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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 616/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2464/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 VA Di Ricorrente_2 Deceduto In Data_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: ////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 gennaio 2025 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione, l'annullamento con vittoria di spese- l' avviso di accertamento esecutivo TARI e TAFA, notificatole tramite posta in data 18 novembre 2024, avente il n.
112401509671, relativo alle annualità comprese tra il 2018 e 2023,per complessivi € 3.467,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e accessori) per l'omesso totale pagamento di detti tributi, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, individuato in Catasto a Dati_Catastali_1.
Segnatamente, la ricorrente eccepiva la inesistenza del presupposto impositivo, per illegittimità della duplicazione di imposta richiesta per la stessa causale, in quanto per detto immobile, ove risiedeva dal 1971, il Comune di Roma aveva sempre inviato gli avvisi di pagamento della TARI al di lei marito sig. Ricorrente_2 il quale aveva regolarmente e con continuità versato il tributo dovuto sino al dicembre 2022 quando poi lo stesso era deceduto (v. all.
7- ricevute di pagamento); aggiungeva che la sua istanza di autotutela inviata all'AMA per ottenere l'annullamento dell'atto impugnato era rimasta inevasa;
ribadiva il fatto che la somma di euro 3.467,00 richiesta da Roma Capitale non spettava a detto ente.
L'Amministrazione capitolina non si costituiva.
All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto ed in tale pronunzia di merito resta assorbita l'istanza di sospensiva.
Per gli anni in questione il tributo è stato, infatti, già corrisposto dal proprietario dell'epoca, sig. Ricorrente_2, e sul punto non vi è contestazione alcuna da parte di Roma Capitale, rimasta contumace nel presente giudizio.
Ne discende che la richiesta di pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2018/2023, rivolta dall'ente impositore alla Signora Ricorrente_1 (vedova del predetto Ricorrente_2 ) è illegittima sul piano dell'adempimento dell'obbligazione tributaria poiché la tassa è stata già pagata e l'odierna ricorrente non è tenuta al pagamento di ulteriori somme.
In altre parole, la pretesa dell'ente impositore di riscuotere dalla contribuente un importo aggiuntivo per la medesima causale genererebbe una illegittima ed indebita duplicazione di imposta ( così Cass. 14786/2022).
Stando così le cose, l'atto impugnato deve essere annullato in toto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di Roma Capitale.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2)condanna Roma Capitale a rifondere alla ricorrente Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in € 600,00 (seicento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2464/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 VA Di Ricorrente_2 Deceduto In Data_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509671 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: ////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 gennaio 2025 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensione, l'annullamento con vittoria di spese- l' avviso di accertamento esecutivo TARI e TAFA, notificatole tramite posta in data 18 novembre 2024, avente il n.
112401509671, relativo alle annualità comprese tra il 2018 e 2023,per complessivi € 3.467,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e accessori) per l'omesso totale pagamento di detti tributi, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1, individuato in Catasto a Dati_Catastali_1.
Segnatamente, la ricorrente eccepiva la inesistenza del presupposto impositivo, per illegittimità della duplicazione di imposta richiesta per la stessa causale, in quanto per detto immobile, ove risiedeva dal 1971, il Comune di Roma aveva sempre inviato gli avvisi di pagamento della TARI al di lei marito sig. Ricorrente_2 il quale aveva regolarmente e con continuità versato il tributo dovuto sino al dicembre 2022 quando poi lo stesso era deceduto (v. all.
7- ricevute di pagamento); aggiungeva che la sua istanza di autotutela inviata all'AMA per ottenere l'annullamento dell'atto impugnato era rimasta inevasa;
ribadiva il fatto che la somma di euro 3.467,00 richiesta da Roma Capitale non spettava a detto ente.
L'Amministrazione capitolina non si costituiva.
All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto ed in tale pronunzia di merito resta assorbita l'istanza di sospensiva.
Per gli anni in questione il tributo è stato, infatti, già corrisposto dal proprietario dell'epoca, sig. Ricorrente_2, e sul punto non vi è contestazione alcuna da parte di Roma Capitale, rimasta contumace nel presente giudizio.
Ne discende che la richiesta di pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2018/2023, rivolta dall'ente impositore alla Signora Ricorrente_1 (vedova del predetto Ricorrente_2 ) è illegittima sul piano dell'adempimento dell'obbligazione tributaria poiché la tassa è stata già pagata e l'odierna ricorrente non è tenuta al pagamento di ulteriori somme.
In altre parole, la pretesa dell'ente impositore di riscuotere dalla contribuente un importo aggiuntivo per la medesima causale genererebbe una illegittima ed indebita duplicazione di imposta ( così Cass. 14786/2022).
Stando così le cose, l'atto impugnato deve essere annullato in toto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di Roma Capitale.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2)condanna Roma Capitale a rifondere alla ricorrente Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in € 600,00 (seicento/00) per compensi oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei