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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 22837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22837 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da EA GN - Presidente - Sent. n. sez. 458/2025 EUGENIA SERRAO CC - 06/05/2025 IE AP R.G.N. 6369/2025 RO NO DE LA - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ED ED nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/11/2024 della Corte di appello di Trento;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22837 Anno 2025 Presidente: GN EA Relatore: LA DE Data Udienza: 06/05/2025 2 1. Con ordinanza del 6 novembre 2024, la Corte di appello di Trento ha rigettato la domanda formulata da ED DJ per la riparazione dovuta ad ingiusta detenzione dal 26 gennaio 2023 (quando veniva tratto in arresto in esecuzione di mandato internazionale con richiesta di estradizione) al 21 febbraio 2024 (quando la Corte trentina accertava l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione). 1.1. Più in particolare, dopo aver ricostruito la vicenda giudiziaria che ha interessato il ED, i giudici della riparazione hanno escluso il diritto ad ottenere l’indennizzo in forza del disposto di cui all’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. Nei confronti del richiedente, infatti, è in esecuzione la condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre alla multa, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 6 ottobre 2020 (irrev. 30 gennaio 2021). Con ordinanza del 18 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha quindi ammesso il ED all’affidamento in prova, per l’espiazione della residua pena di anni 2, mesi 9 e giorni 22 di reclusione, superiore per durata al periodo di detenzione per cui è domandata la riparazione. La Corte di appello, quindi, ha verificato d’ufficio la computabilità del periodo di detenzione ingiustamente patito ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione ED DJ, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione della legge penale ed erronea applicazione degli artt. 314, 657 e 696 cod. proc. pen., 5 e 6 CEDU, 3 e 7 Protocollo addizionale n. 7. Richiamato il principio codificato all’art. 696 cod. proc. pen., e dunque la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, delle convenzioni e del diritto internazionale, il ricorrente sostiene che, nella sola materia della riparazione per la detenzione patita per causa della estradizione, la fungibilità a fini riparatori non debba trovare applicazione. Questo perché gli artt. 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in poi, per brevità, CEDU), come interpretati dalla Corte Edu, riconoscono il diritto alla riparazione monetaria. Inoltre, lo scomputo della custodia cautelare dal periodo di affidamento in prova, tenuto conto delle caratteristiche proprie di quest’ultima misura, viola il principio di proporzionalità. 3 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 314, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., esclude il diritto alla riparazione per quella parte di custodia cautelare che sia stata computata ai fini della determinazione della misura della pena, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. Si tratta, all’evidenza, di una riparazione in forma specifica (non, quindi, dell’assenza di ogni ristoro), la cui operatività deve essere accertata dalla Corte di appello anche d’ufficio, e che prevale, quindi, sulla monetizzazione: sottraendo dalla pena "subenda" la detenzione ingiusta "subita", il bene della libertà personale viene infatti tutelato nella forma più diretta possibile. D’altra parte, come si desume dalla relazione al progetto preliminare del codice, il regime di fungibilità è giustificato «dalla prevalenza del principio del cui deve essere improntata tutta la legislazione penale» (così, in motivazione, Corte cost., 11 luglio 2014, n. 198). Proprio muovendo dal carattere inderogabile del principio di fungibilità, questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, ha ripetutamente escluso l'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo della custodia cautelare ingiustamente sofferta dalla pena da espiare (Sez. U, n. 31416 del 10/7/2008, Cascio, Rv. 240113 - 01; Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051 – 01; Sez. 4, n. 33671 del 14/6/2016, Cavallaro, Rv. 267443 – 01). 2.1. Secondo il ricorrente la normativa interna, così ricostruita, nella misura in cui esclude la riparazione di tipo pecuniario, sarebbe in contrasto con gli artt. 5 e 6 CEDU, che quindi dovrebbero trovare diretta applicazione. Premesso che l’art. 5 fa riferimento al diritto “ad una riparazione”, tale diritto è riconosciuto nel caso in cui la privazione della libertà personale sia stata disposta in violazione delle disposizioni contenute nei par. 1, 2, 3 e 4 di detta norma: si tratta delle ipotesi di detenzione senza base legale, nonché delle privazioni della libertà personale non rispettose delle c.d. garanzie di contesto (il diritto all’informazione; la ragionevole durata della detenzione;
l’immediato contatto con l’autorità giudiziaria;
il ricorso ad un tribunale: CEDU, 29 novembre 1988, Brogan e altri c. Regno Unito). 4 Proprio per tali ragioni, la stessa Corte costituzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, ha sottolineato come la dell’art. 5 va individuata nell'esigenza di proteggere la persona da arbìtri, ovvero di impedire, in armonia con il nucleo costitutivo dell'habeas corpus, che la libertà personale possa venire offesa in difetto di un provvedimento adottato da un tribunale indipendente, e al di fuori dei casi previsti dalla legge;
“elementi di arbitrio che contagino la fattispecie concreta e la inquadrino nella luce della indebita restrizione della libertà” (Corte cost., n. 219 del 11/06/2008). Per l’ordinamento interno il diritto alla riparazione, invece, sussiste per il solo fatto che un soggetto sia stato sottoposto ad una detenzione risultata ingiusta, in quanto sia sopravvenuta una sentenza irrevocabile di proscioglimento o una decisione irrevocabile che abbia accertato la mancanza delle condizioni per l'emissione del provvedimento di custodia cautelare, ovvero un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere. Si tratta quindi di uno strumento indennitario da atto lecito, non avente carattere risarcitorio, cui il nostro ordinamento riconosce un più ampio margine applicativo, ovvero anche in caso di detenzione legittima, risultata ingiusta solo all'esito del giudizio di merito, superando, così, lo stesso paradigma dell'art. 5 CEDU (Sez. 4, n. 43735 del 31/10/2024, Sorbini, non mass.; Sez. 4, n. 41404 del 08/10/2024, Elbaza, non mass.; Sez. 4, n. 14686 del 6/4/2021, Pasqualone, non mass.; Sez. 4, n. 6903 del 2/2/2021, Nasone, Rv. 280929 – 01). Nel caso in esame, del resto, come ammette lo stesso ricorrente, si è trattato di una detenzione ingiusta (pp. 5 e 10), né in ricorso si indica quale tra le diverse disposizioni di cui all’art. 5 risulterebbe essere violata. D’altra parte, la conclusione per cui nella specie si è in presenza di una detenzione preventiva formalmente legittima, ma sostanzialmente ingiusta, è confortata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che riconduce all’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen. la detenzione rivelatasi ingiusta per effetto di una sentenza sfavorevole alla estradizione, come accaduto nella specie (Sez. 4, n. 22688 del 14/03/2023, Burca, Rv. 284647 – 01, in motivazione, p. 7; Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, Maroci, Rv. 275197 – 01, in motivazione, p. 12; più in generale, sul rapporto tra ingiusta detenzione dell’estradando e la sentenza sfavorevole all’estradizione, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691 – 01). 2.2. Osserva inoltre il Collegio che l’esistenza di condizioni ostative alla riparazione è costantemente ritenuta compatibile con le previsioni sovranazionali. Esclusa la diretta applicazione delle norme, che il primo comma dell’art. 696 cod. proc. pen. limita al rapporto tra Stati, e per le materie ivi indicate, il contrasto 5 con le disposizioni invocate dal ricorrente è stato già escluso dalla giurisprudenza di legittimità. Più in particolare, la compatibilità della disciplina interna è stata innanzitutto affermata in riferimento alle condotte ostative di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, Ricciardi, non mass.; Sez. 4, n. 11536 del 02/02/2023, Signorelli, non mass.; Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D'Antoni, non mass.; Sez. 4, Nasone, cit.; Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311 - 01). È stata altresì affermata in relazione ad entrambe le ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 4700 del 24/10/2000, Merati, Rv. 217910 – 01, per l’ipotesi della contemporanea restrizione in forza di altro titolo legittimo;
con specifico riferimento il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 46450 del 12/6/2018, Bracale, non mass.; Sez. 3, n. 43453 del 17/9/2014, Miglio, Rv. 260328 – 01). È parimenti consolidato l’orientamento secondo il quale il diritto alla riparazione è escluso quando il periodo di custodia cautelare è stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitiva, anche se era in corso di espiazione con il regime di affidamento in prova, come nel caso in esame (Sez. 4 n. 24355 del 13/12/2002, dep. 2003, Vetturini, Rv. 225533; più in generale, con riguardo alle altre misure alternative, Sez. 4, n. 11750 del 15/02/2019, Sabatino, Rv. 275282 – 01). Si è infatti affermato che, ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione, non è consentito distinguere tra le varie forme di espiazione della pena, indipendentemente dalla loro afflittività. Più in particolare, per quest’ultimo profilo la giurisprudenza di legittimità ha distinto nettamente le due ipotesi previste dal comma 4 dell’art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016, Ricco, non mass.). La seconda parte della disposizione, che regola il concorso delle misure cautelari (non ricorrente nella specie), esclude il diritto alla riparazione "per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo"; dal chiaro riferimento al contenuto del titolo, ovvero alle “limitazioni” che lo contraddistinguono, è stato tratto il principio per cui le limitazioni sofferte anche in forza di altro titolo che valgono ad escludere il diritto all'indennizzo sono soltanto quelle di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quello riconoscibile alle limitazioni connesse alla misura in relazione alla quale si è richiesto l'indennizzo. Invece, nel caso in esame, ovvero nel concorso tra custodia cautelare e espiazione pena, la norma, nell'escludere il diritto alla riparazione, fa riferimento solo al "titolo" senza distinguere tra l'una o l'altra forma di espiazione. 6 Incongruo sembra al Collegio anche il richiamo al Protocollo addizionale 7 (p. 15 ricorso), che fa riferimento alla diversa ipotesi della riparazione per errore giudiziario, o all’art. 6 CEDU, in cui si indicano le garanzie minime per ritenere equo il processo. Il ricorrente, infine, invoca in maniera generica il principio di proporzionalità, senza indicare quale delle sue possibili declinazioni sarebbe nella specie violato, limitandosi ad un indistinto riferimento alle norme del Trattato dell’Unione Europea, della CEDU, della Carta dei diritti UE ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale (intervenuta, in talune occasioni, per scrutinare la compatibilità di una data previsione sanzionatoria con il requisito di proporzionalità della pena). Si aggiunga che, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, anche nella sua più autorevole composizione, non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione, pp. 30-31; Sez. 4, n. 22595 del 17/04/2024, Galluzzo, non mass.; Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 – 01; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551 - 01). La violazione di norme della Costituzione (nella specie neppure indicate) non è infatti prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., e pertanto può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Tale ultima circostanza consente altresì di escludere che la presente decisione si ponga in contrasto con l’orientamento, espresso in alcune pronunce di legittimità, che ritiene ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 25005 del 07/05/2024, Ajdari, Rv. 286713 – 02). Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla dedotta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. 7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 6 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VI LA AN TA
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22837 Anno 2025 Presidente: GN EA Relatore: LA DE Data Udienza: 06/05/2025 2 1. Con ordinanza del 6 novembre 2024, la Corte di appello di Trento ha rigettato la domanda formulata da ED DJ per la riparazione dovuta ad ingiusta detenzione dal 26 gennaio 2023 (quando veniva tratto in arresto in esecuzione di mandato internazionale con richiesta di estradizione) al 21 febbraio 2024 (quando la Corte trentina accertava l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione). 1.1. Più in particolare, dopo aver ricostruito la vicenda giudiziaria che ha interessato il ED, i giudici della riparazione hanno escluso il diritto ad ottenere l’indennizzo in forza del disposto di cui all’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. Nei confronti del richiedente, infatti, è in esecuzione la condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre alla multa, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 6 ottobre 2020 (irrev. 30 gennaio 2021). Con ordinanza del 18 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha quindi ammesso il ED all’affidamento in prova, per l’espiazione della residua pena di anni 2, mesi 9 e giorni 22 di reclusione, superiore per durata al periodo di detenzione per cui è domandata la riparazione. La Corte di appello, quindi, ha verificato d’ufficio la computabilità del periodo di detenzione ingiustamente patito ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione ED DJ, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione della legge penale ed erronea applicazione degli artt. 314, 657 e 696 cod. proc. pen., 5 e 6 CEDU, 3 e 7 Protocollo addizionale n. 7. Richiamato il principio codificato all’art. 696 cod. proc. pen., e dunque la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, delle convenzioni e del diritto internazionale, il ricorrente sostiene che, nella sola materia della riparazione per la detenzione patita per causa della estradizione, la fungibilità a fini riparatori non debba trovare applicazione. Questo perché gli artt. 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in poi, per brevità, CEDU), come interpretati dalla Corte Edu, riconoscono il diritto alla riparazione monetaria. Inoltre, lo scomputo della custodia cautelare dal periodo di affidamento in prova, tenuto conto delle caratteristiche proprie di quest’ultima misura, viola il principio di proporzionalità. 3 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 314, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., esclude il diritto alla riparazione per quella parte di custodia cautelare che sia stata computata ai fini della determinazione della misura della pena, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. Si tratta, all’evidenza, di una riparazione in forma specifica (non, quindi, dell’assenza di ogni ristoro), la cui operatività deve essere accertata dalla Corte di appello anche d’ufficio, e che prevale, quindi, sulla monetizzazione: sottraendo dalla pena "subenda" la detenzione ingiusta "subita", il bene della libertà personale viene infatti tutelato nella forma più diretta possibile. D’altra parte, come si desume dalla relazione al progetto preliminare del codice, il regime di fungibilità è giustificato «dalla prevalenza del principio del cui deve essere improntata tutta la legislazione penale» (così, in motivazione, Corte cost., 11 luglio 2014, n. 198). Proprio muovendo dal carattere inderogabile del principio di fungibilità, questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, ha ripetutamente escluso l'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo della custodia cautelare ingiustamente sofferta dalla pena da espiare (Sez. U, n. 31416 del 10/7/2008, Cascio, Rv. 240113 - 01; Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051 – 01; Sez. 4, n. 33671 del 14/6/2016, Cavallaro, Rv. 267443 – 01). 2.1. Secondo il ricorrente la normativa interna, così ricostruita, nella misura in cui esclude la riparazione di tipo pecuniario, sarebbe in contrasto con gli artt. 5 e 6 CEDU, che quindi dovrebbero trovare diretta applicazione. Premesso che l’art. 5 fa riferimento al diritto “ad una riparazione”, tale diritto è riconosciuto nel caso in cui la privazione della libertà personale sia stata disposta in violazione delle disposizioni contenute nei par. 1, 2, 3 e 4 di detta norma: si tratta delle ipotesi di detenzione senza base legale, nonché delle privazioni della libertà personale non rispettose delle c.d. garanzie di contesto (il diritto all’informazione; la ragionevole durata della detenzione;
l’immediato contatto con l’autorità giudiziaria;
il ricorso ad un tribunale: CEDU, 29 novembre 1988, Brogan e altri c. Regno Unito). 4 Proprio per tali ragioni, la stessa Corte costituzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, ha sottolineato come la dell’art. 5 va individuata nell'esigenza di proteggere la persona da arbìtri, ovvero di impedire, in armonia con il nucleo costitutivo dell'habeas corpus, che la libertà personale possa venire offesa in difetto di un provvedimento adottato da un tribunale indipendente, e al di fuori dei casi previsti dalla legge;
“elementi di arbitrio che contagino la fattispecie concreta e la inquadrino nella luce della indebita restrizione della libertà” (Corte cost., n. 219 del 11/06/2008). Per l’ordinamento interno il diritto alla riparazione, invece, sussiste per il solo fatto che un soggetto sia stato sottoposto ad una detenzione risultata ingiusta, in quanto sia sopravvenuta una sentenza irrevocabile di proscioglimento o una decisione irrevocabile che abbia accertato la mancanza delle condizioni per l'emissione del provvedimento di custodia cautelare, ovvero un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere. Si tratta quindi di uno strumento indennitario da atto lecito, non avente carattere risarcitorio, cui il nostro ordinamento riconosce un più ampio margine applicativo, ovvero anche in caso di detenzione legittima, risultata ingiusta solo all'esito del giudizio di merito, superando, così, lo stesso paradigma dell'art. 5 CEDU (Sez. 4, n. 43735 del 31/10/2024, Sorbini, non mass.; Sez. 4, n. 41404 del 08/10/2024, Elbaza, non mass.; Sez. 4, n. 14686 del 6/4/2021, Pasqualone, non mass.; Sez. 4, n. 6903 del 2/2/2021, Nasone, Rv. 280929 – 01). Nel caso in esame, del resto, come ammette lo stesso ricorrente, si è trattato di una detenzione ingiusta (pp. 5 e 10), né in ricorso si indica quale tra le diverse disposizioni di cui all’art. 5 risulterebbe essere violata. D’altra parte, la conclusione per cui nella specie si è in presenza di una detenzione preventiva formalmente legittima, ma sostanzialmente ingiusta, è confortata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che riconduce all’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen. la detenzione rivelatasi ingiusta per effetto di una sentenza sfavorevole alla estradizione, come accaduto nella specie (Sez. 4, n. 22688 del 14/03/2023, Burca, Rv. 284647 – 01, in motivazione, p. 7; Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, Maroci, Rv. 275197 – 01, in motivazione, p. 12; più in generale, sul rapporto tra ingiusta detenzione dell’estradando e la sentenza sfavorevole all’estradizione, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691 – 01). 2.2. Osserva inoltre il Collegio che l’esistenza di condizioni ostative alla riparazione è costantemente ritenuta compatibile con le previsioni sovranazionali. Esclusa la diretta applicazione delle norme, che il primo comma dell’art. 696 cod. proc. pen. limita al rapporto tra Stati, e per le materie ivi indicate, il contrasto 5 con le disposizioni invocate dal ricorrente è stato già escluso dalla giurisprudenza di legittimità. Più in particolare, la compatibilità della disciplina interna è stata innanzitutto affermata in riferimento alle condotte ostative di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, Ricciardi, non mass.; Sez. 4, n. 11536 del 02/02/2023, Signorelli, non mass.; Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D'Antoni, non mass.; Sez. 4, Nasone, cit.; Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311 - 01). È stata altresì affermata in relazione ad entrambe le ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 4700 del 24/10/2000, Merati, Rv. 217910 – 01, per l’ipotesi della contemporanea restrizione in forza di altro titolo legittimo;
con specifico riferimento il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 46450 del 12/6/2018, Bracale, non mass.; Sez. 3, n. 43453 del 17/9/2014, Miglio, Rv. 260328 – 01). È parimenti consolidato l’orientamento secondo il quale il diritto alla riparazione è escluso quando il periodo di custodia cautelare è stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitiva, anche se era in corso di espiazione con il regime di affidamento in prova, come nel caso in esame (Sez. 4 n. 24355 del 13/12/2002, dep. 2003, Vetturini, Rv. 225533; più in generale, con riguardo alle altre misure alternative, Sez. 4, n. 11750 del 15/02/2019, Sabatino, Rv. 275282 – 01). Si è infatti affermato che, ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione, non è consentito distinguere tra le varie forme di espiazione della pena, indipendentemente dalla loro afflittività. Più in particolare, per quest’ultimo profilo la giurisprudenza di legittimità ha distinto nettamente le due ipotesi previste dal comma 4 dell’art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016, Ricco, non mass.). La seconda parte della disposizione, che regola il concorso delle misure cautelari (non ricorrente nella specie), esclude il diritto alla riparazione "per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo"; dal chiaro riferimento al contenuto del titolo, ovvero alle “limitazioni” che lo contraddistinguono, è stato tratto il principio per cui le limitazioni sofferte anche in forza di altro titolo che valgono ad escludere il diritto all'indennizzo sono soltanto quelle di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quello riconoscibile alle limitazioni connesse alla misura in relazione alla quale si è richiesto l'indennizzo. Invece, nel caso in esame, ovvero nel concorso tra custodia cautelare e espiazione pena, la norma, nell'escludere il diritto alla riparazione, fa riferimento solo al "titolo" senza distinguere tra l'una o l'altra forma di espiazione. 6 Incongruo sembra al Collegio anche il richiamo al Protocollo addizionale 7 (p. 15 ricorso), che fa riferimento alla diversa ipotesi della riparazione per errore giudiziario, o all’art. 6 CEDU, in cui si indicano le garanzie minime per ritenere equo il processo. Il ricorrente, infine, invoca in maniera generica il principio di proporzionalità, senza indicare quale delle sue possibili declinazioni sarebbe nella specie violato, limitandosi ad un indistinto riferimento alle norme del Trattato dell’Unione Europea, della CEDU, della Carta dei diritti UE ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale (intervenuta, in talune occasioni, per scrutinare la compatibilità di una data previsione sanzionatoria con il requisito di proporzionalità della pena). Si aggiunga che, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, anche nella sua più autorevole composizione, non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione, pp. 30-31; Sez. 4, n. 22595 del 17/04/2024, Galluzzo, non mass.; Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 – 01; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551 - 01). La violazione di norme della Costituzione (nella specie neppure indicate) non è infatti prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., e pertanto può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Tale ultima circostanza consente altresì di escludere che la presente decisione si ponga in contrasto con l’orientamento, espresso in alcune pronunce di legittimità, che ritiene ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 25005 del 07/05/2024, Ajdari, Rv. 286713 – 02). Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla dedotta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. 7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 6 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VI LA AN TA