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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1554 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. NASTASI ALESSANDRO, come da procura in atti,
E
nata a [...] l'[...], Controparte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. COCIVERA DARIO, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] l'[...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 26/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 88, parte 1; che dall'unione erano nati, il 22 luglio 2005, a Maracaibo (Venezuela), Per_1
e, il 23 novembre 2000, sempre a Maracaibo (Venezuela),
[...] Parte_2
[...]
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza, dandone notizia all'altra parte in caso di eventuale variazione, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) La casa familiare, di proprietà della mamma e della sorella del Sig.
[...]
verrà assegnata, unitamente a tutti i mobili che la arredano, alla Sig.ra Parte_1
che la continuerà ad abitare unitamente alle figlie maggiorenni, non Controparte_1
ancora economicamente autosufficienti;
3) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie maggiorenni, ancora economicamente non autosufficienti, verserà, anche direttamente a loro, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 200,00 ciascuno (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, adeguatamente documentate. 4) Il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà al medesimo, entro il giorno
10 di ogni mese, la somma di € 100,00 (euro cento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 5) È facoltà delle figlie, ormai maggiorenni, scegliere liberamente ed in autonomina l'una dall'altra il tempo e il modo di determinazione dell'esercizio dei diritti di visita, secondo gli interessi personali e professionali delle stesse”.
All'udienza del 12/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] l'[...], alle condizioni
[...]
stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 26/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 88, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1554 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. NASTASI ALESSANDRO, come da procura in atti,
E
nata a [...] l'[...], Controparte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. COCIVERA DARIO, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
12/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] l'[...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 26/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 88, parte 1; che dall'unione erano nati, il 22 luglio 2005, a Maracaibo (Venezuela), Per_1
e, il 23 novembre 2000, sempre a Maracaibo (Venezuela),
[...] Parte_2
[...]
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza, dandone notizia all'altra parte in caso di eventuale variazione, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) La casa familiare, di proprietà della mamma e della sorella del Sig.
[...]
verrà assegnata, unitamente a tutti i mobili che la arredano, alla Sig.ra Parte_1
che la continuerà ad abitare unitamente alle figlie maggiorenni, non Controparte_1
ancora economicamente autosufficienti;
3) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie maggiorenni, ancora economicamente non autosufficienti, verserà, anche direttamente a loro, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 200,00 ciascuno (euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, adeguatamente documentate. 4) Il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà al medesimo, entro il giorno
10 di ogni mese, la somma di € 100,00 (euro cento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. 5) È facoltà delle figlie, ormai maggiorenni, scegliere liberamente ed in autonomina l'una dall'altra il tempo e il modo di determinazione dell'esercizio dei diritti di visita, secondo gli interessi personali e professionali delle stesse”.
All'udienza del 12/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] l'[...], alle condizioni
[...]
stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 26/06/2003, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 88, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.