Articolo 15 della Legge 30 aprile 1982, n. 220
Articolo 14
Versione
23 maggio 1982
Art. 15.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1982 in lire 13.500 milioni, si fara' fronte, quanto a lire 7.000 milioni, mediante riduzione dei capitoli 110 e 112 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1982, rispettivamente per lire 5.500 milioni e per lire 1.500 milioni, in conseguenza del passaggio a ruolo degli incaricati e, quanto a lire 6.500 milioni, a carico dei capitoli 101 e 116 del medesimo stato di previsione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Entrata in vigore il 23 maggio 1982