'appello proposto dalla Controparte_3
… nella parte in cui viene chiesto, in riforma CP_5 Parte_1
dell'appellata sentenza, di rigettare la domanda di chiamata in causa formulata dal nei confronti della - rigettare l'appello …, Controparte_3 CP_4
nella parte in cui viene chiesto, in riforma dell'appellata sentenza, così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 03/04-
02.2020, di rigettare la domanda di chiamata in causa formulata dal CP_3 [...]
nei confronti della Ad ogni modo accogliere le Controparte_3 Controparte_4
conclusioni formulate nel primo grado di giudizio che di seguito si ripropongono: - in via principale, dichiarare infondata e comunque rigettare la domanda proposta dal Sig. contro l'Ente con l'atto di citazione notificato in data Persona_1
23.07.2014; - in via gradata, dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 comma 2 o comma 1 c.c., nella misura percentuale che riterrà più opportuna;
- in via subordinata, dichiarare in ogni caso il terzo chiamato in causa, CP_4
quale unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso con estromissione dal giudizio dell convenuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari CP_6
del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 23.07.2014 conveniva, innanzi al Persona_1
Tribunale di Torre Annunziata il , esponendo: “che il Controparte_3
giorno 28.06.2013 alle ore 12:30 circa in , il sig. Controparte_3 Persona_1
percorreva a piedi via Piscopia allorquando nel girare l'angolo ed immessosi in Via
I IC TT rovinava al suolo atteso che scivolava su dei rifiuti urbani posti sul bordo della strada;
2) che tale incidente si verificava in un tratto di strada ove i rifiuti urbani non erano visibili perché posti dietro l'angolo ed inoltre non vi era alcun cassonetto per la raccolta dei rifiuti né tantomeno vi era alcuna segnalazione di pericolo;
3) che a seguito della caduta, il sig. veniva soccorso Persona_1
da alcune persone presenti sul posto e trasportato con l'autoambulanza presso il
Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, ove i sanitari gli diagnosticavano la “frattura composta basi cervicale” guaribile in 30 gg;
4) seguivano cure mediche, terapie e riabilitazione, residuavano postumi;
5) che ai fini del risarcimento per le lesioni e postumi riportati dal e per tutto quanto ad essi inerente e Persona_1
consequenziale, il danno, sulla scorta del referto, delle certificazioni mediche e del certificato valutativo redatto dal dott. può essere quantificato Persona_2
nella somma complessiva di € 26.000,00 o comunque di quella somma maggiore o minore stabilita dal Giudice adito anche a seguito di CTU, che sin d'ora si chiede;
6) che a seguito della costituzione in mora inviata con Racc. A/r e ricevuta dal
Comune di il 23/01/2014, non si è avuto alcun risarcimento”. Controparte_3
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto Ente pubblico, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “- Dichiarare fondata in fatto e in diritto la domanda dell'istante e, per l'effetto, dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_3
persona del Sindaco p.t. nella produzione dell'incidente de quo per aver omesso ogni cautela ai fini di evitare la situazione di insidia o trabocchetto ancorché per omessa segnalazione di pericolo;
- Condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 26.000,00 quale risarcimento delle lesioni subite dal sig.
[...]
, per le causali di cui in premessa, o comunque di quella somma maggiore Per_1
o minore stabilita dal Giudice adito anche a seguito di CTU, che si chiede sin d'ora, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare lo stesso convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari e 12,5% ex art. 14 L.P. del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Si costituiva il che chiedeva disporsi la chiamata in causa Controparte_3
del terzo individuato come eventualmente responsabile dei danni lamentati dall'attore, cui era stato affidato “il servizio di igiene urbana” nel CP_4
territorio cittadino, rassegnando le conclusioni che seguono: “1) dichiarare inammissibile, improponibile, infondata e comunque rigettare la domanda proposta contro l'Ente con l'atto di citazione notificato in data 23/07/2014; 2) disporre la chiamata in causa e/o garanzia della …”. CP_4
Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269
c.p.c. e, chiamata in causa su autorizzazione del Giudice, si costituiva la CP_4
la quale, negando ogni responsabilità in ordine ai fatti in quanto non connessi
[...]
con il servizio affidato, deducendo di essere assicurata con la compagnia
[...] chiedeva al Tribunale adito di: “pregiudizialmente, Controparte_7
autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni sopra indicata, che copriva, alla data del sinistro, il rischio professionale della società CP_4
per essere tenuta, dalla stessa, indenne da qualsiasi, eventuale soccombenza;
[...]
preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità e nullità dell'atto di chiamata in causa e dell'atto di citazione per le ragioni articolate in premessa;
nel merito, rigettare la domanda di manleva spiegata dal , per assoluta carenza Controparte_3
dei presupposti ed, in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, assolutamente infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate. In via subordinata si chiede dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno ex art. 1227 c.c.”.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva la citata
[...]
(già che contestava le Controparte_5 Controparte_7
domande ex adverso proposte e chiedeva al Tribunale di provvedere nei seguenti termini: “- Preliminarmente, rigettare la chiamata in garanzia proposta dalla
[...]
nei confronti della Con vittoria di spese, CP_4 Controparte_5
diritti ed onorari di giudizio;
- In ogni caso rigettare la domanda attorea e quella di chiamata in causa formulata dal nei confronti della Controparte_3 [...]
con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_4
giudizio”.
Nel corso del giudizio, decedeva e i suoi eredi si costituivano Persona_1
mediante comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. facendo proprie tutte le deduzioni e conclusioni del dante causa.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, CTU medico legale.
All'udienza del 15.02.2019 il Tribunale riservava la causa a sentenza.
Con sentenza n. 2063 pubblicata il 24.09.2019, il Tribunale statuiva:
“a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_3
persona del p.t., la in persona del legale rapp.te p.t., e la CP_8 CP_4 in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, quali Controparte_9
responsabili del sinistro di cui è causa a pagare a , Controparte_1 Controparte_2
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
n.q. di eredi di a titolo del risarcimento del danno Parte_5 Persona_1
patito nel sinistro de quo, la somma di € 6.517,70 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna il , in persona del p.t., la Controparte_3 CP_8 CP_4
in persona del legale rapp.te p.t., e la in persona del
[...] Controparte_9
legale rapp.te p.t., in solido tra loro, a pagare a , Controparte_1 Controparte_2
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
n.q. di eredi di alla rifusione delle spese della CTU di Parte_5 Persona_1
euro 350,00 e di quelle del presente giudizio che si liquidano in complessive €
3.264,00 di cui € 264,00 per spese e € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA
e CPA ed rimborso forfettario 15% per spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Con istanza depositata il 30.10.2019 gli interventori chiedevano la correzione materiale della sentenza nei seguenti termini: “…, dato atto che la liquidazione di €
6.517,70 è mero errore di calcolo… dichiarare i convenuti tenuti al pagamento in favore di parte istante, in solido tra loro, della somma di € 39.989,70. Disponga la correzione della sentenza indicata in premessa, sostituendo l'erronea espressioni con le seguenti corrette: - al rigo 1 della pagina 7 “per l'età di anni 76 dell'attore all'epoca del sinistro, a euro 33.472,00, …”; - al rigo 3 della pagina 7 “per un totale complessivo di euro 39.989,70”; - al rigo 5 della pagina 7 “biologico è pari ad euro
39.989,70”; - nel
PQM
al rigo 24 della facciata 7 “… del danno patito nel sinistro de quo, la somma di euro 39.989,70 oltre…””.
Il Tribunale provvedeva nei termini seguenti:
“a) dispone la correzione del mero errore materiale sostituendo come segue:
b) pag. 7 rigo 1 l'importo di € 6.492,50, con quello corretto di “39.964,50”;
c) a pag. 7 rigo 3 l'importo di € 6.517,70 con quello corretto di euro “39.989,70”; d) a pag. 7 rigo 5 l'importo di € 6.517,70 con quello corretto di € “39.989,70”;
e) a pag. 7 rigo 24 l'importo di € 6517,70 con quello corretto di euro “39.989,70”;
f) conferma per il resto la sentenza n. 2063/19 del 02.09.2019 depositata il
24.09.2019 al NRG 4549/14”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 24.09.2019, con citazione notificata a mezzo PEC in data 27.02.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., oggi Controparte_5 Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 2.03.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- …- In via pregiudiziale, dichiarare ai sensi dell'art. 37 c.p.c. il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- In via principale, in riforma dell'appellata sentenza n. 2063/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, e in accoglimento quindi di tutte le domande avanzate in primo grado dalla Controparte_5
rigettare la chiamata in garanzia proposta dalla nei suoi confronti, con CP_4
condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
in ogni caso, sempre in riforma dell'appellata sentenza n. 2063/2019 del Tribunale di
Torre Annunziata, rigettare la domanda proposta dai sigg.ri , Controparte_1 [...]
, , , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
eredi del sig. e quella di chiamata in causa formulata Parte_5 Persona_1
dal nei confronti della , con condanna di chi Controparte_3 CP_4
di ragione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
-
Sempre in via principale, in riforma dell'appellata sentenza n. 2063/2019 del
Tribunale di Torre Annunziata così come corretta con provvedimento/ordinanza del
Tribunale di Torre Annunziata in data 03/04 - 02.2020, dichiarare la inammissibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto di detta ordinanza e della parte corretta della sentenza e, in accoglimento quindi di tutte le domande avanzate in primo grado dalla rigettare la chiamata in garanzia proposta Controparte_5
dalla nei suoi confronti, con condanna al pagamento delle spese e CP_4 competenze del doppio grado di giudizio;
in ogni caso, sempre in riforma dell'appellata sentenza n. 2063/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data
03/04 -02.2020, dichiarare la inammissibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto di detta ordinanza e della parte corretta della sentenza, e rigettare la domanda proposta dai sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , e eredi del sig. Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e quella di chiamata in causa formulata dal Persona_1 Controparte_3
nei confronti della , con condanna di chi di ragione al pagamento
[...] CP_4
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, , i quali chiedevano l'accoglimento Pt_3 Parte_4 Parte_5
delle conclusioni che seguono: “…, rigettare l'atto di appello così come formulato dall' in persona del l.r.p.t., … In subordine, Controparte_5
comunque accertare e dichiarare il , in persona del Controparte_3
legale rapp.te p.t., la società e la , in solido o CP_4 Controparte_9
alternativamente tra di loro e/o chi di ragione, responsabile del sinistro de quo e per l'effetto condannare le stesse parti e/o chi di ragione al pagamento in favore dell'istante al risarcimento delle lesioni subite dal Sig. nella misura liquidata Per_1
dalla Ctu dott.ssa (D.B. 15%, 40 ITT, 20 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 15 Per_3
giorni al 25% oltre le spese congrue di € 25,20) o comunque di quella somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi, svalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In ogni caso condannare il Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., la società e la
[...] CP_4 CP_9
, in solido o alternativamente tra di loro e/o chi di ragione al pagamento
[...]
della Ctu effettuata e quindi ripetere la somma versata dagli interventori nel primo grado di giudizio ed ammontante ad € 350,00”. Si costituiva pure il che rilevava in primis il fallimento Controparte_3
della dichiarato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 28 del CP_4
25.07.2017, formulava le seguenti conclusioni: “- disattendere e rigettare la sollevata eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito;
- rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_5
2063/2019, resa in data 24.09.2019 dal Tribunale di Torre Annunziata, nella parte in cui viene chiesto, in riforma dell'appellata sentenza, di rigettare la domanda di chiamata in causa formulata dal nei confronti della Controparte_3 [...]
- rigettare l'appello proposto dalla CP_4 Controparte_5
avverso la sentenza n. 2063/2019, resa in data 24.09.2019 dal Tribunale di Torre
Annunziata, nella parte in cui viene chiesto, in riforma dell'appellata sentenza, così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 03/04 -02.2020, di rigettare la domanda di chiamata in causa formulata dal nei confronti della Ad ogni modo Controparte_3 CP_4
accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio che di seguito si ripropongono: - in via principale, dichiarare infondata e comunque rigettare la domanda proposta dal Sig. contro l'Ente con l'atto di citazione Persona_1
notificato in data 23.07.2014; - in via gradata, dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 comma 2 o comma 1 c.c., nella misura percentuale che riterrà più opportuna;
- in via subordinata, dichiarare in ogni caso il terzo chiamato in causa, quale unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso CP_4
con estromissione dal giudizio dell convenuto. Con vittoria di spese, CP_6
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Il giudizio, chiamato per la prima udienza di comparizione del 26.06.2020, veniva rinviato al 2.10.2020 e in tale udienza interrotto.
Con atto depositato il 27.11.2020 chiedeva fissarsi udienza per la CP_5
prosecuzione del giudizio e fissata udienza per il 5.03.2021, veniva notificato alle controparti, compreso alla Curatela del fallimento della società il CP_4
relativo ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza. Acquisito il fascicolo di primo grado, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
5.03.2021, la Corte sospendeva “l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle statuizioni di condanna rese nei confronti della con la Controparte_5
sentenza impugnata”, sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c.,
e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 4.03.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
14.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda, così statuito:
“…La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, occorre osservare che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha stabilito le competenze della vigilanza urbana dei Comuni.
L'estensione del territorio urbano non permette un controllo continuo e completo tale da dar luogo ad una custodia nel senso di cui all'art. 2051 c.c. ma discende che il danneggiato può agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere di provare la colpa dell'amministrazione convenuta.
Per quanto, in particolare, riguarda la responsabilità civile di enti pubblici, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la nozione di insidia e/o trabocchetto, determinante la risarcibilità del danno sofferto dall'utente, presuppone l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo (cd. pericolo occulto) e quello soggettivo della non prevedibilità dello stesso.
Nel caso in esame ritiene il giudicante che i rifiuti urbani posti sul bordo della strada sui quali è caduto il sig. , non fossero agevolmente visibili con l'uso Persona_1
dell'ordinaria diligenza ed in particolare per essere umidi e viscidi. Pertanto, in presenza dell'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo (cd. pericolo occulto), la domanda va accolta.
I documenti prodotti dall'attore e quelli acquisiti (cfr. documentazione medica ospedaliera, consulenza medico - legale), la prova testimoniale escussa, consentono di ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda.
I testi escussi, sig.ri e , dipendenti N.U. Testimone_1 Testimone_2
presso il Comune di dichiarano che il giorno 28 giugno 2013 Controparte_3
avevano effettuato verifica circa l'effettuazione della raccolta dei rifiuti nei luoghi di cui è causa tra le 07.00 e le 08.00 non riscontrando problematiche e che non avevano potuto effettuare il secondo controllo previsto tra le ore 10.00 e le 12.00 in quanto impegnati in un trasloco per incarico di un dirigente dello stesso comune.
La narrazione dei fatti offerta dai testi e è Testimone_3 Testimone_4
apparsa precisa, chiara e specifica. Hanno entrambi precisato che erano sul luogo del sinistro e ne hanno descritto la dinamica ed in particolare , che Testimone_3
camminava a pochi metri dall'istante ha esposto la circostanza che il sig.
[...]
appena girato l'angolo sia scivolato su rifiuti urbani abbandonati, viscidi Per_1
e umidi, e abbia battuto la testa su un paletto di ferro presente sul posto. Gli stessi confermano la totale mancanza di segnalazioni di pericolo.
Per le lesioni riportate da è stata disposta C.T.U. medico legale a Persona_1
mezzo della dott.ssa che ha riconosciuto all'attore frattura trans Persona_4
cervicale del femore sinistro trattata chirurgicamente con intervento di artroprotesi totale di anca ed ha quindi riconosciuto una inabilità temporanea totale (I.T.T.) di giorni quaranta, una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di giorni venti, una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% di giorni quindici, una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 25% di giorni quindici ed una presenza di postumi residuati da danno biologico permanente valutabili nella misura del 15%. Si ritiene di liquidare il danno nella misura del 15%, le lesioni riportate dal sig.
[...]
, in relazione al sinistro subito, vanno liquidate ex art. 2056 e 1226 C.C. Per_1
come danno biologico. Stimasi equo liquidare il danno biologico sofferto dall'attore come danno biologico, per una I.T.T. di giorni 40 pari a complessivi € 3.920,00, per una I.T.P. di giorni 20 al 75% pari a complessivi € 1.470,00 per una I.T.P. di giorni 150 al 50% pari a complessivi € 735,00, per una I.T.P. di giorni 15 al 25% pari a complessivi € 367,50
e per i postumi permanenti valutati dal Tribunale al 15% ex lege pari, per l'età di anni 76 dell'attore all'epoca del sinistro, a euro 6.492,50, è riconosciuto un rimborso per le spese mediche di euro 25,20 il tutto per un totale complessivo di euro
6.517,70.
Pertanto, la liquidazione a titolo di risarcimento del danno biologico è pari ad euro
6.517,70.
Tenuto conto dei criteri di cui dall'art. 91 c.p.c. le spese del giudizio si liquidano secondo tariffa forense vigente”.
§ 4.
Preliminarmente, va precisato che il fallimento della società, chiamata in causa dal che ha, a sua volta, chiamato in causa l'odierna appellante, è intervenuto, CP_3
come emerge anche dalla visura prodotta dall nel corso del giudizio di primo Pt_1
grado e, dunque, prima della pronuncia della gravata sentenza. Esclusivamente la sentenza di primo grado intervenuta prima della dichiarazione di fallimento costituisce per il creditore titolo per insinuarsi al passivo e, pertanto, non può essere travolta da una dichiarazione di improcedibilità della domanda, pena la violazione dell' art. 96 l. fall., che invece consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione
(cfr., fra le ultime, Cass. n. 10616 del 23/04/2025; Cass. n. 8873 del 03/04/2025,;
Cass. n. 17154 del 21/06/2024).
Allorquando, invece, il fallimento sopravvenga nel corso del giudizio di primo grado, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall., ove la domanda, proposta nei confronti della parte poi dichiara fallita, prosegua nelle forme ordinarie, deve esserne dichiarata, d'ufficio, l'improcedibilità (cfr., fra le tante, Cass. n. 24156/18). Nella specie, improponibile è la domanda spiegata nei confronti della e da tanto conseguirebbe l'assorbimento della domanda di manleva spiegata CP_4
dalla medesima società nei confronti dell unico soggetto appellante. Pt_1
Tuttavia, l è stata condannata in via solidale al risarcimento del danno, sicché Pt_1
quale responsabile solidale, è stata condannata in via diretta in favore del danneggiato al risarcimento dei danni. Da tanto consegue la persistenza dell'interesse della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad una decisione sul proposto appello.
§ 5.
Con il primo motivo l' deduce l'insussistenza della giurisdizione del Giudice Pt_1
Ordinario ai sensi dell'art. 133 D.lgs.vo n. 104/2010 - art. 37 c.p.c., posto che in base alla statuizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16304 del 2013, qualsivoglia danno derivante in via immediata e diretta dall'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del d. lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla I. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona, purché la condotta contestata attenga alla materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa e non risulta coinvolto in alcun modo il pubblico potere (S.U., n. 11142/2017, S.U. n.20824/2021). La pronuncia delle S.U.
n.20824/2021 esamina anche la decisione, la n 16304/2013 richiamata dall'odierna appellante a sostegno dell'eccepito difetto di giurisdizione, per affermare che tale decisione è solo apparentemente di segno contrario stante la non sovrapponibilità delle vicende, posto che nel caso esaminato dalla decisione del 2013, con le domande proposte, il privato contestava la complessiva gestione comunale del ciclo dei rifiuti, alla quale si addebitava di avere leso, in definitiva, la salubrità del territorio comunale.
§ 5.
Con il terzo motivo la compagnia di assicurazioni lamenta erronea applicazione delle norme di cui agli artt.112 e 113 c.p.c. per aver il Tribunale pronunciato extra petita, nella parte in cui dichiara la responsabilità solidale di essa appellante e la condanna in solido al risarcimento del danno;
deduce che essa appellante è stata chiamata in causa dalla solo a scopo di essere mallevata in virtù del rapporto assicurativo;
CP_4
evidenzia che nessuna delle altre parti costituite ha mai esteso il contradditorio nei confronti di essa appellante con riguardo alla domanda di malleva, ma soprattutto nessuna delle altre parti ha mai chiesto che ne venisse dichiarata la responsabilità e/o condanna in via diretta perché in virtù della posizione sia processuale che sostanziale di essa appellante, una tale richiesta sarebbe stata ictu oculi inammissibile.
Il motivo è fondato. Ed invero, dagli atti depositati nel primo grado di giudizio non si evince un'espressa istanza di estensione della domanda nei confronti dell' non Pt_1
potendo essere interpretata in tali termini la generica richiesta di cui alla memoria ex art. 183 6 co. 1 termine c.p.c., depositata dagli eredi del danneggiato, di condannare
<> (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/11/2008, n.26421). E' consolidato l'orientamento secondo cui il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione solo allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) e oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come «causa petendi», come nel caso di specie (cfr., fra le ultime, Cassazione civile , sez. I ,
03/07/2025 , n. 18126).
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, va annullata la condanna dell'odierna appellante al risarcimento dei danni in favore , Controparte_1 Per_1
, , e Controparte_2 Parte_6 Parte_4 [...]
n.q. di eredi di , con assorbimento dei restanti motivi di Parte_5 Persona_1
censura avanzati dall Pt_1
La riforma solo parziale della gravata sentenza consegue alla circostanza che non sono stati proposti gravami dagli altri condebitori solidali;
al riguardo, va rammentato che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati;
nella specie, poi, non opera la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale si applica solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio (cfr., fra le ultime,
Cass. n. 19444 del 15/07/2025).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, l'accoglimento dell'appello proposto comporta altresì l'annullamento della pronuncia di condanna dell al pagamento delle spese processuali. Pt_1 Le spese di lite del grado di appello vanno poste, stante la soccombenza, a carico degli eredi di ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Persona_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase trattazione/istruzione tenuto conto dell'attività svolta.
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge il Controparte_3
rispetto al quale la notificazione dell'impugnazione ha la funzione di litis
[...]
denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo svoltosi con una pluralità di parti scindibili, cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 27.02.2020, avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, annulla le statuizioni inerenti la condanna dell' al Parte_1
risarcimento del danno e alle spese di lite in favore di , Controparte_1 [...]
, , e Controparte_2 Parte_6 Parte_4
n.q. di eredi di;
Parte_5 Persona_1
b) condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_6
, e n.q. di eredi di
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
al pagamento, in favore di delle spese Per_1 Parte_1
processuali del grado di appello che liquida in € 804,00 per esborsi ed €
8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dr. CP_10 Per_5
[...]
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 860/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 14.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 860/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2063/2019, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4549/2014, pendente
TRA
(P. Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., giusta procura del 25.09.2018 - rep. 90642 / fasc. 9417, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Nappi (C.F.: ) in C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E (C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F.: , C.F._3 Parte_2 C.F._4 [...]
, (C.F.: , (C.F.: Pt_3 C.F._5 Parte_4
), (C.F.: ) nella C.F._6 Parte_5 C.F._7
qualità di eredi di (deceduto in data 05.02.2017), rappresentati e Persona_1
difesi dall'avvocato Daniele Carmine Gallo (C.F.: ) in virtù di C.F._8
procura alle liti in calce alla comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F.: ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._9
costituzione e risposta in appello
APPELLATO
(C.F. ), in persona del rappresentante p.t. CP_4 P.IVA_3
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per l'appellante: “…in via pregiudiziale, dichiarare ai sensi dell'art. 37 c.p.c. il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- in via principale, in riforma dell'appellata sentenza … rigettare la chiamata in garanzia proposta dalla nei suoi confronti, con condanna al CP_4
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
in ogni caso, … rigettare la domanda proposta dai sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2
, , e eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
del sig. e quella di chiamata in causa formulata dal Persona_1 [...]
nei confronti della , con condanna di chi di ragione al Controparte_3 CP_4 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- sempre in via principale, in riforma dell'appellata sentenza n… così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 03-04/02/2020, dichiarare la inammissibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto di detta ordinanza e della parte corretta della sentenza e, in accoglimento quindi di tutte le domande avanzate in primo grado dalla rigettare Controparte_5
la chiamata in garanzia proposta dalla nei suoi confronti, con CP_4
condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- in ogni caso, sempre in riforma dell'appellata sentenza n… così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 03-04/02/2020, dichiarare la inammissibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto di detta ordinanza e della parte corretta della sentenza, e rigettare la domanda proposta dai sig.ri , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e eredi del sig. e quella di Parte_4 Parte_5 Persona_1
chiamata in causa formulata dal nei confronti della Controparte_3 [...]
con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del CP_4
doppio grado di giudizio.”; per gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, “ … conclude riportandosi alle Pt_3 Parte_4 Parte_5
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, nelle note di trattazione scritte depositate nonché alle note conclusionali, chiedendone l'integrale accoglimento. Nell'impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e scritto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, si chiede che la causa sia decisa.”; per l'appellato : “ …rigettare l'appello proposto dalla Controparte_3
… nella parte in cui viene chiesto, in riforma CP_5 Parte_1
dell'appellata sentenza, di rigettare la domanda di chiamata in causa formulata dal nei confronti della - rigettare l'appello …, Controparte_3 CP_4
nella parte in cui viene chiesto, in riforma dell'appellata sentenza, così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 03/04-
02.2020, di rigettare la domanda di chiamata in causa formulata dal CP_3 [...]
nei confronti della Ad ogni modo accogliere le Controparte_3 Controparte_4
conclusioni formulate nel primo grado di giudizio che di seguito si ripropongono: - in via principale, dichiarare infondata e comunque rigettare la domanda proposta dal Sig. contro l'Ente con l'atto di citazione notificato in data Persona_1
23.07.2014; - in via gradata, dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 comma 2 o comma 1 c.c., nella misura percentuale che riterrà più opportuna;
- in via subordinata, dichiarare in ogni caso il terzo chiamato in causa, CP_4
quale unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso con estromissione dal giudizio dell convenuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari CP_6
del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 23.07.2014 conveniva, innanzi al Persona_1
Tribunale di Torre Annunziata il , esponendo: “che il Controparte_3
giorno 28.06.2013 alle ore 12:30 circa in , il sig. Controparte_3 Persona_1
percorreva a piedi via Piscopia allorquando nel girare l'angolo ed immessosi in Via
I IC TT rovinava al suolo atteso che scivolava su dei rifiuti urbani posti sul bordo della strada;
2) che tale incidente si verificava in un tratto di strada ove i rifiuti urbani non erano visibili perché posti dietro l'angolo ed inoltre non vi era alcun cassonetto per la raccolta dei rifiuti né tantomeno vi era alcuna segnalazione di pericolo;
3) che a seguito della caduta, il sig. veniva soccorso Persona_1
da alcune persone presenti sul posto e trasportato con l'autoambulanza presso il
Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, ove i sanitari gli diagnosticavano la “frattura composta basi cervicale” guaribile in 30 gg;
4) seguivano cure mediche, terapie e riabilitazione, residuavano postumi;
5) che ai fini del risarcimento per le lesioni e postumi riportati dal e per tutto quanto ad essi inerente e Persona_1
consequenziale, il danno, sulla scorta del referto, delle certificazioni mediche e del certificato valutativo redatto dal dott. può essere quantificato Persona_2
nella somma complessiva di € 26.000,00 o comunque di quella somma maggiore o minore stabilita dal Giudice adito anche a seguito di CTU, che sin d'ora si chiede;
6) che a seguito della costituzione in mora inviata con Racc. A/r e ricevuta dal
Comune di il 23/01/2014, non si è avuto alcun risarcimento”. Controparte_3
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto Ente pubblico, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “- Dichiarare fondata in fatto e in diritto la domanda dell'istante e, per l'effetto, dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_3
persona del Sindaco p.t. nella produzione dell'incidente de quo per aver omesso ogni cautela ai fini di evitare la situazione di insidia o trabocchetto ancorché per omessa segnalazione di pericolo;
- Condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 26.000,00 quale risarcimento delle lesioni subite dal sig.
[...]
, per le causali di cui in premessa, o comunque di quella somma maggiore Per_1
o minore stabilita dal Giudice adito anche a seguito di CTU, che si chiede sin d'ora, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare lo stesso convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari e 12,5% ex art. 14 L.P. del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Si costituiva il che chiedeva disporsi la chiamata in causa Controparte_3
del terzo individuato come eventualmente responsabile dei danni lamentati dall'attore, cui era stato affidato “il servizio di igiene urbana” nel CP_4
territorio cittadino, rassegnando le conclusioni che seguono: “1) dichiarare inammissibile, improponibile, infondata e comunque rigettare la domanda proposta contro l'Ente con l'atto di citazione notificato in data 23/07/2014; 2) disporre la chiamata in causa e/o garanzia della …”. CP_4
Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269
c.p.c. e, chiamata in causa su autorizzazione del Giudice, si costituiva la CP_4
la quale, negando ogni responsabilità in ordine ai fatti in quanto non connessi
[...]
con il servizio affidato, deducendo di essere assicurata con la compagnia
[...] chiedeva al Tribunale adito di: “pregiudizialmente, Controparte_7
autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni sopra indicata, che copriva, alla data del sinistro, il rischio professionale della società CP_4
per essere tenuta, dalla stessa, indenne da qualsiasi, eventuale soccombenza;
[...]
preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità e nullità dell'atto di chiamata in causa e dell'atto di citazione per le ragioni articolate in premessa;
nel merito, rigettare la domanda di manleva spiegata dal , per assoluta carenza Controparte_3
dei presupposti ed, in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, assolutamente infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate. In via subordinata si chiede dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno ex art. 1227 c.c.”.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva la citata
[...]
(già che contestava le Controparte_5 Controparte_7
domande ex adverso proposte e chiedeva al Tribunale di provvedere nei seguenti termini: “- Preliminarmente, rigettare la chiamata in garanzia proposta dalla
[...]
nei confronti della Con vittoria di spese, CP_4 Controparte_5
diritti ed onorari di giudizio;
- In ogni caso rigettare la domanda attorea e quella di chiamata in causa formulata dal nei confronti della Controparte_3 [...]
con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_4
giudizio”.
Nel corso del giudizio, decedeva e i suoi eredi si costituivano Persona_1
mediante comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. facendo proprie tutte le deduzioni e conclusioni del dante causa.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, CTU medico legale.
All'udienza del 15.02.2019 il Tribunale riservava la causa a sentenza.
Con sentenza n. 2063 pubblicata il 24.09.2019, il Tribunale statuiva:
“a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_3
persona del p.t., la in persona del legale rapp.te p.t., e la CP_8 CP_4 in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, quali Controparte_9
responsabili del sinistro di cui è causa a pagare a , Controparte_1 Controparte_2
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
n.q. di eredi di a titolo del risarcimento del danno Parte_5 Persona_1
patito nel sinistro de quo, la somma di € 6.517,70 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna il , in persona del p.t., la Controparte_3 CP_8 CP_4
in persona del legale rapp.te p.t., e la in persona del
[...] Controparte_9
legale rapp.te p.t., in solido tra loro, a pagare a , Controparte_1 Controparte_2
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
n.q. di eredi di alla rifusione delle spese della CTU di Parte_5 Persona_1
euro 350,00 e di quelle del presente giudizio che si liquidano in complessive €
3.264,00 di cui € 264,00 per spese e € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre IVA
e CPA ed rimborso forfettario 15% per spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Con istanza depositata il 30.10.2019 gli interventori chiedevano la correzione materiale della sentenza nei seguenti termini: “…, dato atto che la liquidazione di €
6.517,70 è mero errore di calcolo… dichiarare i convenuti tenuti al pagamento in favore di parte istante, in solido tra loro, della somma di € 39.989,70. Disponga la correzione della sentenza indicata in premessa, sostituendo l'erronea espressioni con le seguenti corrette: - al rigo 1 della pagina 7 “per l'età di anni 76 dell'attore all'epoca del sinistro, a euro 33.472,00, …”; - al rigo 3 della pagina 7 “per un totale complessivo di euro 39.989,70”; - al rigo 5 della pagina 7 “biologico è pari ad euro
39.989,70”; - nel
PQM
al rigo 24 della facciata 7 “… del danno patito nel sinistro de quo, la somma di euro 39.989,70 oltre…””.
Il Tribunale provvedeva nei termini seguenti:
“a) dispone la correzione del mero errore materiale sostituendo come segue:
b) pag. 7 rigo 1 l'importo di € 6.492,50, con quello corretto di “39.964,50”;
c) a pag. 7 rigo 3 l'importo di € 6.517,70 con quello corretto di euro “39.989,70”; d) a pag. 7 rigo 5 l'importo di € 6.517,70 con quello corretto di € “39.989,70”;
e) a pag. 7 rigo 24 l'importo di € 6517,70 con quello corretto di euro “39.989,70”;
f) conferma per il resto la sentenza n. 2063/19 del 02.09.2019 depositata il
24.09.2019 al NRG 4549/14”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 24.09.2019, con citazione notificata a mezzo PEC in data 27.02.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., oggi Controparte_5 Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 2.03.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- …- In via pregiudiziale, dichiarare ai sensi dell'art. 37 c.p.c. il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- In via principale, in riforma dell'appellata sentenza n. 2063/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, e in accoglimento quindi di tutte le domande avanzate in primo grado dalla Controparte_5
rigettare la chiamata in garanzia proposta dalla nei suoi confronti, con CP_4
condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
in ogni caso, sempre in riforma dell'appellata sentenza n. 2063/2019 del Tribunale di
Torre Annunziata, rigettare la domanda proposta dai sigg.ri , Controparte_1 [...]
, , , e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
eredi del sig. e quella di chiamata in causa formulata Parte_5 Persona_1
dal nei confronti della , con condanna di chi Controparte_3 CP_4
di ragione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
-
Sempre in via principale, in riforma dell'appellata sentenza n. 2063/2019 del
Tribunale di Torre Annunziata così come corretta con provvedimento/ordinanza del
Tribunale di Torre Annunziata in data 03/04 - 02.2020, dichiarare la inammissibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto di detta ordinanza e della parte corretta della sentenza e, in accoglimento quindi di tutte le domande avanzate in primo grado dalla rigettare la chiamata in garanzia proposta Controparte_5
dalla nei suoi confronti, con condanna al pagamento delle spese e CP_4 competenze del doppio grado di giudizio;
in ogni caso, sempre in riforma dell'appellata sentenza n. 2063/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data
03/04 -02.2020, dichiarare la inammissibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto di detta ordinanza e della parte corretta della sentenza, e rigettare la domanda proposta dai sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , e eredi del sig. Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e quella di chiamata in causa formulata dal Persona_1 Controparte_3
nei confronti della , con condanna di chi di ragione al pagamento
[...] CP_4
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, , i quali chiedevano l'accoglimento Pt_3 Parte_4 Parte_5
delle conclusioni che seguono: “…, rigettare l'atto di appello così come formulato dall' in persona del l.r.p.t., … In subordine, Controparte_5
comunque accertare e dichiarare il , in persona del Controparte_3
legale rapp.te p.t., la società e la , in solido o CP_4 Controparte_9
alternativamente tra di loro e/o chi di ragione, responsabile del sinistro de quo e per l'effetto condannare le stesse parti e/o chi di ragione al pagamento in favore dell'istante al risarcimento delle lesioni subite dal Sig. nella misura liquidata Per_1
dalla Ctu dott.ssa (D.B. 15%, 40 ITT, 20 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 15 Per_3
giorni al 25% oltre le spese congrue di € 25,20) o comunque di quella somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi, svalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In ogni caso condannare il Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., la società e la
[...] CP_4 CP_9
, in solido o alternativamente tra di loro e/o chi di ragione al pagamento
[...]
della Ctu effettuata e quindi ripetere la somma versata dagli interventori nel primo grado di giudizio ed ammontante ad € 350,00”. Si costituiva pure il che rilevava in primis il fallimento Controparte_3
della dichiarato dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 28 del CP_4
25.07.2017, formulava le seguenti conclusioni: “- disattendere e rigettare la sollevata eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito;
- rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_5
2063/2019, resa in data 24.09.2019 dal Tribunale di Torre Annunziata, nella parte in cui viene chiesto, in riforma dell'appellata sentenza, di rigettare la domanda di chiamata in causa formulata dal nei confronti della Controparte_3 [...]
- rigettare l'appello proposto dalla CP_4 Controparte_5
avverso la sentenza n. 2063/2019, resa in data 24.09.2019 dal Tribunale di Torre
Annunziata, nella parte in cui viene chiesto, in riforma dell'appellata sentenza, così come corretta con provvedimento/ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in data 03/04 -02.2020, di rigettare la domanda di chiamata in causa formulata dal nei confronti della Ad ogni modo Controparte_3 CP_4
accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio che di seguito si ripropongono: - in via principale, dichiarare infondata e comunque rigettare la domanda proposta dal Sig. contro l'Ente con l'atto di citazione Persona_1
notificato in data 23.07.2014; - in via gradata, dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 comma 2 o comma 1 c.c., nella misura percentuale che riterrà più opportuna;
- in via subordinata, dichiarare in ogni caso il terzo chiamato in causa, quale unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso CP_4
con estromissione dal giudizio dell convenuto. Con vittoria di spese, CP_6
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Il giudizio, chiamato per la prima udienza di comparizione del 26.06.2020, veniva rinviato al 2.10.2020 e in tale udienza interrotto.
Con atto depositato il 27.11.2020 chiedeva fissarsi udienza per la CP_5
prosecuzione del giudizio e fissata udienza per il 5.03.2021, veniva notificato alle controparti, compreso alla Curatela del fallimento della società il CP_4
relativo ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza. Acquisito il fascicolo di primo grado, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
5.03.2021, la Corte sospendeva “l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione delle statuizioni di condanna rese nei confronti della con la Controparte_5
sentenza impugnata”, sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c.,
e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 4.03.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
14.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda, così statuito:
“…La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, occorre osservare che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha stabilito le competenze della vigilanza urbana dei Comuni.
L'estensione del territorio urbano non permette un controllo continuo e completo tale da dar luogo ad una custodia nel senso di cui all'art. 2051 c.c. ma discende che il danneggiato può agire per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere di provare la colpa dell'amministrazione convenuta.
Per quanto, in particolare, riguarda la responsabilità civile di enti pubblici, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la nozione di insidia e/o trabocchetto, determinante la risarcibilità del danno sofferto dall'utente, presuppone l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo (cd. pericolo occulto) e quello soggettivo della non prevedibilità dello stesso.
Nel caso in esame ritiene il giudicante che i rifiuti urbani posti sul bordo della strada sui quali è caduto il sig. , non fossero agevolmente visibili con l'uso Persona_1
dell'ordinaria diligenza ed in particolare per essere umidi e viscidi. Pertanto, in presenza dell'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo (cd. pericolo occulto), la domanda va accolta.
I documenti prodotti dall'attore e quelli acquisiti (cfr. documentazione medica ospedaliera, consulenza medico - legale), la prova testimoniale escussa, consentono di ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda.
I testi escussi, sig.ri e , dipendenti N.U. Testimone_1 Testimone_2
presso il Comune di dichiarano che il giorno 28 giugno 2013 Controparte_3
avevano effettuato verifica circa l'effettuazione della raccolta dei rifiuti nei luoghi di cui è causa tra le 07.00 e le 08.00 non riscontrando problematiche e che non avevano potuto effettuare il secondo controllo previsto tra le ore 10.00 e le 12.00 in quanto impegnati in un trasloco per incarico di un dirigente dello stesso comune.
La narrazione dei fatti offerta dai testi e è Testimone_3 Testimone_4
apparsa precisa, chiara e specifica. Hanno entrambi precisato che erano sul luogo del sinistro e ne hanno descritto la dinamica ed in particolare , che Testimone_3
camminava a pochi metri dall'istante ha esposto la circostanza che il sig.
[...]
appena girato l'angolo sia scivolato su rifiuti urbani abbandonati, viscidi Per_1
e umidi, e abbia battuto la testa su un paletto di ferro presente sul posto. Gli stessi confermano la totale mancanza di segnalazioni di pericolo.
Per le lesioni riportate da è stata disposta C.T.U. medico legale a Persona_1
mezzo della dott.ssa che ha riconosciuto all'attore frattura trans Persona_4
cervicale del femore sinistro trattata chirurgicamente con intervento di artroprotesi totale di anca ed ha quindi riconosciuto una inabilità temporanea totale (I.T.T.) di giorni quaranta, una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di giorni venti, una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% di giorni quindici, una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 25% di giorni quindici ed una presenza di postumi residuati da danno biologico permanente valutabili nella misura del 15%. Si ritiene di liquidare il danno nella misura del 15%, le lesioni riportate dal sig.
[...]
, in relazione al sinistro subito, vanno liquidate ex art. 2056 e 1226 C.C. Per_1
come danno biologico. Stimasi equo liquidare il danno biologico sofferto dall'attore come danno biologico, per una I.T.T. di giorni 40 pari a complessivi € 3.920,00, per una I.T.P. di giorni 20 al 75% pari a complessivi € 1.470,00 per una I.T.P. di giorni 150 al 50% pari a complessivi € 735,00, per una I.T.P. di giorni 15 al 25% pari a complessivi € 367,50
e per i postumi permanenti valutati dal Tribunale al 15% ex lege pari, per l'età di anni 76 dell'attore all'epoca del sinistro, a euro 6.492,50, è riconosciuto un rimborso per le spese mediche di euro 25,20 il tutto per un totale complessivo di euro
6.517,70.
Pertanto, la liquidazione a titolo di risarcimento del danno biologico è pari ad euro
6.517,70.
Tenuto conto dei criteri di cui dall'art. 91 c.p.c. le spese del giudizio si liquidano secondo tariffa forense vigente”.
§ 4.
Preliminarmente, va precisato che il fallimento della società, chiamata in causa dal che ha, a sua volta, chiamato in causa l'odierna appellante, è intervenuto, CP_3
come emerge anche dalla visura prodotta dall nel corso del giudizio di primo Pt_1
grado e, dunque, prima della pronuncia della gravata sentenza. Esclusivamente la sentenza di primo grado intervenuta prima della dichiarazione di fallimento costituisce per il creditore titolo per insinuarsi al passivo e, pertanto, non può essere travolta da una dichiarazione di improcedibilità della domanda, pena la violazione dell' art. 96 l. fall., che invece consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione
(cfr., fra le ultime, Cass. n. 10616 del 23/04/2025; Cass. n. 8873 del 03/04/2025,;
Cass. n. 17154 del 21/06/2024).
Allorquando, invece, il fallimento sopravvenga nel corso del giudizio di primo grado, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall., ove la domanda, proposta nei confronti della parte poi dichiara fallita, prosegua nelle forme ordinarie, deve esserne dichiarata, d'ufficio, l'improcedibilità (cfr., fra le tante, Cass. n. 24156/18). Nella specie, improponibile è la domanda spiegata nei confronti della e da tanto conseguirebbe l'assorbimento della domanda di manleva spiegata CP_4
dalla medesima società nei confronti dell unico soggetto appellante. Pt_1
Tuttavia, l è stata condannata in via solidale al risarcimento del danno, sicché Pt_1
quale responsabile solidale, è stata condannata in via diretta in favore del danneggiato al risarcimento dei danni. Da tanto consegue la persistenza dell'interesse della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad una decisione sul proposto appello.
§ 5.
Con il primo motivo l' deduce l'insussistenza della giurisdizione del Giudice Pt_1
Ordinario ai sensi dell'art. 133 D.lgs.vo n. 104/2010 - art. 37 c.p.c., posto che in base alla statuizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16304 del 2013, qualsivoglia danno derivante in via immediata e diretta dall'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del d. lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla I. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona, purché la condotta contestata attenga alla materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa e non risulta coinvolto in alcun modo il pubblico potere (S.U., n. 11142/2017, S.U. n.20824/2021). La pronuncia delle S.U.
n.20824/2021 esamina anche la decisione, la n 16304/2013 richiamata dall'odierna appellante a sostegno dell'eccepito difetto di giurisdizione, per affermare che tale decisione è solo apparentemente di segno contrario stante la non sovrapponibilità delle vicende, posto che nel caso esaminato dalla decisione del 2013, con le domande proposte, il privato contestava la complessiva gestione comunale del ciclo dei rifiuti, alla quale si addebitava di avere leso, in definitiva, la salubrità del territorio comunale.
§ 5.
Con il terzo motivo la compagnia di assicurazioni lamenta erronea applicazione delle norme di cui agli artt.112 e 113 c.p.c. per aver il Tribunale pronunciato extra petita, nella parte in cui dichiara la responsabilità solidale di essa appellante e la condanna in solido al risarcimento del danno;
deduce che essa appellante è stata chiamata in causa dalla solo a scopo di essere mallevata in virtù del rapporto assicurativo;
CP_4
evidenzia che nessuna delle altre parti costituite ha mai esteso il contradditorio nei confronti di essa appellante con riguardo alla domanda di malleva, ma soprattutto nessuna delle altre parti ha mai chiesto che ne venisse dichiarata la responsabilità e/o condanna in via diretta perché in virtù della posizione sia processuale che sostanziale di essa appellante, una tale richiesta sarebbe stata ictu oculi inammissibile.
Il motivo è fondato. Ed invero, dagli atti depositati nel primo grado di giudizio non si evince un'espressa istanza di estensione della domanda nei confronti dell' non Pt_1
potendo essere interpretata in tali termini la generica richiesta di cui alla memoria ex art. 183 6 co. 1 termine c.p.c., depositata dagli eredi del danneggiato, di condannare
<> (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/11/2008, n.26421). E' consolidato l'orientamento secondo cui il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione solo allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) e oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come «causa petendi», come nel caso di specie (cfr., fra le ultime, Cassazione civile , sez. I ,
03/07/2025 , n. 18126).
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, va annullata la condanna dell'odierna appellante al risarcimento dei danni in favore , Controparte_1 Per_1
, , e Controparte_2 Parte_6 Parte_4 [...]
n.q. di eredi di , con assorbimento dei restanti motivi di Parte_5 Persona_1
censura avanzati dall Pt_1
La riforma solo parziale della gravata sentenza consegue alla circostanza che non sono stati proposti gravami dagli altri condebitori solidali;
al riguardo, va rammentato che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati;
nella specie, poi, non opera la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale si applica solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio (cfr., fra le ultime,
Cass. n. 19444 del 15/07/2025).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, l'accoglimento dell'appello proposto comporta altresì l'annullamento della pronuncia di condanna dell al pagamento delle spese processuali. Pt_1 Le spese di lite del grado di appello vanno poste, stante la soccombenza, a carico degli eredi di ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Persona_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase trattazione/istruzione tenuto conto dell'attività svolta.
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge il Controparte_3
rispetto al quale la notificazione dell'impugnazione ha la funzione di litis
[...]
denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo svoltosi con una pluralità di parti scindibili, cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 27.02.2020, avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, annulla le statuizioni inerenti la condanna dell' al Parte_1
risarcimento del danno e alle spese di lite in favore di , Controparte_1 [...]
, , e Controparte_2 Parte_6 Parte_4
n.q. di eredi di;
Parte_5 Persona_1
b) condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_6
, e n.q. di eredi di
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
al pagamento, in favore di delle spese Per_1 Parte_1
processuali del grado di appello che liquida in € 804,00 per esborsi ed €
8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dr. CP_10 Per_5
[...]