Articolo 2 della Legge 1 luglio 1959, n. 458
Articolo 1Articolo 3
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9 luglio 1959
Art. 2.
Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, e che abbia i requisiti previsti dall' art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , e' accordato, nella misura del 90 per cento, un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all' articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1951, n. 3 , e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 .
L'abbuono e' accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potra' essere estratta dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
Entrata in vigore il 9 luglio 1959