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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1560/2021 promossa da:
, assistito dall'avv. GALLO VALENTINA, ed Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA P. ROSSI, 42 87100 COSENZA Ricorrente contro assistito dall'avv. MONTALTO FEDERICO, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA S. PERTINI RENDE
Resistente
El KR JA assistita dall' avv Gian Luca Gallucci p.zza F. Gullo n. 88 (
Cosenza)
Resistente
Svolgimento del giudizio
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Cosenza, il , in persona dell'amministratore e Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nonché la sig. ra per sentir Parte_2
condannare i resistenti – ciascuno in rapporto alla propria responsabilità e previa individuazione delle cause dei danni – all'esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause dei danni e/o difetti oggettivi riscontrati ed a quelli che dovessero, altresì, risultare e, comunque, al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento dell'importo di euro 4.500,00 oltre iva per i danni visibili oltre all'importo da quantificare in corso di causa per i danni non visibili forfettariamente indicati in euro
2000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a titolo di danno patrimoniale. Con condanna delle controparti alla rifusione delle spese di e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Nel ricorso, veniva dedotto che la dott. ssa è proprietaria Pt_1
dell'appartamento uso ufficio sito in Cosenza alla , posto al piano terra, Controparte_1
attualmente adibito a centro medico , facente parte del condominio Via G De Rada e coperto in parte dalla terrazza di proprietà della Sig. ra si evidenziava, Parte_2
inoltre, che l' immobile è oggetto di infiltrazioni di acqua e per tale ragione era stato esperito un tentativo di mediazione dinanzi all'organismo presso il Tribunale di
Cosenza,senza riscontri e l'incaricato perito di parte ricorrente, ha stimato il ripristino dei luoghi in euro 4.500,00 oltre iva rendendosi necessaria la rimozione delle infiltrazioni . Si costituivano in giudizio i convenuti , rappresentando le loro ragioni pagina 2 di 10 nelle rispettive memorie . In particolare , il Condominio rilevava che la sig. ra aveva realizzato una serie di lavori di ristrutturazione interna ed Parte_2
esterna realizzando, nel contempo, l'edificazione di nuove opere e che è stato accertato e verificato un punto di discontinuità in prossimità del giunto di dilatazione che attraversa l'intero piano da Nord Est a Sud Ovest. Tale giunto di dilatazione tagliava trasversalmente l'intero terrazzo in prossimità della tamponatura esterna dell'appartamento ; con gli edificati lavori commissionati dalla sig. ra Parte_2
questo vuoto è stato colmato con una caditoia profonda circa 15/20 cm a sezione quadrata, ricoperta superiormente da una vistosa grata, in modo da raccogliere le acque superficiali del terrazzo facendole confluire, con la pendenza, sul fronte Nord Est
in corrispondenza, del predetto giunto di dilatazione .Secondo l' assunto del
, l'Acqua così fatta defluire, attraverso un piccolo ugello, scarica il suo CP_1
flusso all'esterno dando luogo ad un continuo cedimento del materiale di rivestimento del;
altresì , nel medesimo terrazzo in uso alla resistente sul fronte CP_1 Pt_2
Nord del fabbricato, sussiste una struttura in muratura che, con il muretto esterno,
racchiude un volume riempito di terreno vegetale, adibito a fioriera a ridosso del giunto di dilatazione, e vi è un foro destinato allo scolo dell'acqua della fioriera, in eccesso,
che confluisce nella caditoia e, quindi, all'esterno del sottostante piazzale. Le mattonelle di rivestimento del piano di calpestio, sono state disposte a sbalzo rispetto alla tamponatura, pertanto, l'acqua, in deflusso dallo stesso balcone, scivola giù aderendo lungo il prospetto senza trovare, lungo il percorso in discesa , alcuna frapposizione pagina 3 di 10 materiale nessun rompigoccia e, comunque, gocciolatoio, ovvero semplice scalinatura.
La continua esposizione allo scolo delle acque anzidette, per come accertato, ha comportato e, ancora oggi, un continuo deterioramento del rivestimento del fabbricato.
Per l' esposte problematiche, il Condominio ha dovuto promuovere azione civile ,
tutt' ora pendente, anche perché la Sig. ra durante i perduranti lavori di Pt_2
ristrutturazione dell'immobile, senza alcuna deliberazione autorizzativa dell'assemblea,
ha provveduto, tra l'altro, a costruire una pergotenda di ampie dimensioni, in assenza di deliberazione condominiale.
A contrario , secondo la tesi della resistente le lamentate infiltrazioni Pt_2
attengono ad elementi e strutture di pertinenza condominiale e sono preesistenti all'acquisto del suo appartamento essendo presente un giunto di dilatazione. La
causa delle infiltrazioni, considerata la loro distribuzione lungo tutta l'altezza dell'angolo delle pareti poste in corrispondenza del giunto, sarebbe provocata dall'acqua scaricata dalla canalina che, scorrendo lungo la facciata, trova una via preferenziale fra gli spazi sub-orizzontali delle mattonelle di rivestimento producendo,
cosi, infiltrazioni lungo tutta la parete o gli infissi esterni. La evidenziava di Pt_2
aver presentato CILA in data 22/05/2018( dando priorità agli interventi di sistemazione del terrazzo, anzicchè all' interno del proprio immobile),e che comunque, le lesioni deriverebbero dallo scarico “incontrollato” della canalina di raccolta dell'acqua posta nel giunto fra i due corpi di fabbrica.
pagina 4 di 10 Il , infatti, è composto da due corpi di fabbrica con diversa altezza e separati CP_1
da un giunto tecnico, al cui interno , è stata posta una canalina che raccoglie l'acqua proveniente dal terrazzo ed una lamiera che vi convoglia anche l'acqua piovana che dilava lungo la parete del fabbricato più alto ,installate all'epoca della costruzione del fabbricato o senz ' altro molto tempo prima dell'acquisto dell'appartamento da parte della sig.ra Pt_2
Veniva disposta C.t.u. tecnica d'ufficio al fine di accertare l'origine e la causa delle infiltrazioni, nominando quale perito del Giudice l'Ing. . Persona_1
Depositato l' elaborato peritale e successivamente integrato, all' udienza del 10
marzo 2025, all' esito delle note allegate dalle parti costituite , il giudice si riservava il provvedimento
Motivi della decisione
Vengono poste a fondamento dell' Ordinanza le risultanze peritali trasfuse nell'
elaborato sottoscritto dal nominato C.t.u. , ing ,essendo supportate da Per_1
solide e condivise argomentazioni tecniche
L' etiologia delle lamentate infiltrazioni dalla ricorrente è stata identificata in diversi fattori causali
Mancanza del rompigoccia in prossimità della facciata Nord-Est del terrazzo di proprietà Pt_2
pagina 5 di 10 Mancata installazione del discendente sulla parete Nord-Est;
Danneggiamento dell'impermeabilizzazione della tettoia e del giunto di dilatazione, posti in prossimità dell'ingresso ambulatoriale – lato Sud;
Mancanza di manutenzione nel sistema di smaltimento delle acque della tettoia di cui al punto precedente
Su sollecitazione della parte ricorrente , che evidenziava una “ localizzata inibizione della faccia inferiore della trave di bordo” con un una rilevanza di danni maggiore rispetto a quella già accertata ,veniva disposta un ' integrazione peritale volta ad accertare “se in prossimità della TRAVE DI bordo indicata dal C..T.P. vi siano ulteriori danni oltre a quelli già rilevati in sede di c.t.u. e se le cause siano identiche o diverse rispetto a quelle già acclarate “ . L' ausiliario del giudice , in sede di sopralluogo del 24 gennaio 2024 , riscontrava, che gli interventi dallo stesso indicati non erano stati effettuati;
con comunicazione del 13 maggio il dava atto della loro successiva esecuzione e veniva, altresì, CP_1
riscontrato che quest' ultimo a fronte della rilevata necessità di realizzazione del rompigoccia , ha installato un frontalino metallico, non indicato nella CTU, in sostituzione degli interventi di ripristino corticale,
Tale modalità di lavorazione,secondo quanto rilevato dal C.t.u, unitamente al ripristino della funzionalità dell'impermeabilizzazione della tettoia a sbalzo lato ingresso pagina 6 di 10 pur avendo prodotto effetti positivi non è risolutivo della CP_3
problematica
Riguardo la mancata installazione del discendente sulla parete Nord-Est, l' ing.
, evidenzia il riscontro dell' inserimento di un discendente con imbocco ad Per_1
imbuto ;pertanto , si è evitato l'allontanamento delle acque provenienti dalla griglia di raccolta e il correlativo ammaloramento .
All' esito del sopralluogo del 25/09/2024 veniva constatata la mancanza di infiltrazioni, essendo stati effettuati i lavori prescritti , tuttavia, per la loro totale eliminazione, sotto il profilo causale, è indispensabile,ad avviso del C.t.u. , la realizzazione della soglia lapidea con rompigoccia in corrispondenza del balconcino di proprietà di Pt_2
I danni sotto il profilo risarcitorio sono stati così specificatamente dettagliati e ripartiti
Danni Solaio 1.888,56+500,00=2,388,56 euro
50% Condominio – per impermeabilizzazione carente (1.388,56);
25% Condominio – per mancata installazione del discendente lato Nod-Est (597,14);
25% Proprietà di – per mancata installazione rompigoccia (597,14); Pt_2
Danni parete verticale Lato Nord-Est 894,71 euro pagina 7 di 10 50% – per mancata installazione del discendente Nord-Est (447,36); CP_1
50% Proprietà di – per mancata installazione rompigoccia (447,36); Pt_2
Il CTU, ha ripartito così i danni: € 2.433,06 (1.388,56+ 597,14+447,36) di
Par responsabilità del , ed € 1.044,50 (597,14+447,36) di Controparte_4
RI JA.
In punto di diritto , il criterio di ripartizione della liquidazione dei danni a carico dei resistenti deve tener conto delle conclusioni peritali , nonché dei consolidati principi giurisprudenziali , in materia , secondo cui i parapetti, frontalini e rompigoccia sono di competenza del proprietario del balcone e/o terrazzo se svolgono funzioni strutturali ( come nel caso di specie) diversamente sarebbero di pertinenza condominiale qualora siano decorativi .
Entrambi i resistenti sono responsabili ex art 2051 del c.c. : in quanto Pt_2
proprietaria del terrazzo sovrastante l' unità immobiliare della ricorrente su cui grava l' obbligo di custodia nonché quello d' istallare il rompigoccia e l'
amministrazione comunale tenuta alla manutenzione sui beni di uso comune ex art. 1117 del c.c. con responsabilità dei danni conseguenti derivanti da accertata inadempienza (impermeabilizzazione carente e mancata installazione del discendente
Nord Est)
Le spese di lite seguono la soccombenza pagina 8 di 10
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l' effetto Condanna EL RI JA alla esecuzione del residuo lavoro indicato dal CTU ing. la realizzazione della soglia Persona_1
lapidea con rompigoccia in corrispondenza del balconcino proprietà di secondo Pt_2
le modalità indicate dal medesimo CTU nel suo elaborato peritale;
Condanna secondo il criterio di ripartizione individuato dal CTU - il Controparte_4
, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento di € 2.433,06 e
[...]
condanna EL RI JA al pagamento di € 1.044,50 a titolo di risarcimento per i danni subiti in favore della ricorrente , oltre Parte_3
rivalutazione monetaria dal dì del ricorso oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dal dì del ricorso e fino alla data di pubblicazione della ordinanza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione dell' ordinanza fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del
1995 )
Pone definitivamente le competenze liquidate a favore dell' ing. Per_1
rispettivamente con i decreti del 15/12/2023 e del 12/12/2024 , in solido, a carico di entrambi i resistenti pagina 9 di 10 Condanna il e EL RI JA , in solido, al Controparte_4
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2552,00 per compensi professionali , oltre rimb. Forfett. , i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell'
avv Valentina Gallo ex art. 93 c.p.c.
Cosenza 31 marzo 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1560/2021 promossa da:
, assistito dall'avv. GALLO VALENTINA, ed Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA P. ROSSI, 42 87100 COSENZA Ricorrente contro assistito dall'avv. MONTALTO FEDERICO, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA S. PERTINI RENDE
Resistente
El KR JA assistita dall' avv Gian Luca Gallucci p.zza F. Gullo n. 88 (
Cosenza)
Resistente
Svolgimento del giudizio
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Cosenza, il , in persona dell'amministratore e Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nonché la sig. ra per sentir Parte_2
condannare i resistenti – ciascuno in rapporto alla propria responsabilità e previa individuazione delle cause dei danni – all'esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause dei danni e/o difetti oggettivi riscontrati ed a quelli che dovessero, altresì, risultare e, comunque, al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento dell'importo di euro 4.500,00 oltre iva per i danni visibili oltre all'importo da quantificare in corso di causa per i danni non visibili forfettariamente indicati in euro
2000,00 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a titolo di danno patrimoniale. Con condanna delle controparti alla rifusione delle spese di e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Nel ricorso, veniva dedotto che la dott. ssa è proprietaria Pt_1
dell'appartamento uso ufficio sito in Cosenza alla , posto al piano terra, Controparte_1
attualmente adibito a centro medico , facente parte del condominio Via G De Rada e coperto in parte dalla terrazza di proprietà della Sig. ra si evidenziava, Parte_2
inoltre, che l' immobile è oggetto di infiltrazioni di acqua e per tale ragione era stato esperito un tentativo di mediazione dinanzi all'organismo presso il Tribunale di
Cosenza,senza riscontri e l'incaricato perito di parte ricorrente, ha stimato il ripristino dei luoghi in euro 4.500,00 oltre iva rendendosi necessaria la rimozione delle infiltrazioni . Si costituivano in giudizio i convenuti , rappresentando le loro ragioni pagina 2 di 10 nelle rispettive memorie . In particolare , il Condominio rilevava che la sig. ra aveva realizzato una serie di lavori di ristrutturazione interna ed Parte_2
esterna realizzando, nel contempo, l'edificazione di nuove opere e che è stato accertato e verificato un punto di discontinuità in prossimità del giunto di dilatazione che attraversa l'intero piano da Nord Est a Sud Ovest. Tale giunto di dilatazione tagliava trasversalmente l'intero terrazzo in prossimità della tamponatura esterna dell'appartamento ; con gli edificati lavori commissionati dalla sig. ra Parte_2
questo vuoto è stato colmato con una caditoia profonda circa 15/20 cm a sezione quadrata, ricoperta superiormente da una vistosa grata, in modo da raccogliere le acque superficiali del terrazzo facendole confluire, con la pendenza, sul fronte Nord Est
in corrispondenza, del predetto giunto di dilatazione .Secondo l' assunto del
, l'Acqua così fatta defluire, attraverso un piccolo ugello, scarica il suo CP_1
flusso all'esterno dando luogo ad un continuo cedimento del materiale di rivestimento del;
altresì , nel medesimo terrazzo in uso alla resistente sul fronte CP_1 Pt_2
Nord del fabbricato, sussiste una struttura in muratura che, con il muretto esterno,
racchiude un volume riempito di terreno vegetale, adibito a fioriera a ridosso del giunto di dilatazione, e vi è un foro destinato allo scolo dell'acqua della fioriera, in eccesso,
che confluisce nella caditoia e, quindi, all'esterno del sottostante piazzale. Le mattonelle di rivestimento del piano di calpestio, sono state disposte a sbalzo rispetto alla tamponatura, pertanto, l'acqua, in deflusso dallo stesso balcone, scivola giù aderendo lungo il prospetto senza trovare, lungo il percorso in discesa , alcuna frapposizione pagina 3 di 10 materiale nessun rompigoccia e, comunque, gocciolatoio, ovvero semplice scalinatura.
La continua esposizione allo scolo delle acque anzidette, per come accertato, ha comportato e, ancora oggi, un continuo deterioramento del rivestimento del fabbricato.
Per l' esposte problematiche, il Condominio ha dovuto promuovere azione civile ,
tutt' ora pendente, anche perché la Sig. ra durante i perduranti lavori di Pt_2
ristrutturazione dell'immobile, senza alcuna deliberazione autorizzativa dell'assemblea,
ha provveduto, tra l'altro, a costruire una pergotenda di ampie dimensioni, in assenza di deliberazione condominiale.
A contrario , secondo la tesi della resistente le lamentate infiltrazioni Pt_2
attengono ad elementi e strutture di pertinenza condominiale e sono preesistenti all'acquisto del suo appartamento essendo presente un giunto di dilatazione. La
causa delle infiltrazioni, considerata la loro distribuzione lungo tutta l'altezza dell'angolo delle pareti poste in corrispondenza del giunto, sarebbe provocata dall'acqua scaricata dalla canalina che, scorrendo lungo la facciata, trova una via preferenziale fra gli spazi sub-orizzontali delle mattonelle di rivestimento producendo,
cosi, infiltrazioni lungo tutta la parete o gli infissi esterni. La evidenziava di Pt_2
aver presentato CILA in data 22/05/2018( dando priorità agli interventi di sistemazione del terrazzo, anzicchè all' interno del proprio immobile),e che comunque, le lesioni deriverebbero dallo scarico “incontrollato” della canalina di raccolta dell'acqua posta nel giunto fra i due corpi di fabbrica.
pagina 4 di 10 Il , infatti, è composto da due corpi di fabbrica con diversa altezza e separati CP_1
da un giunto tecnico, al cui interno , è stata posta una canalina che raccoglie l'acqua proveniente dal terrazzo ed una lamiera che vi convoglia anche l'acqua piovana che dilava lungo la parete del fabbricato più alto ,installate all'epoca della costruzione del fabbricato o senz ' altro molto tempo prima dell'acquisto dell'appartamento da parte della sig.ra Pt_2
Veniva disposta C.t.u. tecnica d'ufficio al fine di accertare l'origine e la causa delle infiltrazioni, nominando quale perito del Giudice l'Ing. . Persona_1
Depositato l' elaborato peritale e successivamente integrato, all' udienza del 10
marzo 2025, all' esito delle note allegate dalle parti costituite , il giudice si riservava il provvedimento
Motivi della decisione
Vengono poste a fondamento dell' Ordinanza le risultanze peritali trasfuse nell'
elaborato sottoscritto dal nominato C.t.u. , ing ,essendo supportate da Per_1
solide e condivise argomentazioni tecniche
L' etiologia delle lamentate infiltrazioni dalla ricorrente è stata identificata in diversi fattori causali
Mancanza del rompigoccia in prossimità della facciata Nord-Est del terrazzo di proprietà Pt_2
pagina 5 di 10 Mancata installazione del discendente sulla parete Nord-Est;
Danneggiamento dell'impermeabilizzazione della tettoia e del giunto di dilatazione, posti in prossimità dell'ingresso ambulatoriale – lato Sud;
Mancanza di manutenzione nel sistema di smaltimento delle acque della tettoia di cui al punto precedente
Su sollecitazione della parte ricorrente , che evidenziava una “ localizzata inibizione della faccia inferiore della trave di bordo” con un una rilevanza di danni maggiore rispetto a quella già accertata ,veniva disposta un ' integrazione peritale volta ad accertare “se in prossimità della TRAVE DI bordo indicata dal C..T.P. vi siano ulteriori danni oltre a quelli già rilevati in sede di c.t.u. e se le cause siano identiche o diverse rispetto a quelle già acclarate “ . L' ausiliario del giudice , in sede di sopralluogo del 24 gennaio 2024 , riscontrava, che gli interventi dallo stesso indicati non erano stati effettuati;
con comunicazione del 13 maggio il dava atto della loro successiva esecuzione e veniva, altresì, CP_1
riscontrato che quest' ultimo a fronte della rilevata necessità di realizzazione del rompigoccia , ha installato un frontalino metallico, non indicato nella CTU, in sostituzione degli interventi di ripristino corticale,
Tale modalità di lavorazione,secondo quanto rilevato dal C.t.u, unitamente al ripristino della funzionalità dell'impermeabilizzazione della tettoia a sbalzo lato ingresso pagina 6 di 10 pur avendo prodotto effetti positivi non è risolutivo della CP_3
problematica
Riguardo la mancata installazione del discendente sulla parete Nord-Est, l' ing.
, evidenzia il riscontro dell' inserimento di un discendente con imbocco ad Per_1
imbuto ;pertanto , si è evitato l'allontanamento delle acque provenienti dalla griglia di raccolta e il correlativo ammaloramento .
All' esito del sopralluogo del 25/09/2024 veniva constatata la mancanza di infiltrazioni, essendo stati effettuati i lavori prescritti , tuttavia, per la loro totale eliminazione, sotto il profilo causale, è indispensabile,ad avviso del C.t.u. , la realizzazione della soglia lapidea con rompigoccia in corrispondenza del balconcino di proprietà di Pt_2
I danni sotto il profilo risarcitorio sono stati così specificatamente dettagliati e ripartiti
Danni Solaio 1.888,56+500,00=2,388,56 euro
50% Condominio – per impermeabilizzazione carente (1.388,56);
25% Condominio – per mancata installazione del discendente lato Nod-Est (597,14);
25% Proprietà di – per mancata installazione rompigoccia (597,14); Pt_2
Danni parete verticale Lato Nord-Est 894,71 euro pagina 7 di 10 50% – per mancata installazione del discendente Nord-Est (447,36); CP_1
50% Proprietà di – per mancata installazione rompigoccia (447,36); Pt_2
Il CTU, ha ripartito così i danni: € 2.433,06 (1.388,56+ 597,14+447,36) di
Par responsabilità del , ed € 1.044,50 (597,14+447,36) di Controparte_4
RI JA.
In punto di diritto , il criterio di ripartizione della liquidazione dei danni a carico dei resistenti deve tener conto delle conclusioni peritali , nonché dei consolidati principi giurisprudenziali , in materia , secondo cui i parapetti, frontalini e rompigoccia sono di competenza del proprietario del balcone e/o terrazzo se svolgono funzioni strutturali ( come nel caso di specie) diversamente sarebbero di pertinenza condominiale qualora siano decorativi .
Entrambi i resistenti sono responsabili ex art 2051 del c.c. : in quanto Pt_2
proprietaria del terrazzo sovrastante l' unità immobiliare della ricorrente su cui grava l' obbligo di custodia nonché quello d' istallare il rompigoccia e l'
amministrazione comunale tenuta alla manutenzione sui beni di uso comune ex art. 1117 del c.c. con responsabilità dei danni conseguenti derivanti da accertata inadempienza (impermeabilizzazione carente e mancata installazione del discendente
Nord Est)
Le spese di lite seguono la soccombenza pagina 8 di 10
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l' effetto Condanna EL RI JA alla esecuzione del residuo lavoro indicato dal CTU ing. la realizzazione della soglia Persona_1
lapidea con rompigoccia in corrispondenza del balconcino proprietà di secondo Pt_2
le modalità indicate dal medesimo CTU nel suo elaborato peritale;
Condanna secondo il criterio di ripartizione individuato dal CTU - il Controparte_4
, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento di € 2.433,06 e
[...]
condanna EL RI JA al pagamento di € 1.044,50 a titolo di risarcimento per i danni subiti in favore della ricorrente , oltre Parte_3
rivalutazione monetaria dal dì del ricorso oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dal dì del ricorso e fino alla data di pubblicazione della ordinanza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione dell' ordinanza fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del
1995 )
Pone definitivamente le competenze liquidate a favore dell' ing. Per_1
rispettivamente con i decreti del 15/12/2023 e del 12/12/2024 , in solido, a carico di entrambi i resistenti pagina 9 di 10 Condanna il e EL RI JA , in solido, al Controparte_4
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2552,00 per compensi professionali , oltre rimb. Forfett. , i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell'
avv Valentina Gallo ex art. 93 c.p.c.
Cosenza 31 marzo 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 10 di 10