CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 103/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARCUZ MARIO Parte_1
appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. ZOLI CARLO Controparte_1
appellata
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Ravenna, adito da Parte_1
, nel contraddittorio con la società (datrice di lavoro del
[...] Controparte_1 ricorrente), ha premesso che il predetto “lamenta l'applicazione nei propri confronti di due contratti collettivi aziendali in successione tra loro (2016 e 2020), non essendo lo stesso aderente del sindacato firmatario ), rivendicando CP_2
l'applicazione del regime del CCNL nazionale del settore ( con le CP_3 conseguenti differenze retributive (in tema di orario di lavoro ordinario, straordinario ed altri accessori)” e ha rilevato, in punto di fatto, che “il ricorrente non dimostra di pag. 1 di 4 avere svolto un orario di lavoro specifico relativamente al periodo di interesse (ben 5 anni). Le uniche prove fornite sono rendiconti orari mensili redatti dallo stesso ricorrente (che non provano nulla) ed alcuni sporadici ed occasionali dischi cronotachigrafi (che non dimostrano nulla attesa la produzione parziale ed estemporanea degli stessi). Non sono prove dell'orario di lavoro le bolle di consegna (che ci permettono solo di sapere che in una certa giornata il ricorrente era presso un determinato cliente, ma che nulla ci dicono né dell'orario di lavoro svolto né circa i tempi di attesa per carico e scarico che, come si vedrà, sono rilevanti al fine di determinare l'orario di lavoro svolto). Dunque è mancata la prova dello svolgimento di un determinato orario di lavoro superiore a quello retribuito (la maggiore colpa del CCNL aziendale secondo il ricorrente risiederebbe nella forfettizzazione dello straordinario in base a percorrenze chilometriche)”. In punto di diritto, il Tribunale ha osservato che “1) il CCNL aziendale può derogare alla contrattazione collettiva nazionale (“La contrattazione aziendale, che non è una sommatoria di più contratti individuali, Firmato bensì atto di autonomia sindacale - riguardante una pluralità di lavoratori collettivamente considerati - destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, non può derogare a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale solo ove il legislatore abbia delegato la materia riservandola a quest'ultima, non sussistendo nessun rapporto di gerarchia tra i due livelli di contrattazione”: 9668/2023); 2) “I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato”. 31201/2021. Nel caso di specie il primo ed unico atto di formale dissenso rispetto ad un contratto specifico data dicembre 2021 (sottoscritto dallo stesso ricorrente quale RSA del sindacato COBAS) ed è relativo al contratto del 2020. Dunque, sino al dicembre 2021 va ritenuta l'applicabilità, anche al ricorrente, prima del contratto del 2016, poi di quello del 2020 (contratti regolarmente sottoscritti con sigla maggiormente rappresentativa – – e rispettosi del dettato contrattuale CP_2 collettivo in punto a procedura di sottoscrizione e approvazione, avvenuta – per il contratto del 2020 – con una importante maggioranza: soli 13 voti contrari su 54 espressi). Ogni tema di indagine, pertanto, sarà circoscritto al solo anno 2022 (prima di tale momento essendo i contratti aziendali come detto perfettamente applicabili anche al ricorrente)”. Ancora, ha evidenziato “... come a livello contrattuale, avendo il ricorrente pacificamente mansioni discontinue, sono allo stesso applicabili gli artt. 11 e 11-bis del CCNL di settore, con conseguente orario di lavoro ordinario fissato in 47 ore settimanali, ma con durata media della settimana lavorativa di 58 ore, elevabili a certe condizioni a 61.
pag. 2 di 4 ... Nel caso di specie, venendo in rilievo mansioni discontinue, i periodi di attesa per carico e scarico non sono computabili nell'orario di lavoro. Ciò rende in cause come questa alquanto complessa la ricostruzione dell'orario di lavoro svolto dall'autista. Proprio il meccanismo di forfettizzazione dell'orario di lavoro straordinario (collegato a determinate percorrenze chilometriche) va invece a semplificare i conteggi, senza importare (non essendo stato dimostrato il contrario) la violazione delle regole in tema di orario di lavoro, riposi, pause o velocità di guida. Il ricorrente, pretendendo che gli siano retribuite le ore realmente svolte, se da un lato vuole fuoriuscire dal meccanismo forfettizzato di remunerazione dello straordinario, dall'altro lato non dimostra le ore di lavoro effettivamente svolte (innanzi tutto al netto quindi delle attese per scarico e carico del mezzo), né tantomeno che gli siano state retribuite ore in meno rispetto a queste ultime. Tutte le pretese del ricorrente, essendo tempo-correlate (anche le maggiorazioni del sabato e della domenica lavorate) incontrano il limite – che qui comporta il rigetto delle domande – della mancanza di prova dell'asserito reale (maggiore) orario di lavoro svolto. Nemmeno vi è prova di svolgimento di prestazioni non riconosciute nelle buste paga. Infine, si ritiene che difetti l'ulteriore prova – impossibile nel caso di specie alla luce delle carenze dimostrative di cui si è dato ampio conto sinora – della natura deteriore del trattamento complessivo (e non limitato quindi all'analisi di singoli istituti, posto che risulterebbe scorretto un procedimento di selezione delle previsioni più favorevoli da una pluralità di negozi collettivi, dandosi così luogo in concreto ad una disciplina mista ed ibrida che tuttavia non è contenuta in alcun contratto) ricevuto in applicazione dei contratti aziendali rispetto a quello previsto (dimostrando quando necessario, ma come detto qui non dimostrato) nazionale”. Tanto premesso, il primo giudice ha rigettato le domande tutte, a spese compensate.
2. Ha proposto appello il lamentando, con un primo motivo, che “Il Parte_1
Tribunale di Ravenna ha rigettato la domanda formulata in via principale ma non ha disaminato né deciso la domanda formulata in via subordinata. Come risulta dal dato testuale, nella domanda in via principale le differenze retributive erano calcolate sul presupposto della nullità e/o inefficacia e/o disapplicazione dei contratti aziendali in punto a forfettizzazione del lavoro straordinario e il petitum consisteva nel pagamento della somma di € 101.491,50. Con la domanda in via subordinata si richiedeva la somma di € 42.786,15, eliminando le poste retributive cancellate dagli accordi aziendali e, cioè, il lavoro straordinario effettivamente prestato e la remunerazione delle giornate di sabato lavorate. La domanda in subordine, era relativa alla richiesta di pagamento di differenze retributive impermeabili ai contratti aziendali, essendo relative a istituti differenti rispetto al lavoro straordinario forfettizzato e al lavoro prestato nelle giornate di sabato.”
pag. 3 di 4 Con un secondo motivo, connesso al precedente, il lavoratore ha lamentato altresì che “il Tribunale non ha considerato un esaustivo compendio probatorio composto da fogli presenza, calendari mensili, cronotachigrafi e buste paga redatte dalla stessa Azienda” Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società datrice di lavoro, che ha contestato la sussistenza di elementi allegativi (prima ancora che probatori) idonei a sorreggere la pretesa subordinata oggetto di gravame – negando altresì che vi sia stata omessa pronuncia sul punto.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e con espletamento di CTU contabile. All'udienza del 22/05/2025 le parti sono state invitate a prendere in esame una soluzione conciliativa e la causa è stata rinviata per gli approfondimenti del caso;
all'udienza del 18/09/25 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa, sottoscrivendo il relativo verbale. Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 274/2023 del Tribunale di Parte_1
Ravenna, resa e pubblicata il giorno 05/12/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione;
2. compensa integralmente le spese processuali – fatto salvo quanto previsto nel verbale di conciliazione. Bologna, 18/09/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 103/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARCUZ MARIO Parte_1
appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. ZOLI CARLO Controparte_1
appellata
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Ravenna, adito da Parte_1
, nel contraddittorio con la società (datrice di lavoro del
[...] Controparte_1 ricorrente), ha premesso che il predetto “lamenta l'applicazione nei propri confronti di due contratti collettivi aziendali in successione tra loro (2016 e 2020), non essendo lo stesso aderente del sindacato firmatario ), rivendicando CP_2
l'applicazione del regime del CCNL nazionale del settore ( con le CP_3 conseguenti differenze retributive (in tema di orario di lavoro ordinario, straordinario ed altri accessori)” e ha rilevato, in punto di fatto, che “il ricorrente non dimostra di pag. 1 di 4 avere svolto un orario di lavoro specifico relativamente al periodo di interesse (ben 5 anni). Le uniche prove fornite sono rendiconti orari mensili redatti dallo stesso ricorrente (che non provano nulla) ed alcuni sporadici ed occasionali dischi cronotachigrafi (che non dimostrano nulla attesa la produzione parziale ed estemporanea degli stessi). Non sono prove dell'orario di lavoro le bolle di consegna (che ci permettono solo di sapere che in una certa giornata il ricorrente era presso un determinato cliente, ma che nulla ci dicono né dell'orario di lavoro svolto né circa i tempi di attesa per carico e scarico che, come si vedrà, sono rilevanti al fine di determinare l'orario di lavoro svolto). Dunque è mancata la prova dello svolgimento di un determinato orario di lavoro superiore a quello retribuito (la maggiore colpa del CCNL aziendale secondo il ricorrente risiederebbe nella forfettizzazione dello straordinario in base a percorrenze chilometriche)”. In punto di diritto, il Tribunale ha osservato che “1) il CCNL aziendale può derogare alla contrattazione collettiva nazionale (“La contrattazione aziendale, che non è una sommatoria di più contratti individuali, Firmato bensì atto di autonomia sindacale - riguardante una pluralità di lavoratori collettivamente considerati - destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, non può derogare a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale solo ove il legislatore abbia delegato la materia riservandola a quest'ultima, non sussistendo nessun rapporto di gerarchia tra i due livelli di contrattazione”: 9668/2023); 2) “I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato”. 31201/2021. Nel caso di specie il primo ed unico atto di formale dissenso rispetto ad un contratto specifico data dicembre 2021 (sottoscritto dallo stesso ricorrente quale RSA del sindacato COBAS) ed è relativo al contratto del 2020. Dunque, sino al dicembre 2021 va ritenuta l'applicabilità, anche al ricorrente, prima del contratto del 2016, poi di quello del 2020 (contratti regolarmente sottoscritti con sigla maggiormente rappresentativa – – e rispettosi del dettato contrattuale CP_2 collettivo in punto a procedura di sottoscrizione e approvazione, avvenuta – per il contratto del 2020 – con una importante maggioranza: soli 13 voti contrari su 54 espressi). Ogni tema di indagine, pertanto, sarà circoscritto al solo anno 2022 (prima di tale momento essendo i contratti aziendali come detto perfettamente applicabili anche al ricorrente)”. Ancora, ha evidenziato “... come a livello contrattuale, avendo il ricorrente pacificamente mansioni discontinue, sono allo stesso applicabili gli artt. 11 e 11-bis del CCNL di settore, con conseguente orario di lavoro ordinario fissato in 47 ore settimanali, ma con durata media della settimana lavorativa di 58 ore, elevabili a certe condizioni a 61.
pag. 2 di 4 ... Nel caso di specie, venendo in rilievo mansioni discontinue, i periodi di attesa per carico e scarico non sono computabili nell'orario di lavoro. Ciò rende in cause come questa alquanto complessa la ricostruzione dell'orario di lavoro svolto dall'autista. Proprio il meccanismo di forfettizzazione dell'orario di lavoro straordinario (collegato a determinate percorrenze chilometriche) va invece a semplificare i conteggi, senza importare (non essendo stato dimostrato il contrario) la violazione delle regole in tema di orario di lavoro, riposi, pause o velocità di guida. Il ricorrente, pretendendo che gli siano retribuite le ore realmente svolte, se da un lato vuole fuoriuscire dal meccanismo forfettizzato di remunerazione dello straordinario, dall'altro lato non dimostra le ore di lavoro effettivamente svolte (innanzi tutto al netto quindi delle attese per scarico e carico del mezzo), né tantomeno che gli siano state retribuite ore in meno rispetto a queste ultime. Tutte le pretese del ricorrente, essendo tempo-correlate (anche le maggiorazioni del sabato e della domenica lavorate) incontrano il limite – che qui comporta il rigetto delle domande – della mancanza di prova dell'asserito reale (maggiore) orario di lavoro svolto. Nemmeno vi è prova di svolgimento di prestazioni non riconosciute nelle buste paga. Infine, si ritiene che difetti l'ulteriore prova – impossibile nel caso di specie alla luce delle carenze dimostrative di cui si è dato ampio conto sinora – della natura deteriore del trattamento complessivo (e non limitato quindi all'analisi di singoli istituti, posto che risulterebbe scorretto un procedimento di selezione delle previsioni più favorevoli da una pluralità di negozi collettivi, dandosi così luogo in concreto ad una disciplina mista ed ibrida che tuttavia non è contenuta in alcun contratto) ricevuto in applicazione dei contratti aziendali rispetto a quello previsto (dimostrando quando necessario, ma come detto qui non dimostrato) nazionale”. Tanto premesso, il primo giudice ha rigettato le domande tutte, a spese compensate.
2. Ha proposto appello il lamentando, con un primo motivo, che “Il Parte_1
Tribunale di Ravenna ha rigettato la domanda formulata in via principale ma non ha disaminato né deciso la domanda formulata in via subordinata. Come risulta dal dato testuale, nella domanda in via principale le differenze retributive erano calcolate sul presupposto della nullità e/o inefficacia e/o disapplicazione dei contratti aziendali in punto a forfettizzazione del lavoro straordinario e il petitum consisteva nel pagamento della somma di € 101.491,50. Con la domanda in via subordinata si richiedeva la somma di € 42.786,15, eliminando le poste retributive cancellate dagli accordi aziendali e, cioè, il lavoro straordinario effettivamente prestato e la remunerazione delle giornate di sabato lavorate. La domanda in subordine, era relativa alla richiesta di pagamento di differenze retributive impermeabili ai contratti aziendali, essendo relative a istituti differenti rispetto al lavoro straordinario forfettizzato e al lavoro prestato nelle giornate di sabato.”
pag. 3 di 4 Con un secondo motivo, connesso al precedente, il lavoratore ha lamentato altresì che “il Tribunale non ha considerato un esaustivo compendio probatorio composto da fogli presenza, calendari mensili, cronotachigrafi e buste paga redatte dalla stessa Azienda” Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società datrice di lavoro, che ha contestato la sussistenza di elementi allegativi (prima ancora che probatori) idonei a sorreggere la pretesa subordinata oggetto di gravame – negando altresì che vi sia stata omessa pronuncia sul punto.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e con espletamento di CTU contabile. All'udienza del 22/05/2025 le parti sono state invitate a prendere in esame una soluzione conciliativa e la causa è stata rinviata per gli approfondimenti del caso;
all'udienza del 18/09/25 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa, sottoscrivendo il relativo verbale. Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere. Le spese processuali sono da dichiarare compensate salvo quanto regolato dalle parti nel testo della conciliazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 274/2023 del Tribunale di Parte_1
Ravenna, resa e pubblicata il giorno 05/12/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta conciliazione;
2. compensa integralmente le spese processuali – fatto salvo quanto previsto nel verbale di conciliazione. Bologna, 18/09/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4