Articolo 7 della Legge 23 settembre 2025, n. 132
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 ottobre 2025
Art. 7.

Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilita'

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle liberta' e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non puo' selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilita', agevolano l'accessibilita', la mobilita' indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all' articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 .
5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che e' sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo all' articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62 recante: «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) "condizione di disabilita'": una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, puo' ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
b) "persona con disabilita'": persona definita dall' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dal presente decreto;
c) "ICF": Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068 ;
d) "ICD": Classificazione internazionale delle malattie - International Classification of Diseases (ICD), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068 ;
e) "duratura compromissione": compromissione derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o di funzioni corporee, come classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la quale e' possibile una regressione o attenuazione solo nel lungo periodo;
f) "profilo di funzionamento": descrizione dello stato di salute di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture corporee, delle attivita' e della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della ICD, quale variabile evolutiva correlata all'eta', alla condizione di salute, ai fattori personali e ai determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il profilo di funzionamento ai fini scolastici;
g) "WHODAS": WHO Disability Assessment Schedule, questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la salute e la condizione di disabilita';
h) "sostegnii servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilita' e nel progetto di vita per migliorare le capacita' della persona e la sua inclusione, nonche' per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in "sostegno" e "sostegno intensivo", in ragione della frequenza, della durata e della continuita' del sostegno;
i) "piano di intervento": documento di pianificazione e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad un'area di intervento;
l) "valutazione di base": procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilita' ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato;
m) "valutazione multidimensionale": procedimento volto a delineare con la persona con disabilita' il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita;
n) "progetto di vita": progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilita' che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, e' diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualita' della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialita', di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunita' rispetto agli altri;
o) "domini della qualita' di vita": ambiti o dimensioni rilevanti nella vita di una persona con disabilita' valutabili con appropriati indicatori;
p) "budget di progetto": insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita.».
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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