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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione
R.G.284/2024
Verbale di udienza
Oggi 23.01.2025 ad ore 12.30 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- Per l'appellante l'avv. Dalla Santa;
- Per l'appellata l'avv Raffaele Ingrassia in sostituzione dell'avv. Garretta.;
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi alle rispettive note conclusionali.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.40
Alle ore 13.30 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
pagina 1 di 22 Prima Sezione
R.G. 284/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile di appello iscritta al n. 284/24 rg promossa con atto di citazione da
, (P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio
Sandrini, del foro di Verona, e dall'avv. Gabriele Dalla Santa, del foro di
Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S.
Marco, Calle Ballotte 4909, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante
nei confronti
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Garretta, del foro di
Milano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Fontana
22, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
appellata/appellante incidentale pagina 2 di 22
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.1611/2023,
pubblicata il 14.8.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 'In accoglimento del presente appello Riformarsi i capi
di sentenza come esposto nei motivi di appello esposti al punto B) in “diritto”
del presente atto, ed in particolare riformarsi i punti sub 3.1 e segg. in
motivazione della sentenza (per i motivi esposti al punto a), i punti sub 4.1 e
segg. in motivazione della sentenza (per i motivi esposti sub b) e i punti sub 5.1
segg. (per i motivi esposti sub c) e per l'effetto
NEL MERITO
Dato atto che l'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado qui
appellata ha corrisposto a la somma di euro 107.891,87= con Controparte_1
bonifico in data 29/09/23, di cui euro 100.153,16 per capitale, euro 757,32 per
interessi ex art. 1284, IV comma, cod.civ. ed euro 6.981,39 per spese legali,
condannarsi l'appellata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a pagare all'appellante le seguenti somme: Parte_1
1) euro 9.350,00= a titolo di rimborso delle somme relative ai “premi”
corrisposti ai lavoratori che hanno ceduto all'opponente i loro crediti nei
confronti dell'opposta, come risulta dalle cessioni di credito dimesse in atti (doc.
6) per i motivi dedotti al punto sub a) del capitolo B) in diritto del presente atto,
oltre gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2022 dal 30/10/2020 al saldo, somma
da incrementarsi applicando gli interessi legali calcolati in base al saggio di cui
pagina 3 di 22 all'art. 1284, co. 1 c.c. da applicarsi al capitale rivalutato anno per anno in
Parte base agli indici dei prezzi al consumo dall'1/10/2020 sino alla data di
pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi moratori da
detta data al saldo;
2) euro 70.516,09= o la somma maggiore o minore che risulterà, anche in
applicazione del criterio di equità ex art. 1226 c.c., per differenze inventariali
relative all'inventario eseguito a fine appalto 30/09/2020 come esposto al punto
sub b) del capitolo B) della parte in “diritto” del presente atto, oltre gli interessi
moratori ex D.lgs. 231/2022 dal 30/10/2020 al saldo;
3) euro 59.440,47= o la somma maggiore o minore che risulterà, a titolo di
rimborso spese di ripristino attrezzature e strutture di magazzino come esposto e
documentato al punto sub b) del capitolo B) della parte in “diritto” del presente
atto, somma da incrementarsi applicando gli interessi legali calcolati in base al
saggio di cui all'art. 1284, co.1 da applicarsi al capitale rivalutato anno per
Parte anno in base agli indici dei prezzi al consumo al 1ottobre 2020 sino alla
data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
IN OGNI CASO: Condannarsi a rifondere all'appellante Controparte_1
le spese del primo grado di giudizio e del presente Parte_1
grado di appello oltre al rimborso forfetario 15%, oltre ad Iva e c.p.a.'
Per parte appellata: 'Voglia l'ill.ma Corte d'appello adita, ogni contraria
istanza disattesa:
in via principale,
- in accoglimento dell'appello incidentale spiegato da riformare i Controparte_1
capi 5.16.1 e ss. della sentenza n. 1611/2023 emessa dal Tribunale di Verona in
pagina 4 di 22 data 14 agosto 2023 e pubblicata in pari data, come segnalati al precedente
paragrafo IV, rigettando integralmente le pretese avanzate da
[...]
a titolo di “costi di ripristino delle attrezzature e strutture di Parte_1
magazzino”;
- per l'effetto, attesa la compensazione operata dal Tribunale di Verona alle
lettere a), b) e c) del dispositivo della sentenza oggetto di gravame, condannare
al pagamento in favore di di euro Parte_1 Controparte_1
29.720,23, oltre interessi legali calcolati in base al saggio di cui all'art. 1284,
co. 1, c.c. da applicarsi al capitale rivalutato anno per anno in base agli indici
Parte dei prezzi al consumo dal 1° ottobre 2020 sino alla data di pubblicazione
della sentenza di primo grado;
- rigettare con ogni miglior formula l'appello principale, in quanto infondato in
fatto e in diritto, mandando conseguentemente assolta da qualsiasi CP_1
obbligazione nei confronti di Parte_1
in via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle censure
avanzate dall'appellante in relazione ai capi 5.1. e ss. della sentenza, relativi
all'asserito controcredito dalla stessa vantato a titolo di “costi di ripristino delle
attrezzature e strutture di magazzino”, condannare al più, al Controparte_1
pagamento dell'importo di euro 29.720,23, attesa la compensazione operata dal
Tribunale di Verona alle lettere a), b) e c) del dispositivo della sentenza oggetto
di gravame.
In ogni caso
pagina 5 di 22 con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente
procedimento.'
Svolgimento processo
1.1 Nel dicembre 2020 la società presentava ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo al Tribunale di Verona allegando di essere creditrice nei confronti della società della somma di euro 109.066,09 e Parte_1
chiedendo che venisse ingiunto alla società debitrice il pagamento di tale somma,
oltre agli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. Il predetto credito derivava dal saldo delle fatture n. 2664 e 2963 del 30 settembre 2020, emesse dalla ricorrente a titolo di corrispettivo per l'attività prestata in favore di durante la mensilità di settembre 2020. Tra le due Parte_1
società, infatti, era stato stipulato, il 30 marzo 2018, un contratto di appalto di servizi, integrato con un “addendum” per la sua prosecuzione fino al 30
settembre 2020, avente ad oggetto il “deposito, stoccaggio, movimentazione,
preparazione delle merci per la spedizione” presso il magazzino di
[...]
sito in Roveredo di Guà (Vr), V. le Verona n. 2, e l'esecuzione Parte_1
di ulteriori attività quali, ad esempio, quelle di manutenzione dei punti vendita della committente.
1.2 Proponeva opposizione eccependo in Parte_1
compensazione il maggior credito da essa vantato nei confronti dell'opposta, pari ad euro 171.122,98 (di cui, tuttavia, euro 31.816,42 per danni alle merci e ammanchi alla consegna, già riconosciuti e compensati da come Controparte_1
riconosciuto anche dall'odierno attore opponente) e proponendo per la minor somma tra gli opposti controcrediti, una domanda di condanna in via pagina 6 di 22 riconvenzionale. L'opponente chiedeva, in particolare, l'annullamento/revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona a favore della società
appaltatrice e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito, pari ad euro 139.306,56, (somma così composta: - euro 9.350,00 per la cessione dei crediti retributivi vantati da alcuni lavoratori di a favore Controparte_1
dell'opponente, pari alle somme corrisposte da ai Parte_1
dipendenti che avevano prestato lavoro straordinario nei giorni di sabato e domenica 4 e 5 aprile 2020; - euro 70.516,09 a titolo di valore delle differenze inventariali negative emerse a seguito dell'inventario di fine appalto eseguito nei giorni del 1, 2 e 3 ottobre 2020; - euro 59.440,47 a titolo di spese sostenute per il ripristino delle attrezzature e scaffalature di magazzino), nonché la condanna di al pagamento a favore di della residua Controparte_1 Parte_1
somma di euro 29.440,47 pari alla compensazione tra il credito dell'opponente
(euro 139.306,56) con quello fatto valere dall'opposta (euro 109.866,09).
1.3 Si costituiva in giudizio chiedendo che venisse concessa la CP_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e che fossero respinte le domande riconvenzionali proposte dall'attrice opponente in quanto infondate, con condanna di quest'ultima al pagamento della somma dovuta in forza del decreto ingiuntivo emesso in precedenza.
1.4 Esperita l'istruttoria orale, il Tribunale di Verona, con sentenza n.
1611/2023, pubblicata il 14.8.23, accertato che risultava CP_1
inadempiente rispetto all'obbligazione di cui all'art.4 dell'addendum al contratto di appalto stipulato con relativa alla riparazione di Parte_1
scaffali e attrezzature danneggiate nel corso dell'appalto, condannava pagina 7 di 22 l'appaltatrice a risarcire la somma di euro 29.720,23, oltre interessi ex art. 1284,
comma 1, cc. Ritenuto, inoltre, che fosse creditrice nei confronti CP_1
dell'attrice opponente per la somma di euro 109.866,09, oltre interessi moratori,
disponeva la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione atecnica tra il maggior credito di verso , a titolo di saldo del corrispettivo CP_1 Parte_1
dovuto per l'esecuzione dell'appalto, e il minor controcredito risarcitorio di verso , con conseguente condanna di a Parte_1 CP_1 Parte_1
corrispondere alla convenuta opposta la residua somma di euro 100.153,16, oltre interessi di mora.
Il Tribunale, invero, giudicava fondate solo in parte le eccezioni sollevate dall'attrice opponente circa l'esistenza di un credito di regresso e di controcrediti risarcitori del committente nei confronti dell'appaltatrice opposta. In particolare:
a. quanto al credito di regresso del committente nei confronti dell'appaltatrice,
avente ad oggetto le retribuzioni straordinarie dovute ai dipendenti dell'appaltatrice o della subappaltatrice, i quali, dopo aver svolto ore di lavoro straordinario e avere quindi maturato il corrispondente diritto alla retribuzione,
avevano ceduto il proprio credito retributivo a , il giudice riteneva che Parte_1
l'attrice opponente non avesse adeguatamente provato né la cessione del credito,
né l'adempimento all'obbligo solidale di cui all'art. 29, comma 2 del d.lgs
276/2003. Infatti:
- le dichiarazioni prodotte in giudizio da non Parte_1
risultavano idonee a provare l'esistenza del negozio giuridico in questione,
trattandosi di scritture private sottoscritte da terzi estranei alla lite;
pagina 8 di 22 - in sede di escussione della prova orale, un lavoratore di una delle società
subappaltatrici del servizio di movimentazione e stoccaggio merci, il signor
– a cui sarebbe dovuto spettare l'emolumento per l'attività di Parte_3
lavoro straordinario oggetto del contratto di cessione del credito in quanto presente nei giorni del 4 e 5 aprile 2020 (punto 18, p. 10 dell'opposizione al decreto ingiuntivo) – non solo aveva escluso di aver ricevuto pagamenti da parte di per l'attività lavorativa prestata occasionalmente di Parte_1
sabato e di domenica (“(…) e di non essere mai uscito con soldi dati in contanti
da ), ma, soprattutto, aveva negato di aver Parte_1
sottoscritto una delle dichiarazioni di cessione del credito presentata dall'opponente (p. 17, doc. 6 parte opponente), disconoscendone la sottoscrizione ed escludendo di aver incaricato alcuno a sottoscrivere tale negozio in nome e per suo conto, mentre un altro teste (tale Tes_1
dipendente di ) era stato in grado di ricordare soltanto che era stato CP_1
genericamente prospettato un premio per il lavoro nelle giornate del 4 e del 5
aprile 2020, ma non era stato in grado di riferire a quanto ammontasse la retribuzione promessa e se, realmente, i lavoratori fossero andati da Parte_1
a lamentarsi del mancato pagamento da parte della loro datrice di lavoro;
[...]
- il fatto storico del pagamento non trovava alcun supporto documentale né
risultava circostanziato in termini precisi, anche di luogo e tempo, tanto dall'opponente quanto dai testi citati;
b. quanto all'eccezione di inadempimento riguardante l'obbligo di di CP_1
custodire le merci ad essa affidate in esecuzione del contratto di appalto, da cui sarebbe derivato un danno consistente negli ammanchi di merce, il Tribunale la pagina 9 di 22 giudicava infondata per non avere fornito prova dei Parte_1
quantitativi e qualitativi di merce entrati nella disponibilità di a inizio CP_1
appalto. Infatti, l'opponente aveva prodotto solo i tabulati relativi alla conta fisica ed al valore delle differenze inventariali elaborate internamente, senza dar modo alcuno di verificare le modalità con cui si era giunti alla determinazione del dato relativo alla giacenza contabile di magazzino e senza fornire alcun elemento che permettesse di saggiare l'attendibilità della propria contabilità
interna, di cui era stato esibito solo il dato contabile di sintesi;
c. per quanto riguarda, infine, l'eccezione di inadempimento avente ad oggetto la mancata riparazione degli scaffali e delle attrezzature di magazzino, la stessa veniva giudicata fondata, sebbene il danno da essa derivante fosse da rideterminare nel suo ammontare. Difatti, essendo stato dimostrato in sede di prova orale che solo la metà dell'attrezzatura di magazzino era stata sottoposta ad attività di riparazione all'inizio dell'appalto, risultava verosimile ritenere che il danno conseguente l'inadempimento della convenuta opposta ammontasse a circa la metà di quanto prospettato dall'attrice, mentre la restante parte delle attrezzature, non preventivamente riparate all'inizio dell'appalto, verosimilmente aveva già esaurito il ciclo di ammortamento.
In ragione dell'esito della lite, il primo giudice disponeva la compensazione integrale delle spese di lite relative al procedimento monitorio e la compensazione parziale, nella misura di 2/3, delle spese processuali del giudizio di opposizione, con condanna di a rifondere a il residuo Parte_1 CP_1
terzo.
pagina 10 di 22 2.1 Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento integrale di tutte le eccezioni dalla stessa formulate.
2.2 Resisteva al gravame che sollecitava il rigetto dell'impugnazione CP_1
principale e proponeva appello incidentale lamentando l'erroneo riconoscimento di un credito risarcitorio dell'appellante nei confronti di , a titolo di costi CP_1
di ripristino delle attrezzature e strutture di magazzino.
2.3 Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 23.01.2025 fissata ex art. 281 sexies cpc e la Corte, all'esito della discussione, definiva l'appello dando lettura del dispositivo e della sentenza.
Motivi della decisone
Primo motivo
3.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando l'erroneo rigetto, operato dal Tribunale, dell'eccezione relativa al credito maturato da a seguito del pagamento dei crediti dei lavoratori. Parte_1
Invero, secondo l'appellante, sia l'istruttoria orale sia le cessioni di credito dimesse in atti sarebbero idonee a far ritenere raggiunta la prova in ordine all'effettivo pagamento, da parte della committente, delle somme costituenti il premio promesso dall'appaltatrice opposta ai propri dipendenti.
3.2 Il motivo merita rigetto. Le cessioni di credito dimesse in atti, specificamente contestate dalla convenuta opposta (cfr. pag.31 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado), non sono idonee a fornire la prova dell'esistenza del negozio giuridico in questione, potendo al più costituire un mero indizio, atteso che si tratta di scritture private sottoscritte da soggetti estranei alla lite, neppure pagina 11 di 22 precisamente identificati. Del pari, l'istruttoria orale non ha consentito di ritenere provata la ricostruzione dei fatti attorea dal momento che non solo un teste,
ha escluso di aver ricevuto pagamenti dalla Parte_3 Parte_1
ed negato di aver sottoscritto la cessione di credito ad esso riferita,
[...]
disconoscendone la firma e escludendo di aver incaricato alcuno a firmare al suo posto, ma anche l'altro teste, che ha riferito genericamente di un Tes_1
premio che era stato promesso per il lavoro svolto nelle giornate di sabato e domenica, non è stato in grado di riferire a quanto ammontasse il premio e se i lavoratori si fossero effettivamente lamentati con la committente . Parte_1
Il fatto storico del pagamento, seguito dalla cessione del credito, non è stato provato, con la conseguenza che l'eccezione di compensazione non può trovare accoglimento.
Secondo motivo
4.1 Con il secondo motivo di impugnazione si duole del mancato Parte_1
riconoscimento del credito derivante dalle differenze inventariali riscontrate al termine dell'appalto. Invero, a detta dell'appellante, essendo stato appurato che l'inventario delle giacenze fisiche è stato eseguito in contraddittorio con l'appaltatrice, risulta evidente che le giacenze corrispondono all'esatto raffronto tra il dato contabile estratto dal sistema, nella piena disponibilità e controllo dell'appaltatrice per tutta la durata dell'appalto, e la presenza dei prodotti nel magazzino. Del resto, risulta dal contratto, oltre che confermato dai testi, che le parti avessero convenuto di porre alla base del calcolo il dato contabile di giacenza del magazzino, dal momento che la stessa appaltatrice concorreva a pagina 12 di 22 formarlo nel corso dell'appalto potendo utilizzare il software della Parte_1
[...]
4.2. Anche la presente doglianza merita rigetto. Invero, la pur avvenuta conta delle giacenze fisiche di magazzino da eseguirsi in contraddittorio tra le parti al termine dell'appalto non può sopperire alla carenza probatoria relativa alla determinazione del dato contabile originario, vale a dire quello riferito alla merce presente in magazzino all'inizio dell'appalto per cui è causa, ed all'individuazione del valore medio di acquisto della stessa, elaborato dal sistema gestionale interno della committente. È emerso, infatti, sia dalle allegazioni attoree che dall'istruttoria orale, che la consistenza originaria, così
come il prezzo medio di acquisto, erano dati per presupposti e ricavati automaticamente dal sistema gestionale interno della , senza Parte_1
possibilità di essere verificati e/o controllati. (il teste dipendente Testimone_2
di ha dichiarato: 'nel sistema veniva inserito il dato Parte_1
della conta fisica e poi il sistema comparava la giacenza fisica con quella
contabile” a.d.r. “confermo i documenti” a.d.r. “non so dire il prezzo di listino
da dove il sistema lo abbia preso;
presumo che sia il prezzo medio annuo
d'acquisto” a.d.r. “il dato della giacenza virtuale era modificabile solo previo
documento firmato dai responsabili di reparto in caso di rottura di colli o
ammanchi segnalati o in caso di rinvenimento di colli non censiti'; il teste
[...]
ha dichiarato: 'il dato del costo medio di ogni pezzo è dato dal sistema e Tes_3
non so da dove viene preso;
presumo che si tratti di un'elaborazione; il teste ha dichiarato: “so che è stato fatto l'inventario fisico del Tes_4
magazzino gestito da e che miei colleghi hanno inserito i dati della CP_1
pagina 13 di 22 conta fisica nel sistema informatico;
ho lanciato sul programma interno
dell'azienda l'input che genera le differenze inventariali;
riconosco i documenti
che vengono esibiti e sono quelli elaborati dal sistema”; il teste Tes_5
ha dichiarato: 'il dato contabile era dato per presupposto e veniva
[...]
contabilizzato sulla base delle entrate e delle uscite rilevate telematicamente
dall'operatore che quando usciva o entrava la merce con la pistola o con il
voice la comunicava al sistema e la scalava nella giacenza' ' il dato contabile
non era modificabile da noi di Parte_4
Il dato delle giacenze contabili da porre in raffronto con le giacenze fisiche di magazzino, solo queste ultime elaborate in contradditorio con la convenuta, non
è mai stato verificato né reso verificabile dall'opponente, in violazione del contatto d'appalto, in base al quale 'le eventuali differenze positive e negative tra
quantità contabili e quantità fisiche del magazzino, relative all'inventario
generale annuale, saranno verificate in contraddittorio tra le parti' (art. 5.12),
presupponendo, quindi, che anche le quantità contabili, le quali comparate a quelle fisiche avrebbero generato le eventuali differenze inventariali, fossero oggetto di verifica in contraddittorio tra le parti.
L'attrice, quindi, non ha fornito prova della quantità e della tipologia della merce data in consegna all'appaltatrice all'inizio del rapporto contrattuale,
limitandosi ad estrapolare i dati dalla propria contabilità interna, unilateralmente formata, sebbene, fin da subito, contestata dalla convenuta (cfr scambio di corrispondenza tra appaltatrice e committente doc.ti da 21 a 31 di parte convenuta, nella quale lamenta l'impossibilità di verificare, sulla base CP_1
della documentazione messa a disposizione da , l'effettiva consistenza Parte_1
pagina 14 di 22 della merce presente in magazzino prima dell'inventario di fine appalto e teste di parte attrice: 'confermo; sono venuti negli uffici di Tes_2 Parte_1
alcuni dipendenti di i quali hanno potuto esaminare i tabulati della CP_1
conta fisica delle giacenze di magazzino, le schede inventariali divise per
ciascuna corsia, e le risultanze inventariali calcolate dal sistema;
si sono
lamentati della non esaustività della documentazione;
non ricordo se in quella
sede ci si è posti il problema della verifica del costo di acquisto dei prodotti
indicati nelle differenze inventariali” a.d.r. “mi sembra che i dipendenti di
volessero vedere le fatture d'acquisto di quell'anno relative ai CP_1
prodotti indicati nei documenti inventariali;
in quel momento tutte quelle fatture
d'acquisto non si potevano estrarre e i dipendenti di preso atto di CP_1
ciò se ne sono andati” a.d.r. “credo di ricordare che i dipendenti di CP_1
volessero vedere tutte le fatture d'acquisto per ogni singolo prodotto oggetto
delle differenze inventariali”).
A ciò si aggiunga che nulla è stato dedotto, né tanto meno provato, circa l'imputabilità a dei presunti ammanchi, peraltro contestati per la prima CP_1
volta solo a fine rapporto, con la conseguenza che anche la domanda relativa all'accertamento della sussistenza di un contro credito della committente derivante da differenze inventariali non può ritenersi fondata.
Terzo motivo
5. Con il terzo motivo di appello la committente si duole dell'accoglimento solamente parziale dell'eccezione relativa all'esistenza di un credito della nei confronti di , derivante dall'obbligo di quest'ultima di Parte_1 CP_1
ripristinare le attrezzatture e le strutture del magazzino al termine dell'appalto.
pagina 15 di 22 Invero, secondo l'odierna appellante, avendo essa fornito prova documentale
(doc.ti da 36 a 39) di quale fosse lo stato delle attrezzature di magazzino al momento del cambio di appalto e delle opere dalla medesima realizzate al termine dell'appalto con (doc.ti da 12 a 19); considerato, inoltre, il CP_1
comportamento dell'appaltatrice che si è sempre deliberatamente sottratta all'obbligo contrattualmente previsto di eseguire il sopralluogo, nonostante i solleciti ricevuti, senza nulla eccepire in relazione ai preventivi ricevuti dall'attrice per il ripristino del magazzino, il danno da risarcire avrebbe dovuto essere interamente riconosciuto e rimborsato alla committente.
***
Primo motivo di appello incidentale
6. Con la doglianza, proposta in via incidentale, l'appellata censura la sentenza impugnata per avere erroneamente accolto, sebbene in misura parziale,
l'eccezione relativa ai costi sostenuti dalla committente per il ripristino delle attrezzature e delle strutture di magazzino. Sostiene l'appaltatrice sul punto che la committente non abbia fornito prova del fatto che le attrezzature e le scaffalature del magazzino, al momento della loro consegna a fossero CP_1
state riparate e fossero quindi immuni da vizi e dai danni cagionati dal precedente appaltatore, così come non ha dimostrato Controparte_2
che i danni asseritamente riparati al termine dell'appalto con fossero CP_1
effettivamente stati cagionati da quest'ultima e fossero, quindi, alla medesima imputabili, con la conseguenza che l'eccezione in esame doveva essere integralmente respinta.
*****
pagina 16 di 22 7.1 L'ultimo motivo di appello principale e l'appello incidentale vengono analizzati congiuntamente dal momento che trattano, in maniera speculare, la medesima questione attinente all'omesso ripristino delle attrezzature e delle strutture di magazzino da parte di al termine dell'appalto. CP_1
L'appello principale merita accoglimento, mentre risulta infondato l'appello incidentale.
7.2 L'art. 4 dell'addendum al contratto di appalto prevede espressamente 'che
, in termini per la cessazione del rapporto di appalto così come CP_1
prorogato con il presente atto, provvederà ad eseguire tutte le riparazioni e
sostituzioni necessarie con riguardo alle attrezzature e scaffalature di
magazzino affinché le stesse siano ripristinate nello stato in cui lo stesso
appaltatore le ha avute in consegna ad inizio rapporto di appalto.'
L'appaltatrice, quindi, all'inizio del 2020 aveva riconosciuto l'esistenza di danneggiamenti avvenuti in corso di rapporto, pur non avendo le parti dettagliato i danni (in quanto a tale operazione si sarebbe dovuto procedere con analitiche verifiche effettuate nel contraddittorio delle parti).
7.3. La committente dopo la sottoscrizione del citato addendum invitò
l'appaltatrice in diverse occasioni all'adempimento di tale obbligo: la prima richiesta risale al mese di aprile 2020, vale a dire cinque mesi dalla scadenza del contratto, e con essa l'appellante voleva procedere ad un sopralluogo condiviso per visionare il materiale di magazzino, riportando anche un elenco sommario delle attrezzature da ripristinare (doc.7 di parte attrice opponente). Risulta
incontestato che non rispose né a tale invito né ai successivi solleciti CP_1
inviati dalla committente (prodotti sub docc da 8 a 11 del suo fascicolo), nulla pagina 17 di 22 eccependo neppure in relazione all'elenco dell'attrezzature indicate da come danneggiate e per la quale si rendevano necessari gli interventi Parte_1
di riparazione. L'appaltatrice non riscontrò nemmeno la pec del 15.9.20 (doc.11)
con la quale la committente aveva inviato i preventivi delle ditte terze che avrebbero eseguito gli interventi di ripristino del magazzino, nulla osservando in ordine all'imputabilità dei danni ivi indicati, alla loro quantificazione ed allo stato in cui l'attrezzatura le era stata data in consegna. Va sul punto pure rilevato che non ha mai dedotto né offerto di provare le condizioni del CP_1
magazzino durante l'appalto e/o l'imputabilità a soggetti diversi dei danni lamentati dalla committente, prova che l'appaltatrice avrebbe potuto (e dovuto)
agevolmente fornire avendo in carico la gestione e l'organizzazione dell'intero magazzino.
Risulta, pertanto, accertato che l'appaltatrice si è sempre deliberatamente sottratta al contraddittorio con la committente ed all'obbligo derivante dall'art. 4
dell'addendum al contratto di appalto. La committente, per gran parte del danno lamentato, ha prodotto le fatture delle ditte che hanno compiuto le riparazioni. In
mancanza di contestazioni in ordine alla congruità dei costi, vanno risarciti gli importi richiesti (e fatturati) dalle ditte incaricate del ripristino della completa funzionalità del magazzino pari ad euro 59.184,24 (cfr. fatture da 12 a 15 di parte attrice opponente).
7.4 Devono, tuttavia, essere effettuate alcune osservazioni sulla documentazione attorea relativa ai danni arrecati all'appellante dal precedente appaltatore, posto che l'incertezza sulle operazioni di riparazione svolte produce effetti anche pagina 18 di 22 sull'ammontare dell'obbligazione risarcitoria di nei termini che si CP_1
vanno ora ad esporre:
- il doc. 36 è la relazione di una ditta terza, , estranea al rapporto CP_3
dedotto in giudizio, nella quale viene indicata come necessitante di intervento di ripristino principalmente la scaffalatura dei diversi magazzini;
- il doc. 37 è il verbale di sopralluogo eseguito in contraddittorio con il precedente appaltatore, anch'esso estraneo al giudizio, che riporta come danneggiati elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nella relazione di cui sopra;
- il doc.38 è un mero preventivo della ditta , asseritamente riferito CP_3
agli interventi di cui alla relazione, anche se nel documento non vi è menzione della relazione di cui al doc. 36 né vi è indicazione degli elementi che per quell'importo sarebbero stati ripristinati;
- il doc.39, costituto dalla fattura di riaddebito nei confronti della precedente appaltatrice, del pari non fornisce prova dell'entità dell'intervento riparativo, non essendo dettagliate le voci che conducono all'importo riportato e trattandosi comunque di documento autoprodotto da una delle parti in causa e indirizzato ad un soggetto terzo estraneo alla lite;
- il teste ha affermato di non ricordare, rispetto all'elenco di cui al Tes_6
doc.37 da lui redatto, che cosa fosse stato riparato dopo il 30 marzo 2018,
indicando però, molto approssimativamente, come ripristinate circa la metà delle attrezzature (peraltro, riportando il doc.36 e il doc.37 interventi manutentivi diversi non è nemmeno possibile stabilire con chiarezza quale sia la metà
pagina 19 di 22 dell'attrezzatura asseritamente riparata, se quella di cui al doc.36 o quella di cui al doc.37).
7.5 Dalle allegazioni e produzioni attoree, nonché dall'esito complessivo dell'istruttoria svolta, è possibile, quindi, ricavare che al termine dell'appalto con il magazzino era stato sottoposto ad alcuni interventi di ripristino (non CP_2
meglio individuati) che avevano interessato la metà dell'attrezzatura e degli scaffali danneggiati, con la conseguenza che si deve presumere, in difetto di specifiche allegazioni della committente, che l'altra metà degli elementi del magazzino non sia stata, invece, riparata e sia stata data in consegna a CP_1
già danneggiata. Ne deriva che la metà dell'importo (euro 10.492,00, doc.39 di parte attrice opponente), ritenuto necessario per la sostituzione degli scaffali e delle attrezzature danneggiate al termine del precedente appalto con CP_2
ovvero euro 5.246,00, deve essere portato di detrazione dalla somma che
è tenuta a corrispondere a per la sistemazione del magazzino, CP_1 Parte_1
dovendosi presumere che metà dell'attrezzatura da ripristinare fosse stata data in consegna alla convenuta ancora da riparare (e sia stata riparata solo al termine del contratto con l'appellata). Conseguentemente, è tenuta a rimborsare CP_1
a il costo da quest'ultima sostenuto per il ripristino del magazzino Parte_1
al termine dell'appalto per cui è causa, per un totale di euro 53.938,47.
In ragione di quanto sopra esposto, il corrispettivo dovuto da
[...]
deve essere rideterminato sottraendo all'originario Parte_5 CP_1
debito della committente di euro 109.866,09 la somma di euro 53.938,47.
7.6 Le due obbligazioni posso dirsi sorte contemporaneamente dal momento che la fattura azionata in sede monitoria è stata emessa dall'opposta al termine del pagina 20 di 22 rapporto contrattuale, che è il medesimo termine nel quale, rimasta inadempiuta l'obbligazione di cui al citato addendum, il danno alle attrezzatture si è
consolidato nella sfera giuridica della committente.
Sul residuo credito dell'appaltatore sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma
IV, c.c. con la decorrenza già indicata dal Tribunale.
***
8. In conclusione, l'appello principale è parzialmente accolto e quello incidentale rigettato.
8.1 L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese processuali di nella misura di due terzi, con conseguente condanna di CP_1
a rifondere alla committente il restante terzo in ragione Parte_1
del pur rilevante credito dell'appellata riconosciuto con la presente sentenza.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello principale promosso da nei confronti di Parte_1
e l'appello incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza CP_1
n. 1611/2013, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 14.08.2023, accoglie per quanto di ragione il primo, rigetta il secondo e, per l'effetto, in parziale pagina 21 di 22 riforma della sentenza impugnata, operata la compensazione fino alla concorrenza dei rispettivi crediti:
- condanna a corrispondere all'appaltatrice la minor Parte_1
somma di Euro 55.924,85 oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dal
30.10.2020 al saldo;
- condanna a rifondere un terzo delle spese di lite, che Parte_1
liquida, per l'intero quanto al primo grado in Euro 13.430,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al giudizio d'appello in Euro 9.991,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- condanna a restituire a la differenza tra CP_1 Parte_1
quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto riconosciuto con la presente decisione;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di parte appellante incidentale.
Venezia, 23.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 22 di 22
Prima Sezione
R.G.284/2024
Verbale di udienza
Oggi 23.01.2025 ad ore 12.30 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- Per l'appellante l'avv. Dalla Santa;
- Per l'appellata l'avv Raffaele Ingrassia in sostituzione dell'avv. Garretta.;
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi alle rispettive note conclusionali.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.40
Alle ore 13.30 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
pagina 1 di 22 Prima Sezione
R.G. 284/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile di appello iscritta al n. 284/24 rg promossa con atto di citazione da
, (P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio
Sandrini, del foro di Verona, e dall'avv. Gabriele Dalla Santa, del foro di
Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S.
Marco, Calle Ballotte 4909, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante
nei confronti
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Garretta, del foro di
Milano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Fontana
22, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
appellata/appellante incidentale pagina 2 di 22
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.1611/2023,
pubblicata il 14.8.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 'In accoglimento del presente appello Riformarsi i capi
di sentenza come esposto nei motivi di appello esposti al punto B) in “diritto”
del presente atto, ed in particolare riformarsi i punti sub 3.1 e segg. in
motivazione della sentenza (per i motivi esposti al punto a), i punti sub 4.1 e
segg. in motivazione della sentenza (per i motivi esposti sub b) e i punti sub 5.1
segg. (per i motivi esposti sub c) e per l'effetto
NEL MERITO
Dato atto che l'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado qui
appellata ha corrisposto a la somma di euro 107.891,87= con Controparte_1
bonifico in data 29/09/23, di cui euro 100.153,16 per capitale, euro 757,32 per
interessi ex art. 1284, IV comma, cod.civ. ed euro 6.981,39 per spese legali,
condannarsi l'appellata in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a pagare all'appellante le seguenti somme: Parte_1
1) euro 9.350,00= a titolo di rimborso delle somme relative ai “premi”
corrisposti ai lavoratori che hanno ceduto all'opponente i loro crediti nei
confronti dell'opposta, come risulta dalle cessioni di credito dimesse in atti (doc.
6) per i motivi dedotti al punto sub a) del capitolo B) in diritto del presente atto,
oltre gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2022 dal 30/10/2020 al saldo, somma
da incrementarsi applicando gli interessi legali calcolati in base al saggio di cui
pagina 3 di 22 all'art. 1284, co. 1 c.c. da applicarsi al capitale rivalutato anno per anno in
Parte base agli indici dei prezzi al consumo dall'1/10/2020 sino alla data di
pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi moratori da
detta data al saldo;
2) euro 70.516,09= o la somma maggiore o minore che risulterà, anche in
applicazione del criterio di equità ex art. 1226 c.c., per differenze inventariali
relative all'inventario eseguito a fine appalto 30/09/2020 come esposto al punto
sub b) del capitolo B) della parte in “diritto” del presente atto, oltre gli interessi
moratori ex D.lgs. 231/2022 dal 30/10/2020 al saldo;
3) euro 59.440,47= o la somma maggiore o minore che risulterà, a titolo di
rimborso spese di ripristino attrezzature e strutture di magazzino come esposto e
documentato al punto sub b) del capitolo B) della parte in “diritto” del presente
atto, somma da incrementarsi applicando gli interessi legali calcolati in base al
saggio di cui all'art. 1284, co.1 da applicarsi al capitale rivalutato anno per
Parte anno in base agli indici dei prezzi al consumo al 1ottobre 2020 sino alla
data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
IN OGNI CASO: Condannarsi a rifondere all'appellante Controparte_1
le spese del primo grado di giudizio e del presente Parte_1
grado di appello oltre al rimborso forfetario 15%, oltre ad Iva e c.p.a.'
Per parte appellata: 'Voglia l'ill.ma Corte d'appello adita, ogni contraria
istanza disattesa:
in via principale,
- in accoglimento dell'appello incidentale spiegato da riformare i Controparte_1
capi 5.16.1 e ss. della sentenza n. 1611/2023 emessa dal Tribunale di Verona in
pagina 4 di 22 data 14 agosto 2023 e pubblicata in pari data, come segnalati al precedente
paragrafo IV, rigettando integralmente le pretese avanzate da
[...]
a titolo di “costi di ripristino delle attrezzature e strutture di Parte_1
magazzino”;
- per l'effetto, attesa la compensazione operata dal Tribunale di Verona alle
lettere a), b) e c) del dispositivo della sentenza oggetto di gravame, condannare
al pagamento in favore di di euro Parte_1 Controparte_1
29.720,23, oltre interessi legali calcolati in base al saggio di cui all'art. 1284,
co. 1, c.c. da applicarsi al capitale rivalutato anno per anno in base agli indici
Parte dei prezzi al consumo dal 1° ottobre 2020 sino alla data di pubblicazione
della sentenza di primo grado;
- rigettare con ogni miglior formula l'appello principale, in quanto infondato in
fatto e in diritto, mandando conseguentemente assolta da qualsiasi CP_1
obbligazione nei confronti di Parte_1
in via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle censure
avanzate dall'appellante in relazione ai capi 5.1. e ss. della sentenza, relativi
all'asserito controcredito dalla stessa vantato a titolo di “costi di ripristino delle
attrezzature e strutture di magazzino”, condannare al più, al Controparte_1
pagamento dell'importo di euro 29.720,23, attesa la compensazione operata dal
Tribunale di Verona alle lettere a), b) e c) del dispositivo della sentenza oggetto
di gravame.
In ogni caso
pagina 5 di 22 con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente
procedimento.'
Svolgimento processo
1.1 Nel dicembre 2020 la società presentava ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo al Tribunale di Verona allegando di essere creditrice nei confronti della società della somma di euro 109.066,09 e Parte_1
chiedendo che venisse ingiunto alla società debitrice il pagamento di tale somma,
oltre agli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. Il predetto credito derivava dal saldo delle fatture n. 2664 e 2963 del 30 settembre 2020, emesse dalla ricorrente a titolo di corrispettivo per l'attività prestata in favore di durante la mensilità di settembre 2020. Tra le due Parte_1
società, infatti, era stato stipulato, il 30 marzo 2018, un contratto di appalto di servizi, integrato con un “addendum” per la sua prosecuzione fino al 30
settembre 2020, avente ad oggetto il “deposito, stoccaggio, movimentazione,
preparazione delle merci per la spedizione” presso il magazzino di
[...]
sito in Roveredo di Guà (Vr), V. le Verona n. 2, e l'esecuzione Parte_1
di ulteriori attività quali, ad esempio, quelle di manutenzione dei punti vendita della committente.
1.2 Proponeva opposizione eccependo in Parte_1
compensazione il maggior credito da essa vantato nei confronti dell'opposta, pari ad euro 171.122,98 (di cui, tuttavia, euro 31.816,42 per danni alle merci e ammanchi alla consegna, già riconosciuti e compensati da come Controparte_1
riconosciuto anche dall'odierno attore opponente) e proponendo per la minor somma tra gli opposti controcrediti, una domanda di condanna in via pagina 6 di 22 riconvenzionale. L'opponente chiedeva, in particolare, l'annullamento/revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona a favore della società
appaltatrice e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito, pari ad euro 139.306,56, (somma così composta: - euro 9.350,00 per la cessione dei crediti retributivi vantati da alcuni lavoratori di a favore Controparte_1
dell'opponente, pari alle somme corrisposte da ai Parte_1
dipendenti che avevano prestato lavoro straordinario nei giorni di sabato e domenica 4 e 5 aprile 2020; - euro 70.516,09 a titolo di valore delle differenze inventariali negative emerse a seguito dell'inventario di fine appalto eseguito nei giorni del 1, 2 e 3 ottobre 2020; - euro 59.440,47 a titolo di spese sostenute per il ripristino delle attrezzature e scaffalature di magazzino), nonché la condanna di al pagamento a favore di della residua Controparte_1 Parte_1
somma di euro 29.440,47 pari alla compensazione tra il credito dell'opponente
(euro 139.306,56) con quello fatto valere dall'opposta (euro 109.866,09).
1.3 Si costituiva in giudizio chiedendo che venisse concessa la CP_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e che fossero respinte le domande riconvenzionali proposte dall'attrice opponente in quanto infondate, con condanna di quest'ultima al pagamento della somma dovuta in forza del decreto ingiuntivo emesso in precedenza.
1.4 Esperita l'istruttoria orale, il Tribunale di Verona, con sentenza n.
1611/2023, pubblicata il 14.8.23, accertato che risultava CP_1
inadempiente rispetto all'obbligazione di cui all'art.4 dell'addendum al contratto di appalto stipulato con relativa alla riparazione di Parte_1
scaffali e attrezzature danneggiate nel corso dell'appalto, condannava pagina 7 di 22 l'appaltatrice a risarcire la somma di euro 29.720,23, oltre interessi ex art. 1284,
comma 1, cc. Ritenuto, inoltre, che fosse creditrice nei confronti CP_1
dell'attrice opponente per la somma di euro 109.866,09, oltre interessi moratori,
disponeva la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione atecnica tra il maggior credito di verso , a titolo di saldo del corrispettivo CP_1 Parte_1
dovuto per l'esecuzione dell'appalto, e il minor controcredito risarcitorio di verso , con conseguente condanna di a Parte_1 CP_1 Parte_1
corrispondere alla convenuta opposta la residua somma di euro 100.153,16, oltre interessi di mora.
Il Tribunale, invero, giudicava fondate solo in parte le eccezioni sollevate dall'attrice opponente circa l'esistenza di un credito di regresso e di controcrediti risarcitori del committente nei confronti dell'appaltatrice opposta. In particolare:
a. quanto al credito di regresso del committente nei confronti dell'appaltatrice,
avente ad oggetto le retribuzioni straordinarie dovute ai dipendenti dell'appaltatrice o della subappaltatrice, i quali, dopo aver svolto ore di lavoro straordinario e avere quindi maturato il corrispondente diritto alla retribuzione,
avevano ceduto il proprio credito retributivo a , il giudice riteneva che Parte_1
l'attrice opponente non avesse adeguatamente provato né la cessione del credito,
né l'adempimento all'obbligo solidale di cui all'art. 29, comma 2 del d.lgs
276/2003. Infatti:
- le dichiarazioni prodotte in giudizio da non Parte_1
risultavano idonee a provare l'esistenza del negozio giuridico in questione,
trattandosi di scritture private sottoscritte da terzi estranei alla lite;
pagina 8 di 22 - in sede di escussione della prova orale, un lavoratore di una delle società
subappaltatrici del servizio di movimentazione e stoccaggio merci, il signor
– a cui sarebbe dovuto spettare l'emolumento per l'attività di Parte_3
lavoro straordinario oggetto del contratto di cessione del credito in quanto presente nei giorni del 4 e 5 aprile 2020 (punto 18, p. 10 dell'opposizione al decreto ingiuntivo) – non solo aveva escluso di aver ricevuto pagamenti da parte di per l'attività lavorativa prestata occasionalmente di Parte_1
sabato e di domenica (“(…) e di non essere mai uscito con soldi dati in contanti
da ), ma, soprattutto, aveva negato di aver Parte_1
sottoscritto una delle dichiarazioni di cessione del credito presentata dall'opponente (p. 17, doc. 6 parte opponente), disconoscendone la sottoscrizione ed escludendo di aver incaricato alcuno a sottoscrivere tale negozio in nome e per suo conto, mentre un altro teste (tale Tes_1
dipendente di ) era stato in grado di ricordare soltanto che era stato CP_1
genericamente prospettato un premio per il lavoro nelle giornate del 4 e del 5
aprile 2020, ma non era stato in grado di riferire a quanto ammontasse la retribuzione promessa e se, realmente, i lavoratori fossero andati da Parte_1
a lamentarsi del mancato pagamento da parte della loro datrice di lavoro;
[...]
- il fatto storico del pagamento non trovava alcun supporto documentale né
risultava circostanziato in termini precisi, anche di luogo e tempo, tanto dall'opponente quanto dai testi citati;
b. quanto all'eccezione di inadempimento riguardante l'obbligo di di CP_1
custodire le merci ad essa affidate in esecuzione del contratto di appalto, da cui sarebbe derivato un danno consistente negli ammanchi di merce, il Tribunale la pagina 9 di 22 giudicava infondata per non avere fornito prova dei Parte_1
quantitativi e qualitativi di merce entrati nella disponibilità di a inizio CP_1
appalto. Infatti, l'opponente aveva prodotto solo i tabulati relativi alla conta fisica ed al valore delle differenze inventariali elaborate internamente, senza dar modo alcuno di verificare le modalità con cui si era giunti alla determinazione del dato relativo alla giacenza contabile di magazzino e senza fornire alcun elemento che permettesse di saggiare l'attendibilità della propria contabilità
interna, di cui era stato esibito solo il dato contabile di sintesi;
c. per quanto riguarda, infine, l'eccezione di inadempimento avente ad oggetto la mancata riparazione degli scaffali e delle attrezzature di magazzino, la stessa veniva giudicata fondata, sebbene il danno da essa derivante fosse da rideterminare nel suo ammontare. Difatti, essendo stato dimostrato in sede di prova orale che solo la metà dell'attrezzatura di magazzino era stata sottoposta ad attività di riparazione all'inizio dell'appalto, risultava verosimile ritenere che il danno conseguente l'inadempimento della convenuta opposta ammontasse a circa la metà di quanto prospettato dall'attrice, mentre la restante parte delle attrezzature, non preventivamente riparate all'inizio dell'appalto, verosimilmente aveva già esaurito il ciclo di ammortamento.
In ragione dell'esito della lite, il primo giudice disponeva la compensazione integrale delle spese di lite relative al procedimento monitorio e la compensazione parziale, nella misura di 2/3, delle spese processuali del giudizio di opposizione, con condanna di a rifondere a il residuo Parte_1 CP_1
terzo.
pagina 10 di 22 2.1 Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento integrale di tutte le eccezioni dalla stessa formulate.
2.2 Resisteva al gravame che sollecitava il rigetto dell'impugnazione CP_1
principale e proponeva appello incidentale lamentando l'erroneo riconoscimento di un credito risarcitorio dell'appellante nei confronti di , a titolo di costi CP_1
di ripristino delle attrezzature e strutture di magazzino.
2.3 Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 23.01.2025 fissata ex art. 281 sexies cpc e la Corte, all'esito della discussione, definiva l'appello dando lettura del dispositivo e della sentenza.
Motivi della decisone
Primo motivo
3.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando l'erroneo rigetto, operato dal Tribunale, dell'eccezione relativa al credito maturato da a seguito del pagamento dei crediti dei lavoratori. Parte_1
Invero, secondo l'appellante, sia l'istruttoria orale sia le cessioni di credito dimesse in atti sarebbero idonee a far ritenere raggiunta la prova in ordine all'effettivo pagamento, da parte della committente, delle somme costituenti il premio promesso dall'appaltatrice opposta ai propri dipendenti.
3.2 Il motivo merita rigetto. Le cessioni di credito dimesse in atti, specificamente contestate dalla convenuta opposta (cfr. pag.31 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado), non sono idonee a fornire la prova dell'esistenza del negozio giuridico in questione, potendo al più costituire un mero indizio, atteso che si tratta di scritture private sottoscritte da soggetti estranei alla lite, neppure pagina 11 di 22 precisamente identificati. Del pari, l'istruttoria orale non ha consentito di ritenere provata la ricostruzione dei fatti attorea dal momento che non solo un teste,
ha escluso di aver ricevuto pagamenti dalla Parte_3 Parte_1
ed negato di aver sottoscritto la cessione di credito ad esso riferita,
[...]
disconoscendone la firma e escludendo di aver incaricato alcuno a firmare al suo posto, ma anche l'altro teste, che ha riferito genericamente di un Tes_1
premio che era stato promesso per il lavoro svolto nelle giornate di sabato e domenica, non è stato in grado di riferire a quanto ammontasse il premio e se i lavoratori si fossero effettivamente lamentati con la committente . Parte_1
Il fatto storico del pagamento, seguito dalla cessione del credito, non è stato provato, con la conseguenza che l'eccezione di compensazione non può trovare accoglimento.
Secondo motivo
4.1 Con il secondo motivo di impugnazione si duole del mancato Parte_1
riconoscimento del credito derivante dalle differenze inventariali riscontrate al termine dell'appalto. Invero, a detta dell'appellante, essendo stato appurato che l'inventario delle giacenze fisiche è stato eseguito in contraddittorio con l'appaltatrice, risulta evidente che le giacenze corrispondono all'esatto raffronto tra il dato contabile estratto dal sistema, nella piena disponibilità e controllo dell'appaltatrice per tutta la durata dell'appalto, e la presenza dei prodotti nel magazzino. Del resto, risulta dal contratto, oltre che confermato dai testi, che le parti avessero convenuto di porre alla base del calcolo il dato contabile di giacenza del magazzino, dal momento che la stessa appaltatrice concorreva a pagina 12 di 22 formarlo nel corso dell'appalto potendo utilizzare il software della Parte_1
[...]
4.2. Anche la presente doglianza merita rigetto. Invero, la pur avvenuta conta delle giacenze fisiche di magazzino da eseguirsi in contraddittorio tra le parti al termine dell'appalto non può sopperire alla carenza probatoria relativa alla determinazione del dato contabile originario, vale a dire quello riferito alla merce presente in magazzino all'inizio dell'appalto per cui è causa, ed all'individuazione del valore medio di acquisto della stessa, elaborato dal sistema gestionale interno della committente. È emerso, infatti, sia dalle allegazioni attoree che dall'istruttoria orale, che la consistenza originaria, così
come il prezzo medio di acquisto, erano dati per presupposti e ricavati automaticamente dal sistema gestionale interno della , senza Parte_1
possibilità di essere verificati e/o controllati. (il teste dipendente Testimone_2
di ha dichiarato: 'nel sistema veniva inserito il dato Parte_1
della conta fisica e poi il sistema comparava la giacenza fisica con quella
contabile” a.d.r. “confermo i documenti” a.d.r. “non so dire il prezzo di listino
da dove il sistema lo abbia preso;
presumo che sia il prezzo medio annuo
d'acquisto” a.d.r. “il dato della giacenza virtuale era modificabile solo previo
documento firmato dai responsabili di reparto in caso di rottura di colli o
ammanchi segnalati o in caso di rinvenimento di colli non censiti'; il teste
[...]
ha dichiarato: 'il dato del costo medio di ogni pezzo è dato dal sistema e Tes_3
non so da dove viene preso;
presumo che si tratti di un'elaborazione; il teste ha dichiarato: “so che è stato fatto l'inventario fisico del Tes_4
magazzino gestito da e che miei colleghi hanno inserito i dati della CP_1
pagina 13 di 22 conta fisica nel sistema informatico;
ho lanciato sul programma interno
dell'azienda l'input che genera le differenze inventariali;
riconosco i documenti
che vengono esibiti e sono quelli elaborati dal sistema”; il teste Tes_5
ha dichiarato: 'il dato contabile era dato per presupposto e veniva
[...]
contabilizzato sulla base delle entrate e delle uscite rilevate telematicamente
dall'operatore che quando usciva o entrava la merce con la pistola o con il
voice la comunicava al sistema e la scalava nella giacenza' ' il dato contabile
non era modificabile da noi di Parte_4
Il dato delle giacenze contabili da porre in raffronto con le giacenze fisiche di magazzino, solo queste ultime elaborate in contradditorio con la convenuta, non
è mai stato verificato né reso verificabile dall'opponente, in violazione del contatto d'appalto, in base al quale 'le eventuali differenze positive e negative tra
quantità contabili e quantità fisiche del magazzino, relative all'inventario
generale annuale, saranno verificate in contraddittorio tra le parti' (art. 5.12),
presupponendo, quindi, che anche le quantità contabili, le quali comparate a quelle fisiche avrebbero generato le eventuali differenze inventariali, fossero oggetto di verifica in contraddittorio tra le parti.
L'attrice, quindi, non ha fornito prova della quantità e della tipologia della merce data in consegna all'appaltatrice all'inizio del rapporto contrattuale,
limitandosi ad estrapolare i dati dalla propria contabilità interna, unilateralmente formata, sebbene, fin da subito, contestata dalla convenuta (cfr scambio di corrispondenza tra appaltatrice e committente doc.ti da 21 a 31 di parte convenuta, nella quale lamenta l'impossibilità di verificare, sulla base CP_1
della documentazione messa a disposizione da , l'effettiva consistenza Parte_1
pagina 14 di 22 della merce presente in magazzino prima dell'inventario di fine appalto e teste di parte attrice: 'confermo; sono venuti negli uffici di Tes_2 Parte_1
alcuni dipendenti di i quali hanno potuto esaminare i tabulati della CP_1
conta fisica delle giacenze di magazzino, le schede inventariali divise per
ciascuna corsia, e le risultanze inventariali calcolate dal sistema;
si sono
lamentati della non esaustività della documentazione;
non ricordo se in quella
sede ci si è posti il problema della verifica del costo di acquisto dei prodotti
indicati nelle differenze inventariali” a.d.r. “mi sembra che i dipendenti di
volessero vedere le fatture d'acquisto di quell'anno relative ai CP_1
prodotti indicati nei documenti inventariali;
in quel momento tutte quelle fatture
d'acquisto non si potevano estrarre e i dipendenti di preso atto di CP_1
ciò se ne sono andati” a.d.r. “credo di ricordare che i dipendenti di CP_1
volessero vedere tutte le fatture d'acquisto per ogni singolo prodotto oggetto
delle differenze inventariali”).
A ciò si aggiunga che nulla è stato dedotto, né tanto meno provato, circa l'imputabilità a dei presunti ammanchi, peraltro contestati per la prima CP_1
volta solo a fine rapporto, con la conseguenza che anche la domanda relativa all'accertamento della sussistenza di un contro credito della committente derivante da differenze inventariali non può ritenersi fondata.
Terzo motivo
5. Con il terzo motivo di appello la committente si duole dell'accoglimento solamente parziale dell'eccezione relativa all'esistenza di un credito della nei confronti di , derivante dall'obbligo di quest'ultima di Parte_1 CP_1
ripristinare le attrezzatture e le strutture del magazzino al termine dell'appalto.
pagina 15 di 22 Invero, secondo l'odierna appellante, avendo essa fornito prova documentale
(doc.ti da 36 a 39) di quale fosse lo stato delle attrezzature di magazzino al momento del cambio di appalto e delle opere dalla medesima realizzate al termine dell'appalto con (doc.ti da 12 a 19); considerato, inoltre, il CP_1
comportamento dell'appaltatrice che si è sempre deliberatamente sottratta all'obbligo contrattualmente previsto di eseguire il sopralluogo, nonostante i solleciti ricevuti, senza nulla eccepire in relazione ai preventivi ricevuti dall'attrice per il ripristino del magazzino, il danno da risarcire avrebbe dovuto essere interamente riconosciuto e rimborsato alla committente.
***
Primo motivo di appello incidentale
6. Con la doglianza, proposta in via incidentale, l'appellata censura la sentenza impugnata per avere erroneamente accolto, sebbene in misura parziale,
l'eccezione relativa ai costi sostenuti dalla committente per il ripristino delle attrezzature e delle strutture di magazzino. Sostiene l'appaltatrice sul punto che la committente non abbia fornito prova del fatto che le attrezzature e le scaffalature del magazzino, al momento della loro consegna a fossero CP_1
state riparate e fossero quindi immuni da vizi e dai danni cagionati dal precedente appaltatore, così come non ha dimostrato Controparte_2
che i danni asseritamente riparati al termine dell'appalto con fossero CP_1
effettivamente stati cagionati da quest'ultima e fossero, quindi, alla medesima imputabili, con la conseguenza che l'eccezione in esame doveva essere integralmente respinta.
*****
pagina 16 di 22 7.1 L'ultimo motivo di appello principale e l'appello incidentale vengono analizzati congiuntamente dal momento che trattano, in maniera speculare, la medesima questione attinente all'omesso ripristino delle attrezzature e delle strutture di magazzino da parte di al termine dell'appalto. CP_1
L'appello principale merita accoglimento, mentre risulta infondato l'appello incidentale.
7.2 L'art. 4 dell'addendum al contratto di appalto prevede espressamente 'che
, in termini per la cessazione del rapporto di appalto così come CP_1
prorogato con il presente atto, provvederà ad eseguire tutte le riparazioni e
sostituzioni necessarie con riguardo alle attrezzature e scaffalature di
magazzino affinché le stesse siano ripristinate nello stato in cui lo stesso
appaltatore le ha avute in consegna ad inizio rapporto di appalto.'
L'appaltatrice, quindi, all'inizio del 2020 aveva riconosciuto l'esistenza di danneggiamenti avvenuti in corso di rapporto, pur non avendo le parti dettagliato i danni (in quanto a tale operazione si sarebbe dovuto procedere con analitiche verifiche effettuate nel contraddittorio delle parti).
7.3. La committente dopo la sottoscrizione del citato addendum invitò
l'appaltatrice in diverse occasioni all'adempimento di tale obbligo: la prima richiesta risale al mese di aprile 2020, vale a dire cinque mesi dalla scadenza del contratto, e con essa l'appellante voleva procedere ad un sopralluogo condiviso per visionare il materiale di magazzino, riportando anche un elenco sommario delle attrezzature da ripristinare (doc.7 di parte attrice opponente). Risulta
incontestato che non rispose né a tale invito né ai successivi solleciti CP_1
inviati dalla committente (prodotti sub docc da 8 a 11 del suo fascicolo), nulla pagina 17 di 22 eccependo neppure in relazione all'elenco dell'attrezzature indicate da come danneggiate e per la quale si rendevano necessari gli interventi Parte_1
di riparazione. L'appaltatrice non riscontrò nemmeno la pec del 15.9.20 (doc.11)
con la quale la committente aveva inviato i preventivi delle ditte terze che avrebbero eseguito gli interventi di ripristino del magazzino, nulla osservando in ordine all'imputabilità dei danni ivi indicati, alla loro quantificazione ed allo stato in cui l'attrezzatura le era stata data in consegna. Va sul punto pure rilevato che non ha mai dedotto né offerto di provare le condizioni del CP_1
magazzino durante l'appalto e/o l'imputabilità a soggetti diversi dei danni lamentati dalla committente, prova che l'appaltatrice avrebbe potuto (e dovuto)
agevolmente fornire avendo in carico la gestione e l'organizzazione dell'intero magazzino.
Risulta, pertanto, accertato che l'appaltatrice si è sempre deliberatamente sottratta al contraddittorio con la committente ed all'obbligo derivante dall'art. 4
dell'addendum al contratto di appalto. La committente, per gran parte del danno lamentato, ha prodotto le fatture delle ditte che hanno compiuto le riparazioni. In
mancanza di contestazioni in ordine alla congruità dei costi, vanno risarciti gli importi richiesti (e fatturati) dalle ditte incaricate del ripristino della completa funzionalità del magazzino pari ad euro 59.184,24 (cfr. fatture da 12 a 15 di parte attrice opponente).
7.4 Devono, tuttavia, essere effettuate alcune osservazioni sulla documentazione attorea relativa ai danni arrecati all'appellante dal precedente appaltatore, posto che l'incertezza sulle operazioni di riparazione svolte produce effetti anche pagina 18 di 22 sull'ammontare dell'obbligazione risarcitoria di nei termini che si CP_1
vanno ora ad esporre:
- il doc. 36 è la relazione di una ditta terza, , estranea al rapporto CP_3
dedotto in giudizio, nella quale viene indicata come necessitante di intervento di ripristino principalmente la scaffalatura dei diversi magazzini;
- il doc. 37 è il verbale di sopralluogo eseguito in contraddittorio con il precedente appaltatore, anch'esso estraneo al giudizio, che riporta come danneggiati elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nella relazione di cui sopra;
- il doc.38 è un mero preventivo della ditta , asseritamente riferito CP_3
agli interventi di cui alla relazione, anche se nel documento non vi è menzione della relazione di cui al doc. 36 né vi è indicazione degli elementi che per quell'importo sarebbero stati ripristinati;
- il doc.39, costituto dalla fattura di riaddebito nei confronti della precedente appaltatrice, del pari non fornisce prova dell'entità dell'intervento riparativo, non essendo dettagliate le voci che conducono all'importo riportato e trattandosi comunque di documento autoprodotto da una delle parti in causa e indirizzato ad un soggetto terzo estraneo alla lite;
- il teste ha affermato di non ricordare, rispetto all'elenco di cui al Tes_6
doc.37 da lui redatto, che cosa fosse stato riparato dopo il 30 marzo 2018,
indicando però, molto approssimativamente, come ripristinate circa la metà delle attrezzature (peraltro, riportando il doc.36 e il doc.37 interventi manutentivi diversi non è nemmeno possibile stabilire con chiarezza quale sia la metà
pagina 19 di 22 dell'attrezzatura asseritamente riparata, se quella di cui al doc.36 o quella di cui al doc.37).
7.5 Dalle allegazioni e produzioni attoree, nonché dall'esito complessivo dell'istruttoria svolta, è possibile, quindi, ricavare che al termine dell'appalto con il magazzino era stato sottoposto ad alcuni interventi di ripristino (non CP_2
meglio individuati) che avevano interessato la metà dell'attrezzatura e degli scaffali danneggiati, con la conseguenza che si deve presumere, in difetto di specifiche allegazioni della committente, che l'altra metà degli elementi del magazzino non sia stata, invece, riparata e sia stata data in consegna a CP_1
già danneggiata. Ne deriva che la metà dell'importo (euro 10.492,00, doc.39 di parte attrice opponente), ritenuto necessario per la sostituzione degli scaffali e delle attrezzature danneggiate al termine del precedente appalto con CP_2
ovvero euro 5.246,00, deve essere portato di detrazione dalla somma che
è tenuta a corrispondere a per la sistemazione del magazzino, CP_1 Parte_1
dovendosi presumere che metà dell'attrezzatura da ripristinare fosse stata data in consegna alla convenuta ancora da riparare (e sia stata riparata solo al termine del contratto con l'appellata). Conseguentemente, è tenuta a rimborsare CP_1
a il costo da quest'ultima sostenuto per il ripristino del magazzino Parte_1
al termine dell'appalto per cui è causa, per un totale di euro 53.938,47.
In ragione di quanto sopra esposto, il corrispettivo dovuto da
[...]
deve essere rideterminato sottraendo all'originario Parte_5 CP_1
debito della committente di euro 109.866,09 la somma di euro 53.938,47.
7.6 Le due obbligazioni posso dirsi sorte contemporaneamente dal momento che la fattura azionata in sede monitoria è stata emessa dall'opposta al termine del pagina 20 di 22 rapporto contrattuale, che è il medesimo termine nel quale, rimasta inadempiuta l'obbligazione di cui al citato addendum, il danno alle attrezzatture si è
consolidato nella sfera giuridica della committente.
Sul residuo credito dell'appaltatore sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma
IV, c.c. con la decorrenza già indicata dal Tribunale.
***
8. In conclusione, l'appello principale è parzialmente accolto e quello incidentale rigettato.
8.1 L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese processuali di nella misura di due terzi, con conseguente condanna di CP_1
a rifondere alla committente il restante terzo in ragione Parte_1
del pur rilevante credito dell'appellata riconosciuto con la presente sentenza.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello principale promosso da nei confronti di Parte_1
e l'appello incidentale da quest'ultima proposto avverso la sentenza CP_1
n. 1611/2013, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 14.08.2023, accoglie per quanto di ragione il primo, rigetta il secondo e, per l'effetto, in parziale pagina 21 di 22 riforma della sentenza impugnata, operata la compensazione fino alla concorrenza dei rispettivi crediti:
- condanna a corrispondere all'appaltatrice la minor Parte_1
somma di Euro 55.924,85 oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dal
30.10.2020 al saldo;
- condanna a rifondere un terzo delle spese di lite, che Parte_1
liquida, per l'intero quanto al primo grado in Euro 13.430,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al giudizio d'appello in Euro 9.991,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
- condanna a restituire a la differenza tra CP_1 Parte_1
quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto riconosciuto con la presente decisione;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di parte appellante incidentale.
Venezia, 23.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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