Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 220/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
in Bagnacavallo (RA), Via Fratelli Bedeschi n. 53 (avv. Morena Carpi)
e nato a [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_2 C.F._2
in Bagnacavallo (RA), Via Fratelli Bedeschi n. 53 (avv. Morena Carpi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
22/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Sant'Agata Sul Santerno (Ra) in data
21.05.2000, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 1, Parte II, serie A, anno 2000;
preso atto che l'udienza del 03/04/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Sant'Agata Sul Santerno (Ra) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“4) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
I coniugi dichiarano di autorizzarsi reciprocamente a vivere separati fin dalla sottoscrizione del presente atto;
5) I coniugi si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private e si impegnano al massimo reciproco rispetto;
6) La casa coniugale sita in Bagnacavallo (Ra), Via Fratelli Bedeschi n. 53, già di proprietà esclusiva del IG. prima del contratto matrimonio, è a questi assegnata. Parte_2
La IG.ra lascerà la casa coniugale, unitamente al figlio , e si trasferirà Parte_1 Persona_1
in un altro immobile di civile abitazione sito a Bagnacavallo (Ra), Via Garzoni n. 43 entro il
30.06.2025 ove vi abiterà e trasferirà la propria residenza.
A tal fine si precisa che, relativamente al detto immobile, la IG.ra ha già sottoscritto Parte_1
proposta di acquisto immobiliare accettata dalla parte venditrice.
La IG.ra preleverà dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali;
Parte_1
7) E' volontà dei coniugi regolamentare fin da ora i loro rapporti patrimoniali a fronte dello scioglimento e della cessazione del regime di comunione dei beni ex art. 191 c.c.
Pertanto, al momento dell'intervenuta cessazione e scioglimento del regime della comunione dei beni, i IGg.ri e provvederanno a dividersi in parti uguali il controvalore delle somme Pt_1 Parte_2 presenti sul conte corrente cointestato e collegato dossier titoli cointestato accesi presso l'Istituto di
Credito Banca Fineco procedendo altresì alla chiusura e/o estinzione di tutti i rapporti (conto corrente e dossier titoli) oggetto di cointestazione. Al contempo, con l'intervenuta estinzione / chiusura del conto corrente cointestato e dossier titoli cointestato, ciascun coniuge in via autonoma provvederà all'apertura di un conto corrente con intestazione esclusiva a favore dello stesso.
Una volta sciolta e cessata la comunione legale dei beni, la IG.ra procederà ad Parte_1 acquistare l'immobile sito in Bagnacavallo (Ra), Via Garzoni n. 43 divenendone proprietaria piena ed esclusiva e presso il quale la IG.ra si trasferirà insieme al figlio . Pt_1 Persona_1
Il pagamento del prezzo complessivo della detta compravendita immobiliare sarà a carico esclusivo della IG.ra la quale vi provvederà in parte attraverso la somma ottenuta dalla Parte_1
concessione di un finanziamento bancario (mutuo fondiario) e in parte con le somme ricevute a seguito dello scioglimento e cessazione della comunione dei beni di cui sopra e relativa liquidazione.
Ogni spesa e/o onere di cui al contratto di compravendita immobiliare e al contratto di mutuo fondiario sarà a carico esclusivo della IG.ra . La rata mensile di cui al mutuo fondiario, Parte_1 pari a circa € 380,00, sarà a carico esclusivo della IG.ra ; Parte_1
8) Considerata la situazione economica e reddituale dei coniugi, valutata altresì la circostanza relativa alla casa coniugale e al trasferimento della IG.ra presso altro immobile, Parte_1 nonché l'onere gravante sulla stessa di cui alla rata del mutuo mensile pari a circa € 380,00; per tali ragioni il IG. a titolo di contributo al mantenimento della moglie, IG.ra Parte_2 [...]
corrisponderà alla stessa la somma mensile di € 300,00 entro e non oltre il giorno 15 di Pt_1
ogni mese, oltre rivalutazione monetaria ex indici ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno fornite dalla IG.ra . Parte_1
Tale contribuzione decorrerà dal momento in cui la IGnora lascerà la casa coniugale Parte_1
e inizierà l'onere gravante sulla stessa del pagamento della rata mensile del mutuo di cui al punto 7) che precede, ovvero dal giorno 15 dello stesso mese;
9) I coniugi inoltre dichiarano di aver risolto ogni loro questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa.
10) I coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
11) I coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
12) I coniugi prestano acquiescenza alla omologa e rinunciano alla impugnazione in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
13) Le spese legali sono a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.” Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi