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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER NZ, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1230/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio, 1 87029 Scalea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1424/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138210219380 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la sentenza n.1424/2024, pronunciata il 16/04/2024 e depositata il 22/02/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.1078138210219380 emesso dal comune di Scalea e relativo ad IMU anno 2019.
L'appellante eccepiva l'esenzione degli immobili elencati nell'avviso impugnato in quanto “immobili merce”.
Si costituiva il Comune di Scalea. Contestava quanto eccepito da parte appellante in quanto, per le unità immobiliari riportate nell'avviso, risultavano attive utenze gas elettriche e concesse in locazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art. 9-bis del Decreto Legge n. 201/2011 ha disposto l'esenzione dall'imposta municipale propria
(IMU), a decorrere dal 01/01/2014, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “beni Merce”), purché tali immobili non siano locati.
In base alla legge, per godere dell'esenzione, è richiesto un requisito oggettivo che impone all'impresa costruttrice di non locare l'immobile.
Il comune ha dimostrato, allegando un estratto dei dati EL (Sistema Interscambio Anagrafe
Tributarie Enti Locali), che le unità immobiliari erano concesse in locazione.
La società contribuente nulla eccepisce al fine di contrastare quanto affermato dall'Ente, limitandosi a sostenere l'esenzione, ai fini IMU, degli immobili considerati “merce”.
La Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n.10394/2025, ha stabilito che la concessione del godimento degli immobili (anche se temporaneo o saltuario) a terzi a titolo di locazione o di comodato fa venir meno, con l'interruzione della continuità nell'anno di riferimento, il requisito della
“permanente destinazione alla vendita”, che sola può giustificare l'esenzione da IMU.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER NZ, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1230/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio, 1 87029 Scalea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1424/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138210219380 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la sentenza n.1424/2024, pronunciata il 16/04/2024 e depositata il 22/02/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.1078138210219380 emesso dal comune di Scalea e relativo ad IMU anno 2019.
L'appellante eccepiva l'esenzione degli immobili elencati nell'avviso impugnato in quanto “immobili merce”.
Si costituiva il Comune di Scalea. Contestava quanto eccepito da parte appellante in quanto, per le unità immobiliari riportate nell'avviso, risultavano attive utenze gas elettriche e concesse in locazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art. 9-bis del Decreto Legge n. 201/2011 ha disposto l'esenzione dall'imposta municipale propria
(IMU), a decorrere dal 01/01/2014, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “beni Merce”), purché tali immobili non siano locati.
In base alla legge, per godere dell'esenzione, è richiesto un requisito oggettivo che impone all'impresa costruttrice di non locare l'immobile.
Il comune ha dimostrato, allegando un estratto dei dati EL (Sistema Interscambio Anagrafe
Tributarie Enti Locali), che le unità immobiliari erano concesse in locazione.
La società contribuente nulla eccepisce al fine di contrastare quanto affermato dall'Ente, limitandosi a sostenere l'esenzione, ai fini IMU, degli immobili considerati “merce”.
La Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n.10394/2025, ha stabilito che la concessione del godimento degli immobili (anche se temporaneo o saltuario) a terzi a titolo di locazione o di comodato fa venir meno, con l'interruzione della continuità nell'anno di riferimento, il requisito della
“permanente destinazione alla vendita”, che sola può giustificare l'esenzione da IMU.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori di legge se dovuti con distrazione se richiesta.