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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 127 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati TOMEI EMANUELA e CHIARELLO LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 27.11.2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 6 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 29/06/2018 e dalla loro unione era già nata a [...] la figlia in data Persona_1
20.09.2017.
2. Con ricorso del 10/01/2024 la ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione personale con richiesta di addebito e relative istane istruttorie e l'affidamento esclusivo della minore , con collocamento presso di sé e Per_1
regolamentazione del diritto di visita del padre. La ricorrente ha inoltre chiesto al
Tribunale di porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento ordinario pari ad Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti, ed è stato dichiarato contumace.
4. All'esito dell'udienza del 27.11.2024, parte ricorrente, unica parte presente, ha rinunciato alla domanda di addebito e non ha formulato istanze istruttorie, procedendo alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c. Il presidente relatore, ritenuta non necessaria l'attività istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio.
Per quanto concerne il regime di affidamento e il collocamento della minore, rilevato che il padre da circa un anno e mezzo non vede la minore e che non ha mai più preso contatti con la ricorrente al fine di vedere la figlia, il Tribunale affida la minore in via esclusiva alla madre, presso la quale resta collocata, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore, potrà vedere pagina 2 di 6 la figlia secondo le seguenti modalità:
- un sabato ogni due settimane dalla mattina alle ore 10.00 sino alle 20.00;
- durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà, alternativamente di Per_1
anno in anno, la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, senza però pernottamento presso il sig. CP_1
- durante il periodo di sospensione scolastica per le vacanze natalizie, il padre potrà vedere la minore anche un giorno infrasettimanale dalle 16 alle 21; Per_1
-durante il periodo delle vacanze pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua Per_1 con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro, in via alternata di anno in anno;
- durante il periodo delle ferie estive, le quali dovranno concordarsi entro il trenta aprile di ogni anno, la minore trascorrerà cinque giorni non consecutivi, senza pernottamento, col padre, purché la minore non lasci il territorio italiano senza previo consenso scritto della madre.
Per ciò che afferisce al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per la figlia fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, si dispone, visto l'esito delle indagini svolte ed in assenza di dati in ordine alla situazione reddituale del resistente contumace ulteriori rispetto a quelli rappresentati da parte ricorrente, un assegno mensile minimale pari ad euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la disciplina del Protocollo di questo Tribunale, riportata in dispositivo.
In ragione dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e della collocazione presso la medesima, si statuisce che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque,
pagina 3 di 6 ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
ALBANIA il 25/04/1993) e (nato a [...] il [...]) CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 29/06/2018 in Albania, matrimonio poi trascritto presso il Comune di Savignano s/P (MO) come risulta dall'atto n. 42, parte
II, serie C, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
SAVIGNANO S/P (MO);
2. affida in via esclusiva rafforzata la figlia minore nata a [...] Persona_1
il 20.09.2017 alla madre con collocamento della minore presso Parte_1
la medesima;
3. dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore, potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità:
- un sabato ogni due settimane dalla mattina alle ore 10.00 sino alle 20.00;
- durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà, alternativamente di Per_1 anno in anno, la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, senza però pernottamento presso il sig. CP_1
- durante il periodo di sospensione scolastica per le vacanze natalizie, il padre potrà vedere la minore anche un giorno infrasettimanale dalle 16 alle 21; Per_1
-durante il periodo delle vacanze pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua Per_1 con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro, in via alternata di anno in anno;
- durante il periodo delle ferie estive, le quali dovranno concordarsi entro il trenta aprile di ogni anno, la minore trascorrerà cinque giorni non consecutivi, senza pernottamento, col padre, purché la minore non lasci;
4. obbliga il resistente contumace a versare a alla madre euro CP_1
pagina 4 di 6 200,00 mensili con decorrenza dal deposito del ricorso a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10
pagina 5 di 6 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
6. condanna alla refusione in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite che liquida in euro 1.500,0, per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge;
7. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAVIGNANO
S/P (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 127 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati TOMEI EMANUELA e CHIARELLO LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 27.11.2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 6 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 29/06/2018 e dalla loro unione era già nata a [...] la figlia in data Persona_1
20.09.2017.
2. Con ricorso del 10/01/2024 la ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione personale con richiesta di addebito e relative istane istruttorie e l'affidamento esclusivo della minore , con collocamento presso di sé e Per_1
regolamentazione del diritto di visita del padre. La ricorrente ha inoltre chiesto al
Tribunale di porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento ordinario pari ad Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti, ed è stato dichiarato contumace.
4. All'esito dell'udienza del 27.11.2024, parte ricorrente, unica parte presente, ha rinunciato alla domanda di addebito e non ha formulato istanze istruttorie, procedendo alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c. Il presidente relatore, ritenuta non necessaria l'attività istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio.
Per quanto concerne il regime di affidamento e il collocamento della minore, rilevato che il padre da circa un anno e mezzo non vede la minore e che non ha mai più preso contatti con la ricorrente al fine di vedere la figlia, il Tribunale affida la minore in via esclusiva alla madre, presso la quale resta collocata, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore, potrà vedere pagina 2 di 6 la figlia secondo le seguenti modalità:
- un sabato ogni due settimane dalla mattina alle ore 10.00 sino alle 20.00;
- durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà, alternativamente di Per_1
anno in anno, la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, senza però pernottamento presso il sig. CP_1
- durante il periodo di sospensione scolastica per le vacanze natalizie, il padre potrà vedere la minore anche un giorno infrasettimanale dalle 16 alle 21; Per_1
-durante il periodo delle vacanze pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua Per_1 con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro, in via alternata di anno in anno;
- durante il periodo delle ferie estive, le quali dovranno concordarsi entro il trenta aprile di ogni anno, la minore trascorrerà cinque giorni non consecutivi, senza pernottamento, col padre, purché la minore non lasci il territorio italiano senza previo consenso scritto della madre.
Per ciò che afferisce al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per la figlia fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, si dispone, visto l'esito delle indagini svolte ed in assenza di dati in ordine alla situazione reddituale del resistente contumace ulteriori rispetto a quelli rappresentati da parte ricorrente, un assegno mensile minimale pari ad euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la disciplina del Protocollo di questo Tribunale, riportata in dispositivo.
In ragione dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e della collocazione presso la medesima, si statuisce che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque,
pagina 3 di 6 ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
ALBANIA il 25/04/1993) e (nato a [...] il [...]) CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 29/06/2018 in Albania, matrimonio poi trascritto presso il Comune di Savignano s/P (MO) come risulta dall'atto n. 42, parte
II, serie C, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
SAVIGNANO S/P (MO);
2. affida in via esclusiva rafforzata la figlia minore nata a [...] Persona_1
il 20.09.2017 alla madre con collocamento della minore presso Parte_1
la medesima;
3. dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore, potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità:
- un sabato ogni due settimane dalla mattina alle ore 10.00 sino alle 20.00;
- durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà, alternativamente di Per_1 anno in anno, la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, senza però pernottamento presso il sig. CP_1
- durante il periodo di sospensione scolastica per le vacanze natalizie, il padre potrà vedere la minore anche un giorno infrasettimanale dalle 16 alle 21; Per_1
-durante il periodo delle vacanze pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua Per_1 con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro, in via alternata di anno in anno;
- durante il periodo delle ferie estive, le quali dovranno concordarsi entro il trenta aprile di ogni anno, la minore trascorrerà cinque giorni non consecutivi, senza pernottamento, col padre, purché la minore non lasci;
4. obbliga il resistente contumace a versare a alla madre euro CP_1
pagina 4 di 6 200,00 mensili con decorrenza dal deposito del ricorso a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10
pagina 5 di 6 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
6. condanna alla refusione in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite che liquida in euro 1.500,0, per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge;
7. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAVIGNANO
S/P (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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