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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/12/2024, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'QU
La Corte d'Appello di L'QU, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 519 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il 12 Parte_1 C.F._1 gennaio1955, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Dario Nardone del Foro di Pescara, ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
Alento 127, il quale avvocato, ai sensi del 1° comma dell'art.125 c.p.c. ed ai sensi del comma
1‐bis dell'articolo 16 del D. Lgs. 31.12.1992, n° 546, dichiara che l'indirizzo di posta elettronica certificata è e che il numero di fax è sono 0854308483 Email_1
-Appellante-
Contro società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai sensi Controparte_1 dell'art. 3 della Legge 130 del 30/04/1999 con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma REA RM- P.IVA_1
1497480, iscritta al n. 35340.9 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 e per essa la sua mandataria con sede in San Donato Milanese (MI), Via Parte_2 dell'Unione Europea 6/A –/B, iscritta nel registro delle Imprese d Milano, Monza, Brianza, - 2 -
Lodi al numero e codice fiscale REA n. 1888273, giusta procura speciale del P.IVA_2
02/08/2018 a rogito del Notaio Dott.ssa Notaio in Roma (Rep. n. 10119 e Persona_1
Racc. n. 4764: DOC. 1), rilasciata a quale società poi fusa per incorporazione CP_2
in con atto di fusione del 23/11/2022 a rogito Parte_2
del Notaio di Milano (Rep. n. 75095 e Racc. n.15653: DOC. 2), in persona Persona_2 dell'Avv. Stefania Schiavo (C.F. ), nata a [...] il [...], che la C.F._2
rappresenta in virtù di procura autenticata dal Notaio Notaio in San Persona_3
Donato Milanese, in data 17/09/2018 (Rep. n. 268 e Racc. n. 201: DOC. 3), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10 dagli Avv.ti Marco
Pesenti e Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giovanni
Coletti (P.E.C. – fax 0862/580513) sito in P.zza Email_2
Chiarino 9 - 67100 L'QU (AQ).
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 555/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, pubblicata il 18/04/2023 e notificata dalla controparte in data 24 aprile 2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previamente acquisito d'ufficio il fascicolo del procedimento civile iscritto al n.
R.G. n. 2397/2022 avanti il Tribunale di Pescara, A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di gravame di cui in narrativa;
B) annullare e/o riformare la Sentenza n. 555/2023 pubblicata il 18/04/2023, R.G. n. 2397/2022, emessa dal Tribunale di Pescara nella persona del Dott. Federico Ria in data 18 aprile 2023;
C) in accoglimento di tutti i motivi di gravame dedotti in via rescindente e in via rescissoria nel presente atto, per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado nell'atto di citazione opposizione a decreto, con espressa alle conclusioni sub 4) e 5) ivi rassegnate;
In via cautelare D) in via principale, stante la manifesta fondatezza del gravame già evincibile ex actis dai motivi di appello ed atteso che dall'esecuzione della sentenza appellata può derivare all'appellante un pregiudizio grave ed irreparabile e che anzi, per quanto dedotto in narrativa, allo stato v'è possibilità di insolvenza della odierna appellata nel semplice raffronto tra capitale sociale e somma precettata, nell'immediato sospendere provvisoriamente - 3 -
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza appellata, fissando, a seguire - dando termine per la notifica del relativo decreto - udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio per la discussione e la definitiva delibera, che sin d'ora si auspica che sia di inibitoria dell'esecuzione della suddetta sentenza sino all'esito del giudizio di appello;
in via subordinata, fissare - dando termine per la notifica del relativo decreto - udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio per la discussione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza in questione e la definitiva delibera, che sin d'ora si auspica che sia di inibitoria dell'esecuzione della suddetta sentenza fino all'esito del giudizio;
E) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente Avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario e distrattario.
In via istruttoria Si insiste nuovamente nei mezzi istruttori chiesti nel primo grado.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, adita così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 comma I c.p.c.; - rigettare, per le ragioni dedotte nel presente atto, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, in quanto inammissibile nonché infondata per assenza dei requisiti di cui all'art. 283 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dal sig. con l'atto di citazione in appello e, per l'effetto, Parte_1
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 555/2023 emessa dal Tribunale di Pescara in data
18/04/2023 e pubblicata in pari data, resa nell'ambito del giudizio R.G. 2397/2022 e, in ogni caso, dichiarare che nulla deve agli odierni opponenti per alcun titolo o Controparte_1
ragione. In via subordinata: - nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Pescara non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuto e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1
pagamento, in favore della società della somma di Euro 392.008,59 oltre Controparte_1
interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge
MOTIVI DELLA DECISIONE - 4 -
1. Con sentenza n. 555/2023 pubblicata in data 18.04.2023 il Tribunale di Pescara pronunciandosi sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo n. 818/2022 proposta da nei confronti di rigettava l'opposizione con conferma in Parte_1 Controparte_1
ogni sua parte del decreto ingiuntivo e con ulteriore condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta, delle spese e competenze di lite.
1.1 A sostegno della domanda, parte opponente sulla premessa di aver stipulato in favore della allora e nell'interesse del debitore principale in data 24 Controparte_3 Parte_3
maggio 2013 una fideiussione omnibus con la dichiarazione di essere la prosecuzione ad ogni effetto di legge e senza soluzione di continuità della garanzia rilasciata alla beneficiaria in data 29 maggio 2007 senza produrre alcun effetto novativo rispetto CP_3
all'obbligazione originaria, in data 29 novembre 2011 una fideiussione specifica per il prestito finalizzato di € 350.000,00 e ancora in data 24 maggio 2013 una fideiussione specifica per il prestito finalizzato di € 200.000,00, in data 28 aprile 2014 una fideiussione specifica per il prestito finalizzato di € 100.000,00, contestava in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e processuale della opposta per carenza dei requisiti della cessione e per inesistenza della stessa cessione sul rilievo che la opposta aveva prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ove risultano i requisiti dei crediti rientranti nella cessione ma non aveva depositato né il contratto di cessione del credito né la lista dei crediti ceduti, quindi senza fornire la prova certa che tra i suddetti crediti ceduti rientrasse anche quello relativo al rapporto oggetto del presente giudizio, e in via di eccezione riconvenzionale la nullità parziale delle fideiussioni omnibus e specifiche perché conformi allo schema ABI vietato dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia e la nullità parziale e perdita di efficacia delle garanzie prestate per il vano decorso del reviviscente termine semestrale ex art. 1957 c.c.
1.2 Si costituiva in giudizio parte opposta impugnando e contestando la domanda di opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 Acquisite le prove documentali, la causa perveniva all'udienza del 18 aprile 2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione il Tribunale di Pescara in merito al difetto di legittimazione attiva della parte opposta, richiamando specifica giurisprudenza della Corte di legittimità, segnatamente la sentenza n. 10220/2021, ha rilevato che nella fattispecie oggetto di causa la circostanza che non risulti prodotto il contratto di cessione, in relazione al quale del resto nessuna disposizione impone la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, non appare affatto determinante nel senso invocato dalla parte opponente poiché dalla parte - 5 -
opposta è stato depositato l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che fa riferimento a quel contratto ed inoltre l'opposta era in possesso dei titoli e aveva depositato la specifica attestazione resa dal successore della cedente inerente l'inclusione dei crediti in esame nella cessione operata in favore della stessa parte opposta, tutti elementi idonei e sufficienti a fornire la prova della avvenuta cessione del credito oggetto del rapporto e, quindi, della legittimazione processuale e sostanziale dell'opposta. In merito alla questione delle fideiussioni ha rilevato che la invocata nullità delle fideiussioni stipulate conformemente al modello ABI censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 perché ritenuto anticoncorrenziale, pur essendo fondata, non poteva che considerarsi parziale e, quindi, riguardare le sole clausole indicate come contrarie alla normativa antitrust con la conseguenza che, in applicazione del generale principio di cui all'art. 1419 cod. civ., il contratto di garanzia non può dichiararsi interamente nullo, in quanto era di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di ogni garanzia, né
l'opponente che ha prestato fideiussione aveva allegato ragioni per cui l'assenza di clausole, peraltro comportanti effetti gravosi nei suoi confronti, lo avrebbero dovuto indurre a non stipulare i negozi in questione (Tribunale Rovigo, 09 settembre 2018, da ultimo Cass. SSUU nr. sent., 30 dicembre 2021, n. 41994). Quanto poi al decorso del termine semestrale previsto a pena di decadenza dall'art. 1957 c.c. al fine di impedire la liberazione del fideiussore, il primo giudice ha riconosciuto la validità ed efficacia a tale effetto dell'intimazione di pagamento o costituzione in mora inviata con atto stragiudiziale sul rilevo che la dicitura a prima vista apposta nella fideiussione, come da ultima giurisprudenza richiamata, comporti una parziale deroga all'art. 1957 c.c.
2. Nel proprio atto di impugnazione contesta la decisione del Tribunale di Parte_1
Pescara chiedendone, previa istanza diretta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Erroneo rigetto della eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o della titolarità attiva del diritto di credito controverso – Violazione e falsa applicazione degli artt. 58
TUB e 115 c.p.c., in relazione all'art. 2967 c.c., motivazione carente in dispregio anche dell'art. 360, n. 5), c.p.c., motivazione apparente in dispregio dell'art. 132, n. 4), c.p.c., omesso esame.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione del Tribunale di Pescara nella parte in cui ha ritenuto di dare valore decisivo e dirimente alla dichiarazione di cessione depositata dalla opposta con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. nonostante il fatto, debitamente contestato dall'odierno appellante, che fosse rimasta del tutto indimostrata la circostanza per cui - 6 -
l'appellata non avesse né allegato né dato conferma probatoria della sussistenza dei presupposti per ritenere esistente l'avvenuta cessione del credito ovvero l'inclusione del credito azionato fra quelli oggetto della presunta cessione. Il contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, asserisce l'appellante, trae causa ed origine proprio nella cessione di un indistinto portafogli di crediti che si possono considerare ceduti solo in quanto abbiano i requisiti descritti dal contratto di cessione o in Gazzetta Ufficiale;
pertanto, in assenza di prova certa ed oggettiva dei requisiti richiesti dalla norma affinché un credito possa ritenersi caduto in cessione, il cessionario non può avere la legittimazione e quindi il potere di azionare un diritto derivante da una cessione non provata. Inoltre, contesta l'appellante, ferma l'irrilevanza o comunque la non decisività della dichiarazione di cessione in assenza dei requisiti previsti per i crediti ceduti, la stessa dichiarazione di cessione non presenta le caratteristiche formali e sostanziali per produrre effetti, posto che risulta sottoscritta da un soggetto di cui non sono stati indicati gli eventuali poteri rappresentativi del cedente verso l'esterno. E ancora, contesta anche l'asserzione da parte del primo giudice circa la riconosciuta titolarità dell'appellata, nel senso dell'accertato possesso dei titoli, in quanto non tiene conto del fatto che non è stata neanche prodotta la lista dei crediti ceduti (neanche nella forma non “notarizzata”), lista che appare imprescindibile e determinante per dimostrare la stessa cessione dei crediti e l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione.
Sotto tale profilo, richiamando precedenti della Corte di Appello di L'QU (sentenza n. 160 del 17 gennaio 2023, conforme sentenza n. 1070 del 14 luglio 2022, Est. Ciofani),
l'appellante deduce che il semplice rinvio al sito internet al fine della verifica dell'inclusione del credito nella cessione in blocco non può ritenersi idoneo allo scopo, non potendo tale mezzo sopperire al difetto di prova, in quanto per valere come prova adeguata il testo dell'annuncio pubblicato sulla Gazzetta deve essere munito del requisito dell'autosufficienza ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti, requisito non ravvisabile nel caso in esame.
Rileva altresì come il primo giudice abbia deciso in violazione dell'art. 115 c.p.c. laddove a fronte della specifica eccezione sulla mancata prova della sussistenza dei requisiti per ritenere esistente la cessione, in assenza di delucidazioni ad opera della controparte sulla cessione sia sotto il profilo allegatorio che probatorio, avrebbe dovuto concludere che i predetti requisiti non potevano considerarsi sussistenti, statuendo per l'effetto che il credito vantato dall'appellata non poteva essere ritenuto caduto in cessione. E invece, il primo giudice nulla riferiva in merito a tale questione, così come aveva omesso di valutare anche l'eccezione secondo cui l'opposta non avrebbe dato prova di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 58 TUB. - 7 -
Prosegue l'appellante lamentando che il primo giudice non avrebbe neppure motivato sulla eccezione di inesistenza del contratto di cessione espressamente formulata nella terza memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., reiterata nella successiva udienza utile e sollevata a seguito della produzione di parte appellante in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della attestazione resa dal successore della cedente inerente l'inclusione dei crediti in esame nella cessione operata in favore della stessa parte opposta, ritenuta dirimente dal primo giudice. In conclusione, in assenza della scheda contrattuale del contratto di cessione richiamato dalla appellata (oltre la mancata dimostrazione del rispetto dei criteri di volta in volta indicati in G.U.), secondo l'appellante il primo giudice avrebbe dovuto ritenere inesistente il fatto storico-sostanziale del perfezionamento del negozio di cessione, escludendo quindi la titolarità del diritto in capo all'appellata e la conseguente carenza della legittimazione attiva e processuale.
Parimenti, lamenta l'appellante, il primo giudice avrebbe omesso di esaminare anche l'ulteriore eccezione sollevata in via subordinata sempre nell'udienza successiva alle memorie istruttorie relativa alla nullità del contratto di cessione del credito per il mancato rispetto della forma scritta richiesta ad substantiam per ogni contratto bancario, sul presupposto che il negozio di cessione, determinando una modificazione del lato soggettivo attivo della rapporto, dovrebbe avere la medesima forma di quello originario concluso tra il cedente (la Banca) ed il debitore ceduto, quindi la forma scritta, ovvero la medesima struttura formale ex art. 117
TUB.
2.2 Erroneo rigetto della eccezione spiegata in via di eccezione riconvenzionale sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus e specifiche perché conformi allo schema ABI vietato dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, e perdita di efficacia delle garanzie de quibus per il vano decorso del reviviscente termine semestrale ex art. 1957 c.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1957 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 2967 c.c., motivazione carente in dispregio anche dell'art. 360, n. 5),
c.p.c., motivazione apparente in dispregio dell'art. 132, n. 4), c.p.c., vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. e omesso esame.
Con tale motivo si contesta la manifesta erroneità del Tribunale che non ha fatto corretta applicazione all'art. 115 c.p.c. su una circostanza di fatto specifica e da ritenersi definitivamente acquisita sia perché provata per tabulas, sia perché non contestata dall'opposta, dunque incontroversa. Secondo l'appellante, in particolare, la circostanza relativa al decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c. avrebbe dovuto essere contrastata dalla controparte con una specifica
contro
-eccezione in senso proprio e stretto, che non poteva - 8 -
essere rilevata d'ufficio, come invece è avvenuto, sicchè la sentenza impugnata sarebbe viziata anche da extrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c. Nello specifico, dalla clausola
“a prima richiesta” (le fideiussioni de quibus non riportano la clausola “senza eccezioni”) il primo giudice fa conseguire la idoneità della semplice istanza stragiudiziale contenuta nella missiva di revoca/risoluzione del rapporto al fine di interrompere i termini di cui all'art. 1957
c.c. ma, secondo l'appellante tale modus operandi sarebbe in parte viziato in diritto perché la circostanza secondo cui l'istanza stragiudiziale contenuta nella missiva di revoca può essere ritenuta idonea a rispettare il termine ex art. 1957 c.c. avrebbe dovuto essere introdotta con specifica
contro
-eccezione della appellata e non poteva essere rilevata d'ufficio, in parte errato nel merito poiché secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche di legittimità, la clausola a prima richiesta non sarebbe di per sé idonea a trasformare la fideiussione omnibus in contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che in caso di fideiussione omnibus è applicabile l'art. 1957 c.c., richiedendosi, come atto necessario ai fini del rispetto del termine, una specifica istanza giudiziale, non essendo al contrario sufficiente una mera istanza stragiudiziale e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione ovvero il deposito di una istanza di fallimento. Pertanto, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere valida al fine del rispetto del termine sancito dall'art. 1957 c.c., la mera istanza stragiudiziale formulata nella medesima missiva di revoca/risoluzione del rapporto. In ogni caso, contesta l'appellante, pur volendo considerare l'idoneità al fine interruttivo dell'istanza stragiudiziale, nel caso in oggetto essa risalirebbe al 29 marzo 2016 mentre il ricorso per decreto ingiuntivo opposto è datato 20 maggio 2022, quindi oltre il termine di sei anni dalla costituzione in mora che, quindi, determinerebbe in ogni caso la decadenza della fideiussione.
Nella comparsa conclusionale introduceva inoltre l'eccezione circa l'asserita mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del servicer CP_2
3. Nella sua comparsa di costituzione in giudizio e per essa la sua Controparte_1
mandataria eccepisce in via preliminare Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza in fatto e diritto del proposto gravame, nonché l'inammissibilità delle eccezioni sollevate tardivamente nella comparsa conclusionale, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
4. All'udienza tenutasi in data 10 ottobre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte - 9 -
depositate telematicamente e il Collegio, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha riservato la causa in decisione.
5. In via preliminare, in relazione all'eccezione circa l'asserita mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del servicer sollevata dall'appellante in sede di comparsa CP_2
conclusionale, tale eccezione è da considerarsi nuova in quanto introdotta tardivamente e non ricompresa tra i motivi di appello, pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
In ogni caso, ove anche la stessa in quanto diretta a contestare la legittimazione dell'appellata possa ritenersi rilevabile d'ufficio, è infondata alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, espressi dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 4427/2024,
n. 7243/2024, confermate da altro pronunciamento n. 12007/2024, nonché dal Decreto della
Prima Presidente della Corte di Cassazione n. 13749/2024 del 17.05.2024.
In particolare, il Decreto appena menzionato, reso a seguito di ricorso promosso dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 363 – bis c.p.c. relativo alle conseguenze della mancata iscrizione all'albo previsto dall'art. 106 tub nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, dichiarato inammissibile, rappresenta lo stato della giurisprudenza di legittimità in materia affermando da una parte che l'art. 106 tub, come già riconosciuto nell'ordinanza n. 4427/2024 trova applicazione nell'ambito dell'attività di concessione di finanziamenti distinguendo la semplice operazione di concessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari (pag. 5 del decreto), dall'altra riafferma il principio espresso dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza n. 7243/2024 secondo il quale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del tub e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario
(..) (cfr pag. 5 decreto).
Delineato il quadro giurisprudenziale di rifermento al quale, come già espresso, in altre controversie in cui si è affrontata la medesima tematica, questa Corte intende aderire, appaiono ultronee le argomentazioni svolte dagli appellanti in via incidentale circa la necessità, nella riconosciuta possibilità di esternalizzare le attività connesse alla riscossione dei crediti in virtù della Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, della produzione del contratto di esternalizzazione in quanto l'esistenza dello stesso risulta dall'avviso di cessione pubblicato in G.U. -parte II- n. 145 del 12-12-2020, il cui contenuto relativo ai poteri di - 10 -
vigilanza e controllo previsti in capo alla Master sull'attività della special servicer è soggetto al controllo dell'Autorità di Garanzia e attinente a profili strettamente amministrativi.
5.1 In via preliminare in relazione alla eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. detta eccezione non è fondata e va dunque disattesa. In effetti, l'appello così come proposto contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi all'appellato di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa.
Sotto tale profilo questa Corte, secondo un orientamento già seguito in casi simili, deve rilevare come la Corte di Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) ha enunciato su tale punto il principio secondo il quale “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice ….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“. Ed ancora con altra pronuncia (Cass.
Civ. n. 5114/2022) si è stabilito che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” Per cui in applicazione di tali principi dal contenuto complessivo del proposto appello si deve ritenere che l'appellante abbia fornito a questa Corte gli elementi in ordine alle doglianze avanzate, permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello. Pertanto, l'eccezione deve essere deve essere rigettata.
5.2 Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, occorre osservare che l'eccezione sollevata dalla appellante circa la legittimazione attiva della appellata, motivata fra le altre sul rilevo della inesistenza del contratto di cessione, mai depositato, diversamente da quanto dedotto dalla appellata non può considerarsi nuova e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto l'appellante sia nell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove contesta che l'opposta “non ha depositato né il contratto di cessione, né la lista dei crediti ceduti ad essa compiegata”, sia nell'atto di appello ha sollevato tale questione che quindi può essere ritenuta oggetto di - 11 -
trattazione, siccome introdotta tempestivamente e ritualmente. Fatta tale premessa, nella fattispecie in esame si pone la questione preliminare relativa alla legittimazione attiva della parte che agisce nella qualità di successore a titolo particolare del creditore originario in forza di un'operazione di cessione in blocco dei crediti di cui alla Legge n. 130/1999, art. 4.
Secondo la speciale disciplina prevista dall'art. 58 TUB la parte cessionaria ha l'obbligo di dimostrare e provare l'inclusione del credito per cui agisce in giudizio nella operazione di cessione in blocco dei crediti, fornendo e documentando la prova della propria legittimazione processuale (Cass. Civ. n. 5857/2022 e Cass. Civ. n. 24798/2020). In linea generale, il citato art. 58 TUB quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto prevede la pubblicazione di uno specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale. In tal modo ha inteso agevolare l'operazione della cessione in blocco dei rapporti giuridici, esonerando il cessionario dall'obbligo di provvedere alla notifica dell'avvenuta cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti. L'esecuzione di tale adempimento, quindi, svolge la precipua funzione di esonerare il cessionario dall'obbligo di notificazione che è stabilito in via generale dall'art. 1264 c.c. e, come detto, è un presupposto necessario per l'efficacia della cessione ma non sufficiente al perfezionamento dell'effetto traslativo e costitutivo della stessa cessione, nel senso che rileva in termini di pubblicità del fatto, al fine specifico di escludere l'efficacia liberatoria dell'eventuale pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass. Civ.
20495/2020). Partendo da tale assunto, da ritenere pacifico, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, quale principio generale, che al fine di fornire la prova della cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, ancorché non sia necessaria la prova scritta che non è richiesta da alcuna norma, non può tuttavia ritenersi sufficiente il semplice avviso di pubblicazione effettuato ai sensi dell'art. 58 TUB, in quanto l'avviso della cessione, pur essendo un presupposto dell'efficacia della cessione, non costituisce la prova della esistenza e del suo contenuto (Cass. Civ. 22151/2019). Una eccezione a tale principio si può ravvisare solo nel caso in cui non venga contestata l'esistenza del contratto di cessione, atteso che in detta ipotesi “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione” sempre che “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. Civ. 9412/2023). Viceversa, come nella fattispecie in esame, nel caso in cui oltre all'assenza dei requisiti previsti dalla legge venga contestata anche la stessa esistenza del contratto di cessione, allora tale aspetto dovrà necessariamente essere - 12 -
oggetto di prova specifica. A tale riguardo secondo un recente orientamento della Suprema
Corte “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e quindi la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB”. Peraltro, si è altresì precisato che detto “avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (Cass. Civ. 17944/2023). Principio che è stato ribadito anche nella più recente sentenza della Suprema Corte n. 5478/2024. Ebbene, nella fattispecie in esame, come rilevato dal primo giudice, parte appellata ha prodotto l'avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. l'attestazione datata 27 ottobre 2022 resa dal successore della cedente ( rispetto ai cui poteri rappresentativi del sottoscrittore non viene specificata la contestazione mossa) inerente l'inclusione dei crediti in esame, rinveniente dagli specifici rapporti ivi indicati, nella cessione operata in favore della stessa parte opposta, elementi che, unitamente al dato del possesso con la relativa disponibilità dei relativi titoli, possono ritenersi delle indicazioni sufficientemente gravi e precise tali da individuare con un presumibile grado di certezza sia la posizione ceduta che la sua inclusione nell'operazione di cessione in blocco dei crediti. In effetti, l'attestazione datata
22.10.22 appare chiara e determinata circa l'esatta individuazione dei crediti ceduti e, quindi, rappresenta “un elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo” (Cass. civ.
10200/2021) circa la dimostrazione dell'avvenuto passaggio della titolarità del credito in capo alla cessionaria che agisce in giudizio, atteso che coma da giurisprudenza consolidata sul punto il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto per la sua validità ad alcuna formalità particolare allo scopo del suo perfezionamento.
Inoltre, osserva la Corte, non si ravvisa neppure il vizio di omessa pronuncia con violazione dell'art. 115 c.p.c in quanto il primo giudice ritenendo provata la cessione e la sua inclusione fra i crediti ceduti sulla base dei documenti prodotti (avviso in G.U., attestazione della cedente) e del possesso dei titoli da parte della appellata, implicitamente ha ritenuto insussistenti le doglianze ed eccezioni sollevate in punto di legittimazione attiva non incorrendo in alcun vizio di motivazione. Ovvero ha ritenuto esistente ed operativa la cessione, in tal modo escludendo la rilevanza delle ragioni sottese all'eccezione preliminare.
Parimenti, non si ravvisa il vizio di omessa pronuncia neppure sul punto relativo alla eccepita mancanza di forma scritta del contratto di cessione, atteso che laddove il primo giudice ritiene che in relazione alla cessione del credito “nessuna disposizione impone la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem”, con tale espressione rigetta con evidenza l'eccezione con cui si contesta il vizio di forma della cessione sul presupposto della necessità della forma - 13 -
scritta imposta per i contratti bancari dal TUB, art. 118. In effetti, è un principio pacifico quello per cui in materia di cessione dei crediti non sia richiesta la forma scritta del relativo contratto. Né come sopra esposto la prova del contratto di cessione del credito bancario deve darsi necessariamente mediante produzione del relativo atto scritto (Cass.17944/23).
In conclusione, sulla base degli elementi acquisiti in atti, la Corte ritiene di riconoscere la piena legittimazione attiva della appellata con la conseguente titolarità in capo alla stessa del diritto di agire per la riscossione dei crediti azionati.
5.3 Anche il secondo motivo di appello appare infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1957 c.c. dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione garantita, purché il creditore proponga le sue istanze contro il debitore o il fideiussore in solido entro sei mesi dalla scadenza del rapporto e le abbia continuate e coltivate con diligenza, pena la decadenza della garanzia. Tale disposizione pone la rilevante questione in ordine alle caratteristiche e alle formalità che deve possedere l'istanza per esplicare i suoi effetti interruttivi del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. In particolare, il contrasto riguarda la natura giudiziale o stragiudiziale che dovrebbe possedere l'istanza affinchè possa essere ritenuta idonea al fine dell'interruzione del termine prescritto dall'art. 1957 c.c., onde evitarne la decadenza. La tradizionale interpretazione della norma ha sempre ritenuto che l'istanza del creditore diretta ad evitare la liberazione del garante e dunque la decadenza dall'azione di recupero del credito nei suoi confronti dovesse avere esclusivamente natura giudiziale, nel senso che assumono efficacia a tale effetto solo gli atti diretti all'Autorità Giudiziaria attraverso i tipici strumenti di tutela del credito offerti dall'ordinamento processuale (Cass. Civ. n. 1724/2016, 7502/2004, 6823/2001, 203/1997 e
6604/1994), con la relativa esclusione degli atti stragiudiziali, come la diffida al pagamento
(Cass. Civ. 283/1997). Di recente, peraltro, è invalso nella giurisprudenza, sia di merito
(Corte di Appello di Milano 4 marzo 2021, Corte d'Appello di Firenze, 26 giugno 2024 n.
1163 e 27 giugno 2024, n. 1165) che di legittimità (Cass. Civ. 21.05.2008 n. 13078; Cass.
Civ. Sez. 1, n. 16825 del 09/08/2016; Cass. Civ. 26.09.2017, n. 22346; Cass. Civ. 28.02.2020
n. 5598; Cass. Civ. 03.11.2021 n. 31509), un diverso orientamento in forza del quale in riferimento alle clausole che prevedono in capo al fideiussore l'obbligo di pagare “a semplice richiesta”, come nel caso in esame, tale espressione viene intesa e interpretata come una parziale deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. nel senso di ritenere necessaria e sufficiente ad evitare la decadenza anche la mera richiesta stragiudiziale di pagamento, come una diffida.
Tale diversa posizione si basa sul presupposto argomentativo secondo cui in caso contrario vi sarebbe una vera e propria contraddizione tra la clausola “a prima richiesta” e lo stesso art. - 14 -
1957 c.c., non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di una preventiva azione in giudizio (così Cass. Civ. n. 22346/2017 e n.
13078/2008). Pertanto, nel caso in cui la fideiussione abbia la natura di garanzia a prima richiesta, cioè preveda che il garante-fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente al creditore e a semplice richiesta scritta quanto dovuto senza una preventiva escussione del debitore, pur senza trasformare il rapporto in un contratto autonomo di garanzia incompatibile con lo schema della fideiussione, essendo l'espressione di autonomia negoziale, al fine di evitare la liberazione del garante ai sensi dall'art. 1957 c.c. ed in parziale deroga dello stesso articolo appare idonea e sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo invece necessario che entro il termine sia proposta una domanda giudiziale (Cass. civ., Sez. I, 01/07/1995, n. 7345 ed in senso analogo Cass. Civ. Sez. III,
25/02/2002, n. 2742), purché questa sia poi effettivamente esercitata entro un tempo ragionevole. Tale orientamento, osserva la corte, è diretto a porre in essere un sostanziale riequilibrio tra le differenti posizioni delle parti coinvolte nel rapporto, nel senso di evitare il rischio di una eccessiva tutela nei confronti del garante – fideiussore rispetto alla parte creditrice che agisce per la tutela del suo legittimo diritto di credito, riconoscendo nello stesso tempo in capo al fideiussore il mantenimento diritto e del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale anche successivamente e, quindi, si inquadra nel più generale contesto interpretativo nel quale si tende a delineare un sostanziale ed effettivo superamento di qualsivoglia presunzione di nullità totale delle fideiussioni contenenti le clausole del modello ABI, in favore del più equilibrato riconoscimento di una nullità “parziale” delle singole clausole, senza per questo travolgere l'intero rapporto.
Va peraltro precisato che secondo la stessa giurisprudenza di legittimità ( Cass.1625/16) la deroga all'art 1957 c.c. è ammissibile sia nei contratti autonomi di garanzia sia nelle fideiussioni precisando che “tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” . - 15 -
Inoltre, non appare fondata la censura relativa alla violazione di cui all'art. 115 c.p.c. sul presupposto che il primo giudice in assenza di una specifica attività della controparte la quale a fronte dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per omesso invio nel termine semestrale di una idonea azione giudiziaria non avrebbe proposto una
contro
-eccezione, rilevando d'ufficio un argomento contrario non ammissibile, in quanto l'eccezione di interruzione della decadenza così come della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. Civ. 12876/15).
Quanto infine alla doglianza ulteriore secondo cui l'iniziativa giudiziaria sarebbe stata tardivamente e dunque non diligentemente coltivata, avuto riguardo al tempo intercorso tra la diffida stragiudiziale ed il deposito del ricorso per D.I. il motivo da un canto non si confronta adeguatamente con il contenuto della decisione che ha espressamente “tenuto conto delle evidenziate, articolate anche legislativamente, vicende anche successorie che hanno caratterizzato l'originario titolare del credito subito dopo l'attivazione di quel potere contrattuale” dall'altro nulla ha dedotto in punto di documentazione prodotta in primo grado dall'attuale appellata a dimostrazione delle iniziative intraprese contro la debitrice, nelle more fallita.
Conclusivamente anche tale motivo deve essere disatteso.
5.4 Alla luce di tali evenienze e, quindi, dell'infondatezza delle ragioni giuridiche sottese ai motivi di appello, deve essere rigettata anche la richiesta istruttoria avanzata dall'appellante, in quanto per le motivazioni esposte appare non decisiva ai fini della decisione.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, in relazione allo scaglione riferito al valore della causa, di complessità media, vanno poste a carico dell'appellante alla luce della sua soccombenza.
8. Rinviene, altresì, in applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante, , alla rifusione delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio sostenute dalla parte appellata, e per essa la sua Controparte_1 - 16 -
mandataria che liquida in complessivi €. Parte_2
14.239,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.12.2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono