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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2024, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R. G. 1323/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 14/07/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MOINO PIER FRANCESCO;
- parte attrice in riassunzione - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. POLATO PAOLO;
- parte convenuta in riassunzione -
Avente a oggetto: Servitù – rinvio a seguito dell'ordinanza n. 9697/2023 della Corte di cassazione.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 31 ottobre 2024 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte attrice in riassunzione
IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi la carenza di interesse del in ordine alla Controparte_1
domanda formulata in via preliminare di rito (che risulta, peraltro, del tutto priva di fondamento).
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
In parziale riforma della sentenza n. 3002/2015, pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 16 settembre 2015 e depositata in data 17 settembre 2015, accertarsi la
-1- mancata interclusione del fondo su cui sorge il e, Controparte_1
conseguentemente, riformarsi integralmente la sentenza n. 545/2017, pronunciata sul presupposto di tale interclusione dal medesimo Tribunale in data 7 marzo 2017 e depositata in pari data.
Condannarsi, per l'effetto:
− il a restituire al Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 9.152,08
[...]
(novemilacentocinquantadue/08), nonché a imborsare l'importo di € 8.069,11
(ottomilasessantanove/11), per le causali di cui in atti, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
− a restituire al Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 777,00 (settecentosettantasette/00), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Respingersi le domande avversarie, poiché infondate in fatto e in diritto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di gravame, in parziale riforma della sentenza n. 545/2017, pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 7 marzo 2017 e depositata in pari data, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia determinare l'indennità che dovrà essere corrisposta dal Controparte_1
[...
” al ex art. 1053 c.c. conformemente alle Parte_1 osservazioni dell'Arch. in una somma pari a € 60.000,00 Parte_2
(sessantamila/00) o alla diversa somma, anche maggiore che sarà determinata in corso di causa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese (ivi comprese – come detto – quelle di C.T.U. e C.T.P.) e compenso professionale di tutti i gradi di giudizio e della presente fase, oltre ad accessori di legge (spese generali ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A.).
IN VIA ISTRUTTORIA
Per la denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita non ritenesse sufficientemente provata la mancata interclusione del disporsi C.T.U. Controparte_1
volta ad accertare tale mancanza in conformità a quanto previsto dal dettato codicistico.
-2- Per la ancor più denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse che il fondo su cui sorge il è intercluso e qualora non ritenesse Controparte_1 di uniformarsi al calcolo proposto dall'Arch. per determinare Parte_2
l'indennità ex art. 1053 c.c. dovuta al disporsi Parte_1
C.T.U. volta ad accertarne l'ammontare.
Parte convenuta in riassunzione
PRELIMINARMENTE NEL RITO
Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o irritualità della domanda di condanna svolta dal nei confronti di Parte_1
per palese violazione dell'art. 345 c.p.c. e in quanto rivolta a Controparte_2
soggetto assolutamente privo di carenza e legittimazione (attiva e/o passiva) processuale in relazione all'odierno contendere, per le causali di fatto e di diritto di cui in narrativa.
NEL MERITO
Rigettarsi integralmente le domande, eccezioni ed argomentazioni tutte formulate dal odierno attore in riassunzione, nel proprio atto Parte_1
introduttivo del presente giudizio, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per le causali esposte negli atti di causa tutti di questa difesa, nonché per quelle ulteriori di cui alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio;
Rigettato l'appello avversario, Voglia pertanto Codesta Ecc.ma Corte D'appello, in accoglimento delle domande sotto riportate e proposte dal Controparte_1
[...
, e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio:
➢ Accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio, istituita per contratto o nelle altre forme di legge che si accerteranno in corso di causa, a favore dei mappali n. 1736, 1735 e 1791 (già rispettivamente n. 1116, 1125 e 147/a e comunque di cui meglio in narrativa) sui quali sussistono oggi il
[...]
ed il , e gravante sui mappali posti a nord Parte_1 Controparte_1
degli stessi;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'esistenza di una servitù di passaggio gravante e a carico di (mappale n. 1736) e a favore del Parte_1
-3- (mappale n. 1791) per le causali di fatto e di diritto di cui Controparte_1
agli scritti tutti di questa difesa.
➢ Accertare e dichiarare altresì che detta servitù di passaggio ha estensione e consistenza tutte meglio descritte in atti e negli atti costitutivi della medesima sempre sopra riportati, ovvero quelle diverse emerse ed accertate in corso di causa, per le medesime causali di fatto e di diritto di cui agli scritti tutti di questa difesa.
Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, voglia Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello ordinare l'adozione di tutte le cautele idonee, nonché la trascrizione nei
Pubblici Registri Immobiliari della sentenza emananda, al fine di rendere opponibile all'odierno attore in riassunzione, 61, e ai terzi l'esistenza e Controparte_1
la consistenza della servitù di passaggio di cui in narrativa, e di inibire atti di molestia, spoglio o turbativa del legittimo godimento e utilizzo dell'accertanda servitù ad opera del . Controparte_1
➢ Accertato e dichiarato quanto ai punti precedenti, voglia altresì Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello accertare e dichiarare che il ha Parte_3 arbitrariamente e indebitamente delineato e ricavato, a mezzo dell'apposizione della segnaletica di colore giallo sul manto stradale di cui meglio in narrativa, alcuni posti auto all'imboccatura dell'unica via di accesso, gravata da servitù di passaggio, molestando e impedendo i condomini odierni convenuti nel legittimo godimento e utilizzo di tale servitù.
Conseguentemente, condannarsi il alla rimozione, a Parte_1
proprie spese, di detta segnaletica insistente sul fondo stradale di cui è causa, e, conseguentemente, proibirsi totalmente e perpetuamente il parcheggio di automezzi sulla porzione di suolo antistante il Civico n. 61 e oggetto di contesa.
IN OGNI CASO
Spese, anticipazioni e competenze professionali di lite, oltre accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ribadita e confermata ogni istanza e rilievo istruttorio in atti resi per il
[...]
, anche per ciò che riguarda le osservazioni del proprio CTP. CP_1
Motivi della decisione
-4- i.) Svolgimento del processo
1. Nell'ordinanza che ha dato origine alla presente fase, così è riportato lo svolgimento del processo sino al grado di legittimità:
Cont «
1. Il condominio e il condominio convenivano in CP_1 Parte_4 giudizio il chiedendo l'accertamento dell'esistenza di una Parte_1
servitù di passaggio istituita per contratto o nelle altre forme di legge da accertarsi in corso di causa a favore dei mappali n. 1736, 1735 e 1791 sui quali sussistevano i condomini 61, 57 e 59 e gravante sui mappali CP_1 CP_1 Parte_5 posti a nord degli stessi. Gli attori chiedevano altresì l'accertamento di una servitù di passaggio gravante sul mappale 1736 a favore del mappale numero 1735 e del mappale numero 1791. Domandavano di accertarsi che detta servitù di passaggio aveva estensione e consistenza come descritto nella citazione e negli atti costitutivi della medesima servitù. Si chiedeva, infine, la trascrizione nei pubblici registri della sentenza, al fine di rendere opponibile ai convenuti e ai terzi l'esistenza o la consistenza della servitù di passaggio, con l'inibizione di atti di molestia spoglio o turbativa del legittimo godimento e utilizzo della servitù da accertarsi. Infine, si chiedeva di accertare che il aveva arbitrariamente, Parte_1 ricavato mediante l'apposizione della segnaletica di colore giallo sul manto stradale, alcuni posti auto all'imboccatura dell'unica via di accesso gravata da servitù di passaggio, molestando ed impedendo il legittimo godimento e utilizzo della servitù da parte dei condomini attori. Si chiedeva, pertanto, la condanna del CP_1
convenuto alla rimozione a proprie spese di detta segnaletica con proibizione del
Pa parcheggio di automezzi sulla porzione di suolo antistante il civico .
2. Si costituiva il , che eccepiva la carenza di Parte_1 legittimazione attiva in capo all'amministratore dei condomini attorei nonché il rigetto di tutte le domande.
3. Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, rigettava la domanda di accertamento della servitù di passaggio istituita per contratto e quella di condanna alla rimozione della segnaletica apposta sul fondo del convenuto. Disposta con separata ordinanza la CP_1 prosecuzione della causa, dopo l'integrazione della C.T.U. al fine di verificare
l'interclusione dei fondi, con sentenza definitiva il Tribunale di Venezia accoglieva la
-5- domanda di costituzione, sulla strada privata di cui è causa, di una servitù di passaggio pedonale e carraio con automezzi a favore del CP_1 CP_1
e a carico del condominio per una larghezza di metri 2,75; ordinava Parte_1 altresì la trascrizione della sentenza nei pubblici registri, l'eliminazione degli stalli per il parcheggio auto lungo la suddetta strada;
dichiarava, infine, cessata la materia del contendere tra 57 e . Controparte_1 Controparte_4
4. Il proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Parte_1
5. Il condominio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello.
6. La Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello e confermava la sentenza che aveva costituito la servitù coattiva di passaggio per interclusione. Doveva condividersi l'accertamento di totale interclusione dei fondi degli attori e non poteva ritenersi “ultrapetita” la pronuncia costitutiva della servitù, avendo gli originari attori richiesto la costituzione della servitù anche “nelle altre forme di legge”. Tali conclusioni erano state anche specificate nella prima memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. e comunque nella parte motiva della citazione, facendo riferimento alla natura dei luoghi. L'azione, peraltro, era nata proprio sul presupposto che il , delineando strisce gialle lungo la facciata nord del Parte_1 fabbricato per una larghezza di circa due metri all'imbocco della strada di accesso al condominio , aveva reso difficoltoso il regolare transito degli Parte_6
autoveicoli verso i propri garage. Tale circostanza era stata confermata dalla consulenza tecnica che aveva accertato che i condomini del Controparte_1
[...
dovevano necessariamente percorrere il mappale 1736 di proprietà del Pa
Non vi era extra petizione in relazione all'articolo 1051 Controparte_1
c.c. in quanto i fatti allegati erano rimasti sin dall'inizio dedotti nella loro originaria formulazione.
La Corte d'Appello di Venezia rigettava anche il secondo motivo di appello relativo alla erronea ritenuta interclusione dei fondi, sul presupposto che essi avessero accesso alla pubblica via grazie alla servitù esistente a carico di un altro mappale. La
Corte d'Appello evidenziava che quanto dedotto col motivo contrastava con le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., il quale aveva esaminato tutte le osservazioni dei consulenti di parte, quindi anche quelle oggetto del motivo di appello proposto dal
-6- , giungendo alla determinazione secondo la quale i Parte_1
mappali erano assolutamente interclusi.
Quanto all'ammontare dell'indennità ex articolo 1053 c.c. doveva confermarsi la correttezza del calcolo effettuato dal consulente tecnico svolto secondo un algoritmo normalmente in uso in materia estimo-tecnica. La correttezza metodologica dell'operato del consulente si ricavava dalla lettura dell'integrazione della consulenza che aveva esaminato anche le osservazioni dei consulenti di parte.
7. Il ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza, Parte_1
sulla base di quattro motivi.
8. Il condominio ha resistito con controricorso». CP_1
2. Con il primo motivo di ricorso il lamentava Parte_1
l'ultrapetizione nella quale sarebbe incorso il giudice del merito per aver accolto la domanda volta a ottenere la costituzione di una servitù coattiva a fronte di una richiesta dei condomini di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio istituita per contratto.
La s. Corte – con l'ordinanza n. 9697/2023 che ha dato origine alla presente fase - ha respinto tale motivo, sul rilievo che avendo i condomini chiesto l'accertamento della servitù di passaggio istituita “per contratto o nelle altre forme di legge”,
l'interpretazione della domanda in proposito accreditata dalla corte d'appello era fondata, siccome basata sulla reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito. I giudici di legittimità hanno pure soggiunto che la domanda era stata comunque ammissibilmente precisata nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
3. Con il secondo motivo il denunciava l'omesso esame Parte_1 circa un fatto decisivo, vale a dire l'interclusione del fondo, atteso che il
[...]
aveva un accesso alla pubblica via grazie alla servitù esistente in CP_1
favore del fondo ove esso sorge e a carico del mappale sul quale sorge il civico n.
49B, come era emerso nel corso del giudizio e riconosciuto dallo stesso
[...]
. CP_1
4. Con il terzo motivo si sollevava ancora la questione dell'interclusione, sostenendosi che la corte di Venezia l'aveva erroneamente valutata sulla base della perizia, non potendosi considerare intercluso un fondo che già fruisce di una servitù
-7- di passaggio.
5. Il giudice di legittimità, con la ricordata ordinanza, ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la corte d'appello di Venezia non aveva motivato “sulla dedotta esistenza di altra servitù di passaggio a favore del fondo ove sorge il
[...]
e sulle eventuali ragioni per le quali tale passaggio non sarebbe CP_1 sufficiente”, limitandosi a “richiamare genericamente … le conclusioni del C.T.U., sena tuttavia confrontarsi con le deduzioni di parte circa l'esistenza di altra servitù che rendeva possibile l'accesso al ” e, in particolare, con Controparte_1 il riconoscimento da parte dello stesso dell'esistenza di Controparte_1
un altro passaggio, pur sostenendone la scomodità e richiamando la giurisprudenza che ammetteva la costituzione di una servitù coattiva anche su un fondo non intercluso, oltre che per le esigenze dell'economia anche per consentire una piena accessibilità alle case di abitazione.
5.1. La Corte di cassazione ha ricordato che “un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 codice civile se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica o ha uscita su di essa” e ha rilevato che la sentenza della corte d'appello non aveva motivato circa la “impossibilità di ampliare il passaggio attualmente esistente (riconosciuto dall'attore) ai sensi dell'art. 1051, terzo comma, cod. civ.”.
5.2. Nell'ordinanza n. 9697/2023 la Corte richiama il suo precedente insegnamento, secondo il quale «la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un “altro sbocco” sulla via pubblica, esula dalla previsione dell'art. 1051 cod. civ., restando regolata dal successivo art. 1052 cod. civ., e trova, pertanto, presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (cfr. ex plurimis, Cass., n.
3125 del 2012); l'art. 1052, cod. civ., il quale prevede la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, quando l'accesso alla via pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo ed insuscettibile di essere ampliato, sempre che la
-8- domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, postula, con la locuzione "accesso alla via pubblica", la preesistenza di un diritto di passaggio "iure proprietatis" ovvero "iure servitutis" (Cass., n. 7996 del 1991)».
5.3. Da ultimo la s. Corte assegna al giudice del rinvio il compito di “accertare, sulla base di un approfondito esame della C.T.U. e considerate le ammissioni delle parti, se il fondo appartenente al sia intercluso o meno;
se, nel Controparte_1 caso in cui tale fondo risulti non intercluso, l'accesso alla pubblica via attualmente esistente sia idoneo al transito di veicoli o possa a tal fine essere ampliato senza eccessiva onerosità”.
6.1. ha riassunto il processo, convenendo in giudizio Parte_1
avanti questa corte quale giudice di rinvio il , deducendo Controparte_1
che il fondo in proprietà di questo non è intercluso, in ragione della titolarità della servitù di passaggio a suo favore e a carico del fondo sul quale sorge il civico n.
49/b.
6.2. In via subordinata, il riassumente ha riproposto la doglianza relativa CP_1 alla quantificazione dell'ammontare dell'indennità ex art. 1053 c.c., questione ritenuta assorbita dalla suprema Corte.
6.3. Il ha altresì chiesto la restituzione delle somme Parte_1
pagate in forza della sentenza cassata e della sentenza di primo grado, con richiesta di condanna di a restituire l'importo di € 777,00, pari al Controparte_2
doppio del contributo unificato, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
6.4. Da ultimo il attore in riassunzione ha chiesto la rifusione delle spese CP_1
processuali di tutti i gradi di giudizio.
7. Si è costituito in causa il , eccependo l'inammissibilità Controparte_1
della domanda di condanna di e, nel merito, ha riproposto le Controparte_2
domande già formulate (in epigrafe riportate) e, innanzi tutto, di quella diretta all'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio “istituita per contratto o nelle altre forme di legge” gravante sul mappale 1736 del Parte_1
[...
e a favore del mappale 1735 del . Controparte_1
8. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come sopra riportate e scambiati gli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 31ottobre 2024.
-9- ii.) La materia del contendere.
1. Questa corte, quale giudice di rinvio, deve attenersi ai principi enunciati nel provvedimento che lo dispose, affrontando i temi della contesa ivi circoscritti. E, alla stregua di quanto stabilito nell'ordinanza del giudice di legittimità dalla quale ha origine questa fase e delle domande delle parti, principale questione da affrontare è la verifica dello stato di effettiva interclusione del fondo del Controparte_1
57.
Come rilevato in sede di legittimità, l'esistenza di una servitù di passaggio sul mappale sul quale sorge il civico n. 49/b in favore del fondo del
[...]
, sarebbe riconosciuta dallo stesso e, in ogni Controparte_1 CP_1 caso, risulta anche dall'accertamento tecnico officiosamente espletato in primo grado.
2. Mette in proposito conto ricordare che la sussistenza della servitù di passaggio c.d. sud, ossia quella pretesamente a favore del e a Controparte_1
carico del in forza di titolo convenzionale, è stata Parte_1
espressamente negata dal tribunale di Venezia nella sentenza n. 3002/2015 con accertamento non fatto oggetto di impugnazione e divenuto, quindi, definitivo. Tale servitù “sud” è stata poi costituita in via coattiva dalla sentenza di primo grado con la statuizione poi oggetto di cassazione e si rende qui necessario dunque passare alla verifica dello stato di interclusione in considerazione della presenza della servitù (c.d. nord) a favore del e a carico del fondo del civico n. 49/b. Controparte_1
3. Si tratta, più in particolare, di verificare se la servitù c.d. nord risulti istituita a favore (anche) del fondo ove è sito il 57. Controparte_1
3.1. Secondo il 57 la “servitù di passaggio sul lato NORD, Controparte_1 destinato al transito dei condomini insistenti su tale lato della strada” sarebbe di titolarità soltanto di tali condomini “giusta risultanze degli atti di compravendita prodotti in giudizio” (comparsa di risposta, pag. 12).
3.2. Sul punto, la parte attrice in riassunzione ha replicato richiamando gli atti notarili n. 571 del 7 aprile 1954 notaio (doc. 4, oltre che consimile rep. 7306 del 9 Per_1
giugno 1958, stesso notaio) e rep. n. 23225 notaio del 27 giugno 1962 Per_2
(docc. 6-7).
La corte osserva che gli stessi atti notarili invocati dalla parte qui attrice in
-10- riassunzione non recano affatto l'indicazione del fondo ove sorge il
[...]
quale fondo dominante. Invero: CP_1
- l'atto rep. 571 notaio prevede la servitù sì a carico del mappale 144/b Per_1
“corrispondente all'attuale civico 49” (come sottolineato dal Controparte_1
61: atto di citazione, pag. 13), ma a favore dei mappali 145/a e 146, vale a dire dei fondi siti a nord della strada;
- l'atto rep. 23225 notaio richiama la servitù “gravante lungo i lati nord dei Per_2 mappali 1116-1125-147/a”, vale a dire – come ricorda il Parte_1
“sull'originario mappale 144/b”, onde “entrambi tali atti si riferiscono alla servitù gravante sull'attuale civico 49”, ma tale servitù risulta a favore del fondo ove ora sorge il civico 55 e l'immobile costituitovi (come pure riporta l'attore in riassunzione: pag. 13), id est gli immobili posti a nord della strada e non già – come il CP_1
57 a sud di essa.
[...]
3.3. Sul punto l'analisi del c.t.u. di primo grado aveva avuto modo di escludere che la
“servitù nord” risulti, dagli atti notarili acquisiti in causa, a favore del fondo del
, in quanto dalla lettura di quei medesimi rogiti emergeva che tale CP_1
servitù, pur pacificamente esistente, venne istituita unicamente a favore dei fondi dei
Condomini siti a nord e direttamente prospicenti la striscia di terreno indicata (v. relazione c.t.u. depositata il 20-7-2014, pagg. 12-13).
3.4. Occorre dunque, da un lato, riconoscere senza dubbio l'esistenza della servitù
c.d. nord, ma dall'altro, prendere atto che di essa non è titolare il
[...]
, trattandosi di diritto costituito soltanto a vantaggio dei fondi CP_1 dominanti posti a nord dell'area scoperta.
3.5. Anche in ordine all'ipotizzato “riconoscimento” della servitù nord da parte del
, va rilevato che lo stesso ha sì riconosciuto che una tale Controparte_1
servitù esista (il che è, come detto, in linea con le emergenze processuali), ma ha anche chiaramente specificato di non aver alcun diritto di avvalersene, in quanto diritto reale costituito a esclusivo vantaggio degli immobili frontistanti (
[...]
) e che solo per la mera benevolenza di costoro gliene era stato CP_5 consentito l'uso [“la circostanza che il , oggi non in causa Controparte_5
e gravato da servitù sulla propria porzione di strada sita sul lato nord dell'unica strada di accesso al odierno appellato conceda (bontà sua) il passo CP_1
-11- anche al … non incide evidentemente sulla circostanza Controparte_1 che quest'ultimo insista su di un fondo intercluso”: comparsa di risposta in appello, pag. 16].
4. Esclusa la possibilità di legittima fruizione della servitù nord da parte del e già dichiarata con statuizione ormai passata in cosa Controparte_1 giudicata l'inesistenza di una servitù per titolo contrattuale sul sedime della servitù
c.d. sud, va in conseguenza accertata l'interclusione assoluta del fondo su cui sorge il , in quanto non dotato di accesso alla via pubblica e CP_1 CP_1
neppure di un passaggio in forza di un diritto di servitù che, per quanto sopra motivato, non gli compete.
Va escluso, in altri termini, che il fondo del sia dotato di Controparte_1
accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, in quanto (non solo non è titolare della servitù c.d. sud, come accertato ormai definitivamente nel corso di questa contesa, ma) non è titolare neanche del diritto reale relativo alla c.d.
“servitù nord”, costituita a favore unicamente dei fondi posti a nord della strada in contesa, in piena conformità a quanto accertato dal c.t.u. ing. a pagina 12-13 Per_3
della sua relazione (oltre che nella risposta alle osservazioni del c.t. di parte convenuta).
Ne discende la correttezza della riconduzione della fattispecie concreta nell'ambito della previsione dell'art. 1051 codice civile.
5. Va quindi accolta la domanda ex art. 1051 c.c., ritualmente contenuta nelle richieste formulate dal – come ritenuto dalla s. Corte nell'ordinanza CP_1 che ha dato origine alla presente fase – con costituzione in via coattiva sulla strada privata per cui è causa della servitù di passaggio pedonale, carraio e con automezzi a favore del fondo di cui al mappale 1791 del e a carico Controparte_1
del fondo di cui al mappale 1736 del per una larghezza Parte_1
di metri 2,75. Con ordine di trascrizione della sentenza presso i registri immobiliari e con conseguente ordine di eliminazione degli stalli per il parcheggio degli autoveicoli
Pa lungo la strada antistante il civico n. meglio identificati e descritti nella relazione tecnica officiosa espletata in primo grado.
6. L'accoglimento della domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio vale a rendere attuale la questione, riproposta dall'attore in riassunzione e dichiarata
-12- assorbita dalla ordinanza della s. Corte, relativa alla liquidazione dell'indennità ex art. 1053 c.c.
6.1. Il sottolinea che l'indennizzo deve essere Parte_1
ragguagliato al danno cagionato al fondo servente e richiama le massime giurisprudenziali secondo le quali l'indennizzo deve tener conto di “ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione ea causa del transito di persone e di veicoli”, dolendosi che la liquidazione operata non avrebbe considerato “in alcun modo il danno causato dal passaggio” e, in particolare,
l'eliminazione dei quattro parcheggi attualmente esistenti sull'area assoggettata a servitù e regolarmente autorizzati. L'attore in riassunzione sostiene – sulla scorta del tecnico di parte – che ciascun posto auto potrebbe trovare un valore di mercato “tra €
12.000,00 e 15.000,00” con un pregiudizio complessivo conseguente fra “€
48.000,00 e 60.000,00”.
6.2. L'art. 1053 c.c. stabilisce che “nei casi previsti dai due articoli precedenti” e, dunque, nei casi di costituzione coattiva di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo intercluso (art. 1051 c.c.) e di fondo non intercluso (art. 1052 c.c.), “è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio”.
6.3. Ciò posto, va ricordato che il c.t.u. nella relazione integrativa ha testualmente osservato che “Il fondo servente oggetto della presente relazione ha dimensione relativamente modesta (larghezza di metri 3,65 circa e lunghezza di metri 17,40 per una superficie di 63,51 m2), ipotizzando per lo stesso un uso esclusivo a favore della proprietà ( 61) si devono considerare gli accessi presenti Controparte_1
lungo la facciata nord del fabbricato del 61 evidentemente Controparte_1 fruibili solo mediante transito dal fondo stesso nell'ipotesi, posta in precedenza, di non utilizzo del fondo confinante a nord, condizione questa che sino ad oggi ha consentito il transito dei veicoli da e per i fondi confinanti a est e la possibilità di parcheggiare alcuni veicoli negli stalli di sosta realizzati a ridosso della facciata nord
Pa del condominio al civico
Si tratta del portone del e di un garage ad uso esclusivo Parte_1
(che dalle informazioni disponibili è di proprietà di un condomino) posto qualche metro dopo verso est: è pertanto evidente che l'area sarebbe in gran parte già destinata al transito di veicoli (verso il citato garage) e di pedoni (verso l'ingresso del
-13- condominio)”.
6.4. Con specifico riguardo alla determinazione dell'indennità, il c.t.u. ha utilizzato
“uno degli algoritmi presenti in letteratura estimotecnica.
Ind = Vo +imp/r + d/ ove Vo è il valore di mercato dell'area occupata dalla servitù di passaggio, imp/r è il valore delle imposte gravanti su detta area, se esistenti, scontate all'attualità mentre
d è l'entità stimata dei danni diretti e indiretti arrecati dalla costituzione della servitù.
Dalla lettura degli atti e per confronto con casi analoghi si ritiene che l'area scoperta,
a differenza di altre parti condominiali, come ad esempio il locale caldaie o l'alloggio del portiere se esistenti, non sia dotata di separata scheda catastale e quindi di specifica rendita, pertanto non risulta soggetta al versamento dell'IMU: il valore
“imp/r” è quindi nullo.
Lo stesso può dirsi per i danni “d”, valore che contempla i danni sia diretti che indiretti, dato che per la costituzione della servitù non è necessario alcun intervento
(ad es. non vi sono muri o piante da abbattere o opere da realizzare) mentre per quanto riguarda i danni indiretti la presenza di servitù, peraltro insistente su fascia inedificabile se non altro per la presenza dei confini e delle distanze minime di rispetto, non comporta limitazioni di natura urbanistica e si ritiene non incida sul valore di mercato dell'immobile.
L'indennità può essere quindi calcolata come valore di mercato della superficie.
Si ritiene congruo assegnare euro 100,00 al m2 quale valore di mercato per un'area scoperta avente medesime caratteristiche e sita in zona Mestre centro.
Alla fascia di transito larga 2,5 metri riservata ai veicoli ai fini del calcolo dell'indennità dovuta si ritiene debba essere aggiunta l'esistente area di transito pedonale avente superficie pari a 17,4 x 0,9 = 15,66 m2”.
6.5. Con specifico riguardo alla esistenza dei posti auto e alla loro legittimità, in quanto in ipotesi regolarmente assentiti dalla p.a., ai fini della loro rilevanza nella determinazione dell'indennizzo, il c.t.u. ha esposto, innanzi tutto, che “la documentazione indicata dal CTP non risulta prodotta e tanto meno risultano prodotti, se esistenti, schede catastali a riguardo”, con rilievo sul punto rimasto insuperato (non potendosi ritenere ammissibili in proposito produzioni tardive).
Inoltre, il c.t.u. – nel determinare l'indennizzo – ha evidentemente tenuto conto pure
-14- della circostanza che “anche la fruibilità degli stalli di sosta oggi situati lungo il fabbricato del e del garage indicato nella foto di pagina Parte_1
3, non avviene con transito insistente esclusivamente sulla proprietà del CP_1 stesso ma con l'uso, inevitabile vuoi anche per meri motivi di manovra, di una fascia di superficie del medesimo mappale 1855 posto a nord ove sorge il civico 49, lo stesso su cui oggi transitano i veicoli da e per tutti i fondi interclusi posti a ovest”.
6.6. Alla stregua di tali accertamenti e rilievi è evidente che la contemporanea considerazione della mancata prova della legittimità dei posti auto in uno alla necessità di una utilizzazione da parte degli utenti dell'area contermine non legittimata da alcun titolo danno ragione della determinazione alla quale è pervenuto il c.t.u. che risulta, pertanto, condivisibile, nel mentre si evidenzia anche la radicale inaccoglibilità della stima avanzata per tali posti auto dal consulente tecnico di parte
61 arch. in € 60.000,00 (oltre che € 150.000 Controparte_1 Parte_2 per “il mancato futuro godimento degli aumenti di superficie e volume previsti dal
VPRG”: relazione 19-2-2016 prodotta sub doc. 4).
6.7. In definitiva, sul punto, ritenuto non necessario l'espletamento di ulteriori approfondimenti istruttori, del tutto superflui, va constatato che relativamente al mancato riscontro alla legittimità della installazione dei posti auto e alla circostanza dell'uso non autorizzato del fondo altrui, elementi entrambi fondamentali nell'apprezzare l'effettivo valore dell'area assoggettata a servitù e il reale pregiudizio conseguito al , non si rinvengono nelle difese della parte Parte_1
attrice in riassunzione specifiche e convincenti argomentazioni che affrontino e superino tali considerazioni del c.t.u., essendosi il Parte_1
limitato a riproporre le osservazioni del suo consulente di parte circa la perdita dei posti auto, senza farsi carico di affrontare e confutare pure i motivati rilievi svolti in proposito dal c.t.u. e sopra ricordati, argomentazioni che non sussistono pertanto motivi per non condividere e fare proprie.
6.8. La determinazione dell'indennizzo per l'assoggettamento a servitù va pertanto confermata nella somma indicata dal c.t.u. (€ 5.916,00).
6.9. L'accoglimento della domanda diretta alla restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, poi oggetto di cassazione, consegue ex art. 389 c.p.c. alla pronuncia dell'ordinanza n. 9697/2023.
-15- 7. La regolamentazione delle spese processuali va operata considerando l'esito complessivo del giudizio. In proposito, va evidenziato come il CP_1
57 ottenga il risultato da esso auspicato, in conseguenza della accertata
[...] sussistenza dei presupposti – fatti oggetto di infondata contestazione da parte del
(cfr. Cass. n. 11125 del 06/10/1999) - per la costituzione Parte_1
coattiva della servitù di passaggio con un risultato concreto pienamente satisfattivo delle esigenze del 57. Va, peraltro, pure tenuta presente la Controparte_1
reiezione della pretesa del 57 di riconoscimento della Controparte_1
servitù in forza di titolo, il che induce a una parziale compensazione delle spese processuali, nella misura di 1/5, mentre i residui quattro quinti di esse devono seguire l'accertata soccombenza del 61. Controparte_1
Alla liquidazione delle spese si provvede, in assenza del deposito di nota spese, come da dispositivo, con richiamo alla liquidazione operata dalla corte d'appello nella sentenza poi cassata con riguardo al grado d'appello (sul punto non posta in discussione da alcuna delle parti), e, quanto ai restanti gradi, in applicazione dei valori medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (art. 15 c.p.c.), tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente decidendo in sede di rinvio sulle domande delle parti, così provvede:
1. costituisce ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di passaggio pedonale, carraio e con automezzi per una larghezza di metri 2,75 a carico del fondo mappale n.
1736 foglio 18 Comune di Mestre (VE), dove è sito il Parte_1
[...
, e a favore del fondo mappale 1791 (stessi Comune e foglio) ove è sito
; Controparte_1
2. ordina la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari;
3. ordina la rimozione degli stalli per parcheggio delle automobili insistenti lungo Pa la strada in corrispondenza del numero civico
4. dichiara compensate fra le parti le spese processuali per la quota di 1/5;
5. condanna , in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, a rifondere al in persona Parte_7 dell'amministratore pro tempore, i residui quattro quinti di tali spese, che liquida, per l'intero:
-16- - quanto al primo grado in € 5.077,00 per compenso;
- quanto al grado d'appello in € 6.615,00 per compenso;
- quanto al giudizio di cassazione in € 3.086,00 per compenso;
- quanto al presente grado in € 3.966,00 per compenso;
oltre, per ciascun grado, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
6. dichiara tenuto e condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore a restituire al , in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, le somme percepite in esecuzione della sentenza cassata.
Venezia, 14 novembre 2024.
Il presidente est.
Guido Santoro
-17-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 14/07/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MOINO PIER FRANCESCO;
- parte attrice in riassunzione - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. POLATO PAOLO;
- parte convenuta in riassunzione -
Avente a oggetto: Servitù – rinvio a seguito dell'ordinanza n. 9697/2023 della Corte di cassazione.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 31 ottobre 2024 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte attrice in riassunzione
IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi la carenza di interesse del in ordine alla Controparte_1
domanda formulata in via preliminare di rito (che risulta, peraltro, del tutto priva di fondamento).
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
In parziale riforma della sentenza n. 3002/2015, pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 16 settembre 2015 e depositata in data 17 settembre 2015, accertarsi la
-1- mancata interclusione del fondo su cui sorge il e, Controparte_1
conseguentemente, riformarsi integralmente la sentenza n. 545/2017, pronunciata sul presupposto di tale interclusione dal medesimo Tribunale in data 7 marzo 2017 e depositata in pari data.
Condannarsi, per l'effetto:
− il a restituire al Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 9.152,08
[...]
(novemilacentocinquantadue/08), nonché a imborsare l'importo di € 8.069,11
(ottomilasessantanove/11), per le causali di cui in atti, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
− a restituire al Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 777,00 (settecentosettantasette/00), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Respingersi le domande avversarie, poiché infondate in fatto e in diritto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di gravame, in parziale riforma della sentenza n. 545/2017, pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 7 marzo 2017 e depositata in pari data, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia determinare l'indennità che dovrà essere corrisposta dal Controparte_1
[...
” al ex art. 1053 c.c. conformemente alle Parte_1 osservazioni dell'Arch. in una somma pari a € 60.000,00 Parte_2
(sessantamila/00) o alla diversa somma, anche maggiore che sarà determinata in corso di causa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese (ivi comprese – come detto – quelle di C.T.U. e C.T.P.) e compenso professionale di tutti i gradi di giudizio e della presente fase, oltre ad accessori di legge (spese generali ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A.).
IN VIA ISTRUTTORIA
Per la denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita non ritenesse sufficientemente provata la mancata interclusione del disporsi C.T.U. Controparte_1
volta ad accertare tale mancanza in conformità a quanto previsto dal dettato codicistico.
-2- Per la ancor più denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita ritenesse che il fondo su cui sorge il è intercluso e qualora non ritenesse Controparte_1 di uniformarsi al calcolo proposto dall'Arch. per determinare Parte_2
l'indennità ex art. 1053 c.c. dovuta al disporsi Parte_1
C.T.U. volta ad accertarne l'ammontare.
Parte convenuta in riassunzione
PRELIMINARMENTE NEL RITO
Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o irritualità della domanda di condanna svolta dal nei confronti di Parte_1
per palese violazione dell'art. 345 c.p.c. e in quanto rivolta a Controparte_2
soggetto assolutamente privo di carenza e legittimazione (attiva e/o passiva) processuale in relazione all'odierno contendere, per le causali di fatto e di diritto di cui in narrativa.
NEL MERITO
Rigettarsi integralmente le domande, eccezioni ed argomentazioni tutte formulate dal odierno attore in riassunzione, nel proprio atto Parte_1
introduttivo del presente giudizio, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per le causali esposte negli atti di causa tutti di questa difesa, nonché per quelle ulteriori di cui alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio;
Rigettato l'appello avversario, Voglia pertanto Codesta Ecc.ma Corte D'appello, in accoglimento delle domande sotto riportate e proposte dal Controparte_1
[...
, e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio:
➢ Accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio, istituita per contratto o nelle altre forme di legge che si accerteranno in corso di causa, a favore dei mappali n. 1736, 1735 e 1791 (già rispettivamente n. 1116, 1125 e 147/a e comunque di cui meglio in narrativa) sui quali sussistono oggi il
[...]
ed il , e gravante sui mappali posti a nord Parte_1 Controparte_1
degli stessi;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'esistenza di una servitù di passaggio gravante e a carico di (mappale n. 1736) e a favore del Parte_1
-3- (mappale n. 1791) per le causali di fatto e di diritto di cui Controparte_1
agli scritti tutti di questa difesa.
➢ Accertare e dichiarare altresì che detta servitù di passaggio ha estensione e consistenza tutte meglio descritte in atti e negli atti costitutivi della medesima sempre sopra riportati, ovvero quelle diverse emerse ed accertate in corso di causa, per le medesime causali di fatto e di diritto di cui agli scritti tutti di questa difesa.
Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, voglia Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello ordinare l'adozione di tutte le cautele idonee, nonché la trascrizione nei
Pubblici Registri Immobiliari della sentenza emananda, al fine di rendere opponibile all'odierno attore in riassunzione, 61, e ai terzi l'esistenza e Controparte_1
la consistenza della servitù di passaggio di cui in narrativa, e di inibire atti di molestia, spoglio o turbativa del legittimo godimento e utilizzo dell'accertanda servitù ad opera del . Controparte_1
➢ Accertato e dichiarato quanto ai punti precedenti, voglia altresì Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello accertare e dichiarare che il ha Parte_3 arbitrariamente e indebitamente delineato e ricavato, a mezzo dell'apposizione della segnaletica di colore giallo sul manto stradale di cui meglio in narrativa, alcuni posti auto all'imboccatura dell'unica via di accesso, gravata da servitù di passaggio, molestando e impedendo i condomini odierni convenuti nel legittimo godimento e utilizzo di tale servitù.
Conseguentemente, condannarsi il alla rimozione, a Parte_1
proprie spese, di detta segnaletica insistente sul fondo stradale di cui è causa, e, conseguentemente, proibirsi totalmente e perpetuamente il parcheggio di automezzi sulla porzione di suolo antistante il Civico n. 61 e oggetto di contesa.
IN OGNI CASO
Spese, anticipazioni e competenze professionali di lite, oltre accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ribadita e confermata ogni istanza e rilievo istruttorio in atti resi per il
[...]
, anche per ciò che riguarda le osservazioni del proprio CTP. CP_1
Motivi della decisione
-4- i.) Svolgimento del processo
1. Nell'ordinanza che ha dato origine alla presente fase, così è riportato lo svolgimento del processo sino al grado di legittimità:
Cont «
1. Il condominio e il condominio convenivano in CP_1 Parte_4 giudizio il chiedendo l'accertamento dell'esistenza di una Parte_1
servitù di passaggio istituita per contratto o nelle altre forme di legge da accertarsi in corso di causa a favore dei mappali n. 1736, 1735 e 1791 sui quali sussistevano i condomini 61, 57 e 59 e gravante sui mappali CP_1 CP_1 Parte_5 posti a nord degli stessi. Gli attori chiedevano altresì l'accertamento di una servitù di passaggio gravante sul mappale 1736 a favore del mappale numero 1735 e del mappale numero 1791. Domandavano di accertarsi che detta servitù di passaggio aveva estensione e consistenza come descritto nella citazione e negli atti costitutivi della medesima servitù. Si chiedeva, infine, la trascrizione nei pubblici registri della sentenza, al fine di rendere opponibile ai convenuti e ai terzi l'esistenza o la consistenza della servitù di passaggio, con l'inibizione di atti di molestia spoglio o turbativa del legittimo godimento e utilizzo della servitù da accertarsi. Infine, si chiedeva di accertare che il aveva arbitrariamente, Parte_1 ricavato mediante l'apposizione della segnaletica di colore giallo sul manto stradale, alcuni posti auto all'imboccatura dell'unica via di accesso gravata da servitù di passaggio, molestando ed impedendo il legittimo godimento e utilizzo della servitù da parte dei condomini attori. Si chiedeva, pertanto, la condanna del CP_1
convenuto alla rimozione a proprie spese di detta segnaletica con proibizione del
Pa parcheggio di automezzi sulla porzione di suolo antistante il civico .
2. Si costituiva il , che eccepiva la carenza di Parte_1 legittimazione attiva in capo all'amministratore dei condomini attorei nonché il rigetto di tutte le domande.
3. Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, rigettava la domanda di accertamento della servitù di passaggio istituita per contratto e quella di condanna alla rimozione della segnaletica apposta sul fondo del convenuto. Disposta con separata ordinanza la CP_1 prosecuzione della causa, dopo l'integrazione della C.T.U. al fine di verificare
l'interclusione dei fondi, con sentenza definitiva il Tribunale di Venezia accoglieva la
-5- domanda di costituzione, sulla strada privata di cui è causa, di una servitù di passaggio pedonale e carraio con automezzi a favore del CP_1 CP_1
e a carico del condominio per una larghezza di metri 2,75; ordinava Parte_1 altresì la trascrizione della sentenza nei pubblici registri, l'eliminazione degli stalli per il parcheggio auto lungo la suddetta strada;
dichiarava, infine, cessata la materia del contendere tra 57 e . Controparte_1 Controparte_4
4. Il proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Parte_1
5. Il condominio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello.
6. La Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello e confermava la sentenza che aveva costituito la servitù coattiva di passaggio per interclusione. Doveva condividersi l'accertamento di totale interclusione dei fondi degli attori e non poteva ritenersi “ultrapetita” la pronuncia costitutiva della servitù, avendo gli originari attori richiesto la costituzione della servitù anche “nelle altre forme di legge”. Tali conclusioni erano state anche specificate nella prima memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. e comunque nella parte motiva della citazione, facendo riferimento alla natura dei luoghi. L'azione, peraltro, era nata proprio sul presupposto che il , delineando strisce gialle lungo la facciata nord del Parte_1 fabbricato per una larghezza di circa due metri all'imbocco della strada di accesso al condominio , aveva reso difficoltoso il regolare transito degli Parte_6
autoveicoli verso i propri garage. Tale circostanza era stata confermata dalla consulenza tecnica che aveva accertato che i condomini del Controparte_1
[...
dovevano necessariamente percorrere il mappale 1736 di proprietà del Pa
Non vi era extra petizione in relazione all'articolo 1051 Controparte_1
c.c. in quanto i fatti allegati erano rimasti sin dall'inizio dedotti nella loro originaria formulazione.
La Corte d'Appello di Venezia rigettava anche il secondo motivo di appello relativo alla erronea ritenuta interclusione dei fondi, sul presupposto che essi avessero accesso alla pubblica via grazie alla servitù esistente a carico di un altro mappale. La
Corte d'Appello evidenziava che quanto dedotto col motivo contrastava con le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., il quale aveva esaminato tutte le osservazioni dei consulenti di parte, quindi anche quelle oggetto del motivo di appello proposto dal
-6- , giungendo alla determinazione secondo la quale i Parte_1
mappali erano assolutamente interclusi.
Quanto all'ammontare dell'indennità ex articolo 1053 c.c. doveva confermarsi la correttezza del calcolo effettuato dal consulente tecnico svolto secondo un algoritmo normalmente in uso in materia estimo-tecnica. La correttezza metodologica dell'operato del consulente si ricavava dalla lettura dell'integrazione della consulenza che aveva esaminato anche le osservazioni dei consulenti di parte.
7. Il ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza, Parte_1
sulla base di quattro motivi.
8. Il condominio ha resistito con controricorso». CP_1
2. Con il primo motivo di ricorso il lamentava Parte_1
l'ultrapetizione nella quale sarebbe incorso il giudice del merito per aver accolto la domanda volta a ottenere la costituzione di una servitù coattiva a fronte di una richiesta dei condomini di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio istituita per contratto.
La s. Corte – con l'ordinanza n. 9697/2023 che ha dato origine alla presente fase - ha respinto tale motivo, sul rilievo che avendo i condomini chiesto l'accertamento della servitù di passaggio istituita “per contratto o nelle altre forme di legge”,
l'interpretazione della domanda in proposito accreditata dalla corte d'appello era fondata, siccome basata sulla reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito. I giudici di legittimità hanno pure soggiunto che la domanda era stata comunque ammissibilmente precisata nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
3. Con il secondo motivo il denunciava l'omesso esame Parte_1 circa un fatto decisivo, vale a dire l'interclusione del fondo, atteso che il
[...]
aveva un accesso alla pubblica via grazie alla servitù esistente in CP_1
favore del fondo ove esso sorge e a carico del mappale sul quale sorge il civico n.
49B, come era emerso nel corso del giudizio e riconosciuto dallo stesso
[...]
. CP_1
4. Con il terzo motivo si sollevava ancora la questione dell'interclusione, sostenendosi che la corte di Venezia l'aveva erroneamente valutata sulla base della perizia, non potendosi considerare intercluso un fondo che già fruisce di una servitù
-7- di passaggio.
5. Il giudice di legittimità, con la ricordata ordinanza, ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la corte d'appello di Venezia non aveva motivato “sulla dedotta esistenza di altra servitù di passaggio a favore del fondo ove sorge il
[...]
e sulle eventuali ragioni per le quali tale passaggio non sarebbe CP_1 sufficiente”, limitandosi a “richiamare genericamente … le conclusioni del C.T.U., sena tuttavia confrontarsi con le deduzioni di parte circa l'esistenza di altra servitù che rendeva possibile l'accesso al ” e, in particolare, con Controparte_1 il riconoscimento da parte dello stesso dell'esistenza di Controparte_1
un altro passaggio, pur sostenendone la scomodità e richiamando la giurisprudenza che ammetteva la costituzione di una servitù coattiva anche su un fondo non intercluso, oltre che per le esigenze dell'economia anche per consentire una piena accessibilità alle case di abitazione.
5.1. La Corte di cassazione ha ricordato che “un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 codice civile se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica o ha uscita su di essa” e ha rilevato che la sentenza della corte d'appello non aveva motivato circa la “impossibilità di ampliare il passaggio attualmente esistente (riconosciuto dall'attore) ai sensi dell'art. 1051, terzo comma, cod. civ.”.
5.2. Nell'ordinanza n. 9697/2023 la Corte richiama il suo precedente insegnamento, secondo il quale «la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un “altro sbocco” sulla via pubblica, esula dalla previsione dell'art. 1051 cod. civ., restando regolata dal successivo art. 1052 cod. civ., e trova, pertanto, presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (cfr. ex plurimis, Cass., n.
3125 del 2012); l'art. 1052, cod. civ., il quale prevede la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, quando l'accesso alla via pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo ed insuscettibile di essere ampliato, sempre che la
-8- domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, postula, con la locuzione "accesso alla via pubblica", la preesistenza di un diritto di passaggio "iure proprietatis" ovvero "iure servitutis" (Cass., n. 7996 del 1991)».
5.3. Da ultimo la s. Corte assegna al giudice del rinvio il compito di “accertare, sulla base di un approfondito esame della C.T.U. e considerate le ammissioni delle parti, se il fondo appartenente al sia intercluso o meno;
se, nel Controparte_1 caso in cui tale fondo risulti non intercluso, l'accesso alla pubblica via attualmente esistente sia idoneo al transito di veicoli o possa a tal fine essere ampliato senza eccessiva onerosità”.
6.1. ha riassunto il processo, convenendo in giudizio Parte_1
avanti questa corte quale giudice di rinvio il , deducendo Controparte_1
che il fondo in proprietà di questo non è intercluso, in ragione della titolarità della servitù di passaggio a suo favore e a carico del fondo sul quale sorge il civico n.
49/b.
6.2. In via subordinata, il riassumente ha riproposto la doglianza relativa CP_1 alla quantificazione dell'ammontare dell'indennità ex art. 1053 c.c., questione ritenuta assorbita dalla suprema Corte.
6.3. Il ha altresì chiesto la restituzione delle somme Parte_1
pagate in forza della sentenza cassata e della sentenza di primo grado, con richiesta di condanna di a restituire l'importo di € 777,00, pari al Controparte_2
doppio del contributo unificato, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
6.4. Da ultimo il attore in riassunzione ha chiesto la rifusione delle spese CP_1
processuali di tutti i gradi di giudizio.
7. Si è costituito in causa il , eccependo l'inammissibilità Controparte_1
della domanda di condanna di e, nel merito, ha riproposto le Controparte_2
domande già formulate (in epigrafe riportate) e, innanzi tutto, di quella diretta all'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio “istituita per contratto o nelle altre forme di legge” gravante sul mappale 1736 del Parte_1
[...
e a favore del mappale 1735 del . Controparte_1
8. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come sopra riportate e scambiati gli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 31ottobre 2024.
-9- ii.) La materia del contendere.
1. Questa corte, quale giudice di rinvio, deve attenersi ai principi enunciati nel provvedimento che lo dispose, affrontando i temi della contesa ivi circoscritti. E, alla stregua di quanto stabilito nell'ordinanza del giudice di legittimità dalla quale ha origine questa fase e delle domande delle parti, principale questione da affrontare è la verifica dello stato di effettiva interclusione del fondo del Controparte_1
57.
Come rilevato in sede di legittimità, l'esistenza di una servitù di passaggio sul mappale sul quale sorge il civico n. 49/b in favore del fondo del
[...]
, sarebbe riconosciuta dallo stesso e, in ogni Controparte_1 CP_1 caso, risulta anche dall'accertamento tecnico officiosamente espletato in primo grado.
2. Mette in proposito conto ricordare che la sussistenza della servitù di passaggio c.d. sud, ossia quella pretesamente a favore del e a Controparte_1
carico del in forza di titolo convenzionale, è stata Parte_1
espressamente negata dal tribunale di Venezia nella sentenza n. 3002/2015 con accertamento non fatto oggetto di impugnazione e divenuto, quindi, definitivo. Tale servitù “sud” è stata poi costituita in via coattiva dalla sentenza di primo grado con la statuizione poi oggetto di cassazione e si rende qui necessario dunque passare alla verifica dello stato di interclusione in considerazione della presenza della servitù (c.d. nord) a favore del e a carico del fondo del civico n. 49/b. Controparte_1
3. Si tratta, più in particolare, di verificare se la servitù c.d. nord risulti istituita a favore (anche) del fondo ove è sito il 57. Controparte_1
3.1. Secondo il 57 la “servitù di passaggio sul lato NORD, Controparte_1 destinato al transito dei condomini insistenti su tale lato della strada” sarebbe di titolarità soltanto di tali condomini “giusta risultanze degli atti di compravendita prodotti in giudizio” (comparsa di risposta, pag. 12).
3.2. Sul punto, la parte attrice in riassunzione ha replicato richiamando gli atti notarili n. 571 del 7 aprile 1954 notaio (doc. 4, oltre che consimile rep. 7306 del 9 Per_1
giugno 1958, stesso notaio) e rep. n. 23225 notaio del 27 giugno 1962 Per_2
(docc. 6-7).
La corte osserva che gli stessi atti notarili invocati dalla parte qui attrice in
-10- riassunzione non recano affatto l'indicazione del fondo ove sorge il
[...]
quale fondo dominante. Invero: CP_1
- l'atto rep. 571 notaio prevede la servitù sì a carico del mappale 144/b Per_1
“corrispondente all'attuale civico 49” (come sottolineato dal Controparte_1
61: atto di citazione, pag. 13), ma a favore dei mappali 145/a e 146, vale a dire dei fondi siti a nord della strada;
- l'atto rep. 23225 notaio richiama la servitù “gravante lungo i lati nord dei Per_2 mappali 1116-1125-147/a”, vale a dire – come ricorda il Parte_1
“sull'originario mappale 144/b”, onde “entrambi tali atti si riferiscono alla servitù gravante sull'attuale civico 49”, ma tale servitù risulta a favore del fondo ove ora sorge il civico 55 e l'immobile costituitovi (come pure riporta l'attore in riassunzione: pag. 13), id est gli immobili posti a nord della strada e non già – come il CP_1
57 a sud di essa.
[...]
3.3. Sul punto l'analisi del c.t.u. di primo grado aveva avuto modo di escludere che la
“servitù nord” risulti, dagli atti notarili acquisiti in causa, a favore del fondo del
, in quanto dalla lettura di quei medesimi rogiti emergeva che tale CP_1
servitù, pur pacificamente esistente, venne istituita unicamente a favore dei fondi dei
Condomini siti a nord e direttamente prospicenti la striscia di terreno indicata (v. relazione c.t.u. depositata il 20-7-2014, pagg. 12-13).
3.4. Occorre dunque, da un lato, riconoscere senza dubbio l'esistenza della servitù
c.d. nord, ma dall'altro, prendere atto che di essa non è titolare il
[...]
, trattandosi di diritto costituito soltanto a vantaggio dei fondi CP_1 dominanti posti a nord dell'area scoperta.
3.5. Anche in ordine all'ipotizzato “riconoscimento” della servitù nord da parte del
, va rilevato che lo stesso ha sì riconosciuto che una tale Controparte_1
servitù esista (il che è, come detto, in linea con le emergenze processuali), ma ha anche chiaramente specificato di non aver alcun diritto di avvalersene, in quanto diritto reale costituito a esclusivo vantaggio degli immobili frontistanti (
[...]
) e che solo per la mera benevolenza di costoro gliene era stato CP_5 consentito l'uso [“la circostanza che il , oggi non in causa Controparte_5
e gravato da servitù sulla propria porzione di strada sita sul lato nord dell'unica strada di accesso al odierno appellato conceda (bontà sua) il passo CP_1
-11- anche al … non incide evidentemente sulla circostanza Controparte_1 che quest'ultimo insista su di un fondo intercluso”: comparsa di risposta in appello, pag. 16].
4. Esclusa la possibilità di legittima fruizione della servitù nord da parte del e già dichiarata con statuizione ormai passata in cosa Controparte_1 giudicata l'inesistenza di una servitù per titolo contrattuale sul sedime della servitù
c.d. sud, va in conseguenza accertata l'interclusione assoluta del fondo su cui sorge il , in quanto non dotato di accesso alla via pubblica e CP_1 CP_1
neppure di un passaggio in forza di un diritto di servitù che, per quanto sopra motivato, non gli compete.
Va escluso, in altri termini, che il fondo del sia dotato di Controparte_1
accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, in quanto (non solo non è titolare della servitù c.d. sud, come accertato ormai definitivamente nel corso di questa contesa, ma) non è titolare neanche del diritto reale relativo alla c.d.
“servitù nord”, costituita a favore unicamente dei fondi posti a nord della strada in contesa, in piena conformità a quanto accertato dal c.t.u. ing. a pagina 12-13 Per_3
della sua relazione (oltre che nella risposta alle osservazioni del c.t. di parte convenuta).
Ne discende la correttezza della riconduzione della fattispecie concreta nell'ambito della previsione dell'art. 1051 codice civile.
5. Va quindi accolta la domanda ex art. 1051 c.c., ritualmente contenuta nelle richieste formulate dal – come ritenuto dalla s. Corte nell'ordinanza CP_1 che ha dato origine alla presente fase – con costituzione in via coattiva sulla strada privata per cui è causa della servitù di passaggio pedonale, carraio e con automezzi a favore del fondo di cui al mappale 1791 del e a carico Controparte_1
del fondo di cui al mappale 1736 del per una larghezza Parte_1
di metri 2,75. Con ordine di trascrizione della sentenza presso i registri immobiliari e con conseguente ordine di eliminazione degli stalli per il parcheggio degli autoveicoli
Pa lungo la strada antistante il civico n. meglio identificati e descritti nella relazione tecnica officiosa espletata in primo grado.
6. L'accoglimento della domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio vale a rendere attuale la questione, riproposta dall'attore in riassunzione e dichiarata
-12- assorbita dalla ordinanza della s. Corte, relativa alla liquidazione dell'indennità ex art. 1053 c.c.
6.1. Il sottolinea che l'indennizzo deve essere Parte_1
ragguagliato al danno cagionato al fondo servente e richiama le massime giurisprudenziali secondo le quali l'indennizzo deve tener conto di “ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione ea causa del transito di persone e di veicoli”, dolendosi che la liquidazione operata non avrebbe considerato “in alcun modo il danno causato dal passaggio” e, in particolare,
l'eliminazione dei quattro parcheggi attualmente esistenti sull'area assoggettata a servitù e regolarmente autorizzati. L'attore in riassunzione sostiene – sulla scorta del tecnico di parte – che ciascun posto auto potrebbe trovare un valore di mercato “tra €
12.000,00 e 15.000,00” con un pregiudizio complessivo conseguente fra “€
48.000,00 e 60.000,00”.
6.2. L'art. 1053 c.c. stabilisce che “nei casi previsti dai due articoli precedenti” e, dunque, nei casi di costituzione coattiva di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo intercluso (art. 1051 c.c.) e di fondo non intercluso (art. 1052 c.c.), “è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio”.
6.3. Ciò posto, va ricordato che il c.t.u. nella relazione integrativa ha testualmente osservato che “Il fondo servente oggetto della presente relazione ha dimensione relativamente modesta (larghezza di metri 3,65 circa e lunghezza di metri 17,40 per una superficie di 63,51 m2), ipotizzando per lo stesso un uso esclusivo a favore della proprietà ( 61) si devono considerare gli accessi presenti Controparte_1
lungo la facciata nord del fabbricato del 61 evidentemente Controparte_1 fruibili solo mediante transito dal fondo stesso nell'ipotesi, posta in precedenza, di non utilizzo del fondo confinante a nord, condizione questa che sino ad oggi ha consentito il transito dei veicoli da e per i fondi confinanti a est e la possibilità di parcheggiare alcuni veicoli negli stalli di sosta realizzati a ridosso della facciata nord
Pa del condominio al civico
Si tratta del portone del e di un garage ad uso esclusivo Parte_1
(che dalle informazioni disponibili è di proprietà di un condomino) posto qualche metro dopo verso est: è pertanto evidente che l'area sarebbe in gran parte già destinata al transito di veicoli (verso il citato garage) e di pedoni (verso l'ingresso del
-13- condominio)”.
6.4. Con specifico riguardo alla determinazione dell'indennità, il c.t.u. ha utilizzato
“uno degli algoritmi presenti in letteratura estimotecnica.
Ind = Vo +imp/r + d/ ove Vo è il valore di mercato dell'area occupata dalla servitù di passaggio, imp/r è il valore delle imposte gravanti su detta area, se esistenti, scontate all'attualità mentre
d è l'entità stimata dei danni diretti e indiretti arrecati dalla costituzione della servitù.
Dalla lettura degli atti e per confronto con casi analoghi si ritiene che l'area scoperta,
a differenza di altre parti condominiali, come ad esempio il locale caldaie o l'alloggio del portiere se esistenti, non sia dotata di separata scheda catastale e quindi di specifica rendita, pertanto non risulta soggetta al versamento dell'IMU: il valore
“imp/r” è quindi nullo.
Lo stesso può dirsi per i danni “d”, valore che contempla i danni sia diretti che indiretti, dato che per la costituzione della servitù non è necessario alcun intervento
(ad es. non vi sono muri o piante da abbattere o opere da realizzare) mentre per quanto riguarda i danni indiretti la presenza di servitù, peraltro insistente su fascia inedificabile se non altro per la presenza dei confini e delle distanze minime di rispetto, non comporta limitazioni di natura urbanistica e si ritiene non incida sul valore di mercato dell'immobile.
L'indennità può essere quindi calcolata come valore di mercato della superficie.
Si ritiene congruo assegnare euro 100,00 al m2 quale valore di mercato per un'area scoperta avente medesime caratteristiche e sita in zona Mestre centro.
Alla fascia di transito larga 2,5 metri riservata ai veicoli ai fini del calcolo dell'indennità dovuta si ritiene debba essere aggiunta l'esistente area di transito pedonale avente superficie pari a 17,4 x 0,9 = 15,66 m2”.
6.5. Con specifico riguardo alla esistenza dei posti auto e alla loro legittimità, in quanto in ipotesi regolarmente assentiti dalla p.a., ai fini della loro rilevanza nella determinazione dell'indennizzo, il c.t.u. ha esposto, innanzi tutto, che “la documentazione indicata dal CTP non risulta prodotta e tanto meno risultano prodotti, se esistenti, schede catastali a riguardo”, con rilievo sul punto rimasto insuperato (non potendosi ritenere ammissibili in proposito produzioni tardive).
Inoltre, il c.t.u. – nel determinare l'indennizzo – ha evidentemente tenuto conto pure
-14- della circostanza che “anche la fruibilità degli stalli di sosta oggi situati lungo il fabbricato del e del garage indicato nella foto di pagina Parte_1
3, non avviene con transito insistente esclusivamente sulla proprietà del CP_1 stesso ma con l'uso, inevitabile vuoi anche per meri motivi di manovra, di una fascia di superficie del medesimo mappale 1855 posto a nord ove sorge il civico 49, lo stesso su cui oggi transitano i veicoli da e per tutti i fondi interclusi posti a ovest”.
6.6. Alla stregua di tali accertamenti e rilievi è evidente che la contemporanea considerazione della mancata prova della legittimità dei posti auto in uno alla necessità di una utilizzazione da parte degli utenti dell'area contermine non legittimata da alcun titolo danno ragione della determinazione alla quale è pervenuto il c.t.u. che risulta, pertanto, condivisibile, nel mentre si evidenzia anche la radicale inaccoglibilità della stima avanzata per tali posti auto dal consulente tecnico di parte
61 arch. in € 60.000,00 (oltre che € 150.000 Controparte_1 Parte_2 per “il mancato futuro godimento degli aumenti di superficie e volume previsti dal
VPRG”: relazione 19-2-2016 prodotta sub doc. 4).
6.7. In definitiva, sul punto, ritenuto non necessario l'espletamento di ulteriori approfondimenti istruttori, del tutto superflui, va constatato che relativamente al mancato riscontro alla legittimità della installazione dei posti auto e alla circostanza dell'uso non autorizzato del fondo altrui, elementi entrambi fondamentali nell'apprezzare l'effettivo valore dell'area assoggettata a servitù e il reale pregiudizio conseguito al , non si rinvengono nelle difese della parte Parte_1
attrice in riassunzione specifiche e convincenti argomentazioni che affrontino e superino tali considerazioni del c.t.u., essendosi il Parte_1
limitato a riproporre le osservazioni del suo consulente di parte circa la perdita dei posti auto, senza farsi carico di affrontare e confutare pure i motivati rilievi svolti in proposito dal c.t.u. e sopra ricordati, argomentazioni che non sussistono pertanto motivi per non condividere e fare proprie.
6.8. La determinazione dell'indennizzo per l'assoggettamento a servitù va pertanto confermata nella somma indicata dal c.t.u. (€ 5.916,00).
6.9. L'accoglimento della domanda diretta alla restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, poi oggetto di cassazione, consegue ex art. 389 c.p.c. alla pronuncia dell'ordinanza n. 9697/2023.
-15- 7. La regolamentazione delle spese processuali va operata considerando l'esito complessivo del giudizio. In proposito, va evidenziato come il CP_1
57 ottenga il risultato da esso auspicato, in conseguenza della accertata
[...] sussistenza dei presupposti – fatti oggetto di infondata contestazione da parte del
(cfr. Cass. n. 11125 del 06/10/1999) - per la costituzione Parte_1
coattiva della servitù di passaggio con un risultato concreto pienamente satisfattivo delle esigenze del 57. Va, peraltro, pure tenuta presente la Controparte_1
reiezione della pretesa del 57 di riconoscimento della Controparte_1
servitù in forza di titolo, il che induce a una parziale compensazione delle spese processuali, nella misura di 1/5, mentre i residui quattro quinti di esse devono seguire l'accertata soccombenza del 61. Controparte_1
Alla liquidazione delle spese si provvede, in assenza del deposito di nota spese, come da dispositivo, con richiamo alla liquidazione operata dalla corte d'appello nella sentenza poi cassata con riguardo al grado d'appello (sul punto non posta in discussione da alcuna delle parti), e, quanto ai restanti gradi, in applicazione dei valori medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (art. 15 c.p.c.), tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente decidendo in sede di rinvio sulle domande delle parti, così provvede:
1. costituisce ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di passaggio pedonale, carraio e con automezzi per una larghezza di metri 2,75 a carico del fondo mappale n.
1736 foglio 18 Comune di Mestre (VE), dove è sito il Parte_1
[...
, e a favore del fondo mappale 1791 (stessi Comune e foglio) ove è sito
; Controparte_1
2. ordina la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari;
3. ordina la rimozione degli stalli per parcheggio delle automobili insistenti lungo Pa la strada in corrispondenza del numero civico
4. dichiara compensate fra le parti le spese processuali per la quota di 1/5;
5. condanna , in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, a rifondere al in persona Parte_7 dell'amministratore pro tempore, i residui quattro quinti di tali spese, che liquida, per l'intero:
-16- - quanto al primo grado in € 5.077,00 per compenso;
- quanto al grado d'appello in € 6.615,00 per compenso;
- quanto al giudizio di cassazione in € 3.086,00 per compenso;
- quanto al presente grado in € 3.966,00 per compenso;
oltre, per ciascun grado, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
6. dichiara tenuto e condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore a restituire al , in Parte_1 persona dell'amministratore pro tempore, le somme percepite in esecuzione della sentenza cassata.
Venezia, 14 novembre 2024.
Il presidente est.
Guido Santoro
-17-