Sentenza 11 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2018, n. 46104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46104 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2018 |
Testo completo
A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Stefano PRONTERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 9/11/2016 la Corte di Appello di LE, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di un secondo annullamento della sentenza di appello da parte della Suprema Corte, per quanto qui rileva, riduceva la pena inflitta ad NO ES dal G.u.p. del Tribunale di LE (che lo aveva condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis, primo comma, .cod. pen.), a seguito. della riqualificazione' giuridica del fatto nel delitto di favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378, secondo comma, del codice penale. Con la sentenza n. 4433/2018, pronunciata il 21/12/2017 e depositata il 30/1/2018, la Sesta Sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da IV ES avverso la decisione della Corte territoriale.
2. Contro la suddetta sentenza IV ES, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. Il ricorrente, ripercorsa la vicenda processuale, sostiene che al momento della seconda decisione emessa dalla Suprema Corte il 14/11/2012, con la quale il fatto ascrittogli era stato riqualificato nel reato di favoreggiamento personale, quest'ultimo delitto era già estinto per prescrizione, causa di estinzione che la Corte territoriale avrebbe poi dovuto rilevare in sede di rinvio. Con il ricorso proposto avverso l'ultima sentenza della Corte di appello di LE era stato devoluto questo specifico punto, ma con un evidente errore di fatto la Corte di cassazione, con la decisione impugnata in questa sede, ha statuito che il motivo era «manifestamente infondato rispetto alla corretta risposta della Corte di merito, in quanto l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena ha comportato la definitività dell'affermazione di colpevolezza, rispetto alla quale non possono essere opposte nel giudizio di rinvio cause di estinzione del reato, anche — in ipotesi — intervenute antecedentemente alla sentenza rescindente».
3. Il ricorso è inammissibile, essendo la richiesta manifestamente infondata.
3.1. Secondo il diritto vivente, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, così come sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta potata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789, in motivazione;
Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868).
3.2. Nel caso di specie il tema della sopravvenuta estinzione del reato (così come riqualificato) per prescrizione, in ipotesi maturata già prima della sentenza emessa da questa Sezione con la sentenza n. 47169 del 14/11/2012 (che, nel caso, avrebbe dovuto rilevare direttamente la causa di estinzione, annullando senza rinvio la decisione), è già stato affrontato nel giudizio di cognizione: come evidenziato dalla stessa difesa, con il ricorso dichiarato inammissibile era stato formulato uno specifico motivo sul punto, che la Corte di cassazione, con la sentenza ora impugnata, ha disatteso con la specifica e chiara motivazione, sopra riportata. Non è consentito valutare in questa sede la correttezza di detta motivazione, dovendosi solo prendere atto che senza alcun dubbio la Corte di legittimità ha valutato la doglianza di ES, inammissibilmente riproposta con il ricorso in esame, con il quale si è nella sostanza sovrapposto il concetto di "errore di fatto" a quello di "errore sul fatto, di merito". Nella sentenza impugnata, dunque, non è riscontrabile alcun errore di fatto;
non vi è stato, dunque, alcuno "sviamento" del giudizio, che ricorre solo e «quando la decisione [sia] fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità [sia] positivamente stabilita - nell'uno e nell'altro caso - dal testo della sentenza impugnata, ictu °culi»; ovvero, ancora, quando «una vera e propria svista materiale, ossia una disattenzione di ordine meramente percettivo [...] abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza» di uno specifico motivo di impugnazione «immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit.).
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/9/2018. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Pjero Messini D'Agostini (i4en