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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/10/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 2186/2023 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
.F.: ) rappresentato/a e difeso/a dall' Parte_1 P.IVA_1 avv. MORCAVALLO ENRICO – APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato/a Controparte_1 CodiceFiscale_1
e difeso/a dall' avv. GIANZI ANTONIO – APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del g.d.p. di n. 370/2023 Controparte_2
– opposizione a verbale contestazione violazione codice della strada
FATTO e DIRITTO
1 Con sentenza n. 370/2023, il giudice di pace di ha accolto l' Controparte_2 opposizione di avverso il verbale di accertamento Controparte_1 violazione c.d.s. n. B8321/2022 del Comando di Polizia Provinciale di , Pt_1 che le aveva contestato la violazione del limite di velocità (art. 142 comma 8
c.d.s.) commessa in data 16.12.2022 alle ore 8.34 sulla SP 253 tra il Km 27 + 500
e il Km 29 + 00. Premesso che la violazione era stata accertata a mezzo di apparecchiatura KRIA T – EXPEED V – che computa la velocità osservata in un tratto di strada sulla base del tempo percorso dal veicolo tra due punti (varco d' ingresso e varco di uscita;
c.d. sistema tutor), il g.d.p. ha condiviso la doglianza dell' opponente circa la nullità del verbale sulla scorta delle seguente motivazione:
<nel predetto verbale viene solo indicato il tratto in cui termina la misurazione ma, trattandosi di sistema di misurazione TUTOR, con le caratteristiche di rilevazione sopra indicate - di entrata e di uscita -, l'assenza di indicazione del punto esatto di entrata nel tratto di strada sottoposto a misurazione del controllo elettronico di velocità e la mancata indicazione della precisa ora di entrata determina l'oggettiva impossibilità di verificarne il rispetto ai requisiti di legge
1 rispetto all'omessa contestazione immediata. Tale carenza nel verbale impugnato costituisce la mancanza di un elemento essenziale per la validità del verbale, ai sensi dell'art. 383 del reg. att. C.d.S., con conseguente nullità del verbale>>.
2 Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello la , Parte_1 lamentando che il primo giudice ha errato nell' indicare la carenza nel verbale del punto di ingresso del sistema di controllo tutor. Ha altresì osservato che l' esatto orario di ingresso e di uscita dell' autovettura dai rispettivi varchi erano indicati nella documentazione fotografica a disposizione del conducente presso il
Comando di Polizia Provinciale.
3 La ha resistito all' appello chiedendo l' integrale conferma della CP_1 sentenza impugnata.
*** *** ***
4 L' appello è infondato.
In diritto va premesso che << in tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare
l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso>> (Cass. Sez. 2, 15/01/2010, n. 532; dello stesso tenore è la successiva
Cass. Sez. 2, 14/01/2016, n. 462).
5 In punto di fatto, va osservato che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il verbale indica non solo la localizzazione del varco di uscita (Km 29 + 00) ma anche la localizzazione del varco di entrata (Km 27 + 500). Inoltre, il verbale contiene l' indicazione del tempo in cui la violazione è stata commessa (<l' infrazione è stata commessa in data 16.12.2022 alle ore 08:34:39.000 …>>), dovendosi logicamente intendere tale orario riferito al momento in cui l' autoveicolo ha superato il varco di uscita.
6 E' evidente come tali indicazioni del verbale abbiano messo il conducente nella possibilità di comprendere chiaramente il luogo e il tempo della violazione a lui contestata e, quindi, di poter approntare la sua difesa. Che poi la tipologia della difesa necessitasse di ulteriori dati reperibili con l' accesso alla documentazione detenuta dal Comando accertatore è circostanza che non inficia la validità del
2 verbale e che, per altro verso, non implica alcuna compressione del diritto di difesa, tenuto conto che la parte ha 30 giorni di tempo per impugnare il verbale dinanzi all' autorità giudiziaria (art. 7 d. lvo n. 150/2011).
Quanto esposto rende ragione dell' accoglimento dell' appello.
7 La circostanza che la appellante non abbia versato il contributo Parte_1 unificato è ragione di compensazione delle spese del doppio grado nella misura della metà. Il valore della causa è pari all' importo della sanzione pecuniaria irrogata (€ 694,00).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del g.d.p. di n. 370/2023, così provvede: Controparte_2
a) Accoglie l' appello e, per l' effetto, rigetta l' opposizione presentata dalla avverso il verbale di accertamento violazione c.d.s. n. CP_1
B8321/2022 del Comando di Polizia Provinciale di;
Pt_1
b) Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna la CP_1 al pagamento della residua metà in favore della;
spese che Parte_1 liquida nell' interezza come segue: primo grado: € 300,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
appello: € 400,00, per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 14/10/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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